CCL nel ramo della vetrerie del Cantone Ticino

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.05.2023 fino al 30.06.2024
Ultime modifiche
A partire dall 1° gennaio 2023: Aumento dei salari minimi, aumento dei salari reali del 1.5% e aumento individuale del 0.5% della massa salariale. Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2023.
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Campo d'applicazione geografico
13174

Il contratto collettivo di lavoro (CCL) vale per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 1

Campo d'applicazione aziendale
13174

Il contratto di lavoro ha validità per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano:

  1. nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego
  2. nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno all’esterno degli edifici.

In particolare sono assoggettati al presente CCL le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:

  1. nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche;
  2. nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo;
  3. nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche;
  4. nell'esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio;
  5. nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termolaccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere;
  6. nell'esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne;
  7. nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi;
  8. nella costruzione nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilit e in vetrocemento;
  9. nei rivestimenti speciali di facciata "camicie in vetro", facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici;
  10. negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche;
  11. nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione.

Non sono per contro assoggettati al presente CCL le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. La CPC si riserva di effettuare le necessarie verifiche

Articolo 2

Campo d'applicazione personale
13174

Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro sono valide per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui all'art. 2 del CCL, ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono una delle seguenti funzioni:

  • capo vetraio: lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
  • vetraio qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
  • vetraio: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale acquisiti in Svizzera e/o all’estero
  • aiuto vetraio: lavoratore con limitate conoscenze professionali
  • giovani lavoratori: lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione

Non sono assoggettati al presente CCL:

  1. i direttori d’azienda
  2. i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
  3. il personale di vendita ed i rappresentanti

Articolo 3

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
13174

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: Articolo 2

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
13174

Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano:

  • nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego;
  • nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno e all’esterno degli edifici.

In particolare le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:

  • nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche;
  • nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo;
  • nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche;
  • nell’esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio;
  • nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termo laccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere;
  • nell’esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne;
  • nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi;
  • nella costruzione e nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilit e in vetrocemento;
  • nei rivestimenti speciali di facciata «camicie in vetro», facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici;
  • negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche;
  • nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione.

Esse non valgono per contro per le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro.

Conferimento dell’obbligatorietà generale: Articolo 3

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
13174

Il presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2025.

Articolo 32

Salari / salari minimi
13174
Salari (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2023)
Categoria Salario orario
capo vetraio CHF 30.40
vetraio qualificato CHF 27.90
vetraio CHF 25.90
aiuto vetraio CHF 24.40


1 lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale o che ha svolto l’attività di aiuto vetraio per quattro anni nella stessa azienda o 48 mesi nel settore in Svizzera o all’estero: questa misura è applicabile unicamente per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2018. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria

Giovani lavoratori AFC (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2023)
Anni di servizio Salario orario
1° anno successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 23.15
2° anno successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 25.20
3° anno successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 25.70


Apprendisti
Anno di tirocinio Salario mensile
1° anno di tirocinio CHF 707.–
2° anno di tirocinio CHF 858.50
3° anno di tirocinio CHF 1'262.50
4° anno di tirocinio CHF 1'464.50


Articoli 14 e 15; Accordo salariale 2023: articolo 14.1

Categorie salariali
13174
Categoria Qualificazione
Capo vetraio Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
Vetraio qualificato Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro
Vetraio Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale o che ha svolto l’attività di aiuto vetraio per quattro anni nella stessa azienda o 48 mesi nel settore in Svizzera o all’estero: questa misura è applicabile unicamente per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2018. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria
Aiuto vetraio Lavoratore con limitate conoscenze professionali


Articolo 14

Aumento salariale
13174
2024 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2024)

A tutti i lavoratori andrà corrisposto (…) un aumento dei salari reali dell’1%, apprendisti compresi. Inoltre, le aziende dovranno corrispondere lo 0.4% della massa salariale al 31.12.2023 quale aumento al merito.

Gli aumenti salariali sono riconosciuti a tutti coloro che erano occupati presso le aziende al 31 dicembre 2023.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale dei salari possono tenerne conto ai sensi dell’aumento salariale previsto dall’articolo 14 capoverso 3 del contratto collettivo di lavoro.

Articoli 14.3 Conferimento dell’obbligatorietà generale: Articolo II; Accordo salariale 2024

Tredicesima mensilità
13174

Durante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera. Se un rapporto di lavoro inizia o si conclude nell'arco di un anno civile, il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità pro rata temporis.

Articolo 24

Versamento del salario
13174

Il salario deve essere versato, al più tardi, entro il giorno 5 del mese successivo .

Il lavoratore ha diritto a ricevere mensilmente un conteggio salariale.

Articolo 26

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
13174

Per il lavoro di sabato, serale, notturno e domenicale il datore di lavoro deve corrispondere il supplemento salariale del

Tipo del lavoro Supplemento salariale
per il lavoro prestato di sabato 25%
per l'orario di lavoro serale (tra le 20.00 e le 23.00) 25%
per il lavoro notturno (tra le ore 23.00 e le ore 06.00) e domenicale1 100%


È considerato lavoro notturno quello eseguito tra le ore 23.00 e le ore 06.00. Viene considerato lavoro domenicale quello prestato di domenica e nei giorni festivi cantonali parificati alla domenica.

Tutte le ore prestate oltre le 43 ore sono da compensare entro il 31 dicembre.

Articoli 20.3 a 20.5

Lavoro a turni
13174

Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 15 CCL relative al pagamento del salario.

Articoli 16bis e 21

Rimborso spese
13174

Spese per vitto e alloggio. Per il lavoro fuori sede, il lavoratore ha diritto a CHF 18.– al giorno per il rimborso del pranzo.

Se il lavoratore utilizza il suo mezzo di trasporto personale, egli ha diritto ad una indennità chilometrica di:

Mezzo di trasporto Indennità
Autovetture CHF 0.60
Motociclette CHF 0.30
Ciclomotori CHF 0.20

 

Articolo 23

Orario di lavoro
13174

La durata media settimanale del lavoro è fissata a 41.5 ore da ripartire dal lunedì al venerdì.

L'orario di lavoro settimanale, dal lunedì al venerdì, può essere aumentato sino ad un massimo di 43 ore.

Il tempo di viaggio è considerato tempo di lavoro.

La CPC stabilisce ogni anno una tabella delle ore mensili possibili, riservata la facoltà ad ogni singola azienda di introdurre un orario aziendale.

In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 20.3 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa autorizzazione della CPC, di notte e nei giorni festivi previa autorizzazione delle competenti autorità (cantonali o federali) e della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione, tramite l’apposito formulario. Le richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. In caso di manifesta e giustificata urgenza, si potrà notificare l’attività svolta posteriormente, entro il lunedì seguente alle ore 12.00.

Articolo 16

Lavoro straordinario / ore supplementari
13174

È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la soglia delle 43 ore settimanali.

Il datore di lavoro deve corrispondere il supplemento salariale del 25% per ogni ora straordinaria prestata o concordare una compensazione in pari tempo libero. Tutte le ore prestate oltre le 43 ore sono da compensare entro il 31 dicembre.

Articoli 20.1, 20.2 e 20.5

Vacanze
13174

Durata delle vacanze. Ogni lavoratore ha diritto, per un anno intero di lavoro, a

Chi Vacanze

Dal 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età

corrispondenti, per i lavoratori pagati a ore, alla seguente indennità vacanza

23 giorni

(9.7% del salario minimo)

Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il 50°

corrispondenti, per i lavoratori pagati a ore, alla seguente indennità vacanza

28 giorni

(12,07% del salario minimo)


I giorni festivi che cadono durante un periodo di vacanza, non contano come giorni di vacanza. Se durante le vacanze il lavoratore si ammala o subisce un infortunio, i giorni di inabilità lavorativa completa senza colpa (attestati da un certificato medico) non contano come giorni di vacanza.

Articoli 17.1 a 17.6

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
13174

Il lavoratore ha diritto all'indennità di perdita di salario per le seguenti assenze

Occasione Giorni compensati
Matrimonio del lavoratore 1 giorno
Nascita di un figlio del lavoratore 10 giorni
(Inclusa l’indennità perdita di guadagno, pari all’80% sui 10 giorni garantiti dall’art. 329g CO. I giorni devono essere consumati nei primi sei mesi del nascituro).

Decesso del coniuge, di un figlio del lavoratore, dei genitori, dei suoceri, di fratelli o sorelle, che vivono in comunione domestica con il lavoratore

Altrimenti

3 giorni

2 giorni

Decesso dei nonni 1 giorno
Partecipazione ad ispezione militare ½ giornata (qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello di ispezione sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore avrà diritto a una giornata intera)
Reclutamento militare 1 giorno
Ricerca di impiego (unicamente in caso di disdetta da parte del datore di lavoro, media settimanale) ½ giornata
Trasloco (una volta all'anno) 1 giorno

 

Articolo 22

Giorni festivi retribuiti
13174

Il lavoratore ha diritto alla compensazione della perdita salariale per i seguenti 9 giorni festivi: Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Corpus Domini, Ascensione, 1. agosto, Assunzione, Natale e Santo Stefano. Il diritto al pagamento dei citati 9 giorni festivi corrisponde al 3.5% del salario lordo annuo.

Articolo 17.7

Malattia
13174
Salario in caso di malattia

Prestazioni in caso di malattia. Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione collettiva con una cassa malati che garantisca, oltre alle prestazioni LAMal , un'indennità giornaliera pari all'80% del salario lordo.

Versamento dei premi. I premi a copertura dell'assicurazione collettiva per la perdita di guadagno in caso di malattia sono sopportati, dal datore di lavoro e dal lavoratore, in ragione della metà.

Condizioni minime di assicurazione
  1. inizio dell'assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all'assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.
  2. il versamento di un'indennità giornaliera di malattia pari all'80% dopo al massimo un giorno di carenza (primo giorno a carico del lavoratore).
  3. se la copertura del contratto di assicurazione è differita di 30 giorni al massimo, la perdita di guadagno non assicurata è a carico del datore di lavoro.
  4. il versamento dell'indennità giornaliera per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
  5. il versamento dell'indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità attestata.
  6. l'esonero del pagamento dei premi durante i periodi di malattia.
  7. le prestazioni ai sensi dell’art. 324a del CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva, per un periodo limitato sulla base della scala bernese;
  8. la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall'assicurazione collettiva, di continuare in qualità di assicurato individuale, fermo restando che il premio per l'assicurazione individuale sarà stabilito in base all'età del lavoratore al momento dell'entrata nell'assicurazione collettiva. Se l'assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell'indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall'assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un'assicurazione malattia senza prestazioni differite: in altre parole, il termine di attesa è al massimo di un giorno.

Se a causa di malattia, l'incapacità lavorativa dura più di due giorni, il lavoratore deve presentare, senza essere sollecitato, un certificato medico.

Articolo 18

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
13174

Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL, al miglioramento della qualifica professionale , è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC del seguente ammontare:

Chi       Totale
per tutti i datori di lavoro del Cantone Ticino assoggettate al presente CCL       2‰ (due per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 20.– al mese
Lavoratori (apprendisti compresi): Lavoratori attivi in ditta associate all’AVCT e firmatarie del CCL 0.7%1
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL 0.7%1   0.7%1


del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.

È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Articolo 10

Apprendisti
13174
Subordinazione CCL

Gli apprendisti sono subordinati al contratto.

Vacanze

Fino al compimento del 20° anno di età: 28 giorni

Salari minimi apprendisti
Anno di tirocinio Salario mensile
1° anno di tirocinio CHF 700.–
2° anno di tirocinio CHF 850.–
3° anno di tirocinio CHF 1'250.–
4° anno di tirocinio CHF 1'450.–

 

Articoli 3, 14 e 17.1; Conferimento dell’obbligatorietà generale: articolo 5; articolo 14; 329e CO

Giovani dipendenti
13174
Subordinazione CCL

Gli apprendisti sono subordinati al contratto.

Vacanze

Fino al compimento del 20° anno di età: 28 giorni

Salari minimi apprendisti
Anno di tirocinio Salario mensile
1° anno di tirocinio CHF 700.–
2° anno di tirocinio CHF 850.–
3° anno di tirocinio CHF 1'250.–
4° anno di tirocinio CHF 1'450.–

 

Articoli 3, 14 e 17.1; Conferimento dell’obbligatorietà generale: articolo 5; articolo 14; 329e CO

Termini di disdetta
13174

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con preavviso di 7 giorni. Sono considerati periodo di prova i primi tre mesi di lavoro.

Disdetta dopo il periodo di prova: il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese

Anni di servizio Periodo di preavviso
nel 1. anno di servizio 1 mese
nel 2. anno sino al 9. anno di servizio 2 mesi
Dal 10. anno di servizio 3 mesi


Nel calcolo degli anni di servizi, la durata dell'apprendistato nella stessa impresa è assommata agli anni di servizio.

È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, dopo il periodo di prova, fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni dell'assicurazione malattia o infortunio.

Articolo 27

Protezione contro il licenziamento
13174

È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, dopo il periodo di prova, fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni dell'assicurazione malattia o infortunio.

Articoli 27.5 a 27.7

Rappresentanza dei lavoratori
13174

Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST)

Rappresentanza dei datori di lavoro
13174
Associazione Vetrerie del Cantone Ticino
Cauzione
13174

Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e d’esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di CHF 10'000.– o CHF 20'000.– (a seconda dell’importo dei lavori da eseguire) a tutte le imprese o reparti di imprese (Svizzere o estere) operanti nel settore delle vetrerie.

L’importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino.

Se la somma per un mandato (mercede secondo il contratto d’appalto) è inferiore a CHF 1'000.–, le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile.

I dettagli relativi all’obbligo di prestare cauzione sono regolamentati nell’appendice n. 2, parte integrante del presente CCL.

Articolo 10bis e Appendice 2 – Cauzione

Compiti organi paritetici
13174

La CPC svolge i seguenti compiti:

  1. adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
  2. vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del CCL;
  3. eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende;
  4. amministrare i proventi del contributo paritetico;
  5. pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in punto alla capacità professionale degli operai;
  6. promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi di istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria;
  7. stabilire se e in quale misura debbano essere dati sussidi a corsi di perfezionamento professionali organizzati da enti vincolati dal presente CCL.

La CPC può costituire delle Sottocommissioni Regionali incaricate di svolgere la sorveglianza.

Le ditte sono tenute a mettere a disposizione della CPC o delle Sottocommissioni Regionali le liste o registri di paga, i conteggi per i contributi sociali e tutta la documentazione necessaria.

Articolo 6

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
13174

La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:

  1. ammonimento scritto;
  2. pena convenzionale:
    •  in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
    • in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo fino ad un massimo di CHF 3’000.–;
    • in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 20’000.–; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta.

Articoli 6.7 a 6.12 e 9

Procedure di conciliazione e arbitrato
13174
Livello Instituzione responsabile
1° livello Commissione Paritetica Cantonale
2° livello Collegio Arbitrale

Articoli 6 e 7
Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
9.13174 21.11.2024 21.11.2024
9.13075 06.08.2024 06.08.2024
9.13060 17.07.2024 01.01.2024
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
8.13044 27.06.2024 27.06.2024
8.12281 21.04.2023 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
7.11888 24.11.2022 01.12.2022
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
6.11028 26.11.2020 01.12.2020