Contratto normale di lavoro per il settore delle attività di imballaggio TI

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.12.2021 bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.12.2021 bis 31.12.2021
Letzte Änderungen
Vista la legge sul salario minimo cantonale, dal 1° dicembre 2021 i salari orari inferiori al salario minimo legale sono sostituiti con gli importi previsti nel decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico del 18 novembre 2020.
Get As PDF
Kurzinfo Geltungsbereich
11450

Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11450

E applicabile al Cantone Ticino.

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11450

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di imballaggio.

Articolo 1

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11450

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di imballaggio.

Articolo 1

Kontakt paritätische Organe
11450
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

 

Löhne / Mindestlöhne
11450

Salari orari minimi di base:

Categoria Funzione salario minimo orario
Personale non qualificato   CHF 19.–
Personale qualificato   CHF 20.–
Impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.06
Impiegato operativo CHF 21.67
Impiegato responsabile CHF 24.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2

Lohnerhöhung
11450

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Ferien
11450

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Bezahlte Feiertage
11450

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Paritätische Organe
11450
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
3.11597 29.12.2021 01.01.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.11450 25.11.2021 01.12.2021
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
1.10212 06.03.2020 15.07.2020