Contratto normale di lavoro per il settore delle industrie alimentari TI

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.12.2021 bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.12.2021 bis 31.12.2021
Letzte Änderungen
Vista la legge sul salario minimo cantonale, dal 1° dicembre 2021 i salari orari inferiori al salario minimo legale sono sostituiti con gli importi previsti nel decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico del 18 novembre 2020.
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Kurzinfo Geltungsbereich
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
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E applicabile al Cantone Ticino

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
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Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore delle industrie alimentari.

Articolo 1

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
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Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore delle industrie alimentari.

Articolo 1

Kontakt paritätische Organe
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Löhne / Mindestlöhne
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Salari orari minimi di base

Categoria Qualificazione Salario orario minimo
Personale non qualificato   CHF 19.–
personale qualificato   CHF 20.–
Impiegati di commercio generico CHF 20.06
operativo CHF 21.67
responsabile CHF 24.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2; Foglio ufficiale del 19.11.2021 - Salario minimo cantonale - Avviso Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Lohnerhöhung
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I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Ferien
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Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64 % per 5 settimane di vancanza

Articolo 2.3

Bezahlte Feiertage
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Al salario orario di base viene aggiunto la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Paritätische Organe
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.11596 29.12.2021 01.01.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
3.11448 25.11.2021 01.12.2021
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.10193 01.01.2020 15.07.2020