CCL per i rami professionali della carrozzeria

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.12.2021 bis 30.06.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.12.2021 bis 30.06.2022
Letzte Änderungen
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2024: CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2024. (17.11.2023) / Nuovo nel Cantone Ticino: A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per il commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (NOGA 45) è di CHF 19.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.00 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. (07.11.2023) / A partire dal 1° dicembre 2022 entra in vigore il salario minimo legale compreso tra CHF 19.00 e CHF 19.50/ora a seconda del settore economico e rispettivamente tra CHF 17.54 e CHF 18.00/ora se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2023. (28.12.2022) / Nuovo nel Cantone Ticino: A partire dal 1° dicembre 2021 entra in vigore il salario minimo legale compreso tra CHF 19.00 e CHF 19.50/ora a seconda del settore economico e rispettivamente tra CHF 17.54 e CHF 18.00/ora se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2022.
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Campo d'applicazione geografico
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Il CCL vale per tutto il territorio svizzero.

Il CCL è valido – fatta eccezione per l’art. 36 CCL (salari minimi) e per l’art. 37 CCL (trattative salariali) – anche nel cantone di Ginevra.

Fanno eccezione i datori di lavoro ed i dipendenti del canton Giura e del circondario amministrativo del Giura bernese (distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville).

Articolo 3.1

Campo d'applicazione aziendale
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Il CCL si applica a tutte le aziende associate a carrosserie suisse in tutta la Svizzera.

Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. In particolar modo se vengono eseguiti i lavori seguenti:

  1. carrozzeria e costruzione di veicoli;
  2. selleria di carrozzeria;
  3. carrozzeria-lattoneria;
  4. verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
  5. aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli)
  6. reparti di carrozzeria in aziende miste.

Articolo 3.2

Campo d'applicazione personale
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Il CCL si applica a tutti i dipendenti di un’azienda, indipendentemente dal loro lavoro, sesso e tipo di retribuzione, vincolati al CCL secondo i capoversi 3.1 e 3.2 e che non siano espressamente esclusi dal campo di applicazione del presente CCL, dietro osservanza dell’articolo 3.4. L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate» e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione

Dipendenti non sottoposti al CCL

Nel campo di applicazione territoriale ai sensi dell'art. 3.1. CCL, fatta eccezione per il cantone di Ginevra, non sono sottoposti al CCL:

  1. i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL);
  2. abrogato
  3. ipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi;
  4. Quadri; Sono considerati quadri i dipendenti incaricati di mansioni direttive superiori che nell’azienda nel suo insieme hanno la facoltà di prendere decisioni su questioni di natura essenziale.

Non sono sottoposti al CCL nel Cantone di Ginevra:

  1. i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv.1 Legge federale sul lavoro LL
  2. abrogato

Articoli 3.3 e 3.4

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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L’obbligatorietà generale è valida per tutta la Svizzera, ad eccezione del Canton Giura e del circondario amministrativo del Giura bernese (distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro (CCL), hanno validità per tutte le imprese e parti d’imprese (datori di lavoro) dei rami della carrozzeria. Per i rami professionali della carrozzeria comprende imprese e parti d’imprese che operano nei seguenti settori:

  1. carrozzeria e costruzione di veicoli;
  2. selleria di carrozzeria;
  3. carrozziere-lattoniere;
  4. verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
  5. lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
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Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono valide per i lavoratori occupati nelle imprese e parti d’imprese ai sensi del capoverso 2.

Sono esclusi:

  1. i titolari di aziende ed i loro familiari, come da art. 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL ; RS 822.11);
  2. i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi;
  3. i dipendenti incaricati di mansioni direttive superiori (quadri) che nell’azienda nel suo insieme hanno la facoltà di prendere decisioni su questioni di natura essenziale.

Nel Cantone di Ginevra, le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale si applicano anche ai dipendenti di cui alle lettere b. e c.

Per gli apprendisti trovano applicazione le articoli 23 (Durata del lavoro), 27 (Vacanze, durata delle vacanze), 29 (Giorni festivi), 32 (Assenze giustificate) e 38 (Indennità di fine anno) del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3

Informazioni organo paritetico
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Commissione paritetica nazionale (CPN)
Indirizzo postale

Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
031 350 22 65
carrosseriegewerbe@plk.ch

Sede dell'ufficio

Jupiterstrasse 15, 3015 Bern

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
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Unia

Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch

 

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
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carrosserie suisse

Forstackerstrasse 2B
4800 Zofingen

info@carrosseriesuisse.ch
062 745 90 80 (Deutschschweiz)
021 213 08 09 (Romandie)

Salari / salari minimi
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Salario

Datore di lavoro e lavoratore concordano il salario su base oraria o mensile.

Il salario orario o quello mensile risulta dalla divisione del salario annuo (senza indennità di fine anno) per le ore di lavoro concordate, in base alla tabella seguente:

Ore annue Ore mensili Ore settimanali
2132  177,7 41
2184  182 42


Salari minimi

Per i lavoratori con capacità lavorativa ridotta, o che non adempiono tutte le condizioni (formazione, lingua, ecc.) necessarie ad una prestazione completa, si può fissare un salario inferiore ai minimi contrattuali. E’ però necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, dove siano specificati i motivi della prestazione ridotta. La richiesta scritta va approvata dalla CPN.

Salari minimi ad eccezione del Cantone Ginevra e del Cantone Ticino  a partire dal 1° luglio 2022 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024)
Categoria di collaboratori Esperienza all’ora, con 41 ore settimanali (divisore 177.7) all’ora, con 42 ore settimanali (divisore 182) al mese
per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell’attestato di fine tirocinio (AFC) nel primo anno dopo la procedura di qualificazione PQ 1 CHF 25.30 CHF 24.75 CHF 4'500.– 
due anni dopo PQ 1 CHF 26.45 CHF 25.80 CHF 4'700.– 
per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) meno di due anni d’esperienza professionale CHF 22.80 CHF 22.25 CHF 4'050.– 
dopo due anni d’esperienza professionale CHF 23.65 CHF 23.10 CHF 4'200.– 
per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria (compreso il riconoscimentodell'esperienza professionale acquisita all'estero) meno di sette anni d’esperienza professionale CHF 22.50 CHF 22.–  CHF 4'000.– 
dopo sette anni d’esperienza professionale CHF 23.65 CHF 23.10 CHF 4'200.– 


1 I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC). 

Salari minimi del Cantone Ticino  a partire dal 1° luglio 2022  (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024)
categoria di collaboratori Esperienza all’ora, con 41 ore settimanali(divisore 177.7) all’ora, con 42 ore settimanali(divisore 182) par mois
per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell’attestato di fine tirocinio (AFC) nel primo anno dopo la procedura di qualificazione PQ 1 CHF 24.50 CHF 23.90 CHF 4'350.– 
due anni dopo PQ 1 CHF 25.–  CHF 24.45 CHF 4'450.– 
per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) meno di due anni d’esperienza professionale CHF 22.50 CHF 22.–  CHF 4'000.– 
dopo due anni d’esperienza professionale CHF 23.10 CHF 22.55 CHF 4'100.– 
per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria (compreso il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita all'estero) meno di due anni d’esperienza professionale CHF 21.70 CHF 21.15 CHF 3'850.– 
dopo due anni d’esperienza professionale CHF 22.50 CHF 22.–  CHF 4'000.– 
dopo sette anni d’esperienza professionale CHF 23.10 CHF 22.55 CHF 4'100.– 


1 I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC). 

Salari minimi del Cantone Ginevra a partire dal 1° luglio 2022  (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024)
categoria di collaboratori Esperienza all’ora, con 41 ore settimanali(divisore 177.7) all’ora, con 42 ore settimanali(divisore 182) par mois
per i lavoratori qualificati del ramo della carrozzeria che sono in possesso del certificato di capacità (AFC o CAP) nel primo anno dopo la procedura di qualificazione PQ 1 CHF 25.30 CHF 24.75 CHF 4'500.– 
un anno dopo PQ 1 CHF 26.35 CHF 25.70 CHF 4'680.– 
due anni dopo PQ* CHF 27.60 CHF 26.90 CHF 4'900.– 
cinque anni dopo PQ* CHF 28.70 CHF 28.–  CHF 5'100.– 
per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) meno di due anni d’esperienza professionale CHF 23.35 CHF 22.80 CHF 4'150.– 
dopo due anni d’esperienza professionale CHF 23.80 CHF 23.25 CHF 4'230.– 
dopo cinque anni
d’esperienza professionale
CHF 26.40 CHF 25.70 CHF 4'690.– 
per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria (compreso il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita all'estero) meno di due anni d’esperienza professionale CHF 22.80 CHF 22.25 CHF 4'050.– 
dopo due anni d’esperienza professionale CHF 23.35 CHF 22.80 CHF 4'150.– 
dopo cinque anni d’esperienza professionale CHF 25.–  CHF 24.45 CHF 4'450.– 


1 I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC). Resta riservato l’art. 36 cpv. 3 CCL.

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). 
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articoli 34.1; 34.2; 36.1 e 36.3; Appendice 8

Aumento salariale
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Tredicesima mensilità
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Il datore di lavoro deve versare al lavoratore, al più tardi nel mese di dicembre, un’indennità di fine anno pari al 100% del salario mensile medio.

Come base di calcolo si considera il salario medio di base mensile, rispettivamente il salario orario medio, moltiplicato per le ore di lavoro normali. L’indennità di fine anno si intende non comprensiva di altre indennità, come gli assegni per i figli, quelle per il lavoro straordinario, ecc.

Se il rapporto di lavoro è iniziato nel corso dell’anno civile o si è concluso nel rispetto dei termini legali di disdetta (fatta eccezione per il licenziamento per causa grave), l’indennità di fine anno è calcolata pro rata temporis. In questo caso contano solo i mesi interi.

Se il rapporto di lavoro viene sciolto durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto all’indennità di fine anno.

Se il lavoratore, d’accordo con il datore di lavoro, beneficia di un congedo non pagato, l’indennità di fine anno viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 38

Versamento del salario
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Il salario è versato al lavoratore ad intervalli regolari, in valuta svizzera, al più tardi l’ultimo giorno lavorativo del mese, con conteggio dettagliato, in contanti durante l’orario di lavoro o tramite versamento tempestivo sul suo conto corrente bancario o postale. In ogni caso il lavoratore deve poter disporre del suo salario alla fine del mese.

Articolo 35

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
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Tipo di lavoro Supplemento
Temporaneo (inferiore a 25 notti per anno civile) 1 50%
Lavoro notturno periodico o regolare ricorrente pari o superiore a 25 notti per anno civile 1 Supplemento di tempo libero pari al 10 % del lavoro notturno da loro effettivamente svolto.
Lavoro domenicale e festivo (23:00-23:00) Supplemento di tempo libero pari al 50 % nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.


1 È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 23.00 e le ore 06.00. Deroghe nell’ambito della Legge sul lavoro sono permesse.

Articoli 26.4 – 26.6

Orario di lavoro
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Durata del lavoro

La durata annuale del lavoro è di 2’132 ore annue, rispettivamente di 177.7 ore mensili, ovvero di 41 ore settimanali. Conformemente a quanto concordato, la durata annuale del lavoro può essere aumentata a 2‘184 ore annue, rispettivamente 182 ore mensili, ovvero 42 ore settimanali, adeguando la corrispettiva compensazione delle vacanze (cfr. art. 27.1 e art. 34.2).

Per il conteggio dell’indennità sostitutiva, rispettivamente per quello delle trattenute sul salario (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, assenze, ecc.), viene utilizzata come base di calcolo la durata del lavoro media sopracitata.

Il datore di lavoro fissa, dopo averne discusso con il lavoratore, la durata del lavoro settimanale, rispettivamente quotidiana, rispettando le disposizioni di legge e tenendo conto dei bisogni dell’azienda. La determinazione della durata del lavoro può essere effettuata in modo differenziato secondo i gruppi coinvolti e gli oggetti da trattare. La compensazione della fluttuazione degli orari viene regolata in modo analogo.

Le pause disciplinate dal regolamento aziendale non valgono come orario di lavoro.

La vigilia dei giorni festivi legali il lavoro termina al più tardi alle ore 17.00.

Ritardo, interruzione, abbandono anticipato del lavoro

Il lavoratore è tenuto a recuperare le ore di lavoro perse se:

  • arriva in ritardo al lavoro per colpa sua;
  • interrompe il lavoro senza motivo valido o lascia il lavoro anzitempo.

Se il tempo di lavoro non viene recuperato il datore di lavoro può procedere ad una deduzione salariale corrispondente.

Lavoro di recupero

Datore di lavoro e lavoratori possono accordarsi per effettuare del lavoro di recupero, per poter compensare giorni liberi non remunerati (ponti). I giorni da compensare, che sono prevedibili per l’anno civile, devono essere fissati per iscritto.

Ogni nuovo lavoratore assunto deve essere informato di questa regolamentazione. Egli deve accettare la modifica della durata del lavoro e prestare le ore di recupero mancanti pro rata o compensarle con una riduzione delle vacanze o del salario. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, alla partenza del lavoratore bisogna effettuare un conteggio. La differenza dev’essere saldata con vacanze oppure salario (senza indennità).

Se per ragioni di malattia, infortunio o servizio militare obbligatorio un lavoratore non può beneficiare delle ore di lavoro che ha recuperato in precedenza, egli potrà farlo in data ulteriore, dopo essersi accordato con il datore di lavoro.

Salario

Ogni lavoratore riceve mensilmente un conteggio delle ore e alla fine dell’anno un conteggio finale delle ore di lavoro effettuate. E’ possibile riportare all’anno che segue un massimo di 50 ore lavorative in più o in meno.

Se il conteggio finale di un lavoratore indica un’eccedenza di oltre 50 ore supplementari (calcolate in base alla durata annuale del lavoro), il datore di lavoro ed il lavoratore concordano, dietro osservanza dell’art. 26.2 CCL, se compensarle oppure retribuirle.

Se il conteggio finale di un lavoratore indica un deficit di più di 50 ore, il datore di lavoro e il lavoratore si accordano per stabilirne il pareggio.

Se un lavoratore lascia l’azienda durante l’anno corrente, viene compilato un conteggio finale relativo al periodo dal 1° gennaio, rispettivamente dalla data di assunzione, al momento dell’uscita.

Qualora il conteggio indichi un deficit di ore per colpa dello stesso lavoratore, le ore mancanti possono essere compensate durante il periodo di disdetta, altrimenti è possibile effettuare una trattenuta sul salario.

Articoli 23, 24, 25 e 34.5 34.10

Lavoro straordinario / ore supplementari
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Le ore straordinarie vengono compensate unicamente se sono state ordinate dal datore di lavoro, rispettivamente dal suo rappresentante, oppure ricono-sciute in seguito come tali.

Ore straordinarie

È considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro fis-sata a livello d’azienda secondo l’articolo 23.1 CCL, fino ad un limite di 50 ore settimanali o 45 per il personale amministrativo. Le ore straordinarie devono essere compensate con tempo libero di uguale durata al massimo entro i primi sei mesi dell’anno civile seguente. Un’eventuale compensazione in denaro viene effettuata in base alla prassi aziendale.

Articoli 26.1 – 26.2

Periodo di prova
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È considerato tempo di prova il primo mese di lavoro. Datore di lavoro e lavoratore possono convenire, con accordo scritto, un periodo di prova più lungo. Esso non può comunque superare i tre mesi.

Il periodo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente.

Articolo 47

Vacanze
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La durata delle vacanze per anno civile è pari a (in giorni lavorativi):

Categoria di età con 41 ore settimanali con 42 ore settimanali
fino a 20 anni compiuti 25 giorni 30 giorni
dopo il compimento dei 20 anni 20 giorni 25 giorni
dopo il compimento dei 50 anni 25 giorni 30 giorni
dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda 30 giorni 35 giorni


Il diritto alle vacanze è calcolato a partire dal mese seguente il compimento degli anni.

Godimento delle vacanze, riduzione del diritto alle vacanze

I giorni festivi remunerati vengono pagati come giorni festivi e non sono dunque considerati come giorni festivi percepiti.

Il datore di lavoro, d’accordo con il lavoratore, fissa la data delle vacanze con almeno tre mesi di anticipo. Bisogna tener conto sia degli interessi dell’azienda, sia di quelli del lavoratore. Una volta stabilita la data delle vacanze, è possibile spostarla soltanto in via eccezionale se esiste un motivo valido ed unicamente previo esplicito accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

Salario

Per il conteggio dell’indennità sostitutiva, rispettivamente per quello delle trattenute sul salario (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, assenze, ecc.), viene utilizzata come base di calcolo la durata media del lavoro quotidiano, in base all’art. 23.1 CCL.

Articoli 27, 28.1, 28.5 et 34.4

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
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 I lavoratori hanno diritto all’indennizzo delle seguenti assenze, purché avvengano in un giorno lavorativo:

Occasione Giorni compensati
Proprio matrimonio 1 2 giorni
Matrimonio di un figlio 1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo 3 giorni
Decesso di un fratello o sorella, dei genitori, suoceri 2 giorni
Decesso dei nonni o nipoti o una sola volta per il genitore sostitutivo nelle famiglie allargate. 1 giorno
Trasloco della propria economia domestica, purché il rapporto di lavoro non sia stato disdetto 1 giorno all'anno
Giornata d’informazione per l’arruolamento. Il tempo ulteriormente necessario è rimborsato dall’IPG. 1 giorno
Riforma militare 1/2 giorno


Le assenze inerenti l’art. 32.1 lettere a) e l’art. 32.3 CCL che cadono in un giorno non lavorativo possono essere recuperate.

Articoli 32.1 e 32.2

Giorni festivi retribuiti
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Lavoro domenicale e nei giorni festivi

Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.

Giorni festivi

Quando il lavoratore percepisce i giorni festivi fissati dal diritto cantonale non vi è alcuna trattenuta sul salario. Ciò vale per otto giorni festivi cantonali all’anno e per il giorno del 1° agosto, purché cadano in un giorno lavorativo.

I giorni festivi indennizzabili che cadono durante assenze dovute a malattia o infortunio, non possono essere né compensati né recuperati. Se i giorni festivi indennizzabili cadono durante le vacanze, allora essi possono essere compensati.

Eventuali ulteriori giorni festivi o di riposo devono essere recuperati in precedenza o a posteriori oppure possono essere pareggiati con ferie o ore straordinarie.

Il datore di lavoro può esigere il recupero anticipato o posticipato delle ore perse durante i giorni festivi non remunerati, rispettivamente pareggiarle con ferie oppure con ore straordinarie.

A richiesta dei lavoratori, il 1° maggio è concesso, purché non sia già dichiarato giorno festivo cantonale, interamente o parzialmente quale giorno festivo non remunerato.

Indennità per giorni festivi

Per i lavoratori a salario mensile le indennità per giorni festivi sono comprese nel salario. L’indennità per giorni festivi è calcolata, per i lavoratori a salario orario, sia sulla base del salario orario contrattuale normale che sulle ore normali di lavoro non effettuate.

L’indennità per giorni festivi non è dovuta:

  • se il giorno festivo cade di domenica o di sabato non lavorativo;
  • se il lavoratore percepisce un’indennità giornaliera da una cassa malati o dalla SUVA
Salario

Per il conteggio dell’indennità sostitutiva, rispettivamente per quello delle trattenute sul salario (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, assenze, ecc.), viene utilizzata come base di calcolo la durata media del lavoro quotidiano, in base all’art. 23.1 CCL.

Articoli 26.6, 29, 30 e 34.4

Congedo di formazione
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Perfezionamento professionale personale

I lavoratori, così come i membri della commissione d'azienda e quelli del Consiglio di fondazione delle istituzioni di previdenza eletti dai lavoratori, hanno diritto a tre giorni di lavoro remunerato all'anno per il perfezionamento professionale specifico. Tale diritto è trasferibile ai tre anni successivi. I lavoratori sono esortati ad usufruire del diritto al perfezionamento professionale personale. La partecipazione ad un corso dev'essere discussa per tempo con il datore di lavoro. Dopo l'avvenuta partecipazione ad un corso bisogna presentare il relativo attestato di frequenza.

Articolo 22

Malattia
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Salario

Per il conteggio dell’indennità sostitutiva, rispettivamente per quello delle trattenute sul salario (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, assenze, ecc.), viene utilizzata come base di calcolo la durata media del lavoro quotidiano, in base all’art. 23.1 CCL.

Pagamento del salario in caso di malattia, assicurazione per l’indennità giornaliera

Il lavoratore ha diritto al salario, rispettivamente alle prestazioni sostitutive del salario, a partire dal primo giorno di malattia. Il datore di lavoro deve assicurare collettivamente i lavoratori secondo la LAMal per un’indennità giornaliera del salario (senza assegni per i figli) perso durante la malattia, la gravidanza e il parto, tenuto conto della normale durata contrattuale del lavoro. I premi effettivi dell’assicurazione collettiva per perdita di guadagno sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore indipendentemente dal periodo di attesa concordato contrattualmente. Qualora venga concordato un pagamento differito delle prestazioni assicurative, durante il periodo di differimento il datore di lavoro versa l‘80% del salario lordo.

L’assicurazione collettiva per perdita di guadagno ai sensi della LAMal può essere stipulata anche in base alla LCA laddove tale soluzione risulti equipollente alle prestazioni della LAMal, ad es. pagamento delle indennità sostitutive del salario per 720 giorni sull’arco di 900 giorni.

Condizioni di assicurazione

Le condizioni di assicurazione prevedono quanto segue:

  1. indennità giornaliere quale prestazione sostitutiva del salario del datore di lavoro nella misura dell’80% del salario contrattuale normale, inclusa l’indennità di fine anno (senza spese), dall’inizio della malattia o dopo il periodo di differimento; 
  2. indennità giornaliere versate durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi (calcolate a partire dal primo giorno di malattia). Nel caso di assicurazione d’indennità giornaliera con prestazioni differite, per il calcolo dei 720 giorni si tiene conto anche dei giorni che sono stati rimborsati dal datore di lavoro prima dell’inizio del versamento di prestazioni da parte dell’assicurazione.
  3. in caso di incapacità parziale al lavoro, pari ad almeno il 50%, l’indennità giornaliera viene corrisposta proporzionalmente;
  4. possibilità per il lavoratore di aderire senza interruzione, dopo le dimissioni dall’assicurazione collettiva, all’assicurazione individuale. L’età del dipendente al momento della affiliazione all’assicurazione collettiva deve essere mantenuta e non bisogna formulare nuove riserve. L’assicurazione individuale deve coprire almeno le stesse prestazioni e ciò sia in merito all’ammontare delle indennità giornaliere che circa la durata del diritto alle prestazioni. Il datore di lavoro deve informare per iscritto la persona assicurata circa il suo diritto di passaggio all’assicurazione individuale.
  5. per le riserve già esistenti, l’assicurazione deve garantire almeno una copertura secondo l’art. 324a CO.

Tutto il personale aderente al presente contratto collettivo deve essere assicurato.

Le prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia stipulata e cofinanziata dal datore di lavoro sono considerate come pagamento del salario ai sensi dell’art. 324a CO.

Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro in caso di impedimento a lavorare. Se la sua assenza è dovuta a malattia o infortunio il lavoratore deve fornire, conformemente alle istruzioni aziendali, al datore di lavoro, a partire dal terzo giorno di impedimento, un certificato medico. Il datore di lavoro può richiedere che il certificato medico venga rilasciato da un medico di fiducia.

Articoli 34.4, 41 – 42

Infortunio
12943
Salario

Per il conteggio dell’indennità sostitutiva, rispettivamente per quello delle trattenute sul salario (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, assenze, ecc.), viene utilizzata come base di calcolo la durata media del lavoro quotidiano, in base all’art. 23.1 CCL.

Pagamento del salario in caso di infortunio

Il datore di lavoro prende a carico il pagamento del salario nella misura dell’80% il giorno dell’infortunio e i seguenti due giorni, poiché questi non sono assicurati dalla SUVA.

Nel caso in cui le prestazioni della SUVA vengano ridotte o rifiutate in quanto l’infortunio è attribuito a comportamento colpevole o a rischi e pericoli straordinari, anche le prestazioni dovute dal datore di lavoro secondo il art. 43.3 CCL saranno ridotte nella stessa misura.

Articoli 34.4 e 43

Congedo maternità / paternità / parentale
12943

AI padri è concesso un congedo di paternità di 10 giorni con il versamento del salario al 90%. Il giorno della nascita del figlio è compreso nei 10 giorni. Per le altre condizioni si applica l’art. 329g CO.

Articolo 32.3

Servizio militare / civile / di protezione civile
12943

Pagamento del salario in caso di servizio militare e di protezione civile e servizio civile

Tipo di servizio % del salario
Scuola reclute
celibi senza obbligo di mantenimento 50%
coniugati e celibi con obblighi di mantenimento 80%
Altri periodi di servizio 1
fino ad un massimo di 4 settimane per anno civile 100%
per i coniugati e i celibi con obbligo di mantenimento 80%
Militari in ferma continuata
per un mese intero salario per un mese
In seguito le prestazioni della assicurazione per perdita di guadagno


I datori di lavoro possono far dipendere il versamento di tale prestazione – per il servizio militare di durata superiore ad un mese all’anno – dall’impegno, da parte del lavoratore, di proseguire il rapporto di lavoro per almeno altri sei mesi dopo il servizio militare.

Le indennità legali per perdita di guadagno secondo le disposizioni dell’IPG spettano al datore di lavoro nella misura in cui non superino il salario pagato durante il servizio militare, quello civile oppure di protezione civile.

Articolo 44

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12943

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori versano i seguenti contributi: 

Che Contributo alle spese di applicazione Contributo alla formazione Totale
Lavoratori 1 CHF 10.–/mese CHF 20.–/mese CHF 30.–/mese
Datori di lavoro CHF 7.–/mese e lavoratore CHF 14.–/mese e lavoratore CHF 21.–/mese e lavoratore


La deduzione viene fatta mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.

Questi importi – nonché quelli dedotti ai lavoratori – vanno versati periodicamente sul conto della Commissione Paritetica Nazionale conformemente.

I datori di lavoro confermano per iscritto ai lavoratori l’ammontare, rispettivamente il totale dei contributi dedotti conformemente all’art. 18.1 lettere a) e b) CCL.

I contributi di cui all’art. 18.1 lettere a) e b) CCL vengono riscossi per:

  1. le spese di applicazione
    • a. copertura dei costi amministrativi della CPN
    • b. applicazione del CCL o copertura dei costi di applicazione del CCL
    • d. stampa e invio del CCL e delle sue appendici
    • e. garanzia dei costi in relazione all’informazione su CCL/DFO
  2. la formazione e del perfezionamento
    • a. contributi nell’ambito del perfezionamento
    • b. copertura dei costi nell’ambito della formazione di base

Un’eventuale eccedenza nella cassa della Commissione Paritetica Nazionale può essere utilizzata, anche dopo la scadenza della Dichiarazione di forza obbligatoria del CCL, esclusivamente a favore di attività di formazione e di perfezionamento professionale nonché a scopo sociale.

Il datore di lavoro è responsabile dei contributi di cui all’art. 18.1 lettere a) e b) CCL che non sono stati dedotti oppure lo sono stati in modo irregolare. Non deve con ciò derivarne alcuno svantaggio per i lavoratori.

Articolo 18

Giovani dipendenti
12943

Vacanze (a norma di legge):

  • Fino fino a 20 anni compiuti: 25 giorni lavorativi
  • Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)

Articolo 27.1; 329a+e CO

Termini di disdetta
12943

La disdetta è da inoltrare per iscritto e deve pervenire al destinatario al più tardi entro l’ultimo giorno lavorativo prima dell’inizio del periodo di disdetta.

Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il tempo di prova (1 mese) 7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi
Dai 58 anni compiuti (indipendentemente dal numero di anni di
servizio)
4 mesi


Se dopo la fine del tirocinio il rapporto di lavoro continua presso la medesima azienda, ai fini del calcolo del periodo di disdetta gli anni di apprendistato valgono come anni di servizio.

Articoli 48.1  48.5

Rappresentanza dei lavoratori
12943
Sindacato Unia
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei datori di lavoro
12943

carrosserie suisse

Organi paritetici
12943
Commissione Paritetica Nazionale (CPN)

Per l’esecuzione del CCL nominano una «Commissione paritetica nazionale per i rami professionali della carrozzeria» (CPN) con sede a Berna. Le organizzazioni contraenti del CCL hanno diritto in comune di esigere, ai sensi dell’art. 357b CO, l’osservanza dello stesso da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati.

Commissioni Paritetiche (CP)

Possono esistere Commissioni paritetiche (CP) locali (cantonali o regionali).

Articoli 7.1, e 8

Compiti organi paritetici
12943
La CPN ha quali compiti:
  1. di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
  2. di promuovere il perfezionamento professionale;
  3. di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL.
  4. La CPN può delegare questo compito alla CP;
  5. di determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami e le sanzioni contrattuali;
  6. i giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto;

Articolo 7.3

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12943
Trasgressioni da parte del datore di lavoro

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del CCL verranno obbligati dalla CPN, rispettivamente dalla CP, ad effettuare i pagamenti degli arretrati. Inoltre potranno essere multati con una sanzione contrattuale e le spese processuali secondo l’art. 9.11 CCL.

La CPN ha il diritto di applicare le sanzioni contrattuali. Gli importi ricevuti a tale titolo vanno utilizzati per i compiti di applicazione e realizzazione del CCL.

Gli importi delle sanzioni contrattuali e le relative spese di procedura devono essere saldati entro 30 giorni dalla ricezione della decisione. Luogo di pagamento: vedasi art. 9.13 CCL.

Trasgressioni da parte dei lavoratori

I lavoratori che violano la Convenzione possono essere condannati al pagamento di una sanzione contrattuale.

La CPN ha il diritto di applicare le sanzioni contrattuali. Gli importi ricevuti a tale titolo vanno versati alla CPN. Questi importi vanno utilizzati per i compiti di applicazione e realizzazione del CCL.

Gli importi delle sanzioni contrattuali e le relative spese di procedura devono essere pagati entro 30 giorni dalla ricezione della decisione. Luogo di pagamento: vedasi art. 9.13 CCL.

Rispetto del contratto, violazione del contratto, sanzioni contrattuali

Nelle aziende sottoposte al campo di applicazione di questo CCL è necessario effettuare controlli in merito all’applicazione delle disposizioni contrattuali tramite la verifica dei libri paga. Questi controlli saranno effettuati dagli organi di controllo delle parti contraenti nominati dalla CPN, rispettivamente dalla CP. I datori di lavoro presso i quali vengono effettuati questi controlli devono presentare integralmente, al primo invito, tutti i documenti richiesti decisivi per l’esecuzione dei controlli ed entro 30 giorni tutti gli altri documenti necessari. Ciò in particolare con riferimento agli elenchi del personale, alle distinte dei salari, ecc.

I datori di lavoro sono tenuti a conservare i documenti citati all’art. 9.8 CCL a norma di legge, comunque per almeno cinque anni.

Se dai controlli dei libri paga non emergono contestazioni, all’azienda non verrà addebitato alcun costo. Se invece risultano motivi di reclamo, su decisione della CPN o della CP, all’azienda possono essere addebitate le spese di controllo, le spese processuali e una sanzione contrattuale.

  1. La sanzione contrattuale va stabilita innanzitutto in modo da impedire ai datori di lavoro a ai lavoratori già colpevoli di commettere ulteriori violazioni del Contratto collettivo di lavoro. In alcuni casi la sanzione può superare la somma delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori.
  2. L’importo viene quindi stabilito in base ai seguenti criteri:
    1. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori;
    2. violazione delle disposizioni non pecuniarie del Contratto collettivo di lavoro, in particolare del divieto del lavoro nero (art. 21 CCL) 
    3. il fatto che il datore di lavoro o il lavoratore colpevole, messo in mora, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai suoi obblighi;
    4. violazione unica o ripetuta delle singole disposizioni del Contratto collettivo di lavoro e la gravità di questa violazione;
    5. recidiva della violazione del Contratto collettivo di lavoro;
    6. dimensione dell’impresa;
    7. il fatto che i lavoratori abbiano fatto valere personalmente i loro diritti nei confronti di un datore di lavoro colpevole.
  3. A chi viola il divieto di lavorare in nero (art. 21 CCL), viene comminata una sanzione contrattuale per ogni lavoratore in nero.
  4. Chi non conserva i documenti aziendali di cui all’art. 9.9 collegato con l’art. 9.8 durante 5 anni viene punito con una sanzione contrattuale.
  5. Chi non presenta i documenti necessari per il controllo richiesti in precedenza e per iscritto dall’organo di controllo incaricato secondo l’articolo 9.8 CCL e quindi rende impossibile un controllo regolare viene punito con una sanzione contrattuale.
  6. Il pagamento della sanzione contrattuale non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di rispettare le restanti disposizioni del presente CCL.

I pagamenti vanno effettuati, se non viene designato espressamente un altro luogo di pagamento, entro 30 giorni dalla ricezione della decisione, sul conto corrente postale della CPN.

Articolo 9

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14.12393 30.11.2021 27.06.2023
14.12232 30.11.2021 28.03.2023
14.11896 30.11.2021 28.12.2022
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