CCL per i rami professionali della carrozzeria
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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro:
a partire dal 01.01.2020
fino al 30.11.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.04.2020 fino al 30.11.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.04.2020 fino al 30.11.2021
Campo d'applicazione geografico
Vale per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni VD, VS, NE, JU, FR e del distretto amministrativo del Giura bernese (eccezione in tali Cantoni: i datori di lavoro e i dipendenti membri di una delle parti contraenti); Nel Cantone di GE senza l'art. 36 (Salari minimi) e l’art. 37 (Trattative salariali).
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Campo d'applicazione aziendale
Il CCL si applica a tutte le aziende associate all’USIC in tutta la Svizzera; a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria, a tutti i settori artigianali affini di un’azienda.
Articolo 3.2
Articolo 3.2
Campo d'applicazione personale
Il CCL si applica a tutti i dipendenti delle aziende che rientrano nel campo d’applicazione aziendale e territoriale.
Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Articolo 3.3
Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Articolo 3.3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, eccetuati i cantoni di Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e il circondario amminstrativo del Giura bernese del cantone di Berna.
Obbligatorietà generale: articolo 1
Obbligatorietà generale: articolo 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. Sono considerati della carrozzeria:
– carrozzeria e costruzione di veicoli;
– selleria di carrozzeria;
– carrozzeria-lattoniere;
– verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
– aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);
– reparti di carrozzeria in aziende miste.
Obbligatorietà generale: articolo 2
– carrozzeria e costruzione di veicoli;
– selleria di carrozzeria;
– carrozzeria-lattoniere;
– verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;
– aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. levabolli);
– reparti di carrozzeria in aziende miste.
Obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Il CCL si applica a tutti i dipendenti delle aziende che rientrano nel campo d’applicazione aziendale e territoriale.
Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» si applicano anche alle persone in formazione.
Obbligatorietà generale: articolo 2
Dipendenti non sottoposti al CCL
a) i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, cpv. 1 Legge federale sul lavoro (LL).
b) I dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40% della durata normale di lavoro.
c) i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi.
d) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni.
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» si applicano anche alle persone in formazione.
Obbligatorietà generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Se nessuna delle parti contraenti lo revoca in tempo utile, il CCL si rinnova tacitamente di anno in anno con il medesimo termine semestrale di disdetta.
Articolo 17.2
Articolo 17.2
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica nazionale (CPN) per i rami professionali della carrozzeria
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrozzeria.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrozzeria.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia:
Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch
Salari / salari minimi
Salari minimi ad eccezione del Cantone di Ginevra a partire dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
(*1) I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC).
I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.
Cantone di Ginevra 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2017):
Articolo 36; Appendice 8
| categoria di collaboratori | esperienza | all'ora, con 41 ore settimanali | all'ora, con 42 ore settimanali | al mese |
|---|---|---|---|---|
| Lavoratori con AFC | nel primo anno dopo la procedura di qualificazione (*1) | CHF 25.04 | CHF 24.45 | CHF 4'450.-- |
| Lavoratori con CFP | nel primo anno dopo l’ottenimento del certificato | CHF 22.23 | CHF 21.70 | CHF 3'950.-- |
| Lavoratori senza attestato | a partire dal 20° anno di età | CHF 21.67 | CHF 21.15 | CHF 3850.-- |
I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.
Cantone di Ginevra 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2017):
| Categoria di collaboratori | Salario mensile |
|---|---|
| Per i lavoratori titolari AFC o CAP: | |
| - nel 1° anno dopo la fine del tirocinio | CHF 4'500.-- |
| - dopo un anno di esperienza professionale | CHF 4'680.-- |
| - dopo due anni di esperienza professionale | CHF 4'900.-- |
| - dopo cinque anni di esperienza professionale | CHF 5'100.-- |
| Per i lavoratori titolari di un CFP | |
| – con meno di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'150.-- |
| – con più di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'230.-- |
| – dopo cinque anni di esperienza professionale | CHF 4'690.-- |
| Per i lavoratori senza AFC o CAP: | |
| - con meno di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'050.-- |
| - con più di 2 anni di esperienza professionale | CHF 4'150.-- |
| - con più di 5 anni di esperienza professionale | CHF 4'450.-- |
| Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
| - 3° anno | CHF 1'000.-- |
| - 4° anno | CHF 1'300.-- |
| Apprendisti verniciare e carozzeria CFP: | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
Articolo 36; Appendice 8
Categorie salariali
| Categorie salariali | Pratica | Descrizione |
|---|---|---|
| Lavoratori con AFC | nel primo anno dopo la procedura di qualificazione | per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC) |
| Lavoratori con CFP | nel primo anno dopo l'ottenimento del certificato | per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) |
| Lavoratori senza attestato | a partire dal 20° anno di età | per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età |
AFC: Attestato federale di capacità
CFP: Certificato federale di formazione pratica
PQ: Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio
Articolo 36; Appendice 8
Tredicesima mensilità
Il datore di lavoro deve versare al lavoratore, al più tardi nel mese di dicembre, un’indennità di fine anno pari al 100% del salario mensile medio.
Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.
Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Cantone di Ginevra 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.12.2015):
Tutti i lavoratori che sottostanno al CCL hanno diritto a un’intera tredicesima mensilità
(100 %) pro rata temporis; la tredicesima mensilità è dovuta anche agli apprendisti.
Articolo 38.1; Appendice 7.3: articolo 5
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Tipo di lavoro | Supplemento |
|---|---|
| Lavoro notturno (23:00-06:00) | |
| - temporaneo (inferiore a 25 notti per anno civile) | 50% |
| - periodico o regolare (pari o superiore a 25 notti per anno civile) | compensazione di tempo equivalente al 10% oppure ad un supplemento di tempo libero pari al 10% |
| Lavoro domenicale e festivo (23:00-23:00) | 50% |
Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50%.
Articoli 26.4 – 26.6
Rimborso spese
Lavori fuori sede: indennizzo di tutte le spese
Articolo 39.1
Articolo 39.1
Orario di lavoro
| Ore annue | Ore mensili | Ore settimanali |
|---|---|---|
| 2132 | 177.7 | 41 |
| 2184 | 182 | 42 |
D'intesa con l'intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende Hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni vacanza (conformemente all'art. 27 CCL).
Articoli 23.1 e 26.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
È considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro fissata a livello d'azienda secondo l'art. 23.1 CCL, fino ad un limite di 50 ore settimanali. Le ore straordinarie devono essere compensate con tempo libero di uguale durata al massimo entro i primi sei mesi dell'anno civile seguente. Un'eventuale compensazione in denaro viene effettuata in base alla prassi aziendale. D’intesa con l’intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni di vacanza (conformemente all’art. 27).
Articoli 26.1 – 26.3
Articoli 26.1 – 26.3
Vacanze
Durata delle vacanze per anno civile (in giorni lavorativi):
Il diritto alle vacanze è calcolato a partire dal mese seguente il compimento degli anni.
Apprendisti cantone di Ginevra:
Articolo 27
| Categoria di età | con 41 ore settimanali | con 42 ore settimanali |
|---|---|---|
| fino a 20 anni compiuti | 25 giorni | 30 giorni |
| dopo il compimento dei 20 anni | 20 giorni | 25 giorni |
| dopo il compimento dei 50 anni | 25 giorni | 30 giorni |
| dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell'azienda | 30 giorni | 35 giorni |
Apprendisti cantone di Ginevra:
| Apprendistato | Vacanza |
|---|---|
| 1° anno (indipende dell'età) | 6 settimane |
| 2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) | 5 settimane |
Articolo 27
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio | 2 giorni |
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, di un figlio, figliastro o figlio adottivo | 3 giorni |
| Decesso di un fratello o una sorella o dei genitori, suoceri, nonni o nipoti o del genitore sostitutivo nelle famiglie allargate | 1 giorno |
| Riforma militare | 1/2 giorno |
| Giornata d’informazione per l’arruolamento | 1 giorno |
| Trasloco della propria economia domestica, purché il rapporto di lavoro non sia stato disdetto | 1 giorno |
Articolo 32.1
Giorni festivi retribuiti
Quando il lavoratore percepisce i giorni festivi fissati dal diritto cantonale non vi è alcuna trattenuta sul salario. Ciò vale per otto giorni festivi cantonali all’anno e per il giorno del 1° agosto,
È considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effettuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto cantonale oppure federale. Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un'indennità del 50%.
Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso dei sei mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un'indemnità di salario del 50%.
Articoli 26.5 – 26.6 e 29.1
È considerato lavoro domenicale e nei giorni festivi quello effettuato la domenica e nei giorni festivi fissati in base al diritto cantonale oppure federale. Il lavoro svolto di domenica e nei giorni festivi deve essere pagato con un'indennità del 50%.
Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero pari al 50% nel corso dei sei mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un'indemnità di salario del 50%.
Articoli 26.5 – 26.6 e 29.1
Congedo di formazione
I lavoratori, così come i membri della commissione d'azienda e quelli del Consiglio di fondazione delle istituzioni di previdenza eletti dai lavoratori, hanno diritto a due giorni di lavoro remunerato all'anno per il perfezionamento professionale specifico. Tale diritto è trasferibile ai tre anni successivi. La partecipazione ad un corso dev'essere discussa per tempo con il datore di lavoro. Dopo l'avvenuta partecipazione ad un corso bisogna presentare il relativo attestato di frequenza.
Articolo 22.1
Articolo 22.1
Malattia
Malattia:
80% per 720 giorni
I premi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.
80% per 720 giorni
I premi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.
Articoli 41 – 42
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo paternità: 1 giorno
Articolo 32.1
Articolo 32.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario | |
|---|---|---|
| Scuola reclute | ||
| celibi senza obbligo di mantenimento | 50% | |
| coniugati e celibi con obblighi di mantenimento | 80% | |
| Altri periodi di servizio | ||
| fino ad un massimo di 4 settimane per anno civile | 100% | |
| per gli ulteriori periodi di servizio | 80% | |
| Militari in ferma continuata: 1 mese | 100%, poi prestazioni IPG |
Articolo 44.1
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Possibilità del pensionamento flessibile dal compimento del 55° anno d’età.
Articolo 31
Articolo 31
Pensionamento anticipato
Possibilità del pensionamento flessibile dal compimento del 55° anno d’età.
Articolo 31
Articolo 31
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
I lavoratori e i datori di lavoro (per ogni lavoratore) versano un contributo mensile di CHF 30.-- (un contributo di spese di applicazione di CHF 10.--/mensili e un contributo professionale di CHF 20.--/mensili)
Articoli 18.1 – 18.3
Articoli 18.1 – 18.3
Apprendisti
Subordinazione al CCL:
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Vacanze (a norma di legge):
Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)
Cantone di Ginevra
A partire dal 1° gennaio 2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2014):
Articoli 3 e 27.1; 329a+e CO;
L’art. 23 «Durata del lavoro», l’art. 27 «Vacanze, durata delle vacanze», l’art. 29 «Giorni festivi», l’art. 32 «Assenze giustificate » e l’art. 38 «Indennità di fine anno» del CCL si applicano anche alle persone in formazione.
Vacanze (a norma di legge):
Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)
Cantone di Ginevra
| Apprendistato | Vacanza |
|---|---|
| 1° anno (indipende dell'età) | 6 settimane |
| 2°, 3° e 4° anno (indipende dell'età) | 5 settimane |
A partire dal 1° gennaio 2014 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2014):
| Categoria di collaboratori | Salario mensile |
|---|---|
| Apprendisti carrozzeria-pittura o carrozzeria-lattoneria AFC | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
| - 3° anno | CHF 1'000.-- |
| - 4° anno | CHF 1'300.-- |
| Apprendisti verniciare e carozzeria CFP: | |
| - 1° anno | CHF 600.-- |
| - 2° anno | CHF 800.-- |
Articoli 3 e 27.1; 329a+e CO;
Giovani dipendenti
Vacanze (a norma di legge):
Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)
Articolo 27.1; 329a+e CO
Fino al 20° anno d’età compiuto: 25 giorni lavorativi
Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività giovanili volontarie): 5 giorni di formazione (non retribuiti)
Articolo 27.1; 329a+e CO
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il tempo di prova (1 mese) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 48
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Syna – il sindacato
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei datori di lavoro
USIC – Unione Svizzera dei Carrozzieri
Compiti organi paritetici
La Commissione Paritetica Nazionale (CPN) ha quali compiti:
a) di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
b) di promuovere la collaborazione fra le parti;
c) di occuparsi delle trattative salariali secondo gli articoli 36 e 37 CCL;
d) di occuparsi delle trattative contrattuali;
e) di promuovere il perfezionamento professionale;
f) di realizzare misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
g) di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CPP;
h) di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative relative alla tassazione dei contributi professionali e delle spese di applicazione per le commissioni paritetiche professionali eventualmente esistenti;
i) di designare la cassa incaricata dell’incasso dei contributi professionali e delle spese di applicazione;
k) di giudicare e decidere in caso di divergenze di opinione e di controversie tra le parti, risp. tra le loro sezioni, riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di disposizioni del presente CCL o di una delle appendici che ne sono parte integrante;
l) di determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami e le sanzioni contrattuali;
m) di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto;
n) di regolare e gestire il fondo per la formazione professionale;
o) di trattare i problemi sottoposti dalle commissioni paritetiche
eventualmente esistenti, purchè essi
– escano dal quadro dell’azienda
– si riferiscano all’interpretazione del CCL
– siano di interesse generale;
p) di occuparsi di qualsiasi altro problema o compito che le venga sottoposto;
q) di regolamentare le soluzioni specifiche alle singole aziende in caso di problemi economici.
Articolo 8.3
a) di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
b) di promuovere la collaborazione fra le parti;
c) di occuparsi delle trattative salariali secondo gli articoli 36 e 37 CCL;
d) di occuparsi delle trattative contrattuali;
e) di promuovere il perfezionamento professionale;
f) di realizzare misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
g) di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CPP;
h) di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative relative alla tassazione dei contributi professionali e delle spese di applicazione per le commissioni paritetiche professionali eventualmente esistenti;
i) di designare la cassa incaricata dell’incasso dei contributi professionali e delle spese di applicazione;
k) di giudicare e decidere in caso di divergenze di opinione e di controversie tra le parti, risp. tra le loro sezioni, riguardanti l’applicazione e l’interpretazione di disposizioni del presente CCL o di una delle appendici che ne sono parte integrante;
l) di determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami e le sanzioni contrattuali;
m) di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto;
n) di regolare e gestire il fondo per la formazione professionale;
o) di trattare i problemi sottoposti dalle commissioni paritetiche
eventualmente esistenti, purchè essi
– escano dal quadro dell’azienda
– si riferiscano all’interpretazione del CCL
– siano di interesse generale;
p) di occuparsi di qualsiasi altro problema o compito che le venga sottoposto;
q) di regolamentare le soluzioni specifiche alle singole aziende in caso di problemi economici.
Articolo 8.3
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
I datori di lavoro che contravvengono al CCL vengono obbligati ad effettuare i pagamenti degli arretrati; possibilità di bloccare la partecipazione dell’azienda agli appalti pubblici o sovvenzionati dallo Stato e l’assunzione di manodopera straniera che necessita di permesso di lavoro; inoltre, possibilità di infliggere una sanzione contrattuale.
I lavoratori possono essere condannati al pagamento di una sanzione contrattuale.
Articolo 9
I lavoratori possono essere condannati al pagamento di una sanzione contrattuale.
Articolo 9
Piani sociali
Le aziende che hanno problemi economici, rispettivamente in presenza di situazioni straordinarie, hanno il diritto di richiedere una soluzione aziendale individuale. Responsabile della gestione, rispettivamente della decisione circa tali richieste è la commissione CPN. È possibile fare ricorso contro le decisioni della commissione CPN presso il comitato direttore della CPN. Quest’ultimo decide definitivamente. La CPN viene informata in merito agli accordi presi.
Articoli 12.3 e 52
Articoli 12.3 e 52
Procedure di conciliazione e arbitrato
{nonave}|Livello| Instituzione responsabile|
|1° livello| Livello aziendale|
|2° livello| Commissione paritetica professionale|
|3° livello| Commissione Paritetica Nazionale|
|4° livello| Tribunale arbitrale|
*Articolo 11*{/nonave}
Documenti
Link
Informazioni organo paritetico
Commissione Paritetica Nazionale (CPN) per il ramo professionale Svizzero della carrozzeria
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 22 65
carrosseriegewerbe@plk.ch
https://www.cpn-carrozzeria.ch/it/home/
Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it