CCL per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2019 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.04.2019 fino al 31.07.2023
Ultime modifiche
Proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale (senza modifica) fino al 30.06.2024 (10.12.2021)
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Campo d'applicazione geografico
13526
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
13526

Le disposizioni del contratto collettivo sono applicabili ai dipendenti e agli apprendisti, dei membri dell'ASIF, Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana e delle ditte che hanno sottoscritto individualmente il CCL, come pure al personale amministrativo.

Il personale dirigente non è sottoposto al CCL.

Articolo 2.1

Campo d'applicazione personale
13526

Le disposizioni del contratto collettivo sono applicabili ai dipendenti e agli apprendisti, dei membri dell'ASIF, Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana e delle ditte che hanno sottoscritto individualmente il CCL, come pure al personale amministrativo.

Il personale dirigente non è sottoposto al CCL.

Articolo 2.1

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
13526
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
13526
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano alle aziende che svolgono lavori e attività forestali:
– selvicoltura e arboricoltura
– abbattimento alberi
– esbosco di legname
– lavorazione e commercio di legname d'energia
– lavorazione, produzione e commercio di legname d'opera
– opere forestali di ingegneria naturalistica
– manutenzione e cura del territorio, della vegetazione, di sentieri, piste e strade forestali

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
13526
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i lavoratori, impiegati amministrativi e apprendisti delle imprese di cui al punto 4, escluso il personale dirigente.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
13526
Se non è disdetto con almeno sei mesi di anticipo, esso si ritiene rinnovato per un altro anno e cosi di seguito.

Articolo 35.2
Salari / salari minimi
13526
Salari minimi dal 1° gennaio 2025 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2025)

Il lavoratore può essere retribuito mediante salario mensile o paga oraria, ritenuti i minimi seguenti:

Funzione personale non dirigente Salario minimo mensile Salario minimo all’ora/base
Ingegnere forestale SUP CHF 5’835.– CHF 30.95
Forestale ST CHF 5’362.– CHF 28.45
Capo squadra CHF 4’917.– CHF 26.10
Selvicoltore qualificato CHF 4’689.– CHF 24.90
Operaio forestale CHF 4'462.– CHF 23.70
Ausiliario forestale CHF 4’246.– CHF 22.55
Operaio qualificato CHF 4’491.– CHF 23.85
Personale amministrativo con AFC CHF 4'300.– CHF 24.80


Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:

  1. nel primo anno d’impiego l’80%
  2. nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo.


Articolo 10; Salari Minimi 2025

Aumento salariale
13526
2025 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2025)

Per i dipendenti attivi al 31 dicembre 2024, è previsto un adeguamento al carovita dello 0.6%.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell’aumento salariale previsto dall’articolo 11 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 11; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II

Tredicesima mensilità
13526
I lavoratori sottoposti al contratto collettivo ricevono una tredicesima mensilità (8.33%).
Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.

Indennità per retribuzione oraria
(...) Al salario orario maggiorato dall’indennità delle 15 festività cantonali (6.12%) e dall’indennità vacanze si aggiunge la 13.ma mensilità (8.33%)

Articoli 12 e 13
Rimborso spese
13526

I lavoratori occupati fuori dalla sede di servizio della ditta hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO). Se il cantiere è fuori Cantone (Mesolcina e Calanca incluse) e il datore di lavoro non organizza l’alloggio del personale, al dipendente spettano un’indennità massima di CHF 18.– per pasto principale e di CHF 100.– massima per ogni pernottamento.

Per l’uso del mezzo di trasporto privato per bisogni aziendali, al lavoratore vengono corrisposte le seguenti indennità.

  • autovettura: CHF –.60 al km
  • motocicletta: CHF –.30 al km
  • ciclomotore: CHF –.20 al km


Articolo 15

Altri supplementi
13526
Indennità di rischio speciale

Il taglio di piante su pareti rocciose, se effettuato con misure di sicurezza partico-lari, comporta il riconoscimento da parte del datore di lavoro di un’indennità di rischio del 30% del salario lordo base e ciò per la durata effettiva dell’esposizione al rischio particolare.

Articolo 14

Orario di lavoro
13526
La durata totale del lavoro del personale forestale è di 2’262 ore annue (43 ore e 30’ per 52 settimane / decimali: ore 8.7 il giorno). Esiste la possibilità di superare le 45 ore settimanali fino a un massimo di 54 ore, per 16 settimane durante un anno, limitatamente ai cantieri di alta montagna, sovente nemmeno raggiungibili con una strada carrozzabile e le cui attività lavorative sono possibili solo nella stagione estiva.
 
Per il personale amministrativo la durata del lavoro è di 2’080 ore annue, pari a 40 ore settimanali. 
 
Il periodo di conteggio delle ore eseguite è di un anno. Le ore eccedenti sono compensate, di regola, con altrettante ore di congedo. Ogni ditta determina il proprio orario giornaliero di lavoro. 
 
Negli orari sono compresi 15 minuti per la pausa mattutina e 15 per quella pomeridiana.

Articolo 7
Lavoro straordinario / ore supplementari
13526

È lavoro straordinario tutto quanto eccede l’orario settimanale di 43.5 ore.
Le ore supplementari sono compensate, di regola, con altrettante ore di congedo, da effettuare, in accordo tra datore di lavoro e lavoratore, di regola entro la fine del semestre successivo. Qualora le ore supplementari non possano essere compensate, vengono concessi i seguenti supplementi sullo stipendio di base:

  1. 25% per ore supplementari diurne;
  2. 50% per ore supplementari notturne, nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti.


Articolo 8

Vacanze
13526
Età Vacanze annuali indennità al salario orario
fino al 20° anno di età compreso e dopo il compimento del 45° anno die età 5 settimane 10.64%
dal 21° al 34° anno di età 4 settimane 8.33%
dal 35° al 44° anno die età 23 giorni 9.70%
dal 45° anno di età al 54° anno di età 5 settimane 10.64%
dal 55° anno die età 6 settimane 13.04%

Articolo 13.1 e 16.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
13526
Congedi pagatiGiorni
formazione professionale concordata con il datore di lavoro al massimo 5 giorni
svolgimento di affari pubblici o sindacali autorizzati dal datore di lavoroal massimo 5 giorni
svolgimento di un compito di volontariato sociale autorizzato dal datore di lavoroal massimo 5 giorni
proprio matrimonio5 giorni lavorativi
decesso del coniuge, convivente o dei figli3 giorni consecutivi
decesso dei genitori, dei fratelli o dei suoceri 2 giorni consecutivi
decesso di altri familiari 1 giorno
nascita dei figli 1 giorno
matrimonio dei figli o dei fratelli1 giorno
trasloco1 giorno se non è connesso con il termine del rapporto di lavoro e al massimo una volta l’anno
visita di reclutamento1 giorno o in base alla convocazione della divisione militare
ispezione delle armi e dell’equipaggiamentomezza giornata (se la località ove ha luogo l’ispezione è così lontana dal luogo di lavoro o di domicilio che il lavoratore non può più presentarsi al lavoro il medesimo giorno: 1 giorno)
riconsegna dell’equipaggiamento militare1 giorno

Articolo 25
Giorni festivi retribuiti
13526
Vengono pure pagate le altre festività infrasettimanali non parificate alle domeniche e che non cadano in sabato o domenica.

Capodanno, Epifania, San Giuseppe, Lunedì di Pasqua, Festa del lavoro, Ascensione, Lunedi di Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro e Paolo, Festa Nazionale, Assunzione, Ognissanti, Immacolata, Natale, Santo Stefano

Indennità per retribuzione oraria
Se i giorni di festività cantonali sono inferiori a 15 in un anno, la percentuale del 6.12% va ridotta in proporzione. La Commissione paritetica Forestale (CPF) comunica ad inizio anno qual è la percentuale da applicare.
 
Articoli 9.2 e 13
Congedo di formazione
13526

Il lavoratore ha diritto ai seguenti congedi per anno civile senza deduzione di salario:

  • al massimo 5 giorni per la formazione professionale concordata con il datore di lavoro


Articolo 25

Malattia
13526

Il datore di lavoro si impegna ad assicurare collettivamente il personale per un'indennità giornaliera di malattia, in caso di inabilità lavorativa, che copra almeno l’80% dal 1° giorno del salario lordo percepito, secondo i criteri LAMal o (…) LCA, garantendo le condizioni minime previste nell’appendice 3 (…).

Il datore di lavoro si impegna ad assicurare collettivamente il personale per un’indennità giornaliera di malattia in caso di inabilità lavorativa  secondo i criteri LAMal.

Il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2,5% del salario AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio complessivo supera il 5%, la differenza è ripartita al  50%.

Certificato di malattia e d’infortunio - Annuncio dell’assenza - Facoltà di controllo della ditta

Il dipendente deve presentare il primo giorno di assenza un certificato medico attestante l’inabilità al lavoro. Tutti gli eventuali attestati per  prolunghi di malattia devono pervenire al datore di lavoro prima della  scadenza di quello precedente.

La ditta ha la facoltà di esigere, in qualsiasi momento, una visita presso il suo medico di fiducia in ogni caso di assenza per malattia o infortunio  al fine di accertare la capacità lavorativa rispettivamente il periodo presumibile di incapacità.

La ditta ha la facoltà di far controllare dal suo medico di fiducia se  l’autocertificazione del dipendente, stesa secondo l’art. 4.3, corrisponda al suo stato effettivo, esclusivamente nell’ottica di accertarne l’abilità lavorativa e ai fini di garantire in ogni occasione la sicurezza del lavoro.

Ogni assenza, non soltanto per infortunio (compreso quello non professionale) o per malattia ma anche per altri motivi dev’essere annunciata al datore di lavoro entro le 24 ore seguenti ma comunque prima della ripresa del lavoro normalmente prevista.

Indennità perdita di guadagno malattia

Elenco prestazioni:

  1. Prestazioni d’indennità malattia all’ 80% del salario lordo dal primo giorno fino a 730 indennità giornaliere per caso, indipendentemente dal grado di incapacità lavorativa (percentuali e periodo d’attesa secondo CCL). L’interruzione del contratto di lavoro (per tutte le categorie di lavoratori, inclusi i frontalieri) non influisce sul diritto alle indennità che sono esigibili sino alla scadenza (max 730 gg). Le stesse devono essere riconosciute anche per casi iniziati durante i contratti a termine e periodi di prova come pure nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi durante il periodo di carenza.
  2. Recidive/ricadute: la recidiva di una malattia deve essere considerata, per quanto riguarda le prestazioni, come un nuovo caso di malattia, se l’assicurato, prima dell’insorgere della recidiva, è stato ininterrottamente abile al lavoro per 180 giorni.
  3. Il periodo d’attesa (differimento) concordato non deve essere riapplicato se entro 180 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta). 
  4. (…)
  5. (...)
  6. Incapacità parziale al lavoro: l’indennità giornaliera di malattia deve essere corrisposta a partire da un’incapacità lavorativa del 25%.
  7. (…)
  8. Passaggio all’assicurazione individuale: all’uscita dall’assicurazione collettiva di indennità perdita di guadagno in caso di malattia, i lavoratori residenti in Svizzera o che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera hanno il diritto, entro 90 gg, di passare all’assicurazione individuale. I lavoratori devono essere informati dal datore di lavoro in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio. Il diritto deve essere garantito anche per i contratti a termine per i casi iniziati durante la disdetta nel periodo di prova e per il personale di servizio occupato occasionalmente. L’assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l’importo dell’indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni.
  9. (…)
  10. Congedo non pagato: l’assicurazione deve rimanere in vigore anche durante il congedo non pagato a condizione che non sia superiore a 180 gg, senza scioglimento del contratto di lavoro. Per la durata prevista del congedo non sussiste il diritto a prestazioni assicurative e non deve essere pagato nessun premio. Se la persona assicurata si ammala durante il congedo non pagato, l’assicuratore può scalare i giorni dall’inizio dell’incapacità al lavoro fino alla ripresa prevista dell’attività lucrativa dall’eventuale periodo d’attesa e dalla durata delle prestazioni.
  11. (…)
  12. Tasso di premio unico: Tasso di premio unico per donna/uomo.
  13. Esonero del pagamento dei premi durante la malattia: Durante la malattia l'assicurato è esonerato dall'obbligo del pagamento dei premi.
  14. (...)
  15. (…)
  16. L’indennità perdita guadagno malattia viene calcolata, proporzionalmente al grado di inabilità al lavoro, in base all’ultimo salario versato (calcolato sui 12 mesi precedenti, tredicesima compresa) prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione. (…)
  17. Validità territoriale:
    • L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all’estero superiore a tre mesi, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
    • Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza l’esplicito consenso dell’assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.
    • Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assicurato residente, che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato e residente nel suo abituale domicilio e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione.
  18. (...)
  19. (…)
  20. Modifiche successive delle prestazioni d’Indennità giornaliera di malattia: a seguito di eventuali modifiche dei punti dalla lettera a) alla lettera q) sarà concesso al datore di lavoro di adeguare le coperture entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove condizioni dichiarate d’obbligatorietà generale, tuttavia i contratti assicurativi potranno rimanere in vigore e invariati fino alla prossima scadenza contrattuale.

Articoli 20 e 23; Appendice 3

Infortunio
13526

Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario a far tempo dal 1° giorno per infortuni sia professionali sia non professionali.

Certificato di malattia e d’infortunio - Annuncio dell’assenza - Facoltà di controllo della ditta

Il dipendente deve presentare il primo giorno di assenza un certificato  medico attestante l’inabilità al lavoro. Tutti gli eventuali attestati per prolunghi di malattia devono pervenire al datore di lavoro prima della scadenza di quello precedente.

La ditta ha la facoltà di esigere, in qualsiasi momento, una visita presso il suo medico di fiducia in ogni caso di assenza per malattia o infortunio al fine di accertare la capacità lavorativa rispettivamente il periodo presumibile di incapacità.

La ditta ha la facoltà di far controllare dal suo medico di fiducia se l’autocertificazione del dipendente, stesa secondo l’art. 4.3, corrisponda al suo stato effettivo, esclusivamente nell’ottica di accertarne l’abilità lavorativa e ai fini di garantire in ogni occasione la sicurezza del lavoro.

Ogni assenza, non soltanto per infortunio (compreso quello non professionale) o per malattia ma anche per altri motivi dev’essere annunciata al datore di lavoro entro le 24 ore seguenti ma comunque prima della ripresa del lavoro normalmente prevista.

Articoli 21 e 23

Congedo maternità / paternità / parentale
13526
Congedo paternità: 1 giorno

Articolo 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
13526

Servizio militare, civile e di protezione civile obbligatori:

  1. Durante l’intera scuola reclute:
    • celibi o nubili 50%
    • coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80%
  2. Durante altri servizi militari o di protezione civile obbligatori annuali:
    • durante quattro settimane per tutti i militi 100% dalla quinta settimana
    • celibi o nubili 50%
    • coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80%

Articolo 18

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
13526

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro e come appoggio alla formazione professionale continua.

Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico a favore dell’applicazione pari allo 0.4% del salario AVS percepito e un contributo a favore del perfezionamento pari allo 0.3% del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.

È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo professionale dovuto dai lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Tutti i datori di lavoro versano, per ogni dipendente sottoposto al CCL, un contributo paritetico a favore dell’applicazione pari allo 0.05% dei salari AVS versati e un contributo a favore del perfezionamento professionale pari allo 0.05% dei salari AVS versati.

I contributi paritetici vengono versati alla segreteria della CPC (…)

Articolo 35

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
13526
Diligenza e fedeltà - Divieto di concorrenza

(...)

Su richiesta del datore di lavoro e in presenza di indizi concreti, il dipendente deve fornire una dichiarazione scritta che attesti ch’egli non è sotto l’influsso di sostanze che possono pregiudicare il lavoro, la sicurezza e/o la guida di un veicolo.

Protezione del lavoratore

Articoli 4.3

Apprendisti
13526


Agli apprendisti si applica in via principale il contratto di tirocinio. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisamente, sono applicabili anche agli apprendisti gli artt. [...], 23.1, 23.2, 23.3, [...], 23.5 e l’art. 25. Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e ripettano l’orario aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio.

Salario:
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:

  1. nel primo anno d’impiego l’80%
  2. nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo di cui all’art. 10.1.


Articoli 2, 10, 16 e 30; 329e CO

Giovani dipendenti
13526


Agli apprendisti si applica in via principale il contratto di tirocinio. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisamente, sono applicabili anche agli apprendisti gli artt. [...], 23.1, 23.2, 23.3, [...], 23.5 e l’art. 25. Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e ripettano l’orario aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio.

Salario:
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:

  1. nel primo anno d’impiego l’80%
  2. nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo di cui all’art. 10.1.


Articoli 2, 10, 16 e 30; 329e CO

Termini di disdetta
13526
Anno di servizio Disdetta
Durante il periodo di prova (3 mesi)per la fine di una settimana con il preavviso di 7 giorni
Dal 1° al 6° anno di servizio 1 mese
Dal 7°2 mesi

Articolo 27
Rappresentanza dei lavoratori
13526
Sindacato Unia
Sindacato dell'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
13526
Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana (ASIF)
Compiti organi paritetici
13526

Per promuovere la collaborazione tra le parti firmatarie del CCL è costituita una commissione paritetica con i seguenti compiti:

  1. vigilare e controllare l’applicazione del CCL; a tal fine la commissione paritetica può effettuare sopralluoghi e richiedere informazioni e documenti presso i datori di lavoro e presso i lavoratori
  2. interpretare le disposizioni contrattuali
  3. mediare eventuali divergenze sorte per l’interpretazione e l’applicazione del contratto collettivo
  4. accertare e perseguire violazioni del CCL, rispettivamente la mancata conformità delle ditte
  5. decidere, dopo aver sentito le parti ed aver assunto gli elementi probanti necessari, sulle sanzioni


Articolo 32

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
13526

In caso di infrazione al CCL la commissione paritetica, dopo aver sentito l’interessato, può pronunciare le seguenti sanzioni:

  1. ammonimento scritto;
  2. pena convenzionale:
    • in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un Massimo pari all'importo della prestazione dovuta
    • in caso di inosservanza del divieto al lavoro abusivo fino ad un Massimo di CHF 5'000.–
    • in tutti gli artli casi fino ad un Massimo di CHF 10'000.–


La multa convenzionale deve essere impiegata per l’applicazione e l’esecuzione del CCL.

Articolo 32

Obbligo della pace
13526


Articolo 1
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica cantonale del settore forestale
Via Lunghi 9
Rivera
+41 91 966 60 86
info@cpcdiverse-ti.ch
https://www.cpc-ticino.ch/commission/forestali

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Regione d'Unia Ticino
Via Luigi Canonica 3
Casella postale 178
Lugano
+41 91 822 30 90
amministrazione.ticino@unia.ch
https://ticino.unia.ch/

Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
6.13526 26.03.2025 01.01.2025
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5.13045 27.06.2024 27.06.2024
5.12434 24.07.2023 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
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4.10173 01.01.2019 01.01.2019