Contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI

Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2024 fino al 31.12.2025
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2024 fino al 31.12.2025
Ultime modifiche
Aumento dei salari minimi per le categorie di personale non qualificato, personale qualificato con CFP e personale qualificato con AFC a partire dal 1° gennaio 2024.
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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È applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Articolo 1

Informazioni organo paritetico
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

 

Salari / salari minimi
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Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria Salario orario minimo di base
personale non qualificato CHF 19.75
personale qualificato con CFP CHF 21.00
personale qualificato con AFC CHF 22.00


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2024

Aumento salariale
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Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del CAntone Ticino.

I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Articolo 3

Vacanze
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33 % per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Giorni festivi retribuiti
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6 % per 9 giorni festivi.

Articolo 2.3

Organi paritetici
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/home/

Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
2.12817 19.12.2023 01.01.2024
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
1.12693 25.04.2023 06.12.2023
1.12298 25.04.2023 01.05.2023