Campo d'applicazione geografico
CCL aziendali (Istituti dell'Ente Ospedaliero Cantonale EOC, TI)
Articolo 2
Articolo 2
Campo d'applicazione aziendale
CCL aziendali (Istituti dell'Ente Ospedaliero Cantonale EOC, TI)
L'EOC è composto da 6 istituti: Ospedale Regionale di Lugano con le sedi Civico e Italiano; Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli con la sede San Giovanni a Bellinzona e le sedi di Faido e Acquarossa; Ospedale Regionale di Mendrisio (Beata Vergine); Ospedale Regionale di Locarno (la Carità); Istituto Oncologico della Svizzera Italiana; Clinica di Riabilitazione di Novaggio.
Articolo 2
L'EOC è composto da 6 istituti: Ospedale Regionale di Lugano con le sedi Civico e Italiano; Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli con la sede San Giovanni a Bellinzona e le sedi di Faido e Acquarossa; Ospedale Regionale di Mendrisio (Beata Vergine); Ospedale Regionale di Locarno (la Carità); Istituto Oncologico della Svizzera Italiana; Clinica di Riabilitazione di Novaggio.
Articolo 2
Campo d'applicazione personale
Si applica a tutto il personale dell’EOC esclusi i medici, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto individuale, gli allievi delle Scuole sanitarie e gli apprendisti.
Le condizioni di lavoro per il personale che svolge uno stage pratico e del personale volontario sono regolate da speciali disposizioni emanate dalla Commissione Paritetica Cantonale (CPC) (vedi allegato 2).
Il personale occupato a tempo parzíale, che presta la sua attività in modo regolare e nella misura di almeno 1/3 dell'orario normale, è soggetto proporzionalmente a tutte le disposizioni previste dal ROC. Per il personale occupato a tempo parzíaIe, saltuariamente e in modo irregolare, fanno invece stato le disposizioni emanate dalla CPC (allegato 3).
Articoli 2 e 23
Le condizioni di lavoro per il personale che svolge uno stage pratico e del personale volontario sono regolate da speciali disposizioni emanate dalla Commissione Paritetica Cantonale (CPC) (vedi allegato 2).
Il personale occupato a tempo parzíale, che presta la sua attività in modo regolare e nella misura di almeno 1/3 dell'orario normale, è soggetto proporzionalmente a tutte le disposizioni previste dal ROC. Per il personale occupato a tempo parzíaIe, saltuariamente e in modo irregolare, fanno invece stato le disposizioni emanate dalla CPC (allegato 3).
Articoli 2 e 23
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito se non sarà disdetto 3 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata.
Articolo 77
Articolo 77
Informazioni organo paritetico
COMMSSIONE PARITETICA CANTONALE DEGLI ISTITUTI DELL'ENTE OSPEDALIERO CANTONALE DEL CANTONE TICINO
c/o OCST
Sandro Mecatti
Caselle postale 139
6850 Mendrisio Borgo
091 640 51 11
c/o OCST
Sandro Mecatti
Caselle postale 139
6850 Mendrisio Borgo
091 640 51 11
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
COMMSSIONE PARITETICA CANTONALE DEGLI ISTITUTI DELL'ENTE OSPEDALIERO CANTONALE DEL CANTONE TICINO
c/o OCST
Sandro Mecatti
Caselle postale 139
6850 Mendrisio Borgo
091 640 51 11
c/o OCST
Sandro Mecatti
Caselle postale 139
6850 Mendrisio Borgo
091 640 51 11
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
COMMSSIONE PARITETICA CANTONALE DEGLI ISTITUTI DELL'ENTE OSPEDALIERO CANTONALE DEL CANTONE TICINO
c/o OCST
Sandro Mecatti
Caselle postale 139
6850 Mendrisio Borgo
091 640 51 11
c/o OCST
Sandro Mecatti
Caselle postale 139
6850 Mendrisio Borgo
091 640 51 11
Salari / salari minimi
Classe di stipendio | Salario minimo annuale (comprensive della tredicesima mensilità) | Salario massimo annuale (comprensive della tredicesima mensilità) |
---|---|---|
4 | CHF 47'091.-- | CHF 59'017.-- |
5 | CHF 50'266.-- | CHF 60'971.-- |
6 | CHF 54'719.-- | CHF 64'757.-- |
7 | CHF 55'678.-- | CHF 70'581.-- |
8 | CHF 58'293.-- | CHF 73'188.-- |
9 | CHF 59'473.-- | CHF 78'513.-- |
10 | CHF 62'983.-- | CHF 85'570.-- |
11 | CHF 62'983.-- | CHF 86'971.-- |
12 | CHF 64'368.-- | CHF 91'144.-- |
13 | CHF 65'756.-- | CHF 93'737.-- |
14 | CHF 68'639.-- | CHF 97'384.-- |
15 | CHF 69'693.-- | CHF 99'852.-- |
16 | CHF 70'761.-- | CHF 102'306.-- |
Il dipendente di nuova nomina percepisce, di regola, il minimo della sua categoria.
Per il personale occupato a tempo parziale: suddividendo il salario medio della classe per 173 (= ore di lavoro/mese).
Stagiaires e volontari (16 alle 18 anni d'età; durata dell’occupazione: al massimo 18 mesi):
- I primi 6 mesi: CHF 1'390.--/mese
- Dal 7° mese: CHF 1'568.--/mese
Articolo 23; allegato II
Categorie salariali
Classificazioni | Funzione | Diploma minimo richiesto | Classe stipendio |
---|---|---|---|
Funzioni infermieristiche | Assistente di cura | Certificato; CDS/CRS/cantonale; CFP | 6 |
Operatore sociosanitario | AFC | 8 | |
Assistente geriatrico | Certificato | 8 | |
Nurse e puericultrice | Certificato | 8 | |
Infermiere assistente | Certificato | 8 | |
Infermiere assistente non omologato UFFT | Diploma estero | 8 | |
Infermieri CRS livello I | Diploma CRS | 8 | |
Infermiere dipl. SSS | CRS o SSS | 12 | |
Infermiere SUP | SUP | 12 | |
Infermiere diploma estero omologato UFFT | 12 | ||
Levatrice | Diploma CRS o SUP | 12 | |
Infermiere specialista clinico area geriatrica, area materno pediatrica, area oncologica, area salute mentale, area salute pubblica | Certificato di formazione superiore della CRS, SSFS, o DAS SUP | 13 | |
Infermiere specialista clinica generale | Certificato di formazione superiore della CRS (SSFS) o DAS SUP | 13 | |
Infermiere strumentista | Post diploma ASI | 14 | |
Infermiere esperto in cure di anestesia dipl. SPD SSS | Post diploma ASI o Post diploma SSS | 14 | |
Infermiere esperto in cure intense dipl. SPD SSS | Post diploma ASI o Post diploma SSS | 14 | |
Infermiere esperto in cure urgenti dipl. SPD SSS | Post diploma EOC o Post diploma SSS | 14 | |
Infermiere esperto in cure ostetriche dipl. SPD SSS | Post diploma ASI o Post diploma SSS | 14 | |
Infermiere specialista diploma estero con un anno di pratica EOC e rapporto positivo | Diploma estero | 14 | |
Funzioni medico-tecniche | Assistente di studio medico | AFC | 7 |
Dopo 4 anni EOC | 8 | ||
Assistente di farmacia | AFC | 7 | |
Dopo 4 anni EOC | 8 | ||
Assistente specialista di sala operatoria (ASSO) | Certificato cantonale | 6 | |
Massaggiatore medico | Certificato CRS | 8 | |
Tecnico di neurofisiopatologia con diploma estero non omologato | Diploma estero | 8 | |
Personale medico-tecnico con diploma estero non omologato | Diploma estero (minimo 2 anni) | 8 | |
Tecnico in analisi biomediche dipl. SSS | Diploma CRS o SSS | 10 | |
Tecnico di sala operatoria dipl. SSS | Diploma CRS o SSS | 11 | |
Fisioterapista dipl. SSS | Diploma CRS | 11 | |
Fisioterapista SUP | SUP | 11 | |
Tecnico di radiologia medica dipl. SSS | Diploma CRS o SSS | 11 | |
Ergoterapista SUP | Diploma CRS o SUP | 11 | |
Dietista SUP | Diploma CRS o SUP | 11 | |
Personale medico-tecnico con diploma estero omologato | Diploma | Classe di riferimento categorie con diploma svizzero | |
Tecnico di radiologia medica specializzato | Post-diploma cantonale di specializzazione | 12 | |
Personale medico-tecnico con post-formazione pertinente certificati ECTS o equivalenti | DAS SUP o MAS SUP | + 1 classe o + 2 classi | |
Funzioni di economia domestica | Ausiliari di economia domestica | nessuna | 4 |
Addetto all’economia domestica | CFP | 5 | |
Impiegato di economia domestica | AFC | 6 | |
Pulitore di edifici | AFC | 6 | |
Operatore di edifici e infrastrutture | AFC | 6 | |
Con mansioni particolari | 7 | ||
Ausiliario di ristorazione | nessuna | 4 | |
Addetto alimentarista | CFP | 5 | |
Cuoco qualificato | AFC | 7 | |
Dopo 4 anni EOC | 8 | ||
Con mansioni particolari | 9 | ||
Cuoco in dietetica | AFC | 9 | |
Funzioni artigianali | Ausiliario di manutenzione, logistica o servizi generali | nessuna | 4 |
Addetto di produzione ai Servizi centrali Biasca | nessuna | 4 | |
Addetto alla cura dei tessili | AFC | 6 | |
Impiegato di sterilizzazione ai Servizi centrali Biasca | SSMT | 4 | |
Con SGSV livello 2 o con mansioni particolari | 5 | ||
Addetto di manutenzione, logistica o servizi generali | CFP | 5 | |
Con mansioni particolari | 6 | ||
Artigiano qualificato | AFC | 7 | |
Dopo 4 anni EOC | 8 | ||
Con mansioni particolari | 9 | ||
Funzione amministrative | Addetto amministrativo | nessuna | 4 |
Assistente d’ufficio | CFP | 5 | |
Impiegato d’ufficio | AFC (2 anni) | 6 | |
Impiegato di commercio profilo B | AFC | 6 | |
Impiegato di commercio profilo E o M o Aiuto contabile | AFC o Diploma | 7 | |
Dopo 4 anni EOC | 8 | ||
Con mansioni particolari | 9 | ||
Assistente amministrativo di reparto | AFC | 6-8 | |
Segretarie di direzione | AFC | 9-10 | |
Impiegato amministrativo Contabile | Diploma Scuola cantonale superiore di commercio; APF; Post diploma | 10-14 | |
Funzioni informatiche | Operatore help desk | AFC | 6-12 |
SSIG | 7-12 | ||
SUP | 8-12 | ||
Programmatore | AFC/SSIG/SUP | 8-15 | |
Sistemista | AFC/SSIG/SUP | 9-15 | |
Tecnico di reti e telecomuncazioni | AFC/SSIG/SUP | 9-15 | |
Analista | AFC/SSIG/SUP | 12-15 | |
Pianificatore di architetture | AFC/SSIG/SUP | 15-15 |
Articolo 22; allegato 1
Aumento salariale
Per informazione:
Gli stipendi sono adeguati all’indice del costo della vita di punti 104.2 (fine novembre 2010).
Al 1 gennaio di ogni anno gli stessi saranno adeguati al rincaro intervenuto sulla base delltindice del costo della vita di fine novembre secondo le disposizioni appli cate ai dipendenti dello Stato.
Articolo 23
Gli stipendi sono adeguati all’indice del costo della vita di punti 104.2 (fine novembre 2010).
Al 1 gennaio di ogni anno gli stessi saranno adeguati al rincaro intervenuto sulla base delltindice del costo della vita di fine novembre secondo le disposizioni appli cate ai dipendenti dello Stato.
Articolo 23
Tredicesima mensilità
13a. mensilità:
I dipendenti hanno diritto alla 13a. mensilità (8.33% del salario globale per il personale occupato a tempo parziale).
Gratifiche premio fedeltà:
- Dopo 10 anni di servizio consecutivi prestati presso l'EOC: gratifica corrispondente allo stipendio intero percepito il mese precedente
- In seguito: gratifica ogni 5 anni
- Il dipendente può compensare la gratifica con un corrispondente periodo di congedo (4 settimane) previo accordo con la Direzione dell’Istituto e considerate le necessità del servizio.
Articoli 25 e 28
I dipendenti hanno diritto alla 13a. mensilità (8.33% del salario globale per il personale occupato a tempo parziale).
Gratifiche premio fedeltà:
- Dopo 10 anni di servizio consecutivi prestati presso l'EOC: gratifica corrispondente allo stipendio intero percepito il mese precedente
- In seguito: gratifica ogni 5 anni
- Il dipendente può compensare la gratifica con un corrispondente periodo di congedo (4 settimane) previo accordo con la Direzione dell’Istituto e considerate le necessità del servizio.
Articoli 25 e 28
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
13a. mensilità:
I dipendenti hanno diritto alla 13a. mensilità (8.33% del salario globale per il personale occupato a tempo parziale).
Gratifiche premio fedeltà:
- Dopo 10 anni di servizio consecutivi prestati presso l'EOC: gratifica corrispondente allo stipendio intero percepito il mese precedente
- In seguito: gratifica ogni 5 anni
- Il dipendente può compensare la gratifica con un corrispondente periodo di congedo (4 settimane) previo accordo con la Direzione dell’Istituto e considerate le necessità del servizio.
Articoli 25 e 28
I dipendenti hanno diritto alla 13a. mensilità (8.33% del salario globale per il personale occupato a tempo parziale).
Gratifiche premio fedeltà:
- Dopo 10 anni di servizio consecutivi prestati presso l'EOC: gratifica corrispondente allo stipendio intero percepito il mese precedente
- In seguito: gratifica ogni 5 anni
- Il dipendente può compensare la gratifica con un corrispondente periodo di congedo (4 settimane) previo accordo con la Direzione dell’Istituto e considerate le necessità del servizio.
Articoli 25 e 28
Premio per anzianità di servizio
13a. mensilità:
I dipendenti hanno diritto alla 13a. mensilità (8.33% del salario globale per il personale occupato a tempo parziale).
Gratifiche premio fedeltà:
- Dopo 10 anni di servizio consecutivi prestati presso l'EOC: gratifica corrispondente allo stipendio intero percepito il mese precedente
- In seguito: gratifica ogni 5 anni
- Il dipendente può compensare la gratifica con un corrispondente periodo di congedo (4 settimane) previo accordo con la Direzione dell’Istituto e considerate le necessità del servizio.
Articoli 25 e 28
I dipendenti hanno diritto alla 13a. mensilità (8.33% del salario globale per il personale occupato a tempo parziale).
Gratifiche premio fedeltà:
- Dopo 10 anni di servizio consecutivi prestati presso l'EOC: gratifica corrispondente allo stipendio intero percepito il mese precedente
- In seguito: gratifica ogni 5 anni
- Il dipendente può compensare la gratifica con un corrispondente periodo di congedo (4 settimane) previo accordo con la Direzione dell’Istituto e considerate le necessità del servizio.
Articoli 25 e 28
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Typo di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro serale (20.00 alle 23.00 o 6.00 alle 7.00) | CHF 5.90/ora |
Lavoro notturno (23.00 alle 6.00) | compensazione di tempo pari al 10%, indennità di CHF 2.50/ora |
Servizio festivo (sabato, domenica e festivi infrasettimanali ufficiali | CHF 5.--/ora |
Articolo 30; allegato III
Lavoro a turni
Servizio picchetto, durante il quale, su chiamata, il dipendente deve mettersi a disposizione dell'Istituto fuori dai posto di lavoro:
- fino a 24 ore: CHF 75.--
- 6 ore o inferiore: CHF 37.50
- Il tempo dedicato al servizio di picchetto effettuato obbligatoriamente nell'Istituto = tempo di lavoro. In questo caso l'indennità non è corrisposta.
- Il tempo in cui il dipendente è di picchetto a domicilio = tempo di riposo
- Per il tragitto di andata e ritorno dal domicilio, in caso di entrara in servizio: forfait di 30 minuti
Qualora durante il servizio di picchetto il dipendente effettua lavoro straordinario, festivo o notturno ha diritto ai relativi supplementi.
Articolo 31
- fino a 24 ore: CHF 75.--
- 6 ore o inferiore: CHF 37.50
- Il tempo dedicato al servizio di picchetto effettuato obbligatoriamente nell'Istituto = tempo di lavoro. In questo caso l'indennità non è corrisposta.
- Il tempo in cui il dipendente è di picchetto a domicilio = tempo di riposo
- Per il tragitto di andata e ritorno dal domicilio, in caso di entrara in servizio: forfait di 30 minuti
Qualora durante il servizio di picchetto il dipendente effettua lavoro straordinario, festivo o notturno ha diritto ai relativi supplementi.
Articolo 31
Servizio di picchetto
Servizio picchetto, durante il quale, su chiamata, il dipendente deve mettersi a disposizione dell'Istituto fuori dai posto di lavoro:
- fino a 24 ore: CHF 75.--
- 6 ore o inferiore: CHF 37.50
- Il tempo dedicato al servizio di picchetto effettuato obbligatoriamente nell'Istituto = tempo di lavoro. In questo caso l'indennità non è corrisposta.
- Il tempo in cui il dipendente è di picchetto a domicilio = tempo di riposo
- Per il tragitto di andata e ritorno dal domicilio, in caso di entrara in servizio: forfait di 30 minuti
Qualora durante il servizio di picchetto il dipendente effettua lavoro straordinario, festivo o notturno ha diritto ai relativi supplementi.
Articolo 31
- fino a 24 ore: CHF 75.--
- 6 ore o inferiore: CHF 37.50
- Il tempo dedicato al servizio di picchetto effettuato obbligatoriamente nell'Istituto = tempo di lavoro. In questo caso l'indennità non è corrisposta.
- Il tempo in cui il dipendente è di picchetto a domicilio = tempo di riposo
- Per il tragitto di andata e ritorno dal domicilio, in caso di entrara in servizio: forfait di 30 minuti
Qualora durante il servizio di picchetto il dipendente effettua lavoro straordinario, festivo o notturno ha diritto ai relativi supplementi.
Articolo 31
Rimborso spese
Presso gli Istituti dove non esiste una mensa con scelta "à la carte", il personale interno che riceve il vitto dovrà corrispondere all'Istituto le seguenti indennità:
- Colazione: CHF 3.--
- Pranzo: CHF 10.--
- Cena: CHF 10.--
Allegato IV
- Colazione: CHF 3.--
- Pranzo: CHF 10.--
- Cena: CHF 10.--
Allegato IV
Altri supplementi
Se ragioni di servizio lo esigono, il dipendente è tenuto a sostituire o ad aiutare i colleghi, anche di altri reparti, senza alcun compenso.
Chi sostituisce un collega di categoria superiore e di maggior responsabilità per un periodo di oltre 30 giorni consecutivi, ha diritto per l’intero periodo della supplenza a un’indennità pari alla differenza tra lo stipendio del supplente e quello del supplito secondo l’anzianità del supplente.
Articolo 12
Chi sostituisce un collega di categoria superiore e di maggior responsabilità per un periodo di oltre 30 giorni consecutivi, ha diritto per l’intero periodo della supplenza a un’indennità pari alla differenza tra lo stipendio del supplente e quello del supplito secondo l’anzianità del supplente.
Articolo 12
Orario di lavoro
40 ore/settimana
Articolo 9
Articolo 9
Lavoro straordinario / ore supplementari
In caso di necessità i dipendenti sono tenuti a prestare lavoro straordinario su ordine del responsabile del relativo servizio e ratificato dalla Direzione dell’Istituto.
La compensazione delle ore straordinarie deve essere effettuata, di regola, con altrettanto tempo libero da concedersi entro la fine del secondo mese susseguente. Compatibilmente con le esigenze del servizio anche i supplementi potranno essere compensati in tempo libero. Nel caso ciò non fosse possibile, i supplementi saranno retribuiti.
Trascorsi i due mesi prescritti per il compenso, le ore straordinarie saranno retribuite.
Articoli 9 e 29
Typo di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro di giorno (7.00 alle 20.00) | 25% |
Lavoro di notte (20.00 alle 7.00) | |
Lavoro durante i giorni di libero programmato | 75% |
La compensazione delle ore straordinarie deve essere effettuata, di regola, con altrettanto tempo libero da concedersi entro la fine del secondo mese susseguente. Compatibilmente con le esigenze del servizio anche i supplementi potranno essere compensati in tempo libero. Nel caso ciò non fosse possibile, i supplementi saranno retribuiti.
Trascorsi i due mesi prescritti per il compenso, le ore straordinarie saranno retribuite.
Articoli 9 e 29
Vacanze
Categoria d'età | Anno di servizio | Settimane di vacanze | Indennizzo per vacanze per il personale occupato a tempo parziale, saltuariamente o in modo irregolare |
---|---|---|---|
Fino al 20° anno di età | 5 settimane | 10% del salario lordo | |
Dopo 20°anni di età | Fino 10° anno di servizio | 4 settimane | 8% del salario lordo |
Dopo 10° anni di servizio | 5 settimane | 10% del salario lordo | |
Dopo 40 anni di età | 5 settimane | 10% del salario lordo | |
Dopo 50 anni di età | 6 settimane | 13% del salario lordo |
Articolo 37; allegato III
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 8 giorni consecutivi |
Decesso del coniuge, di un figlio, di un genitore, di fratelli e sorelle | 3 giorni |
Matrimoni di figli, genitori, sorelle e fratelli | 1 giorno |
Decesso di nonni, suoceri, generi, cognati | 1 giorno |
Altri famigliari conviventi | 1 giorno |
Trasloco | 1 giorno |
Ispezioni militari, funerali di parenti, comparse davanti alle Autorità | il tempo necessario |
Per visite e cure mediche, specialistiche e dentistiche effettuate nel Cantone o per i frontalieri nella provincia di residenza | il tempo necessario (fino ad un massimo di 3 giorni all’anno) |
Affari pubblici e sindacali | complessivamente 8 giorni |
Nascita di figli | 5 giorni |
Articolo 40
Giorni festivi retribuiti
Dipendenti lavorano in turni: 13.5 feste infrasettimanali all'anno (= un giorno libero al mese e 3 mezze giornate secondo le esigenze del servizio)
Dipendenti non lavorano in turni: festività infrasettimanali di calendario
Per il personale occupato a tempo parziale: Nessun indennizzo deve essere versato per quanto concerne le feste infrasettimanali.
Articolo 36; allegato III
Dipendenti non lavorano in turni: festività infrasettimanali di calendario
Per il personale occupato a tempo parziale: Nessun indennizzo deve essere versato per quanto concerne le feste infrasettimanali.
Articolo 36; allegato III
Congedo di formazione
Durante gli corsi di formazione, se rientrano nell'interesse dell'Istituto: stipendio completo (alla condizione che si impegni preventivamente a prestare la sua opera presso l'Istituto per un periodo proporzionato alla durata del corso: assenza di tre mesi = impegno d'un periodo di due anni)
Previo accordo con l'Istituto, e se le esigenze di servizio lo consentono, il dipendente può ottenere un congedo non pagato fino a tre anni per motivi di formazione professionale.
Articolo 50
Previo accordo con l'Istituto, e se le esigenze di servizio lo consentono, il dipendente può ottenere un congedo non pagato fino a tre anni per motivi di formazione professionale.
Articolo 50
Malattia
Obblighi legali, prestazione in caso di malattia o infortunio: salario complete durante il periodo successivo:
Malattia:
- Tutto il personale è assicurato per la perdita di guadagno dovuta a malattia ai sensi della LAMal.
- Premi: a carico dell'Istituto e del dipendente in ragione di metà ciascuno
- Prestazione: 80% dello stipendio durante 720 giorni dall'inizio della malattia
Infortunio:
- Tutto il personale è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali, comprese le malattie professionali, secondo la Legge federale sull'assicurazíone contro gli infortuni (LATNF).
- Premi: contro gli infortuni professionali a carico dell'Istituto, contro gli infortuni non professionali a carico del dipendente
- Prestazione: 80% dello stipendio
Articoli 43, 44 e 48
Anno di servizio | Periodo |
---|---|
Primi 3 mesi di servizio (tempo di prova) | 2 settimane |
Del 4° alle finde del 12° mese di servizio | 3 mesi |
Dal 2° al 3° anno di servizio | 4 mesi |
Del 4° anno di servizio in poi | 6 mesi |
Malattia:
- Tutto il personale è assicurato per la perdita di guadagno dovuta a malattia ai sensi della LAMal.
- Premi: a carico dell'Istituto e del dipendente in ragione di metà ciascuno
- Prestazione: 80% dello stipendio durante 720 giorni dall'inizio della malattia
Infortunio:
- Tutto il personale è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali, comprese le malattie professionali, secondo la Legge federale sull'assicurazíone contro gli infortuni (LATNF).
- Premi: contro gli infortuni professionali a carico dell'Istituto, contro gli infortuni non professionali a carico del dipendente
- Prestazione: 80% dello stipendio
Articoli 43, 44 e 48
Infortunio
Obblighi legali, prestazione in caso di malattia o infortunio: salario complete durante il periodo successivo:
Malattia:
- Tutto il personale è assicurato per la perdita di guadagno dovuta a malattia ai sensi della LAMal.
- Premi: a carico dell'Istituto e del dipendente in ragione di metà ciascuno
- Prestazione: 80% dello stipendio durante 720 giorni dall'inizio della malattia
Infortunio:
- Tutto il personale è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali, comprese le malattie professionali, secondo la Legge federale sull'assicurazíone contro gli infortuni (LATNF).
- Premi: contro gli infortuni professionali a carico dell'Istituto, contro gli infortuni non professionali a carico del dipendente
- Prestazione: 80% dello stipendio
Articoli 43, 44 e 48
Anno di servizio | Periodo |
---|---|
Primi 3 mesi di servizio (tempo di prova) | 2 settimane |
Del 4° alle finde del 12° mese di servizio | 3 mesi |
Dal 2° al 3° anno di servizio | 4 mesi |
Del 4° anno di servizio in poi | 6 mesi |
Malattia:
- Tutto il personale è assicurato per la perdita di guadagno dovuta a malattia ai sensi della LAMal.
- Premi: a carico dell'Istituto e del dipendente in ragione di metà ciascuno
- Prestazione: 80% dello stipendio durante 720 giorni dall'inizio della malattia
Infortunio:
- Tutto il personale è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali, comprese le malattie professionali, secondo la Legge federale sull'assicurazíone contro gli infortuni (LATNF).
- Premi: contro gli infortuni professionali a carico dell'Istituto, contro gli infortuni non professionali a carico del dipendente
- Prestazione: 80% dello stipendio
Articoli 43, 44 e 48
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo maternità:
Intero stipendio per 16 settimane (di cui di regola 2 prima del parto)
Congedo paternità:
Nascita di figli: 5 giorno compensati
Adozione:
La o il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 16 settimane.
Congedo non pagato:
La dipendente può beneficiare in caso di parto o di adozione se le esigenze del servizig lo permerrono. di un.cofgedo non pagato per un massimo di 12 mesi a partire dalla fine del congedo maternità o adozione. In alternativa il congedo può essere ottenuto interamente o parzialmente dal padre.
Articoli 40 e 41
Intero stipendio per 16 settimane (di cui di regola 2 prima del parto)
Congedo paternità:
Nascita di figli: 5 giorno compensati
Adozione:
La o il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 16 settimane.
Congedo non pagato:
La dipendente può beneficiare in caso di parto o di adozione se le esigenze del servizig lo permerrono. di un.cofgedo non pagato per un massimo di 12 mesi a partire dalla fine del congedo maternità o adozione. In alternativa il congedo può essere ottenuto interamente o parzialmente dal padre.
Articoli 40 e 41
Servizio militare / civile / di protezione civile
Typo di servizio | Indennità |
---|---|
Normali corsi di ripetizione, altri servizi obbligatori | 100% dello stipendio |
Scuola reclute; corso di caporale, quando fosse stato obbligato; successiva scuola reclute | 100% dello stipendio |
Articolo 42
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Il dipendente ha la possibilità di fare cessare il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età a partire dal 58° anno; la cessazione del rapporto di lavoro non deve tutta via causare all'Istituto oneri supplementari a quelli previsti dal ROC.
Per questo fa stato il regolamento del Fondo di previdenza.
Finanziamento:
- I premi sono paritetici (minimo 12%), calcolati sul salario lordo AVS (escluse tutte le diverse indennità).
- Per i dipendenti fino alla fine dell'anno civile in cui compiono 20 anni, il premio rischio è ripartito in modo paritetico.
Articoli 52 e 54
Per questo fa stato il regolamento del Fondo di previdenza.
Finanziamento:
- I premi sono paritetici (minimo 12%), calcolati sul salario lordo AVS (escluse tutte le diverse indennità).
- Per i dipendenti fino alla fine dell'anno civile in cui compiono 20 anni, il premio rischio è ripartito in modo paritetico.
Articoli 52 e 54
Pensionamento anticipato
Il dipendente ha la possibilità di fare cessare il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età a partire dal 58° anno; la cessazione del rapporto di lavoro non deve tutta via causare all'Istituto oneri supplementari a quelli previsti dal ROC.
Per questo fa stato il regolamento del Fondo di previdenza.
Finanziamento:
- I premi sono paritetici (minimo 12%), calcolati sul salario lordo AVS (escluse tutte le diverse indennità).
- Per i dipendenti fino alla fine dell'anno civile in cui compiono 20 anni, il premio rischio è ripartito in modo paritetico.
Articoli 52 e 54
Per questo fa stato il regolamento del Fondo di previdenza.
Finanziamento:
- I premi sono paritetici (minimo 12%), calcolati sul salario lordo AVS (escluse tutte le diverse indennità).
- Per i dipendenti fino alla fine dell'anno civile in cui compiono 20 anni, il premio rischio è ripartito in modo paritetico.
Articoli 52 e 54
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
I dipendenti non affiliati ad una delle organizzazioni sindacali sono tenuti al pagamento di CHF 20.-- mensili. I dipendenti a tempo parziale o a tempo determinato, soggetti al ROC, sono pure tenuti al pagamento dell’intero contributo previsto dal presente articolo.
I dipendenti saltuari (Allegato III) sono tenuti al pagamento di CHF 10.-- mensili
Articolo 71
I dipendenti saltuari (Allegato III) sono tenuti al pagamento di CHF 10.-- mensili
Articolo 71
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Promozione della salute:
- Le parti nominano due rappresentanti dei dipendenti nel Gruppo cantonale di coordinamento in materia di sicurezza e salute ai sensi della Direttiva CFSL (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro) n. 6508 (denominata MSSL) del 1. gennaio 1996.
- Le misure di medicina sociale e preventiva sono regolamentate dalle disposizioni sui controlli sanitari negli Istituti di cura.
- Il controllo fisico e medico del personale sanitario esposto a radiazioni ionizzanti va fatto giusta l'Ordinanza deI 22 giugno 1994 sulla radioprotezione.
- I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente dal servizio di medicina del personale a ciascun dipendente.
- I dati generali ricavati dai predetti accertamenti saranno sottoposti allo studio dei competenti uffici federali e cantonali per una lotta efficace alla causa delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi appropriati mezzi di tutela sanitaria del personale.
- Al personale è riconosciuta la possibilità di chiedere una visita medica anche al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Articolo 67
- Le parti nominano due rappresentanti dei dipendenti nel Gruppo cantonale di coordinamento in materia di sicurezza e salute ai sensi della Direttiva CFSL (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro) n. 6508 (denominata MSSL) del 1. gennaio 1996.
- Le misure di medicina sociale e preventiva sono regolamentate dalle disposizioni sui controlli sanitari negli Istituti di cura.
- Il controllo fisico e medico del personale sanitario esposto a radiazioni ionizzanti va fatto giusta l'Ordinanza deI 22 giugno 1994 sulla radioprotezione.
- I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente dal servizio di medicina del personale a ciascun dipendente.
- I dati generali ricavati dai predetti accertamenti saranno sottoposti allo studio dei competenti uffici federali e cantonali per una lotta efficace alla causa delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi appropriati mezzi di tutela sanitaria del personale.
- Al personale è riconosciuta la possibilità di chiedere una visita medica anche al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Articolo 67
Apprendisti
Subordinazione al CCL:
- Gli apprendisti no sono subordinati alle disposizioni del CCL.
- Per le persone che svolgono uno stage, i praticanti e per il personale volontarie valgono le disposizioni del allegato II.
- Per i giovani assunti per un periodo massimo di 3 mesi valgono gli accordi individuali.
Vacanze (confrome alle legge):
- Fino al 20° anno di età: 5 settimane
- congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 5 giorni di
formazione supplementari
Servizio notturno e di picchetto:
I giovani fino ai 19 anni compiuti e gli apprendisti fino ai 20 anni compiuti non possono essere occupati per servizio notturno e di picchetto, riservate le
esigenze di formazione professionale.
Salari per stagiaires e volontari (dal 16 alle 18 anni d'età):
- I primi 6 mesi: CHF 1'339.--/mese
- Dal 7° mese: CHF 1'509.--/mese
Periodo di preavviso per stagiaires e volontari (dal 16 alle 18 anni d'età):
- durante il periodo di prova (4 settimane): 7 giorni
- trascorso il tempo di prova: 14 giorni
Articoli 2, 32 e 37; allegato II; CO 329a+e
- Gli apprendisti no sono subordinati alle disposizioni del CCL.
- Per le persone che svolgono uno stage, i praticanti e per il personale volontarie valgono le disposizioni del allegato II.
- Per i giovani assunti per un periodo massimo di 3 mesi valgono gli accordi individuali.
Vacanze (confrome alle legge):
- Fino al 20° anno di età: 5 settimane
- congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 5 giorni di
formazione supplementari
Servizio notturno e di picchetto:
I giovani fino ai 19 anni compiuti e gli apprendisti fino ai 20 anni compiuti non possono essere occupati per servizio notturno e di picchetto, riservate le
esigenze di formazione professionale.
Salari per stagiaires e volontari (dal 16 alle 18 anni d'età):
- I primi 6 mesi: CHF 1'339.--/mese
- Dal 7° mese: CHF 1'509.--/mese
Periodo di preavviso per stagiaires e volontari (dal 16 alle 18 anni d'età):
- durante il periodo di prova (4 settimane): 7 giorni
- trascorso il tempo di prova: 14 giorni
Articoli 2, 32 e 37; allegato II; CO 329a+e
Giovani dipendenti
Subordinazione al CCL:
- Gli apprendisti no sono subordinati alle disposizioni del CCL.
- Per le persone che svolgono uno stage, i praticanti e per il personale volontarie valgono le disposizioni del allegato II.
- Per i giovani assunti per un periodo massimo di 3 mesi valgono gli accordi individuali.
Vacanze (confrome alle legge):
- Fino al 20° anno di età: 5 settimane
- congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 5 giorni di
formazione supplementari
Servizio notturno e di picchetto:
I giovani fino ai 19 anni compiuti e gli apprendisti fino ai 20 anni compiuti non possono essere occupati per servizio notturno e di picchetto, riservate le
esigenze di formazione professionale.
Salari per stagiaires e volontari (dal 16 alle 18 anni d'età):
- I primi 6 mesi: CHF 1'339.--/mese
- Dal 7° mese: CHF 1'509.--/mese
Periodo di preavviso per stagiaires e volontari (dal 16 alle 18 anni d'età):
- durante il periodo di prova (4 settimane): 7 giorni
- trascorso il tempo di prova: 14 giorni
Articoli 2, 32 e 37; allegato II; CO 329a+e
- Gli apprendisti no sono subordinati alle disposizioni del CCL.
- Per le persone che svolgono uno stage, i praticanti e per il personale volontarie valgono le disposizioni del allegato II.
- Per i giovani assunti per un periodo massimo di 3 mesi valgono gli accordi individuali.
Vacanze (confrome alle legge):
- Fino al 20° anno di età: 5 settimane
- congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 5 giorni di
formazione supplementari
Servizio notturno e di picchetto:
I giovani fino ai 19 anni compiuti e gli apprendisti fino ai 20 anni compiuti non possono essere occupati per servizio notturno e di picchetto, riservate le
esigenze di formazione professionale.
Salari per stagiaires e volontari (dal 16 alle 18 anni d'età):
- I primi 6 mesi: CHF 1'339.--/mese
- Dal 7° mese: CHF 1'509.--/mese
Periodo di preavviso per stagiaires e volontari (dal 16 alle 18 anni d'età):
- durante il periodo di prova (4 settimane): 7 giorni
- trascorso il tempo di prova: 14 giorni
Articoli 2, 32 e 37; allegato II; CO 329a+e
Termini di disdetta
Durata dell'impiego | Termine di preavviso |
---|---|
Periodo di prova (tre mesi) | 15 giorni |
Scaduto il tempo di prova | 3 mesi |
Periodo di preavviso per stagiaires e volontari (dal 16 alle 18 anni d'età):
- durante il periodo di prova (4 settimane): 7 giorni
- trascorso il tempo di prova: 14 giorni
Articoli 6, 56 e 57; allegato II
Protezione contro il licenziamento
Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
- in caso di malattia o infortunio, sino a che il lavoratore abbia raggiunto la completa abilità al lavoro ma al massimo fino all’esaurimento delle prestazioni previste dall’art. 44 del ROC;
- per le donne, durante il periodo di gravidanza e le sedici settimane che seguono un parto;
- a cagione e durante un periodo di servizio militare svizzero obbligatorio, di protezione civile e di servizio civile;
- allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero.
La disdetta è abusiva se data:
- per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda;
- perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda.
La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:
- per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un’associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore;
- per l’inabilità al lavoro a seguito di malattia o infortunio del dipendente senza la propria colpa semprechè l’assenza o l’impedimento al lavoro non pregiudichi il servizio o non si possa
Articoli 59 e 60
- in caso di malattia o infortunio, sino a che il lavoratore abbia raggiunto la completa abilità al lavoro ma al massimo fino all’esaurimento delle prestazioni previste dall’art. 44 del ROC;
- per le donne, durante il periodo di gravidanza e le sedici settimane che seguono un parto;
- a cagione e durante un periodo di servizio militare svizzero obbligatorio, di protezione civile e di servizio civile;
- allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero.
La disdetta è abusiva se data:
- per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda;
- perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda.
La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:
- per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un’associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore;
- per l’inabilità al lavoro a seguito di malattia o infortunio del dipendente senza la propria colpa semprechè l’assenza o l’impedimento al lavoro non pregiudichi il servizio o non si possa
Articoli 59 e 60
Rappresentanza dei lavoratori
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST)
Sindacato Svizzero dei Servizi Pubblici (VPOD)
Sindacato Svizzero dei Servizi Pubblici (VPOD)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Ente Ospedaliero Cantonale del Cantone Ticino (EOC)
Fondo paritetico
Fondo della previdenza professionale
Articolo 51
Articolo 51
Compiti organi paritetici
Commissione Paritetica Cantonale, compiti:
- vigilare sull'applicazione e l'interpretazione del ROC;
- procedere di propria inizíativa o a richiesta di una delle parti a controlli sull'applicazione del ROC;
- fungere da organo consultivo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra gli Istituti e il relativo personale;
- applicare le multe per eventuali infrazioni alle disposizioni del ROC, ritenuto un minimo di CHF 50.-- e un massimo di CHF 1'000.--, secondo la gravità dell'infrazione;
- costituire la Commissione speciale di ricorso di cui all'art. 73 del ROC.
- decidere, in prima istanza, tutte le controversie derivanti dall'applicazione del ROC e dal rapporto d'impiego.
> vedi anche: Regolamento della Commissione Paritetica Cantonale degli Istituti dell'EOC
Commissione speciale di ricorso:
- E un tribunale arbitrale.
- Competenze: autorità preposta ad esaminare i ricorsi proposti contro le decisioni delia CPC; Essa può dare pareri giuridici sull'interpretazione delle norme del ROC.
Articoli 69, 73 e 74
- vigilare sull'applicazione e l'interpretazione del ROC;
- procedere di propria inizíativa o a richiesta di una delle parti a controlli sull'applicazione del ROC;
- fungere da organo consultivo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra gli Istituti e il relativo personale;
- applicare le multe per eventuali infrazioni alle disposizioni del ROC, ritenuto un minimo di CHF 50.-- e un massimo di CHF 1'000.--, secondo la gravità dell'infrazione;
- costituire la Commissione speciale di ricorso di cui all'art. 73 del ROC.
- decidere, in prima istanza, tutte le controversie derivanti dall'applicazione del ROC e dal rapporto d'impiego.
> vedi anche: Regolamento della Commissione Paritetica Cantonale degli Istituti dell'EOC
Commissione speciale di ricorso:
- E un tribunale arbitrale.
- Competenze: autorità preposta ad esaminare i ricorsi proposti contro le decisioni delia CPC; Essa può dare pareri giuridici sull'interpretazione delle norme del ROC.
Articoli 69, 73 e 74
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Vedi articolo 69
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Per affari pubblici e sindacali: Complessivamente 8 giorni compensati
Se l’esercizio di una funzione pubblica o sindacale costringe il dipendente ad assentarsi dal lavoro, egli deve chiedere, in tempo utile, un congedo alla Direzione dell’Istituto. In caso di carica pubblica, questo congedo è concesso se l’esercizio di tale funzione è stato autorizzato dalla Direzione dell’Istituto, se il servizio permette l’assenza e solo se si tratta di operazione documentabile, che non può essere svolta dopo le ore di servizio.
Commissione del personale:
Il tempo che il presidente, il vice-presidente e il segretario della Commissione del personale dedicano alla preparazione delle sedute è considerato tempo di lavoro nei termini concordati con la Direzione dell’Istituto.
Articoli 40, 49 e 66
Se l’esercizio di una funzione pubblica o sindacale costringe il dipendente ad assentarsi dal lavoro, egli deve chiedere, in tempo utile, un congedo alla Direzione dell’Istituto. In caso di carica pubblica, questo congedo è concesso se l’esercizio di tale funzione è stato autorizzato dalla Direzione dell’Istituto, se il servizio permette l’assenza e solo se si tratta di operazione documentabile, che non può essere svolta dopo le ore di servizio.
Commissione del personale:
Il tempo che il presidente, il vice-presidente e il segretario della Commissione del personale dedicano alla preparazione delle sedute è considerato tempo di lavoro nei termini concordati con la Direzione dell’Istituto.
Articoli 40, 49 e 66
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Commission del personale, competenze:
- Organo consultivo della Direzione dell'Istituto e può chiedere di essere sentita dalla stessa sulle questioni generali che interessano i dipendenti e l'organizzazione del lavoro e gli obiettivi dell'Istituto.
- Richiedere annualmente un incontro con la Direzione dell'Istituto per informazione e discussione sulla situazione e sugli obiettivi dell'Istituto.
Il tempo che il presidente, il vice-presidente e il segretario della Commissione del personale dedicano alla preparazione delle sedute è considerato tempo di lavoro nei termini concordati con la Direzione dell'Istituto.
La Commissione del personale potrà essere assistita dai propri rappresentanti sindacali in materia di applicazione o interpretazione del ROC.
Il funzionamento della Commissione del personale sarà regolato da speciale regolamento, emanato dalla CPC.
> Vedi anche il regolamento della Commissione interna del personale
Articolo 66; regolamento della Commissione interna del personale
- Organo consultivo della Direzione dell'Istituto e può chiedere di essere sentita dalla stessa sulle questioni generali che interessano i dipendenti e l'organizzazione del lavoro e gli obiettivi dell'Istituto.
- Richiedere annualmente un incontro con la Direzione dell'Istituto per informazione e discussione sulla situazione e sugli obiettivi dell'Istituto.
Il tempo che il presidente, il vice-presidente e il segretario della Commissione del personale dedicano alla preparazione delle sedute è considerato tempo di lavoro nei termini concordati con la Direzione dell'Istituto.
La Commissione del personale potrà essere assistita dai propri rappresentanti sindacali in materia di applicazione o interpretazione del ROC.
Il funzionamento della Commissione del personale sarà regolato da speciale regolamento, emanato dalla CPC.
> Vedi anche il regolamento della Commissione interna del personale
Articolo 66; regolamento della Commissione interna del personale
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
Il personale ha diritto di appartenere ad un sindacato. Può farsi rappresentare o assistere dallo stesso o da persone di sua fiducia nei rapporti con la Direzione dell'Istituto. La libera scelta del sindacato è garantita a tutti i dipendenti.
Protezione contro il licenziamento:
La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data per l'appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un'associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un'attività sindacale da parte del lavoratore.
Articoli 49 e 60
Protezione contro il licenziamento:
La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data per l'appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un'associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un'attività sindacale da parte del lavoratore.
Articoli 49 e 60
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Commissione paritetica professionale |
2° livello | Commissione speciale di ricorso |
Articoli 70 e 75
Obbligo della pace
Il regolamento ha lo scopo di garantire la pace sociale.
Articolo 1
Articolo 1
Nessuna informazione disponibile