Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2026 fino al 31.12.2028
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2026 fino al 31.12.2028
Ultime modifiche
Nuovo contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° gennaio 2026
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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È applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso. 

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso. 

Articolo 1

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
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Il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è valido fino al 31 dicembre 2028.

Articolo 5

Salari / salari minimi
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Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2026)
Categoria Salari orari minimi di base
impiegati di commercio Impiegato generico CHF 21.82
Impiegato operativo CHF 23.58
Impiegato responsabile CHF 26.72


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2026

Aumento salariale
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I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

I salari aggiornati sono pubblicati sul Foglio ufficiale.

Articolo 3

Vacanze
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Giorni festivi retribuiti
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Organi paritetici
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
1.13965 23.12.2025 01.01.2026