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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2024 fino al 31.12.2027
Ultime modifiche
Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2024: aumento dei salari minimi, aumento dei giorni di vacanza e modifica del congedo di paternità e aumento del contributo ecc. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2024: CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2024 a CHF 21.09 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 19.47 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2024.Campo d'applicazione geografico
Valido per tutto il territorio Svizzero.
Articolo 1.3a
Campo d'applicazione aziendale
Valido per i datori di lavoro per il mestiere dei parrucchieri che forniscono servizi di parrucchiere ai clienti.
Articolo 1
Campo d'applicazione personale
Valido per i lavoratori qualificati, i lavoratori con formazione empirica e i lavoratori non qualificati.
Non sono assoggettati al CCL:
- le persone in formazione con contratto di tirocinio approvato secondo la Legge federale sulla formazione professionale
- le persone che lavorano in salone durante le giornate orientative o di prova nell’ambito dell’orientamento alla professione, a condizione che la durata di tali giornate orientative o di prova non superi le quattro settimane
- le persone fino al 20o anno di età in procinto di iniziare una formazione professionale riconosciuta e che svolgono un praticantato con durata non superiore a 8 mesi
- studenti di scuole professionali private con un contratto di formazione
Articolo 1.3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio della Svizzera.
Dichiarazione di obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro (...) del mestiere di parrucchiere (...).
Dichiarazione di obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro, nonché ai loro lavoratori qualificati, semi-qualificati e non qualificati del mestiere di parrucchiere, nella misura in cui vengono eseguite delle prestazioni rimunerate per terzi.
Sono eccettuati gli apprendisti e i giovani che ricevono una formazione empirica ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale. Parimenti sono eccettuati le persone che lavorano in salone durante le giornate orientative o di prova nell’ambito dell’orientamento alla professione, a condizione che la durata di tali giornate orientative o di prova non superi le quattro settimane, le persone fino al 20o anno di età in procinto di iniziare una formazione professionale riconosciuta e che svolgono un praticantato con durata non superiore a 8 mesi, le studenti di scuole professionali private con un contratto di formazione.
Eccezioni in caso di capacità lavorativa ridotta
In caso di provata capacità lavorativa ridotta a causa di menomazione fisica o mentale, la CP (art. 49) può autorizzare, dietro richiesta, l’autorizzazione di deroga dalle disposizioni minime del CCL.
Articolo 2.1 e Dichiarazione di obbligatorietà generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Il CCL entra in vigore congiuntamente alla dichiarazione di obbligatorietà generale del Consiglio federale, posto che sia stata conferita. Se il CCL non viene disdetto, si rinnova per un ulteriore anno, a condizione che venga conferito conformemente anche il carattere di obbligatorietà generale.
Rispettando il termine di un anno, ogni parte contraente può disdire il CCL, ma al più presto per il 31 dicembre 2020. La disdetta può limitarsi a singole disposizioni contrattuali.
Articolo 57
Salari / salari minimi
Le parti contraenti possono concordare i seguenti sistemi di retribuzione:
- salario fisso
- salario di base con partecipazione al fatturato
- partecipazione al fatturato senza salario di base.
Il fatturato si calcola al netto dell’IVA.
Qualora ci si accordi per il sistema di salario base con partecipazione alla cifra d’affari, il salario globale deve comunque, indipendentemente dalla cifra d’affari raggiunta, corrispondere al salario minimo stabilito dall’articolo 40.
Salari di base a partire dal 1° gennaio 2024 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2024)
Lavoratore qualificato (art. 39.1) per un grado di occupazione del 100% | Anno professionale |
Salario di base | Salario annuo |
---|---|---|---|
2024 | 1.1 | CHF 4'000.– | CHF 48'000.– |
2.1 | CHF 4'000.– | CHF 48'000.– | |
3. e seguenti | CHF 4'190.– | CHF 50'280.– | |
2025 | 1.1 | CHF 4'080.– | CHF 48'960.– |
2.1 | CHF 4'080.– | CHF 48'960.– | |
3. e seguenti | CHF 4'280.– | CHF 51'360.– | |
2026 | 1.1 | CHF 4'160.– | CHF 49'920.– |
2.1 | CHF 4'160.– | CHF 49'920.– | |
3. e seguenti | CHF 4'360.– | CHF 52'320.– | |
2027 | 1.1 | CHF 4'240.– | CHF 50'880.– |
2.1 | CHF 4'240.– | CHF 50'880.– | |
3. e seguenti | CHF 4'460.– | CHF 53'520.– |
1 in conformità all’art. 40.3 è possibile prevedere delle riduzioni
Lavoratore con formazione empirica (art. 39.2) con un grado di o ccupazione del 100% | Anno professionale |
Salario di base | Salario annuo |
---|---|---|---|
2024 | 1. | non determinato | non determinato |
2. | CHF 3'650.– | CHF 43'800.– | |
3. e seguenti | CHF 4'050.– | CHF 48'600.– | |
2025 | 1. | non determinato | non determinato |
2. | CHF 3'750.– | CHF 45'000.– | |
3. e seguenti | CHF 4'100.– | CHF 49'200.– | |
2026 | 1. | non determinato | non determinato |
2. | CHF 3'880.– | CHF 46'560.– | |
3. e seguenti | CHF 4'150.– | CHF 49'800.– | |
2027 | 1. | non determinato | non determinato |
2. | CHF 3'980.– | CHF 47'760.– | |
3. e seguenti | CHF 4'200.– | CHF 50'400.– |
Lavoratore non qualificato (art. 39.3) con un grado di occupazione del 100% | Anno professionale |
Salario di base | Salario annuo |
---|---|---|---|
2024 | 1. | CHF 3'550.– | CHF 42'600.– |
2. | CHF 3'630.– | CHF 43'560.– | |
3. e seguenti | CHF 3'950.– | CHF 47'400.– | |
2025 | 1. | CHF 3'650.– | CHF 43'800.– |
2. | CHF 3'730.– | CHF 44'760.– | |
3. e seguenti | CHF 4'025.– | CHF 48'300.– | |
2026 | 1. | CHF 3'780.– | CHF 45'360.– |
2. | CHF 3'830.– | CHF 45'960.– | |
3. e seguenti | CHF 4'100.– | CHF 49'200.– | |
2027 | 1. | CHF 3'880.– | CHF 46'560.– |
2. | CHF 3'930.– | CHF 47'160.– | |
3. e seguenti | CHF 4'150.– | CHF 49'800.– |
Cantone di Neuchâtel
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Cantone di Ginevra
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Cantone Ticino
In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).
A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per i «Altre attività di servizi personali» (NOGA 96) è di CHF 19.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.– se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico.
Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile.
Il salario minimo legale non si applica se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale fissa dei salari minimi. Poiché il CCL prevede che i salari minimi non vengano applicati a certe categorie di lavoratrici e lavoratori, il salario minimo cantonale deve essere applicato a questi/queste lavoratrici e lavoratori.
Ex apprendisti
Con gli ex apprendisti (tirocinio di 3 anni) è consentito concordare per un massimo di 12 mesi un salario con una riduzione di CHF 200.– per quei mesi nei quali non è stato possibile raggiungere un fatturato mensile (= fatturato netto delle prestazioni) di CHF 9500.–.
Nel 2° anno professionale dopo il tirocinio è consentito concordare con gli ex apprendisti (tirocinio di 3 anni) un salario con una riduzione di CHF 100.– per quei mesi nei quali non è stato possibile raggiungere un fatturato mensile (= fatturato netto delle prestazioni) di CHF 9500.–.
Se effettua la riduzione nel 1o e/o nel 2o anno professionale dopo il tirocinio, il datore di lavoro è tenuto a concedere al lavoratore tre giorni pagati per il perfezionamento professionale.
In caso di dipendenti a tempo parziale il fatturato minimo da realizzare è calcolato in proporzione al livello occupazionale.
Coloro che possiedono i moduli didattici (1+2) hanno diritto alla seguente indennità sul salario di base, a condizione che siano responsabili della formazione delle persone in formazione nel salone: salario di base + CHF 200.–.
Ai sensi dell’art. 40.3 in combinato disposto all’Appendice I, coloro che possiedono il certificato professionale federale (esame professionale) risp. il diploma federale (esame professionale superiore) hanno diritto alla seguente indennità sul salario di base:
- certificato professionale federale e almeno 3 anni di pratica: salario di base + CHF 300.–.
- diploma federale e almeno 4 anni di pratica: salario di base + CHF 500.–.
Le indennità di cui agli artt. 40.7 e 40.8 non sono cumulabili. Trova applicazione rispettivamente la definizione più elevata.
Articoli 37, 40, Appendice I e II
Categorie salariali
Sono considerati come lavoratori con formazione empirica:
a) coloro che possiedono un attestato di formazione pratica o un certificato federale di formazione pratica (CFP) o di un attestato equipollente
b) diplomati di scuole professionali private con corso di studio di almeno due anni o formazione equipollente
Sono da intendersi lavoratori non qualificati gli impiegati che non siano in possesso di un titolo equipollente ai sensi dell’art. 39.1 o 39.2.
Ai fini dell’inquadramento salariale dei lavoratori ai sensi dell’art. 39 fanno stato eventuali diplomi e anni di servizio. In caso di lavoratori con attestato di formazione estero, il datore di lavoro verifica se sono soddisfatti i requisiti per una determinata categoria di salario minimo. Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro le rispettive informazioni sulla propria formazione svolta all’estero e presentarne la documentazione. Il datore di lavoro assegna il lavoratore ad una categoria salariale sulla scorta, in particolare, della durata della formazione svolta all’estero e degli anni di pratica. All’occorrenza il lavoratore può richiedere presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI una conferma di livello oppure un riconoscimento del diploma.
Articoli 39 e 40.6
Orario di lavoro
L’orario di lavoro settimanala massimo (incluso il tempo di presenza): 43 ore.
Non si possono però superare le 50 ore prescritte dalla Legge sul lavoro. La compensazione deve avvenire entro 6 mesi.
Il datore di lavoro è responsabile della registrazione del tempo di lavoro prestato, compreso il lavoro straordinario. Esso tiene il registro degli orari effettivi di lavoro. Se il datore di lavoro non rispetta il proprio obbligo di tenuta di tale registro, in caso di controversia sono ammessi quale mezzo di prova il rilevamento della durata del lavoro o il controllo della durata del lavoro da parte del lavoratore.
Oltre al giorno di riposo settimanale, di solito la domenica, il lavoratore ha diritto a un giorno intero di riposo. Tuttavia datore di lavoro e lavoratore possono eccezionalmente convenire una diversa ripartizione delle 2 giornate libere totali nell’arco di 2 settimane.
Articoli 24 e 26
Lavoro straordinario / ore supplementari
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario che non viene compensato entro 6 mesi con un congedo della stessa durata, deve essere compensato al lavoratore con un supplemento del 25% oltre al salario convenuto. Con l’accordo scritto tra le parti questo termine può essere prolungato fino a 12 mesi.
Articolo 25
Vacanze
Per ogni anno di attività il lavoratore ha diritto ai seguenti giorni di vacanza pagati:
Categoria di età/anni d'attività | Vacanze |
---|---|
Lavoratore fino a 20 anni compiuti | 27,5 giorni |
Lavoratore dopo i 20 anni compiuti | 22,5 giorni |
Lavoratore dopo i 5 anni compiuti nella stessa azienda dopo formazione conclusa | 27,5 giorni |
I lavoratori con salario orario hanno fondamentale diritto alla parità di trattamento con i lavoratori a salario mensile. Il diritto alle vacanze pagate ordinarie è compensato con un’indennità sul salario orario ed espresso a parte.
Articoli 28, 30 e 37.4
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio del lavoratore | 3 giorni |
Morte del coniuge o del partner e dei propri figli | 3 giorni |
Morte di un genitore, di un fratello o una sorella, di un suocero, del genero o della nuora | 2 giorni |
Trasloco (1 volta all’anno; solo quando è terminato il periodo di prova) | 1 giorno |
In caso di visita di reclutamento | massimo 3 giorni |
In caso d’esame per i moduli finali, esame professionale e/o esame professionale superiore, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di un anno | tutto il periodo d’esame |
Ai lavoratori con responsabilità familiari (madri i padri) il tempo alle cure dei figli malati, su presentazione di un certificato medico | il tempo necessario, massimo 3 giorni per ogni caso di malattia |
Articolo 34
Giorni festivi retribuiti
Per i giorni festivi equiparati alle domeniche, conformemente alla legislazione cantonale (20 a della Legge sul lavoro), (elenco v. appendice), non viene fatta nessuna deduzione dal salario mensile.
I lavoratori con salario orario hanno fondamentale diritto alla parità di trattamento con i lavoratori a salario mensile. Il diritto ai giorni festivi pagati è compensato con un’indennità sul salario orario ed espresso a parte.
Articoli 32 e 37.4
Congedo di formazione
Se il datore di lavoro effettua la riduzione nel 1° e/o nel 2° anno di servizio dopo il tirocinio, è tenuto a concedere al lavoratore 3 giorni di formazione continua pagati.
Articolo 40.3
Malattia
Malattia
Assicurazione indennità di malattia: 80% del salario lordo durante 730 giorni per qualsiasi caso (nel corso di 540 giorni consecutivi durante):
Durata di servizio | Assegnazione di un'indennità giornaliera |
---|---|
fino a 1 mese | 6 giorni |
fino a 2 mesi | 12 giorni |
fino a 3 mesi | 3 settimane |
fino a 6 mesi | 6 settimane |
fino a 9 mesi | 9 settimane |
fino a 1 anno | 3 mesi |
fino a 2 anni | 6 mesi |
fino a 5 anni | 9 mesi |
oltre i 5 anni | 360 giorni |
Il datore di lavoro deve pagare la metà premio dell’assicurazione dell’indennità di malattia.
Il lavoratore non assicurabile ha diritto, in caso di malattia, al salario intero per un tempo limitato. E’ considerato tempo limitato:
- nel 1º anno di servizio: 3 settimane
- nel 2º anno di servizio: 7 settimane
- a partire dal 3º anno di servizio: 12 settimane
Il datore di lavoro stipula per i lavoratori soggeti ad assicurazione - compreso i lavoratori a tempo parziale - un'assicurazione indennità di malattia.
La dipendente deve informare senza indugio il suo datore di lavoro delle proprie asenze. In mancanza di altro accordo, deve presentare un certificato medico non oltre il 3. giorno di assenza.
Articoli 43 e 45
Congedo maternità / paternità / parentale
Tutti i lavoratori che sono il padre legale di un bambino al momento della sua nascita o che lo diventano nei sei mesi successivi hanno diritto a un congedo di paternità retribuito di 2 settimane e 3 giorni lavorativi (equivalenti a 17 giorni di calendario compensati) sulla base di un carico di lavoro a tempo pieno. È retribuito al 100% e può essere preso su base giornaliera o settimanale entro 6 mesi dalla nascita del bambino. È incluso il congedo di paternità obbligatorio di 2 settimane (art. 329g CO), la cui indennità si basa sull'articolo 16i-m LIPG.
Articolo 34.3
Servizio militare / civile / di protezione civile
Obbligo legale (p. es. servizio militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero, servizio pompiere):
Acondizione che il rapporto di lavoro duri da almeno 3 mesi o sia stato contratto per più di 3 mesi, Il periodo di tempo limitato in cui viene pagato il salario è di (100%):
- nel 1º anno di servizio: 3 settimane
- nel 2º anno di servizio: 7 settimane
- dal 3º anno di servizio in poi: 12 settimane
Articolo 47
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Un contributo annuo di CHF 100.– è riscosso da ogni datore di lavoro e da ogni lavoratore. Tale contributo sarà utilizzato per coprire le spese inerenti all’esecuzione del CCL e per promuovere il perfezionamento professionale. Prestatori e aziende distaccanti devono versare per i loro lavoratori i contributi alle spese d’esecuzione del contratto e di perfezionamento professionale in proporzione alla durata dell’impiego; per ogni mese intero o parziale il contributo ammonta a CHF 8.33.
Articolo 52.1
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Il datore di lavoro provvede affinché nell’azienda regni un clima di rispetto e tolleranza reciproci, bandendo discriminazioni, pregiudizi e in particolare molestie sessuali.
Articolo 12.2
Molestie sessuali
Il datore di lavoro provvede affinché nell’azienda regni un clima di rispetto e tolleranza reciproci, bandendo discriminazioni, pregiudizi e in particolare molestie sessuali.
Articolo 12.2
Termini di disdetta
Un contratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti rispettando i seguenti termini:
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova | 7 giorni civili |
Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
Nel 2° al 4° anno di servizio | 2 mesi |
Dal 6° anno di servizio | 3 mesi |
Tali termini possono essere prolungati mediante accordo scritto,ma non abbreviati.
Articolo 7
Protezione contro il licenziamento
Se il rapporto di lavoro di un lavoratore di almeno 50 anni di età termina dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve versare un’indennità di partenza secondo l’allegata tabella (appendice IV) che è parte integrante del presente CCL.
Indennità di partenza in salari minimi
Anni di servizio | Età | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
20 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
21 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 |
22 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
23 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
24 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
25 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
26 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
27 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
28 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
29 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
30 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
31 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
32 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Esempio
Età al momento dell‘uscita: 58 anni
Anni di servizio: 22 anni
7,0 salari mensili quale indennità di partenza
Articolo 48 e appendice IV
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei datori di lavoro
Coiffure Suisse
Compiti organi paritetici
Alla CP spettano in particolare i seguenti compiti:
a) controlla l’applicazione delle disposizioni del CCL e a questo scopo può effettuare dei controlli nelle singole aziende (l'obiettivo è di effettuare molto più di 100 controlli l'anno); per poter svolgere i compiti loro assegnati nell'ambito del CCL Coiffure, gli organi incaricati del controllo o della supervisione del CCL sono autorizzati a trattare o a far trattare i dati personali necessari a tale scopo, compresi quelli che richiedono una protezione particolare. Può anche richiedere che le vengano spediti per controllo dai datori di lavoro e lavoratori assoggettati dei documenti giustificativi (contratti di lavoro, attestati di capacità, conteggi dei salari, ricevute, polizze assicurative, ecc.); gli interessati sono obbligati a trasmetterli.
b) effettua gli accertamenti presso datori di lavoro e titolari sul rapporto contrattuale circa quelle persone per le quali sussiste il sospetto di falsi indipendenti (ad es. affitto di una sedia). I primi sono tenuti a collaborare. Gli accertamenti avvengono mediante il ricorso al catalogo dei criteri di cui all’Appendice III nel corso di sondaggi, sopralluoghi in loco nonché attraverso l’acquisizione di documentazione o altri mezzi di prova.
c) se constata che un lavoratore non ha ricevuto le prestazioni dovute o non ha ottenuto giorni liberi pagati intima il datore di lavorp a adempiere le sue prestazioni pecunarie o a concedere i giorni liberi immediatamente
d) è autorizzata a infliggere pene convenzionali conformemente all’articolo 51 e, se necessario, ad esigerne l’esazione per via legale
e) è incaricata e autorizzata a rappresentare, tramite un membro da essa designato, le associazioni contraenti allo scopo di far valere davanti al tribunali i diritti comuni di cui all’art. 54
f) informa sul tenore del CCL in caso di divergenze d’opinione fra singoli datori di lavoro e lavoratori essa funga da mediatore.
Articolo 49
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Ai datori di lavoro o ai lavoratori che contravvengono al presente CCL, la Commissione paritetica ha il diritto di
- emettere un avvertimento
- imporre una pena convenzionale
- imporre i costi dell'ispezione e del procedimento all'azienda colpevole.
L'importo della pena convenzionale dipende dalla gravità della violazione e dal grado di colpa. La Commissione paritetica stabilisce l'importo in base ai criteri di cui all’articolo 51.2. In casi meno gravi, la Commissione paritetica può rinunciare alla pena convenzionale ed emettere un avvertimento.
La pena convenzionale deve essere determinata in primo luogo in modo da dissuadere i datori di lavoro inadempienti dal violare il contratto collettivo di lavoro in futuro. L'importo è determinato in base ai seguenti criteri:
- l'importo delle prestazioni monetarie trattenute dai datori di lavoro ai loro lavoratori; come linea guida per l'importo della sanzione, si applica almeno il 25% dell'importo differenziale. Se il pagamento viene effettuato successivamente senza misure coercitive, la Commissione può ridurre adeguatamente la pena convenzionale.
- violazioni delle disposizioni non monetarie del contratto collettivo di lavoro
- violazioni singole o ripetute delle singole disposizioni del contratto collettivo di lavoro e la loro gravità
- recidività delle violazioni del contratto collettivo di lavoro
- dimensioni dell'impresa
- La pena convenzionale non può superare i 8'000.– per il lavoratore e i CHF 25'000.– per il datore di lavoro.
Articoli 51.1 e 51.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
I lavoratori aderenti ad un’associazione contraente hanno diritto, per la partecipazione alle sedute paritetiche degli organi delle associazioni, ad un congedo non pagato per la durata delle sedute, compreso il tempo di trasferta.
Articolo 35.1
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
L’appartenenza o la non appartenenza a un’associazione non devono arrecare danni al datore di lavoro o al lavoratore.
Articolo 14.2
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica per la professione di parrucchiere nella Svizzera
Radgasse 3Zürich
+41 43 366 66 92
info@pk-coiffure.ch
https://www.pk-coiffure.ch/it
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
CoiffureSuisse
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