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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.05.2021 fino al 31.03.2023
Ultime modifiche
Nuovo CCL dal 1° gennaio 2021 con alcune modifiche tra cui: salari minimi di singole categorie e aggiornamento della definizione delle categorie. Proroga della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2021Campo d'applicazione geografico
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutto il personale in esse impiegato, per le figure professionali elencate nell’Art. 13, elenco che le parti ritengono esaustivo. Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili.
Articolo 3.1
Campo d'applicazione aziendale
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutto il personale in esse impiegato, per le figure professionali elencate nell’Art. 13, elenco che le parti ritengono esaustivo. Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili.
Al contratto potranno aderire quali firmatari individuali le aziende del settore economico come da elenco riportato nell’art. 3.3.
I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 37.
In ragione del Decreto di forza obbligatoria, emanato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 26.02.1997, sono pure sottoposte al presente contratto tutte le aziende che si occupano delle lavorazioni indicate nell’elenco sottostante ed a tutto il personale in esse impiegato, per tutte le figure professionali elencate nell’Art. 13.
Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili:
- lavori di manutenzione, riparazione di autoveicoli leggeri e/o pesanti compresa riparazione e/o sostituzione pneumatici;
- restauro di veicoli d’epoca;
- tuning, modifica, montaggio ricambi e/o accessori di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
- lavori elettrici o elettronici di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
- stazioni di vendita di carburanti e/o di ricarica di batterie di trazione annesse alle autofficine;
- stazioni di lavaggio annesse alle autofficine;
- aziende miste che eseguono lavori di riparazione e/o verniciatura di carrozzeria di autoveicoli leggeri e/o pesanti, ma la cui attività principale è una di quelle sopra elencate. Sono escluse le carrozzerie indipendenti che si occupano esclusivamente di riparazioni e/o verniciatura di carrozzeria per autoveicoli leggeri e/o pesanti.
Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili
Articoli 3.1 – 3.3
Campo d'applicazione personale
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutto il personale in esse impiegato, per le figure professionali elencate nell’Art. 13, elenco che le parti ritengono esaustivo. Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili.
In ragione del Decreto di forza obbligatoria, emanato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 26.02.1997, sono pure sottoposte al presente contratto tutte le aziende che si occupano delle lavorazioni indicate nell’elenco sottostante ed a tutto il personale in esse impiegato, per tutte le figure professionali elencate nell’Art. 13.
Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili:
- lavori di manutenzione, riparazione di autoveicoli leggeri e/o pesanti compresa riparazione e/o sostituzione pneumatici;
- restauro di veicoli d’epoca;
- tuning, modifica, montaggio ricambi e/o accessori di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
- lavori elettrici o elettronici di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
- stazioni di vendita di carburanti e/o di ricarica di batterie di trazione annesse alle autofficine;
- stazioni di lavaggio annesse alle autofficine;
- aziende miste che eseguono lavori di riparazione e/o verniciatura di carrozzeria di autoveicoli leggeri e/o pesanti, ma la cui attività principale è una di quelle sopra elencate. Sono escluse le carrozzerie indipendenti che si occupano esclusivamente di riparazioni e/o verniciatura di carrozzeria per autoveicoli leggeri e/o pesanti.
Sono esplicitamente esclusi dal presente CCL il personale esclusivamente addetto alla vendita di veicoli e il personale esclusivamente addetto alle pulizie e alla manutenzione stabili
Articoli 3.1 e 3.3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è valida per tutto il Canton Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale hanno validità per tutte le imprese e parti d’imprese (datori di lavoro) che svolgono:
- lavori di manutenzione, riparazione di autoveicoli leggeri e/o pesanti, compresa la riparazione e/o sostituzione pneumatici;
- restauro di veicoli d’epoca;
- tuning, modifica, montaggio ricambi e/o accessori di autoveicoli leggeri e/o pesanti;
- lavori elettrici o elettronici su autoveicoli leggeri e/o pesanti;
- vendita di carburanti e/o di ricarica di batterie di trazione in spazi annessi alle autofficine;
- lavaggio di autoveicoli leggeri e/o pesanti in spazi annessi alle autofficine;
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono valide per i lavoratori, compresi gli apprendisti occupati nelle imprese e parti d’imprese (datori di lavoro) al punto precedente.
È escluso:
- il personale addetto unicamente alla vendita di veicoli e
- il personale addetto unicamente alle pulizie e alle manutenzioni degli stabili.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Informazioni organo paritetico
Commissione professionale paritetica cantonale per le Autorimesse
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia Ticino
Segretariato sindacale sezionale Sopraceneri
Viale Stazione 33
Casella postale 2599
6501 Bellinzona
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Salari / salari minimi
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2024 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024)
Categoria di collaboratori | Salario mensile minimo |
---|---|
Diplomato in economia aziendale con EPS, Maestro meccanico | accordo individuale 1 |
Coordinatore d'officina con AFP, Capo meccanico | accordo individuale 1 |
Consulente servizio clienti con AFP, Ricezionista | accordo individuale 2 |
Meccanico diagnostico con AFP | accordo individuale 1 |
1 Diplomato in economia aziendale - Maestro meccanico – Coordinatore d’officina - Capo meccanico – Meccanico diagnostico
Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore a CHF 5'768.–.
Nel caso di una modifica del tempo di lavoro nei contratti in essere, in ragione dell’aumento delle ore massime effettuabili settimanalmente (45 ore), lo stipendio deve essere adeguato proporzionalmente.
In virtù della modifica del tempo di lavoro massimo, gli accordi individuali in essere riguardanti la retribuzione delle ore supplementari per le funzioni di responsabile after sales, responsabile servizio clienti, responsabile officina, capo officina, responsabile carrozzeria, capo carrozzeria, consulente tecnico e responsabile ricambi e accessori sono da considerarsi nulli.
2 Consulente servizio clienti, Ricezionista
l’accordo individuale (escluse le provvigioni) non può prevedere uno stipendio minimo inferiore a CHF 4'635.–.
Categoria di collaboratori | Condizione | Salario mensile minimo | |
---|---|---|---|
Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli, tutti con AFC | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'760.– | |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 4'384.– | ||
3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'673.– | ||
4° anno dopo il tirocinio | CHF 4'715.– | ||
5° anno dopo il tirocinio | CHF 5'363.– | ||
Meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili, tutti con AFC | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'497.– | |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 4'174.– | ||
3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'403.– | ||
Assistente di manutenzione per automobili con CFP | Dal 1° anno | CHF 3'406.– | |
Aiuto meccanico | Dal 1° anno | CHF 3'917.– | |
Addetto al lavaggio, pulizia e preparazione estetica dei veicoli, addetto del pneumatico | CHF 3'880.– | ||
Carrozziere lattoniere AFC, carrozziere riparatore AFC, carrozziere verniciatore AFC, fabbro di veicoli AFC | Si fa riferimento al CCL carrozzerie (regione Ticino) | ||
Impiegato del commercio al dettaglio con AFC, Commesso di vendita pezzi di ricambio | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'585.– | |
2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'891.– | ||
3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'063.– | ||
4° anno dopo il tirocinio | CHF 4'421– | ||
5° anno dopo il tirocinio | CHF 4'680.– | ||
Assistente del commercio al dettaglio con CFP, Magazziniere | 1° anno | CHF 3'405.– | |
2° anno | CHF 3'891.– | ||
3° anno | CHF 4'245.– | ||
Addetto alla vendita di carburanti | 1° anno | CHF 3'962.– | |
2° anno | CHF 4'165.– | ||
Impiegato di commercio | Impiegato generico o con CFP | CHF 3'523.– | |
Impiegato operativo o con AFC | CHF 3'811.– | ||
Impiegato responsabile | CHF 4'326.– |
Tutti i lavoratori vengono retribuiti con stipendio mensile.
Per ottenere il salario orario si divide lo stipendio per:
- 180 se la durata settimanale del lavoro è di 41.5 ore;
- 203 se la durata settimanale del lavoro è di 47 ore.
Stipendi per giovani lavoratori
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | |
---|---|
fino a 19 anni | all' 80% del salario minimo della rispettiva categoria |
fino a 20 anni | al 90% del salario minimo della rispettiva categoria |
Lo scatto salariale ha effetto nel mese di compimento dell’età.
Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Salari minimi
1. Retribuzioni minime:
Categoria | Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|---|
Assistente di manutenzione per automobili CFP, meccanico di manutenzione per automobili AFC, meccatronico d’automobili AFC | nel 1° anno di tirocinio | CHF 639.– |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 839.– | |
nel 3° anno di tirocinio | CHF 1'112.– | |
nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'421.– | |
Impiegato di commercio al dettaglio CFP, Impiegato di commercio al dettaglio AFC | nel 1° anno di tirocinio | CHF 639.– |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 839.– | |
nel 3° anno di tirocinio | CHF 1'112.– |
Questi salari minimi sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto l’attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo al fine di ottenere l’attestato federale di capacità quale meccatronico.
A dipendenza delle note finali d’esame ottenute quale meccanico di manutenzione con AFC (valutate e riconosciute dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguente scala salariale:
Anno di tirocinio quale meccatronico | se completa la maturità professionale | se esonerato dalla cultura generale |
---|---|---|
nel 2° anno | CHF 976.– | CHF 1'139.– |
nel 3° anno | CHF 1'280.– | CHF 1'518.– |
nel 4° anno | CHF 1'518.– | CHF 1'843.– |
Articoli 13.1 e 13.2, 16.1 e 16.2; Appendice 1 Salari minimi e Appendice 2 Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Categorie salariali
Classificazione del personale
I lavoratori e le lavoratrici si suddividono nelle seguenti categorie professionali, indipendentemente che si occupino di veicoli leggeri o veicoli pesanti:
Categoria di collaboratori | Classificazione del personale |
---|---|
Diplomato in economia aziendale nel settore dell'automobile EPS | Meccanico con l’attestato federale di maestria |
Maestro meccanico | |
Coordinatore d'officina nel ramo dell'automobile AFP | Meccanico completo, capace di dirigere in modo autonomo l’officina, di allestire preventivi e fatture, di trattare con la clientela in sostituzione del datore di lavoro |
Capo meccanico | |
Consulente del servizio clienti nel ramo dell'automobile AFP | Chi ha il compito di accettare incarichi per servizi. Deve essere in possesso di un attestato federale di capacità quale meccanico d’auto, oppure quale impiegato d’ufficio o comprovata esperienza di 3 anni maturata in analoga funzione all’estero |
Ricezionista | |
Meccanico diagnostico d'automobile AFP | Specialista nella diagnosi autonoma e sicura dei difetti e in grado di sapere consigliare i clienti. Deve essere in possesso dell’apposito attestato federale professionale |
Meccatronico d’automobili AFC | Lavoratore in possesso dell’attestato federale di capacità nel rispettivo ramo (con un tirocinio di 4 anni) o comprovata esperienza di 5 anni maturata in analoga funzione all’estero |
Meccanico d’automobili | |
Elettricista elettronico per autoveicoli | |
Meccanico di manutenzione per automobili AFC | Lavoratore in possesso dell’attestato federale di capacità (con un tirocinio di 3 anni) o comprovata esperienza di 5 anni maturata in analoga funzione all’estero |
Riparatore d'automobili | |
Assistente di manutenzione per automobili CFP | Lavoratore in possesso del certificato federale di formazione pratica quale assistente di manutenzione per automobili (con un tirocinio di 2 anni) o comprovata esperienza di 2 anni maturata in analoga funzione all’estero; |
carrozziere lattoniere AFC | |
carrozziere riparatore AFC | |
carrozziere verniciatore AFC | |
fabbro di veicoli AFC | |
Impiegato del commercio al dettaglio AFC | Parti di ricambio e logistica, ambito specifico consulenza e/o gestione, commesso di vendita pezzi di ricambio: lavoratore in possesso dell’attestato federale di capacità o con attestato federale di capacità di impiegato di commercio e pratica nel ramo |
Assistente del commercio al dettaglio CFP | Parti di ricambio e logistica con certificato federale di formazione pratica, magazziniere comune, addetto al magazzino senza certificato; |
Aiuto meccanico | Lavoratore con formazione pratica nel ramo |
Addetto al lavaggio | Pulizia e preparazione estetica dei veicoli |
Addetto del pneumatico | |
Addetto alla vendita carburanti | Personale addetto esclusivamente alla vendita di benzina e olio alla stazione di servizio |
Giovani lavoratori | Unicamente per assistente di manutenzione per automobili con CFP, assistente del commercio al dettaglio con CFP con meno di 19 anni di età (vedi art. 16); |
impiegato di commercio | impiegato di commercio attivi nell’amministrazione, assistente di direzione, segretario, centralinista, disponente, contabile, aiuto contabile; |
Apprendisti CFP e AFC | Giovani che hanno stipulato un contratto di tirocinio quali meccatronico d’automobili o veicoli pesanti, meccanico di manutenzione per automobili o veicoli pesanti, assistente di manutenzione per automobili o veicoli pesanti, impiegato del commercio al dettaglio o assistente del commercio al dettaglio nel ramo dell’automobile o dei veicoli pesanti, impiegati di commercio al dettaglio CFP, impiegati di commercio al dettaglio AFC |
AFP | Attestato federale professionale |
AFC | Attestato federale di capacità |
CFP | Certificato federale di formazione pratica |
EPS | Esami professionali superiori |
Per dubbi circa l’interpretazione delle categorie e l’assegnazione ad una determinata categoria, il caso è da sottoporre alla CPC per decisione.
Articolo 13
Aumento salariale
2024 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024)
sui salari reali dei dipendenti assoggettati al presente CCL, già attivi nel corso del mese di dicembre 2023, dovranno venire riconosciuti i seguenti aumenti salariali quale adeguamento al costo della vita:
- Impiegati di commercio: un adeguamento pari al 2.0%, plafonato ad un aumento massimo di CHF 145.– mensili;
- A tutti gli altri lavoratori: un adeguamento pari al 2.6%, plafonato ad un aumento massimo di CHF 145.– mensili;
- Apprendisti: un adeguamento pari al 2.6%.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell’aumento salariale previsto dall’appendice 1 del contratto collettivo di lavoro.
Appendice 1 Salari minimi; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Tredicesima mensilità
Ad ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. Essa sarà versata di regola ogni anno per Natale. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta pro rata temporis. La 13.ma corrisponde alla media dei salari mensili pagati durante l'anno.
Articolo 19
Versamento del salario
l salario, incluse le necessarie indennità, sarà pagato mensilmente al più tardi entro la fine del mese in moneta locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. Il conteggio definitivo mensile va consegnato contemporaneamente al lavoratore in busta chiusa. È vietato il pagamento del salario in contanti. Eventuali discrepanze nella busta paga devono essere tempestivamente comunicate e saranno liquidati con il prossimo versamento dello stipendio.
A richiesta il datore di lavoro verserà un acconto pari a metà del salario mensile, al 15 del mese. Ogni lavoratore ha diritto a un conteggio separato comprendente l’indicazione delle ore, di eventuali supplementi e delle trattenute.
Articolo 17
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Per ore straordinarie sono considerate quelle eccedenti la durata massima del lavoro settimanale. Per queste ore straordinarie saranno corrisposti i seguenti supplementi:
Lavoro | Supplementi salariali |
---|---|
Per le ore straordinarie notturne (sono ritenute tali le ore comprese tra le 20.00 e le 06.00 per tutto il personale del reparto officina e gli impiegati di commercio attivi nell’amministrazione e tra le 22.00 risp. le 23.00 del sabato, della domenica, dei giorni festivi e della loro vigilia e le ore 06.00 per il personale addetto alla distribuzione di benzina, olio e accessori); | 50% |
Per le ore straordinarie festive (sono ritenute tali le ore che il personale del reparto officina e gli impiegati di commercio attivi nell’amministrazione effettuano tra le 00.00 e le ore 24.00 delle domeniche e dei giorni festivi e quelle che il personale addetto alla distribuzione effettua la domenica o nei giorni festivi all’infuori dei turni normali di servizio). | 100% |
Articolo 11
Rimborso spese
Indennità di trasferta
Al lavoratore che deve eseguire lavori o prestare servizio fuori dall’azienda ed è impossibilitato a rientrare presso la stessa per il pranzo o la cena, la ditta verserà un'indennità di CHF 20.– per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, da ditta versa al lavoratore CHF 100.– per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro. Le ore impiegate per il viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavoro.
Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest'ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di CHF/km 0.70.
Articolo 21
Altri supplementi
Abiti da lavoro per il personale del reparto officina
Al personale vengono fornite gratuitamente due tute ogni 12 mesi di lavoro, qualora non ci sia il servizio di pulizia tute da lavoro.
Articolo 22
Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro è di 41.5 ore per il personale del reparto officina e gli impiegati di commercio attivi nell’amministrazione.
Sono previste le seguenti eccezioni:
- 47 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti.
- 45 ore per il coordinatore / la coordinatrice d’officina, il/la capo meccanico, il/la consulente del servizio clienti e il/la ricezionista.
Il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro. Sono ammesse eccezioni disciplinate dagli artt. 9.3, 10.1 e 10.2.
La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedere le:
- 9 ore per il personale del reparto officina e gli impiegati di commercio attivi nell’amministrazione
- 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00.
- 10 ore per il maestro meccanico, il coordinatore / la coordinatrice d’officina, il/la capo meccanico, il/la consulente del servizio clienti e il/la ricezionista.
Le collaboratrici e i collaboratori amministrativi possono essere impiegate/i a sabati alterni per un massimo di due sabati al mese. Resta riservato che ai collaboratori vengono garantite le 36 ore consecutive di riposo.
Per il pasto di mezziogirono il lavoro va interrotto per almeno un'ora, di regola un'ora e mezza. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro, se al lavoratore é consentito di lasciare il posto di lavoro.
Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), il lavoro d’officina cessa al più tardi alle ore 17.00.
Chiusura delle officine
Le ditte si asterranno dall’occupare i propri lavoratori per lavori di riparazioni dalle ore 17.00 del sabato alla ripresa del lavoro del lunedì mattina, nonché durante tutti i giorni festivi ufficiali anche non parificati alla domenica. Resta riservato che al lavoratore vengano garantite le 36 ore consecutive di riposo.
L’interruzione del lavoro può essere ridotta eccezionalmente a 36 ore consecutive, previa notifica alla Commissione paritetica, per 6 volte all’anno (3 volte in autunno e 3 volte in primavera nei periodi di cambio stagionale degli pneumatici)
Riposo settimanale e festivo
Per il personale addetto alla distribuzione di benzina, il congedo settimanale di mezza giornata sarà concesso almeno una volta al mese al pomeriggio del sabato. Negli altri sabati, il personale addetto alla distribuzione di benzina dovrà prestarsi ai turni di picchetto.
Per gli addetti:
- il riposo compensativo per il lavoro domenicale dovrà comunque cadere in domenica o in un giorno festivo legale almeno una volta ogni 2 settimane;
Articoli 9, 10 e 12
Lavoro straordinario / ore supplementari
Per ore straordinarie sono considerate quelle eccedenti la durata massima del lavoro settimanale. Per queste ore straordinarie saranno corrisposti i seguenti supplementi:
- 25% per le ore straordinarie diurne.
Articolo 11
Periodo di prova
Il primo meso è considerato tempo di prova. In casi particolari, il periodo di prova può essere prolungato fino a 3 mesi con accordo scritto.
Trascorso il periodo di prova, il contratto di lavoro è considerato concluso per un periodo indeterminato, salvo diversa pattuizione individuale scritta.
Il datore di lavoro conferma l'assunzione inserendo il lavoratore nella categoria corrispondente ai suoi requisti e qualifiche professionali (vedi art. 13) e definendo la data precisa di entrata in servizio.
Articolo 5
Vacanze
Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:
- 22 giorni all’anno;
- 25 giorni all’anno dopo 50 anni di età.
I 25 giorni sono accordati ai lavoratori che raggiungono l'età nell'anno di compimento.
Una volta ogni due anni le vacanze cadranno nel periodo estivo.
Se un lavoratore si trova in vacanza in un periodo nel quale l'azienda rimane chiusa a seguito di un giorno festivo infrasettimanale parificato alle domeniche (vedi la lista dei giorni festivi), il datore di lavoro deve accordargli un giorno di congedo supplementare.
Riduzione delle vacanze
Per interruzioni dovute a servizio militare obbligatorio, servizio di protezione civile, infortunio o malattia, di durata inferiore a due mesi nel corso di un anno, non vi sarà alcuna riduzione delle vacanze.
Se le assenze superano i due mesi, il periodo di vacanza potrà essere ridotto di 1/12 per ogni ulteriore mese di assenza.
Rimane comunque fermo il principio del diritto alla metà dei giorni di vacanza previsti, se il lavoratore ha lavorato almeno tre mesi durante l'anno.
Articoli 23 e 24
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Ogni lavoratore ha diritto al salario intero durante le seguenti assenze giustificate:
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 1 settimana |
Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
Decesso di un fratello, sorella o suocero/a | 1 giorno |
congedo paternità | 10 giorni |
In caso di trasloco, al massimo una volta all’anno | 1 giorno |
Ispezione militare | 0.5 giornata (qualora l’ispezione militare dovesse richiedere l’assenza di un’intera giornata, sarà corrisposto il salario per tale durata) |
Articolo 26
Giorni festivi retribuiti
Il lavoratore ha diritto allo stipendio intero per 9 giorni festivi infrasettimanali parificati alle domeniche e quindi non recuperabili.
Qualora uno di essi cade di sabato o di domenica potrà essere sostituito con un altro giorno festivo non parificato alla domenica.
Articolo 25
Congedo di formazione
Perfezionamento e aggiornamento professionale
- Previo accordo con il datore di lavoro, sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
- 2 giornate all'anno di formazione per i diplomati in economia aziendale, i maestri meccanici, i coordinatori d'officina, i capi meccanici, i meccanici diagnostici, i consulenti del servizio clienti e i ricezionisti;
- 1 giornata all'anno per i meccatronici, i meccanici d’automobili, gli elettricisti elettronici per autoveicoli e gli impiegati di commercio attivi nell’amministrazione;
- Il datore di lavoro può inoltre accordare congedi di formazione non pagati se corrispondono alle seguenti esigenze:
- corso preparatorio per qualifiche professionali come agli art. 33 e seguenti della Legge Federale sulla formazione professionale (LFPr) (un giorno alla settimana);
- corso preparatorio all’esame professionale superiore di diplomato / diplomata in economia aziendale (un giorno alla settimana).
Articolo 32
Malattia
- Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia e di maternità. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal o condizioni LCA equiparabili LAMal.
La copertura della perdita di salario deve corrispondere almeno all’80% dello stipendio, con decorrenza dal primo giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane. - Fino ad un differimento di 29 giorni (assumendosi la copertura del salario per questo periodo almeno all’80%), il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo stipulato, con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio effettivo totale; in caso contrario il datore di lavoro prenderà a suo carico la differenza.
- Il datore di lavoro che stipula un’assicurazione con un differimento di 30 giorni (assumendosi la copertura del salario per questo periodo almeno all’80%), può suddividere il premio effettivo al 50% (50% datore di lavoro / 50% lavoratore).
- Il differimento non può essere superiore a 30 giorni.
Articolo 29
Congedo maternità / paternità / parentale
La copertura della perdita di salario deve corrispondere almeno all’80% dello stipendio, con decorrenza dal primo giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane.
10 giorni per congedo paternità.
Articoli 26 e 29
Servizio militare / civile / di protezione civile
Pagamento del salario in caso di servizio militare
Ogni lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato per più di 3 mesi, ha diritto alle seguenti indennità per i corsi di ripetizione o corsi di complemento o di protezione civile, al massimo per una durata di quattro settimane sempre che il lavoro venga ripreso regolarmente dopo il servizio:
Chi | Indennità |
---|---|
Per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza | 100% |
Per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza | 80% |
In caso di scuola reclute, il lavoratore ha diritto al:
Chi | Indennità |
---|---|
Per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza | 80% |
Per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza | 70% |
Le indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni dell’IPG spettano al datore di lavoro nella misura in cui non superano il salario pagato durante il servizio militare, il servizio civile ed il servizio di protezione civile svizzero.
Articolo 27
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi paritetici
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro e come appoggio alla formazione professionale, nonché all’aiuto sociale.
Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico e di spese di applicazione pari a CHF 15.– al mese e un contributo al perfezionamento professionale pari a CHF 5.– al mese, per un totale di CHF 20.– al mese. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
Tutti i datori di lavoro, sottoposti al presente CCL versano una quota mensile di CHF 12.50 quale contributo alle spese di applicazione.
Tutti i datori di lavoro versano, per ogni dipendente sottoposto al CCL, un contributo alle spese di applicazione pari a CHF 1.– al mese e un contributo al perfezionamento professionale pari a CHF 1.– al mese, per un totale di CHF 2.– al mese. Questo importo vience incassato in parallelo al contributo a carico dei lavoratori (art. 38.2) e alla quota fissa a carico dei datori di lavori (art. 38.3).
La segreteria della CPC provvede all'incasso dei contributi paritetici.
L'introito totala della CPC verrà utilizzato per:
- l'esecuzione e l'applicazione del CCL compresa l'organizzazione e la realizzazione dei controlli;
- il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento
Articolo 38
Apprendisti
Stipendi per giovani lavoratori
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | |
---|---|
fino a 19 anni | all' 80% del salario minimo della rispettiva categoria |
fino a 20 anni | al 90% del salario minimo della rispettiva categoria |
Lo scatto salariale ha effetto nel mese di compimento dell’età.
Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Salari minimi
1. Retribuzioni minime:
Categoria | Anno di tirocinio | Salario mensile |
---|---|---|
Assistente di manutenzione per automobili CFP, meccanico di manutenzione per automobili AFC, meccatronico d’automobili AFC | nel 1° anno di tirocinio | CHF 639.– |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 839.– | |
nel 3° anno di tirocinio | CHF 1'112.– | |
nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'421.– | |
Impiegato di commercio al dettaglio CFP, Impiegato di commercio al dettaglio AFC | nel 1° anno di tirocinio | CHF 639.– |
nel 2° anno di tirocinio | CHF 839.– | |
nel 3° anno di tirocinio | CHF 1'112.– |
Questi salari minimi sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto l’attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo al fine di ottenere l’attestato federale di capacità quale meccatronico.
A dipendenza delle note finali d’esame ottenute quale meccanico di manutenzione con AFC (valutate e riconosciute dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguente scala salariale:
Anno di tirocinio quale meccatronico | se completa la maturità professionale | se esonerato dalla cultura generale |
---|---|---|
nel 2° anno | CHF 976.– | CHF 1'139.– |
nel 3° anno | CHF 1'280.– | CHF 1'518.– |
nel 4° anno | CHF 1'518.– | CHF 1'843.– |
Tredicesima mensilità
Gli apprendisti hanno diritto alla 13.ma mensilità completa.
Vacanze
Gli apprendisti hanno diritto a 25 giorni di vacanza fino e compreso l’anno del compimento del 20° anno di età.
Articolo 16; Appendice 2 Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti
Giovani dipendenti
Stipendi per giovani lavoratori
Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | |
---|---|
fino a 19 anni | all' 80% del salario minimo della rispettiva categoria |
fino a 20 anni | al 90% del salario minimo della rispettiva categoria |
Lo scatto salariale ha effetto nel mese di compimento dell’età.
Articoli 16
Termini di disdetta
Il rapporto di lavoro può essere disdetto:
Periodo/Età | anni di servizio | Preavvsio |
---|---|---|
durante il periodo di prova: | per la fine di una settimana con preavviso di una settimana | |
dopo il periodo di prova e fino al 54° anno di età: | nel 1° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di un mese |
dal 2° al 9° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di due mesi | |
a partire dal 10° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di tre mesi | |
Dopo il periodo di prova e dopo il compimento del 55° anno di età: | nel 1° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di un mese |
dal 2° al 9° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di tre mesi | |
a partire dal 10° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di quattro mesi |
Articolo 6.1
Protezione contro il licenziamento
Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
- in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal 1° anno fino al 5° anno compreso
- in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA;
Lo scioglimento del rapporto di lavoro deve essere notificato per lettera raccomandata e deve pervenire entro la fine del mese.
Articoli 6.2 – 6.5
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Unione Professionale Svizzera dell’Automobile Sezione Ticino (UPSA)
Organi paritetici
Commissione Paritetica Cantonale
Le parti contraenti nominano una Commissione paritetica cantonale. La CPC è composta di 5 membri e 3 supplenti in rappresentanza dell'UPSA, Sezione Ticino, e di 5 membri e 3 supplenti in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali firmatarie. I supplenti partecipano alle riunioni solo in assenza del membro.
Articoli 35.1 – 35.5
Compiti organi paritetici
La CPC ha i seguenti compiti:
- vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
- procedere di propria iniziativa, su segnalazione o su richiesta, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
- fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale impiegato;
- incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale;
- risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
- applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;
- statuire sull'inquadramento salariale del personale assoggettato al presente CCL;
Articolo 35.6
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Infrazioni
- infrazioni da parte del datore di lavoro
La CPC potrà sanzionare i datori di lavoro secondo quanto stabilito nell’art.36.4.
In singoli casi, la CPC può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo aziendale
concluso siano informati in merito.
Gli importi delle sanzioni contrattuali e le relative spese di procedura e di controllo, comminate dalla CPC, devono essere saldati entro 30 giorni dalla ricezione della decisione.
L’azienda può dimostrare l’avvenuto pagamento dei reintegri e degli arretrati ai dipendenti fornendone prova in forma scritta.
- infrazioni da parte del lavoratore
I lavoratori che contravvengono alle disposizioni del CCL possono essere condannati al pagamento di una sanzione contrattuale.
Gli importi delle sanzioni contrattuali e le relative spese di procedura devono essere pagati entro 30 giorni dalla ricezione della decisione.
Sanzioni contrattuali
Le sanzioni sono pronunciate sulla base dei dati in possesso della CPC. Nel caso in cui lo ritennese necessatio la CPC si riserva il diritto di convocare il richdienten, il convenuto ed eventuali testi per approfondire il caso.
La CPC ha il diritto di applicare le seguenti sanzioni contrattuali:
Sanzioni contro il datore di lavoro
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 50'000.–. Il valore massimo della multa, se la pretesa e/o la violazione è di ordine finanziario per un importo superiore ai CHF 50'000.–, potrà essere aumentata sino al valore dell'infrazione;
La sanzione e/o multa vanno fissate in modo da dissuadere il datore di lavoro dal contravvenire in futuro al CCL e terranno contro dei seguenti principi, non esaustivi, in modo culumativo:
- enitità delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori;
- violazione delle disposizioni non monetarie del CCL e delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro e la protezione della salute;
- il fatto che il datore di lavoro, messo in mora da una parte contrattuale, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai suoi obblighi;
- violazione delle singole disposizioni del CCL unica o ripetuta e sua gravità;
- conformità dell'applicazione delle norme relative alla registrazione del tempo di lavoro;
- dimensione dell'azienda;
- eventuale reintegro salariale avvenuto.
In caso di recidiva, il valore delle multe potrà essere proporzionalmente aumentato e superare il tetto massimo di CHF 50'000.--.
Sanzioni contro il lavoratore
- la diffida scritta;
- la multa, a dipendenza della gravità dell'infrazione, potrà arrivare al massimo all'importo della tredicesima mensilità.
In caso di recidiva le multe potranno essere proporzionalmente aumentate e superare l'importo della tredicesima mensilità.
Spese di procedura
La CPC riscuote dal contravventore le spese procedurali; esse possono ammontare fino ad un massimo di CHF 1'000.–, in aggiunta alle spese di controllo di cui all'art. 36.2 CCL.
Articoli 36.3 e 36.4
Controlli
Controlli aziendali
I datori di lavoro sono tenuti a sottoporsi al controllo. Dovranno mettere a disposizione della CPC tutta la documentazione richiesta, in particolare i registri paga, la documentazione riguardante gli orari di lavoro e il controllo degli orari di lavoro, le polizze assicurative inerente al personale, ecc. In caso di infrazione al contratto collettivo di lavoro, la CPC può comminare sanzioni;
Spese di controllo
Se dal controllo effettuato emergono una o più infrazioni al CCL, le spese di controllo saranno a carico del datore di lavoro che ha commesso l'infrazione.
Le spese di un controllo effettuato su richiesta di un datore di lavoro verranno poste a carico del richiedente.
Le spese di controllo ammontano ad un massimo di CHF 500.–.
Articoli 36.1 e 36.2
Obbligo della pace
Collaborazione e pace sociale
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le norme del contratto. Essi si impegnano, nella leale applicazione del presente contratto, a collaborare per il miglioramento delle condizioni del mestiere, segnatamente a combattere la concorrenza.
Articolo 34
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