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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2022 fino al 31.12.2028
Ultime modifiche
Modifica della dichiarazione di obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2022: Riscossione del contributo e Aventi dirittoCampo d'applicazione geografico
Ha validità in tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.
Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
Le disposizioni del CCL sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.
Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani/impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimento facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come:
- inserimento della barriera al freno vapore/isolamento termico/strato di barriera all’aria
- copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
- strati di protezione e strati praticabili
- montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico/impianti termici senza istallazioni 220 V).
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.
Articolo 2
Campo d'applicazione personale
Le disposizioni del CCL sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.
Sono esclusi dal CCL-MPA Involucro edilizio:
- il personale commerciale
- gli apprendisti;
- i titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo.
- gli azionisti di società per azioni e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10% del capitale complessivo.
Assoggettamento volontario
Il personale commerciale, come pure gli azionisti di società per azioni che operano nel Consiglio direttivo aziendale e i soci di società a garanzia limitata che operano nel Consiglio direttivo aziendale possono essere assoggettati al CCL-MPA Involucro edilizio dall'azienda mediante un accordo di assoggettamento volontario, a condizione che lo stesso venga stipulato per l'intera azienda. Per questa categoria valgono le disposizioni di cui all'art. 13 CCL-MPA Involucro edilizio.
I titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo, possono essere assoggettati al CCL-MPA Involucro edilizio attraverso la propria azienda mediante un accordo di assoggettamento volontario. Per questa categoria valgono le disposizioni di cui all'art. 13 CCL-MPA Involucro edilizio.
Articoli 2 e 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L‘obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– inserimento della barriera al freno vapore/isolamento termico/strato di barriera all’aria
– copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
– strati di protezione e strati praticabili
– montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico/impianti termici senza istallazioni 220 V).
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2*
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.
Sono esclusi:
- il personale commerciale
- gli apprendisti;
- i titolari d'aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo.
- gli azionisti di società per azioni e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10% del capitale complessivo.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Nel caso in cui il CCL-MPA Involucro edilizio non venga disdetto, il suo periodo di validità viene esteso automaticamente per altri due anni.
Articolo 25.4
Informazioni organo paritetico
Commissione Paritetica Nazionale (CPN) del ramo Involucro edilizio Svizzera
Casella postale 3321
8021 Zürich
T 044 295 17 38
F 044 295 15 55
info@plk-gebaeudehuelle.ch
www.plk-gebaeudehuelle.ch
www.vrm-dachundwand.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia
Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16
031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Bruna Campanello
044 295 16 37
bruna.campanello@unia.ch
Pensionamento anticipato
Principio basilare
Le prestazioni nei confronti degli aventi diritto devono dipendere dai mezzi disponibili.
Vengono corrisposte prestazioni che consentono e/o attutiscono finanziariamente la riduzione del grado di occupazione o il pensionamento anticipato completo a partire dal compimento del sessantesimo anno d’età fino al raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria. Il periodo della prestazione è sempre limitato ai cinque anni precedenti l’età di pensionamento AVS ordinaria.
Genere delle prestazioni
Vengono fornite esclusivamente le seguenti prestazioni:
- rendite transitorie – art. 14 CCL-MPA Involucro edilizo;
- contributo di risparmio LPP supplementare – art. 15 CCLMPA Involucro edilizio;
- prestazioni sostitutive per casi di rigore – art. 18 CCL-MPA Involucro edilizio.
Aventi diritto
Hanno diritto alle prestazioni i collaboratori delle aziende assoggettate …, se soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- uomini che hanno compiuto il 60° anno di età e donne che hanno compiuto il 59° anno di età e che
- riducono nella quantità minima richiesta la propria attività lavorativa previo accordo con l’azienda assoggettata e/o la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e che
- per almeno 15 anni, di cui gli ultimi 7 ininterrottamente, hanno lavorato in un’azienda sottoposta … e che
- al momento della corresponsione delle prestazioni hanno un’abilità al lavoro corrispondente al rapporto di lavoro in corso.
Il lavoratore che in seguito a disoccupazione non soddisfa il requisito della durata di sette anni, poiché in tale periodo è stato disoccupato al massimo per due anni, ma che soddisfa i restanti requisiti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CCL-MPA Involucro edilizio, ha diritto a una rendita transitoria invariata. … Non è possibile riscattare gli anni d'impiego mancanti in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA Involucro edilizio. Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato è conseguenza esclusiva e diretta della richiesta dell'avente diritto.
Rendita transitoria ordinaria
Le rendite transitorie della Fondazione MPA vengono corrisposte esclusivamente sotto forma di rendita.
L’importo della rendita transitoria mensile corrisponde in linea generale al 70 % del salario mensile perso e/o al valore massimo ai sensi della Tabella A, all’Appendice 1 CCL-MPA Involucro edilizio, corrispondente all’età dell’avente diritto al momento del ricorso alla rendita transitoria. Tra i due importi è sempre da considerarsi valido per il pagamento quello inferiore. La rendita transitoria è basata sul salario mensile ordinario medio (lordo, esclusi eventuali supplementi e indennità per ore supplementari), corrisposto prima del ricorso alla rendita transitoria. Il salario mensile corrisponde a 1/12 del salario annuo soggetto a SUVA, per un importo che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita massima mensile di vecchiaia AVS. …
La riduzione dell’orario di lavoro alla base della rendita transitoria rimane valida fino al raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria da parte dell’avente diritto. Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile estendere la riduzione dell’orario di lavoro, ma non è possibile diminuirla. … In linea di principio la rendita transitoria non viene adeguata né ad eventuali rincari né all’incremento salariale annualmente stabilito per le aziende assoggettate al CCL per il ramo Involucro edilizio. La presentazione della domanda è possibile partendo da una riduzione di almeno il 10 % dell’attività lavorativa (riduzione dell’orario di lavoro annuo) e/o del reddito nell’azienda assoggettata. È parificato a detta riduzione l’avvio di un’attività alternativa, in un’altra azienda assoggettata, che prevede un salario ridotto di almeno il 10%. La rendita transitoria viene corrisposta sempre mensilmente. Accanto alla rendita transitoria mensile della Fondazione MPA relativa alla perdita salariale, l’avente diritto continua a percepire dall’azienda un salario mensile ridotto. Qualora nel corso degli ultimi 15 anni il grado di occupazione abbia subito variazioni significative, il salario mensile che determina la prestazione viene calcolato in base a un grado di occupazione del 100% e adeguato al grado di occupazione medio degli ultimi 15 anni. Fanno eccezione le riduzioni del grado di occupazione derivanti da invalidità (cfr. art. 16, cpv. 3 CCL-MPA Involucro edilizio). In tal caso la prestazione è determinata dall'ultimo salario mensile effettivo.
Tabella A, all'Appendice 1CCL-MPA Involucro edilizio : Rendita transitoria
Uomini - Età determinante per la prestazione 1 | Donne - Età determinante per la prestazione 1 | Rendita transitoria mensile massima (in %) sul salario mensile determinante per la prestazione 2 |
---|---|---|
60/00 - 60/11 | 59/00 - 59/11 | 36% |
61/00 - 61/11 | 60/00 - 60/11 | 44% |
62/00 - 62/05 | 61/00 - 61/05 | 54% |
62/06 - 64/11 | 61/06 - 63/11 | 72% |
1 espressa in anni e mesi da (AA/MM) a (AA/MM)
2 fino a un salario mensile che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita AVS mensile massima
Contributo di risparmio LPP supplementare
Il contributo di risparmio LPP supplementare ammonta al 18% della rendita transitoria erogata qualora, oltre alla rendita transitoria MPA, il beneficiario non percepisca altre prestazioni di vecchiaia LPP. Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di versamento una tantum alla fine di ogni anno oltre il quale sussiste il diritto a una rendita transitoria. L’ultimo contributo di risparmio LPP proporzionale viene versato al termine dell’obbligo di versamento delle prestazioni a seguito di pensionamento o decesso. ... Il contributo di risparmio LPP supplementare viene versato direttamente all’istituto di previdenza in cui il beneficiario è assicurato nell’ambito della LPP tramite il suo datore di lavoro. Per coloro che non sono più affiliati ad alcun istituto di previdenza, il Consiglio di fondazione stabilisce il tipo e la modalità di versamento.
Prestazioni sostitutive per casi di rigore
Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- hanno compiuto il cinquantacinquesimo (55°) anno d’età, ma non hanno ancora raggiunto il sessantesimo (60°) anno d’età,
- hanno lavorato almeno 25 anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un’azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA Involucro edilizio e
- sono stati espulsi definitivamente e per responsabilità non imputabili a loro dal ramo Involucro edilizio (per esempio per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).
L’eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore, così come la tipologia e l’importo della stessa, vengono determinati in via definitiva per ogni singolo caso dal Consiglio di fondazione. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico su un conto LPP. È escluso il pagamento in contanti. Il diritto a prestazioni sostitutive in casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore sia subentrato successivamente al 1° gennaio 2015. L’erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.
Articoli 11–15 e 18; Appendice 1: Tabella A: Rendita transitoria
Contributi al pensionamento anticipato
Contributi
- Il contributo a carico dei lavoratori corrisponde allo 0,50 per cento del salario determinante. L’importo viene trattenuto mensilmente dal salario lordo, a condizione che non sia prevista una diversa modalità di trattenuta.
- Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde allo 0,85 per cento del salario determinante.
È da considerarsi salario determinante il salario soggetto a SUVA fino al raggiungimento del massimo LAINF.
Articolo 7
Apprendisti
Articolo 2.2
Giovani dipendenti
Articolo 2.2
Rappresentanza dei lavoratori
Sindicato Unia
Sindicato Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione per le aziende svizzere attive nel ramo dell’involucro edilizio
Fondo paritetico
Riscossione del contributo
Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione MPA i contributi complessivi del datore di lavoro e del lavoratore.
Al 30 settembre è dovuto il 67% dei contributi annui calcolati sulla base dell’intera somma salariale SUVA dei collaboratori assoggettati l’anno precedente.
L’importo residuo viene calcolato in modo definitivo sulla base della somma salariale SUVA dei collaboratori assoggettati e fatturato con scadenza al 31 marzo.
La Fondazione MPA addebita per ogni diffida 100 franchi oltre a una mora del 5% a partire dalla data di avvio dell’azione penale.
Articolo 8
Compiti organi paritetici
Le parti convengono di applicare congiuntamente il MPA per il ramo Involucro edilizio ai sensi dell'art. 375b CO. A tale scopo viene istituita la Fondazione MPA per il ramo Involucro edilizio (nel seguito Fondazione MPA). L'applicazione complessiva del CCL-MPA Involucro edilizio compete alla Fondazione MPA, che è in particolare autorizzata a eseguire i controlli necessari nei confronti delle parti assoggettate al contratto nonché ad avviare procedure esecutive e a presentare reclami in nome proprio e in qualità di rappresentante delle parti contraenti.
Articolo 20
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Le violazioni degli obblighi scaturiti da questo contratto possono essere sanzionati dal Consiglio di Fondazione mediante pene convenzionali. È fatto salvo il paragrafo 2. In caso di violazioni comprovate vengono addebitati anche i costi di controllo e procedurali.
Le violazioni contrattuali dovute al mancato computo o al computo solo parziale dei contributi, sono punibili con una pena convenzionale di un importo massimo pari al doppio dell’importo dei contributi mancanti.
Articolo 22