CCL per il settore dei contact center e call center

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.06.2022 bis 31.03.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.06.2022 bis 31.03.2023
Letzte Änderungen
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2023: CHF 24.– /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. (23.12.2022) / Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2022: aggiunta al livello salariale 3: tutte/i dipendenti che sono stati impiegate/i nella stessa impresa per almeno cinque anni, indipendentemente dalla loro funzione, riceveranno anche il salario minimo di questo livello salariale.
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Campo d'applicazione geografico
12640

Vale per tutta la Svizzera.

Articolo 2.1

Campo d'applicazione aziendale
12640

Vale direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore dei contact center e call center con più di 20 lavoratori, compreso impiegati non sottoposti. Quel settore comprende imprese o parti di imprese che offrono prestazioni di contact center (inbound, outbound; back-office, e-Mail, chat, altri canali di comunicazione) per terzi.

Articolo 2.1

Campo d'applicazione personale
12640

Vale per lavoratori da imprese e parti di imprese secondo il paragrafo 2.

Sono esclusi:

  • i membri della direzione aziendale
  • i quadri
  • i capigruppo e supervisori

Articolo 2.1

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12640

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12640

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) valgono direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore dei contact center e calI center con più di 20 lavoratori, compreso impiegati non sottoposti. Quel settore comprende imprese o parti di imprese che offrono prestazioni di contact center (inbound, outbound; back-office, e-Mail, chat, altri canali di comunicazione) per terzi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12640

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del CCL valgono per lavoratori delle imprese e parti di imprese secondo il paragrafo 2.

Sono esclusi:

  • i membri della direzione aziendale
  • i quadri
  • i capigruppo e supervisori

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
12640

Questo CCL può essere disdetto da una parte contraente tramite lettera raccomandata per la fine dell'anno nel rispetto del termine di disdetta di 6 mesi. Se il contratto non viene disdetto esso verrà automaticamente rinnovato per un altro anno.

Articolo 6

Informazioni organo paritetico
12640

Commissione paritetica del settore dei contact e call Center
Organo di applicazione CCL c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna

031 503 00 10
vollzug@syndicom.ch
callcenter.vollzug.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
12640

syndicom - Sindicato dei media e della communicazione
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Postfach 6336
3001 Bern

058 817 18 18
mail@syndicom.ch

Salari / salari minimi
12640
Salario annuo, mensile (in caso di 12 stipendi mensili) e orario in CHF   (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2023)
Regione Tipo di salario Livello 1a Livello 1b Livello 2 Livello 3 Livello 4
Svizzera orientale Salario annuo 46'644.–  48'540.– 50'424.– 51'684.– 56'736.–
Salario mensile 3'887.– 4'045.– 4 202.– 4'307.– 4'728.–
Salario orario 21.36 22.23 23.09 23.66 25.98
Lago Lemano Salario annuo 49'752.– 51'768.– 53'784.– 55'128.– 60'516.–
Salario mensile 4'146.– 4'314.– 4'482.– 4'594.– 5'043.–
Salario orario 22.78 23.70 24.63 25.24 27.71
Altipiano (Mittelland) Salario annuo 49'140.– 51'144.– 53'136.– 54'456.– 59'772.–
Salario mensile 4'095.– 4'262.– 4'428.– 4'538.– 4'981.–
Salario orario 22.50 23.42 24.33 24.93 27.37
Svizzera nordoccidentale Salario annuo 51'768.– 53'856.– 55'956.– 57'360.– 62'952.–
Salario mensile 4'314.– 4'488.– 4'663.– 4'780.– 5'246.–
Salario orario 23.70 24.66 25.62 26.26 28.82
Zurigo Salario annuo 51'852.– 53'952.– 56'052.– 57'456.– 63'060.–
Salario mensile 4'321.– 4'496.– 4'671.– 4'788.– 5'255.–
Salario orario 23.74 24.70 25.66 26.31 28.87
Svizzera centrale Salario annuo 49'584.– 51'600.– 53'604.– 54'948.– 60'300.–
Salario mensile 4'132.– 4'300.– 4'467.– 4'579.– 5'025.–
Salario orario 22.70 23.63 24.54 25.16 27.61
Ticino Salario annuo 43'488.– 45'348.– 47'208.– 49'692.– 54'048.–
Salario mensile 3'624.– 3'779.– 3'934.– 4'141.– 4'504.–
Salario orario 19.91 20.76 21.62 22.75 24.75


Il salario di base viene inteso come stipendio di base (escluse le indennità di vacanze e le indennità per i giorni festivi ai fini del calcolo dello stipendio orario), senza provvigioni, bonus ecc.

Regione Cantoni
Svizzera orientale: AR, AI, GL, GR, SG, SH, TG
Lago Lemano: GE, VD, VS
Altipiano (Mittelland): BE, FR, JU, NE, SO
Svizzera nordoccidentale: AG, BL, BS
Zurigo: ZH
Svizzera centrale: LU, NW, OW, SZ, UR, ZG
Ticino: TI


Su richiesta possono essere autorizzati accordi speciali per i dipendenti con capacità ridotta. Tali accordi devono essere sottoposti precedentemente alla CP per approvazione.

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). 
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.– /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articolo 5.13

Categorie salariali
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Catégoria salariale Struttura salariale / funzioni
Livello 1a und 1b Inbound / Outbound 1st Level
Livello 2 Multiskill
Livello 3 Funzioni amministrative e sostenibili e per i lavoratori che hanno completato il loro 5° anno di servizio
Livello 4 Technical Specialist e 2nd Level


Dopo 12 mesi di lavoro presso la stessa azienda, i dipendenti devono essere classificati almeno al livello 1b. Dopo altri 12 mesi di lavoro nella stessa azienda (e indipenden temente dalla percentuale di dipendenti occupati), essi vengono classificati almeno al livello 2. Tuttavia, se il totale di tutte le assenze di un dipendente nei primi due anni di servizio è superiore a 60 giorni di calendario, la classificazione nel livello 1b o nel livello 2 viene spostata di conseguenza.

Per operatrici/operatori per la comunicazione con la clientela AFC la classificazione si fa almeno sul livello 2 a partire dall’assunzione.

Articolo 5.14

Orario di lavoro
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L 'orario normale di lavoro dei dipendenti a tempo pieno ammonta in media a 42 ore settimanali per una settimana di 5 giorni (8.4 ore al giorno). In caso di altre esigenze aziendali la settimana lavorativa può essere estesa a 6 giorni, nel rispetto delle disposizioni legislative.

La pianificazione operativa compete al datore di lavoro. Nel farlo esso deve tenere conto delle esigenze dei dipendenti qualora le circostanze aziendali lo consentano.

I reparti organizzativi comunicano il prima possibile gli orari di lavoro, al più tardi due settimane prima del turno programmato con cambio di orario.

Homeoffice

Homeoffice è il lavoro temporaneo da casa. Non c’è diritto all’Homeoffice, ma è volontario e richiede l’approvazione del diretto superiore responsabile. La concessione dell’Homeoffice non richiede un accordo scritto.

I dipendenti che lavorano nell’ Homeoffice temporaneo devono essere messi sullo stesso piano dei dipendenti che non lavorano nell’Homeoffice per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l’integrazione nei processi e nell’organizzazione del lavoro. Pertanto, l’indirizzo del datore di lavoro è sempre considerato come il luogo di lavoro ai sensi del contratto di lavoro individuale, il che garantisce che il salario e il diritto ai giorni festivi pagati possano essere ricavati dalla sede del datore di lavoro.

I dipendenti che lavorano nell’Homeoffice temporaneo sono tenuti a rispettare le stesse regole in materia di orari di lavoro, registrazione delle ore di lavoro, disponibilità e rispetto degli aspetti di sicurezza come quando lavorano in ufficio. L’orario di lavoro programmato deve essere rispettato.

Articoli 5.7 - 5.9

Lavoro straordinario / ore supplementari
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Lavoro straordinario

La compensazione delle ore straordinarie e del lavoro supplementare generalmente avviene attraverso la concessione di tempo libero della stessa durata. Laddove una compensazione non è possibile le ore supplementari prestate possono essere pagate al 100% (senza supplemento).

I supplementi, ad esempio per il lavoro straordinario, il lavoro notturno o il lavoro domenicale, sono calcolati sulla base del salario orario di base.

Articoli 5.10 e 5.12

Vacanze
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Categoria d'età/anni di servizio Numero di giorni di vacanze
Fino al compimento del 20. anno di età 25 giorni lavorativi
Dal 21. anno di età 20 giorni lavorativi
+ per ogni anno di servizio completato + 1 giorno di ferie (max. 25 giorni)


I supplementi per le ferie e per i giorni festivi sono calcolati sulla base del salario orario di base definito dall'articolo 5.13.

Articoli 5.10 e 5.18

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
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Assenza Durata
Matrimonio proprio 3 giorni
Decesso del coniuge / partner, dei figli, dei genitori, dei suoceri, dei fratelli 3 giorni
Decesso di altri familiari 1 giorno
Congedo paternità fino al 31 dicembre 2021: 2 giorni; dal 1° gennaio 2022: 10 giorni
Reclutamento, ispezione, congedo dal servizio militare obbligatorio fa stato la chiamata in servizio
Trasloco della propria abitazione 1 giorno ad anno solare
Cura di familiari malati nella propria casa data prova dell’effettivo bisogno 3 giorni al massimo

 

Articolo 5.19

Giorni festivi retribuiti
12640

I giorni festivi federali, cantonali e d’uso per il luogo di lavoro valgono come giorni liberi retribuiti. Sono concessi almeno 8 giorni festivi pagati all’anno. I giorni festivi che cadono in un giorno non lavorativo non possono essere presi in considerazione successivamente.

I supplementi per le ferie e per i giorni festivi sono calcolati sulla base del salario orario di base definito dall'articolo 5.13.

Articoli 5.10 e 5.18

Malattia
12640

Per le sue prestazioni il datore di lavoro stipula un’assicurazione collettiva per l’indennità giornaliera per malattia su 730 giorni all’80%, con un periodo di attesa di massimo 180 giorni. Durante il periodo di attesa il datore di lavoro ha il dovere di pagare 100% del salario. I primi 2 giorni di calendario sono considerati giorni di carenza non pagati. I dipendenti contribuiscono al massimo la metà del premio.

Il diritto alla continuazione del versamento del salario sussiste durante la durata del rapporto d’impiego. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipen-denti, una volta abbandonata l’assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all’assicurazione individuale.

Informazione / certificato medico

Le assenze vanno comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenze a causa di malattia o infortunio, a partire dal 3° giorno, va consegnato al superiore va consegnato un certificato medico da inoltrare poi all’ufficio del personale. In casi eccezionali e giustificati, il datore di lavoro può richiedere un certificato medico già dal primo giorno di assenza e / o ordinare una visita presso un medico di fiducia.

Articoli 5.20 e 5.22

Infortunio
12640

Per le sue prestazioni il datore di lavoro stipula un’assicurazione collettiva per l’indennità giornaliera per malattia su 730 giorni all’80%, con un periodo di attesa di massimo 180 giorni. Durante il periodo di attesa il datore di lavoro ha il dovere di pagare 100% del salario. I primi 2 giorni di calendario sono considerati giorni di carenza non pagati. I dipendenti contribuiscono al massimo la metà del premio.

Il diritto alla continuazione del versamento del salario sussiste durante la durata del rapporto d’impiego. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipen-denti, una volta abbandonata l’assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all’assicurazione individuale.

Informazione / certificato medico

Le assenze vanno comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenze a causa di malattia o infortunio, a partire dal 3° giorno, va consegnato al superiore va consegnato un certificato medico da inoltrare poi all’ufficio del personale. In casi eccezionali e giustificati, il datore di lavoro può richiedere un certificato medico già dal primo giorno di assenza e / o ordinare una visita presso un medico di fiducia.

Articoli 5.20 e 5.22
Disposizioni antidiscriminazione
12640

Il datore di lavoro garantisce la tutela della privacy dei dipendenti sul posto di lavoro e la protezione dei dati personali. In particolare, i dipendenti hanno il diritto di prendere visione del proprio dossier personale e dei dati che li riguardano, memorizzati elettronicamente o in altro modo.

Il datore di lavoro promuove le pari opportunità. Adotta misure adeguate onde prevenire la discriminazione diretta e indiretta. A tal fine, il datore di lavoro designa delle persone di contatto interne per i dipendenti che si sentono svantaggiati o sessualmente discriminati. Inoltre, il datore di lavoro può designare un consulente esterno al quale i dipendenti possono rivolgersi gratuitamente e in forma anonima.

Articoli 5.27

Termini di disdetta
12640

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti nel rispetto dei seguenti termini di disdetta:

Durata dell'assunzione Termini di disdetta
Durante il periodo di prova 7 giorni per una data qualunque
Decorso il periodo di prova 1 mese (giorni civili)
Dopo il 1° anno 1 mese per la fine di un mese
Dopo il 50esimo anno di età, a partire dal 2° anno di servizio 3 mesi per la fine di un mese


I rapporti di lavoro a tempo determinato vengono computati ai fini del clacolo della durata dell'assunzione, salvo che sia in corso un'interruzione da oltre dodici mesi. Se un rapporto di lavoro a tempo determinato, o parecchi rapporti di lavoro a tempo determinato insieme, durano più di 12 mesi, valgono i termini di disdetta secondo l’articolo 5.5

Articoli 5.2 – 5.5

Rappresentanza dei lavoratori
12640
syndicom - Sindacato dei media e della comunicazione
Rappresentanza dei datori di lavoro
12640
Contactswiss
Callnet.ch (Swiss Contact Center Association)
Compiti organi paritetici
12640

Per l'applicazione e l'esecuzione del CCL esiste una commissione paritetica (CP).

Funzioni e competenze della CP: la CP ha i seguenti compiti e competenze:

  • lo svolgimento di controlli dei salari (tramite il canale di corrispondenza e/o in azienda) e controlli nei cantieri nonché indagini in merito ai rapporti di lavoro presso i datori di lavoro. La commissione può effettuare tali controlli e indagini mediante incarico a terzi;
  • mediare in caso di divergenza di opinioni tra datore di lavoro e lavoratori in relazione alla classificazione della classe salariale;
  • consentire, su richiesta preventiva, la sottoquotazione del salario minimo per i dipendenti con capacità ridotta;
  • rappresentare gli interessi della CP come definiti dal CCL dinanzi ai tribunali civili;

Le divergenze di opinioni o le controversie vanno trattate senza indugio dalla CP.

Sanzioni: qualora la commissione paritetica accerti una violazione delle disposizioni del CCL, questa dovrà esortare il datore di lavoro colpevole ad adempiere ai propri obblighi senza indugio. La CP è legittimata a:

  • emettere un avvertimento;
  • pronunciare le penali fino a un importo di CHF 30'000.– per violazioni non pecuniarie da un lato e per violazioni pecuniarie dall’altro; nei casi di diritti pecuniari negati, se l’impresa documenta il pagamento a poteriori degli arretrati, la penale può ammontare fino al 50% della prestazione dovuta, altrimenti fino al 160%;
  • imporre i costi dei controlli e di procedimento a carico del datore di lavoro colpevole;

La penale convenzionale dovrà essere valutata, in primo luogo, in modo che il datore di lavoro colpevole si asterrà dal commettere in futuro violazioni del presente CCL.

L’importo della penale convenzionale viene calcolato in base all’insieme di tutte le condizioni secondo i seguenti criteri:

  • l’ammontare dell’importo delle prestazioni in denaro ritenute trattenute ingiustamente dal datore di lavoro ai suoi dipendenti;
  • la natura della violazione di norme previste dal contratto collettivo di lavoro non a livello monetario;
  • se la violazione viene commessa una o più volte (inclusa la recidiva) oppure in base alla gravità della violazione delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro;
  • le dimensioni dell’azienda (datore di lavoro);
  • la disponibilità dell'impresa a cooperare, in particolare, nell'ambito dei controlli salariali;
  • la condizione in base alla quale il datore di lavoro colpevole, nel frattempo, ha già adempiuto ai propri obblighi completamente o in parte.

Qualora il controllo sugli orari di lavoro (registrazione della durata del lavoro) di un datore di lavoro non corrisponde a uno standard che consente un efficiente controllo, o, se l'importo delle prestazioni dovute per un periodo più lungo non può essere valutato più precisamente per altri motivi, di cui è responsabile l’azienda. La commissione paritetica, in base alle dimensioni dell’azienda, potrà imporre una penale convenzionale fino ai CHF 30‘000.– e in casi gravi, la penale potrà ammontare fino a CHF 100'000.–.

Ogni pena convenzionale definitiva inflitta nonché le spese dei controlli e di procedura dovranno essere corrisposte alla CP entro 30 giorni. La CP utilizza tali importi per l’esecuzione e l’applicazione del presente CCL. Eventuali eccedenze saranno assegnate al fondo paritetico.

Articolo 3.6

Piani sociali
12640

In caso di licenziamenti per motivi economici, chiusure e trasferimenti d'impresa con almeno 50 interessati, l'azienda è tenuta a elaborare tempestivamente un piano sociale per iscritto volto ad alleviare le difficoltà sul piano sociale ed economico delle persone licenziate.
Le negoziazioni relative al piano sociale devono essere condotte con i dipendenti interessati. Su richiesta dell’azienda o dei dipendenti la commissione paritetica del CCL può essere coinvolta con funzione consultiva.

Articolo 4.3

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
7.12640 23.08.2023 28.11.2023
7.12470 23.08.2023 01.09.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.12350 24.03.2023 01.06.2023
6.12244 24.03.2023 03.04.2023
6.12217 24.03.2023 01.04.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.12056 25.05.2022 23.12.2022
5.11709 25.05.2022 01.06.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.11512 17.12.2021 01.01.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
3.11332 21.12.2020 23.06.2021
3.11215 21.12.2020 19.02.2021
3.11124 21.12.2020 01.01.2021