CCL dei laboratori di protesi dentaria svizzeri

Merken
Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.12.2024 bis 31.12.2024
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.12.2024 bis 31.12.2024
Letzte Änderungen
Il calcolatore dei salari minimi è stato aggiornato con il salario minimo nel cantone di Ticino. Novità nel cantone Ticino: A partire dal 1° dicembre 2024, il salario minimo legale è di CHF 20.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.92 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Get As PDF
Campo d'applicazione geografico
13194
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione aziendale
13194
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione personale
13194
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
13194

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
13194

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende (datori di lavoro) che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
13194

Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno d’età, e occupate/i presso un’azienda ai sensi dell’capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3

Salari / salari minimi
13194

L’appendice I al presente CCL riporta i salari minimi, che corrispondono a un grado d’occupazione del 100% giusta l’articolo 6.1 del presente CCL. In caso di durata del lavoro ridotta, le aliquote minime devono essere calcolate in base al rispettivo grado d’occupazione. Nel caso di lavoratrici e lavoratori che stanno per iniziare o stanno seguendo una formazione professionale oppure che vengono collocate da enti pubblici nell’ambito dell’integrazione professionale e completano un tirocinio non più lungo di sei mesi, il salario può essere concordato individualmente per iscritto tra il datore di lavoro e la lavoratrice / il lavoratore in deroga ai salari minimi dell’allegato I. Richieste per tali tirocini devono essere presentate alla CP Odontotecnica indicando il salario e il grado di occupazione. La CP Odontotecnica approva la deroga alle disposizioni sui salari minimi del CCL.

Salari minimii dall 1° gennaio 2022 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio  2022):
Categoria di collaboratori Salario mensile  Salario annuale
Odontotecniche e gli odontotecnici con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente CHF 4'000. CHF 52'000.
Esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) CHF 5'000. CHF 65'000.
Per le lavoratrici e i lavoratori con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per le lavoratrici e i lavoratori con più di 20 anni in possesso di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale competente,1 CHF 3'200. CHF 41'600.


1 vale a dire l’80% di quello di una odontotecnica qualificata o odontotecnico qualificato ai sensi del capoverso 1)

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue

Il salario mensile minimo per impiegate e impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corri-sposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).

 Cantone di Neuchâtel 

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Cantone Ticino

In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).
A partire dal 1° dicembre 2024, il salario minimo legale per il settore «Altre industrie manifatturiere» (NOGA 32) è di CHF 20.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.92 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 
Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico.
Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile.
Il salario minimo legale non si applica se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale fissa dei salari minimi. Poiché il CCL prevede che i salari minimi non vengano applicati a certe categorie di lavoratrici e lavoratori, il salario minimo cantonale deve essere applicato a questi/queste lavoratrici e lavoratori.

Articoli 4.1.2; Appendice 1

Tredicesima mensilità
13194

Se viene concordato un salario annuo, il datore di lavoro è tenuto a segnalare per iscritto alla lavoratrice / al lavoratore nel contratto individuale di lavoro che esso è comprensivo della tredicesima mensilità. Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato tredici volte.

Le lavoratrici e i lavoratori con salario orario ricevono la 13a mensilità a cadenza mensile o annuale.

Articolo 4.2

Premio per anzianità di servizio
13194
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Versamento del salario
13194

Il salario è versato mensilmente per la fine di ogni mese civile. L’importo del salario si orienta di principio al lavoro svolto, al grado di formazione e all’esperienza professionale. Esso viene concordato tra il datore di lavoro e la lavoratrice / il lavoratore sotto forma di salario annuo, mensile od orario.

Articolo 4.1.1

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
13194
Tipo di lavoro Supplemento
Lavoro notturno (22:00-06:00) 50% sul salario effettivo
Lavoro domenicale  100% sul salario effet-tivo


Le giovani e i giovani al di sotto dei 20 anni non possono essere chiamate/i a svolgere lavoro notturno.

Articolo 6.3 

Orario di lavoro
13194

La durata del lavoro annua è di 2184 ore al massimo per le lavoratrici e i lavoratori impiegate/i a tempo pieno (52 x 42 ore), senza le eventuali ore ricuperate anticipatamente.
Il periodo di calcolo di 12 mesi può differire dall’anno civile. Per realizzare la durata del lavoro annua occorrerà elaborare le relative condizioni quadro e i rispettivi regolamenti. Senza l’emanazione di un regolamento aziendale, vige automaticamente la durata di lavoro settimanale di 42 ore. La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni. In caso di vacanza, di giorni festivi che cadono in un giorno lavorativo e di assenze pagate, per giornata di lavoro vengono computate 8,4 ore, più le eventuali ore ricupe-rate anticipatamente. La vigilia di giorni festivi legali, il lavoro dovrà terminare al più tardi alle 17.00.
Il datore di lavoro è obbligato a tenere un controllo della durata del lavoro per ogni lavoratrice / lavoratore.

Articolo 6.1

Lavoro straordinario / ore supplementari
13194

In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 dicembre dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25% le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

Articolo 6.2

Contratto di lavoro
13194

Il datore di lavoro stipula un Contratto Individuale di Lavoro scritto (CIL) con ogni lavoratrice e lavoratore sottoposta/o al campo d’applicazione del presente CCL. Alla stipulazione del CIL, la lavoratrice / il lavoratore riceve un esemplare del CCL con le relative appendici e conferma la ricezione con la propria firma.

Articolo 2.1.1

Periodo di prova
13194

Il periodo di prova dura 3 mesi. Nel Contratto Individuale di Lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articolo 2.1.2

Vacanze
13194

 La lavoratrice / Il lavoratore ha diritto a vacanze pagate, segnatamente:

Categoria d'età Numero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente 25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente 20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente 25 giorni


Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
13194
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l’evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:
 
Occasione Giorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore 3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto 2 giorni
Decesso di un altro parente stretto 1 giorno
Proprio matrimonio 2 giorni
Cambiamento di domicilio 1 giorno
Reclutamento o ispezione militare conf. all'ordine di marcia


Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Per preparare ed effettuare un esame federale la lavoratrice / il lavoratore ha diritto a 3 giornate di assenza rimunerate supplementari, in aggiunta a quelle di cui al capoverso 1.

Articoli 6.5 e 6.6.2

Giorni festivi retribuiti
13194

Per ogni anno civile vengono pagati 8 giorni festivi cantonali più il 1° agosto alle lavoratrici e ai lavoratori che avrebbero dovuto lavorare in tali giorni. Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel Contratto Individuale di Lavoro.

I giorni festivi che cadono durante le vacanze non sono considerati giorni di ferie. I giorni festivi che cadono durante altre assenze non potranno essere ricuperati.

Articolo 6.4

Congedo di formazione
13194

D’intesa con la lavoratrice / il lavoratore, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati all’anno per la formazione o il perfezionamento professionali. Se la lavoratrice / il lavoratore scioglie il rapporto d’impiego, il datore di lavoro può dedurle/gli dal salario i giorni di lavoro concessi per i corsi nei sei mesi precedenti la disdetta ed esigere il rimborso delle eventuali spese di corso sostenute.
Per preparare ed effettuare un esame federale la lavoratrice / il lavoratore ha diritto a 3 giornate di assenza rimunerate supplementari, in aggiunta a quelle di cui al capoverso 1.

Articolo 6.6

Malattia
13194

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare le lavoratrici / i lavoratori assicurabili con un’indennità giornaliera in caso di malattia. L’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia deve prevedere le seguenti prestazioni e condizioni minime:

  1. un’indennità giornaliera minima dell’80% del salario; nonché
  2. il versamento delle prestazioni durante 730 giorni per caso di malattia.

Per la durata di un eventuale periodo di differimento il pagamento continuato del salario, pari all’80 %, è a carico del datore di lavoro dal 1° giorno di malattia. Le lavoratrici e i lavoratori partecipano al premio dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia in ragione del 50%. Se la lavoratrice / il lavoratore non è assicurabile, il salario è versato in virtù della legge (art. 324a CO).

Certificato medico in caso d’impedimento al lavoro

Se è inabile al lavoro per malattia o infortunio per un periodo superiore a 3 giorni, la lavoratrice / il lavoratore dovrà immediatamente far pervenire al datore di lavoro un certificato medico indicante la data d’inizio e la probabile durata dell’incapacità di lavoro. Su richiesta del datore di lavoro e a sue spese, la lavoratrice / il lavoratore deve lasciarsi visitare da un medico di fiducia.

Articoli 5.3 e 5.5

Infortunio
13194


Articolo 5.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
13194

Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale, vengono pagati:

  • il 100 % del salario mensile lordo alla lavoratrice / al lavoratore coniugata/o o con obblighi di sostentamento;
  • l’80 % del salario mensile lordo alla lavoratrice nubile / al lavoratore celibe e senza obblighi di sostentamento.

Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado), il diritto al salario è il seguente:

  • lavoratrici nubili / lavoratori celibi (senza obblighi di sostentamento) 50%, ma almeno le prestazioni ai sensi dell’art. 324a e b CO;
  • lavoratrici / lavoratori coniugate/i e lavoratrici nubili / lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%

Se entro 6 mesi dal termine della scuola reclute, del servizio civile, della ferma continuata o della formazione come sottufficiale o ufficiale la lavoratrice / il lavoratore rescinde il rapporto di lavoro (data della dichiarazione di disdetta), ella / egli è obbligata/o a restituire al datore di lavoro l’importo che il datore stesso ha versato per lei / lui e che supera le prestazioni indicate all’art. 324a e b CO. 

Articolo 5.1

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
13194

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposte/i al CCL impiegate/i per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.— al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegate/i per 21 ore settimanali o meno il contributo è di CHF 6.— al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.— al mese per ogni lavoratrice / lavoratore impiegata/o per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegate/i per 21 ore settimanali o meno.

Il datore di lavoro può dedurre mensilmente dal salario il contributo della lavoratrice / del lavoratore. Su richiesta il datore di lavoro è tenuto a presentare mensilmente ogni sei mesi un rendiconto scritto (versando contemporaneamente il relativo importo) relativo ai contributi calcolati nel semestre precedente alla CP Odontotecnica.

Il datore di lavoro può far pervenire alla CP Odontotecnica una copia firmata del conteggio AVS del rispettivo anno civile oppure compilare il modulo messo a disposizione dalla CP Odontotecnica per il conteggio. Le lavoratrici e i lavoratori soggette/i all’obbligo di contribuzione devono essere indicate/i nominalmente nel conteggio, con l’indicazione della durata di assunzione e del grado d’occupazione (a tempo pieno o a tempo parziale, 21 ore di lavoro o meno alla settimana) nell’anno civile in questione.

Utilizzo dei contributi alle spese di esecuzione

I contributi riscossi vengono utilizzati per i seguenti scopi:

  1. copertura delle spese di esecuzione del CCL (segretariato, incasso, ecc. inclusi);
  2. promozione della formazione e del perfezionamento professionali;
  3. sostegno di misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.

Appendice 2: Articoli 2.1 — 2.3 e 3

Disposizioni antidiscriminazione
13194
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori/le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.

Articolo 3.1
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
13194
Il datore di lavoro prende tutte le misure per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate alle condizioni dell’azienda per proteggere adeguatamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e prevenire efficacemente gli incidenti sul lavoro.

Articolo 3.3
Apprendisti
13194


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
13194


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Termini di disdetta
13194

Il rapporto di lavoro deve essere disdetto per iscritto. Il termine di disdetta è di: 

Anno di servizio Termine di disdetta
durante il periodo di prova (3 mesi)1 7 giorni in ogni tempo
durante il primo anno di servizio nella stessa azienda 1 mese per la fine del mese
dal 2° anno di servizio nella stessa azienda 2 mesi per la fine del mese
dal 10° anno di servizio nella stessa azienda 3 mesi per la fine del mese


1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articoli 2.1.2 2.13

Rappresentanza dei lavoratori
13194
Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS)
Rappresentanza dei datori di lavoro
13194
Associazione svizzera odontotecnici (ASO)
Organi paritetici
13194

È costituita una commissione paritetica (CP Odontotecnica) incaricata di sorvegliare l’esecuzione del Contratto Collettivo di Lavoro. La CP Odontotecnica controlla il rispetto delle disposizioni del CCL nelle aziende.

La CP Odontotecnica è la sola competente per i compiti inerenti alla riscossione dei contributi alle spese di esecuzione.

Articolo 7.2.5 e 7.5.6; Appendice 2: article 4

 

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
13194
La CP Odontotecnica può infliggere un’ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e alle lavoratrici / ai lavoratori che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l’importo dell’ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione.
In prima linea, l’ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o la lavoratrice / il lavoratore da future irregolarità rispetto alle disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un’ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l’eliminazione delle irregolarità constatate nell’ambito di un controllo dalla CP Odontotecnica. In caso di irregolarità rispetto alle disposizioni normative del CCL, l’ammenda massima pronunciabile sarà di CHF 20'000.—.

Articoli 7.2.7 e 7.2.8
Controlli
13194

La CP Odontotecnica controlla il rispetto delle disposizioni del CCL nelle aziende.
La CP Odontotecnica può infliggere un’ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e alle lavoratrici / ai lavoratori che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l’importo dell’ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione.

Articoli 7.2.6 e 7.2.7

Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
7.13301 16.12.2024 01.01.2025
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.13194 27.11.2024 01.12.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.12630 23.11.2023 23.11.2023
5.12558 23.11.2023 23.11.2023
5.12054 23.12.2022 23.12.2022
5.11565 17.12.2021 01.01.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.11418 06.10.2021 06.10.2021
4.11331 23.06.2021 23.06.2021
4.11094 01.01.2019 01.01.2019