Contratto normale di lavoro per il settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet TI

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.12.2022 bis 31.12.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.12.2022 bis 31.12.2022
Letzte Änderungen
Decreto in vigore a partire dal il 1° dicembre 2022 che proroga fino al 31 dicembre 2025 la validità del CNL.
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Kurzinfo Geltungsbereich
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
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È applicabile al Cantone Ticino

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
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Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.

Articolo1

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
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Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.

Articolo1

Kontakt paritätische Organe
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Löhne / Mindestlöhne
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Salari orari minimi di base:

Categoria Funzione salario minimo orario
Addetti alla vendita Addetto alla vendita non qualificato CHF 19.–
Assistente di vendita CHF 20.20
Impiegato di vendita CHF 21.40
Impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.06
Impiegato operativo CHF 21.67
Impiegato responsabile CHF 24.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2

Lohnerhöhung
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I salari minimi degli impiegati di vendita sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del Canton Ticino, mentre i salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Articolo 3

Ferien
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Bezahlte Feiertage
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Paritätische Organe
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.12816 19.12.2023 01.01.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
3.12012 21.12.2022 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.11882 23.11.2022 01.12.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
1.10211 06.03.2020 15.07.2020