CCL per il personale occupato presso le Case per anziani ed altri enti del Canton Ticino (ROCA; precedentemente: Regolamento organico cantonale)

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2023
Letzte Änderungen
Aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023
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Örtlicher Geltungsbereich
12072
Cantone Ticino
Betrieblicher Geltungsbereich
12072
Associazione Melograno - Casa dei Ciechi, Domus Hyperion, Tusculum Lugano/Arogno
AVAD - Centro sociosanitario di Vallemaggia Cevio
Ca’ Rezzonico - Fondazione Luogo Pio G. Riziero Rezzonico Lugano
Casa per anziani Fondazione Caccia-Rusca Morcote
Casa anziani Greina - Società cooperativa costruzioni Bellinzona
Casa Anziani Malcantonese - Fondazione G. e G. Rossi Castelrotto
Casa Bianca Maria Cadro
Casa di cura Belsoggiorno Ascona
Casa leventinese per anziani Santa Croce Faido
Casa di riposo Don Luigi Guanella Castel S. Pietro
Casa di riposo Don Luigi Guanella Maggia
Casa di riposo San Giuseppe Tesserete
Casa San Giorgio - Istituto per anziani Brissago
Centro Sociale Onsernonese Russo
Consorzio Casa per persone anziane di Riviera Claro
Consorzio intercomunale dell’Alto Vedeggio - Casa per anziani Mezzovico
Ente casa anziani Biasca - Casa Petronilla Biasca
Ente Case Anziani Mendrisiotto – ECAM Mendrisio
Casa per persone anziane Santa Lucia Arzo
Casa per anziani Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo Mendrisio
Casa per anziani Quiete - Fondazione I. e D. Ronchetti Mendrisio
Casa di riposo S.F.S. Cabrini Rancate
Fondazione Casa Girotondo Novazzano
Istituto Santa Filomena Stabio
Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato Intragna
Fondazione la Quercia Acquarossa
Fondazione Opera Charitas Casa anziani Sonvico
Istituto per anziani San Carlo Locarno
Montesano - Casa evangelica per anziani Orselina
Policentro anziani Losone
Unitas - Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana Tenero


Articolo 1

Persönlicher Geltungsbereich
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Il CCL ROCA si applica a tutto il personale delle CPA firmatarie. Restano esclusi i dipendenti assunti con contratti d’occupazione temporanea finanziati in base alle disposizioni in materia di assistenza e disoccupazione.

Restano riservate le prescrizioni federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale (art. 342 cpv. 2 del CO).

Articolo 2.1

Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
12072

Il presente CCL ROCA entra in vigore il 1. gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2022: esso si riterrà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno, e così di seguito, se non sarà disdetto 3 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata alla controparte.

Tutti i firmatari del CCL ROCA autorizzano i loro rappresentanti a concordare eventuali proroghe del termine di disdetta, volte a consentire di terminare eventuali trattative per il rinnovo del CCL ROCA.

La disdetta da parte di una CPA o di un Sindacato ha effetto unicamente per la stessa.

Il presente CCL ROCA abroga il CCL ROCA del 1.1.2019.

Articolo 54

Kontakt paritätische Organe
12072

Commissione paritetica cantonale delle case per anziani aderenti al ROCA
Casella postale 748
6903 Lugano
091 911 69 30
200037@ticino.com

Kontakt Arbeitnehmervertretung
12072

Sindacato SSP/VPOD Ticino
Salita San Michele 2
Piazza Collegiata
CP 1216
6501 Bellinzona
091 826 12 78
vpod.bellinzona@ticino.com

Löhne / Mindestlöhne
12072
Salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023 (per il prestito di personale valevoli dal 27 gennaio 2023)
Classe stipendio Salario orario medio con 13.a mensilità Salario minimo mensile
10 CHF 22.11 CHF 2'978.55
11 CHF 23.05 CHF 3'121.89
12 CHF 23.99 CHF 3'265.80
13 CHF 24.94 CHF 3'409.56
14 CHF 25.92 CHF 3'558.90
15 CHF 26.87 CHF 3'703.89
16 CHF 27.98 CHF 3'873.07
17 CHF 29.51 CHF 4'105.54
18 CHF 31.03 CHF 4'337.39
19 CHF 32.50 CHF 4'531.06
20 CHF 33.50 CHF 4'603.38
21 CHF 34.83 CHF 4'715.62
22 CHF 36.47 CHF 4'926.25
23 CHF 38.10 CHF 5'116.03
24 CHF 40.47 CHF 5'475.70
25 CHF 42.22 CHF 5'705.77
26 CHF 44.64 CHF 6'012.04
27 CHF 45.69 CHF 6'147.80
28 CHF 46.76 CHF 6'230.41
29 CHF 48.78 CHF 6'456.63
30 CHF 50.80 CHF 6'683.15
31 CHF 52.83 CHF 6'830.60
32 CHF 54.95 CHF 7'066.76
33 CHF 58.24 CHF 7'480.55
34 CHF 60.53 CHF 7'742.08


Lo stipendio orario si ottiene dividendo il salario medio mensile della classe, nella quale il dipendente è inserito per le ore di lavoro previste dalla CPA (165, divisore già comprensivo dell’indennizzo dei giorni festivi infrasettimanali).


Indennità per responsabilità e indennità manuali

Per responsabilità di reparto o di équipe, in particolare per la funzione di caporeparto non in possesso della formazione post-diploma, come pure per compiti particolari (infermiera insegnante, ecc.) è prevista un’indennità che può variare da CHF 100.-- a CHF 200.-- al mese. L’indennità viene versata sull’arco di 12 mesi ed è proporzionale al grado d’occupazione del dipendente. L’indennità si applica unicamente a dipendenti che assumono responsabilità di conduzione superiori a quelle previste dalla propria funzione.

L’indennità per funzioni manuali segnata con * è pari a CHF 2’240.-- annui. L’indennità è versata in 12 mensilità ed è assicurata alla cassa pensioni.

Stipendio minimo

Per rispettare il salario minimo l’inizio della carriera per il personale ai servizi generali non può essere inferiore alla classe 12+1 aumento (cui si aggiunge l’indennità per funzioni manuali) e per il personale amministrativo non può essere inferiore alla classe 13+1 aumento.

Allegato 1: articolo 1; Allegato 2; Vecchia scala stipendi cantonale; Scala stipendi 2023; stipendi orari 2023

Lohnkategorien
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Personale Funzione Classe Anni
Personale direttivo direttore CPA con oltre 50 posti letto 32a 3 anni
33a 3 anni
34a 1 anno
35a  
direttore CPA fino a 50 posti letto 30a 3 anni
31a 3 anni
32a 3 anni
33a 3 anni
34a 3 anni
35a  
responsabile CPA 30a  
direttore aggiunto amministrativo 28a 2 anni
29a  
Personale amministrativo economo contabile 24a 2 anni
25a  
contabile 23a  
segretario aggiunto 21a 3 anni
22a  
personale amministrativo con responsabilità (formazione triennale o superiore) 14a 1 anno
15a 1 anno
16a 1 anno
17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
personale ausiliario amministrativo (formazione biennale o senza diploma) 13a 1 anno
14a 1 anno
15a 1 anno
16a 1 anno
17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
Openatori infermiere responsabile settore cure 27a 2 anni
28a 2 anni
29a  
infermiere vice responsabile settore cure 25a 2 anni
26a  
infermiere caporeparto postdiploma 25a 2 anni
26a  
infermiere CRS livello ll / infermiere in cure generali 23a 2 anni
24a 2 anni
25a  
infermiere CRS livello I 22a 2 anni
23a  
infermiere con diploma estero in attesa di riconoscimento 21a  
operatore sociosanitario/assistente geriatrico 19a 1 anno
20a 2 anni
21a 2 anni
22a  
assistente di cura/ACSS 18a  
ausiliario di cura non diplomato (120 ore) 15a 2 anni
16a  
fisioterapista/ergoterapista con diploma riconosciuto 24a 1 anno
25a  
fisioterapista con diploma estero in attesa di riconoscimento 21a  
massaggiatore con diploma 21a  
specialista in attivazione 23a  
animatore o ergoterapista con diploma 24a 1 anno
25a  
animatore con certificato d'esame 23a  
animatore senza diploma 15a 2 anni
16a  
Personale ai servizi genenali responsabile servizi generali (diploma SSS)/governante 23a  
responsabile economia domestica/governante (+ indennità) 17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
capo cucina 22a  
cuoco dietista (+ indennità) 20a  
21a  
cuoco con AFC (+ indennità) 17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
aiuto cuoco (+ indennità) 17a  
custode/manutentore con AFC (+ indennità) 17a 1 anno
18a 2 anni
19a  
custode/manutentore con pratica professionale (+ indennità) 17a  
personale ai servizi generali (+ indennità) 12a 2 anni
13a  


Allegato 2

Lohnerhöhung
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Gli stipendi vengono adeguati all’indice del costo della vita secondo le disposizioni applicate ai dipendenti del Canton Ticino.
La CPA può anticipare tutto o parte degli aumenti annuali della corrispondente classe, tenendo conto dell’attività professionale svolta o della qualificazione raggiunta presso altri datori di lavoro. Indicativamente la CPA si orienta come segue:

  1. anni d’esperienza analoga alla funzione: coefficiente 1;
  2. anni d’esperienza parzialmente analoga alla funzione: coefficiente
  3. 0,4-0,6 in base alla valutazione della CPA;
  4. anni d’esperienza senza relazione con la funzione: coefficiente 0.
     

Il personale che passa da una CPA all’altra o che passa da un altro istituto socio-sanitario cantonale a una CPA ha diritto per funzione analoga al riconoscimento di tutti gli anni computati precedentemente. In ogni caso gli anni di formazione o di tirocinio non sono conteggiati. Il dipendente matura l’aumento all’inizio dell’anno civile, se nell’anno precedente ha effettuato almeno 6 mesi di lavoro presso la CPA. Il congedo pagato per maternità, adozione, paternità è considerato attività lavorativa.

In caso di valutazione negativa del dipendente l’aumento annuale può essere sospeso. Tale decisione è passibile di ricorso alla CPC, entro 30 giorni dalla notificazione. Il termine non è sospeso dalle ferie giudiziarie.

Articolo 24

13. Monatslohn
12072

I dipendenti hanno diritto alla tredicesima mensilità, da versarsi entro il mese di dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse costituito o sciolto nel corso dell’anno la tredicesima mensilità sarà versata proporzionalmente al periodo di servizio effettuato.

Il rapporto di lavoro interrotto nel periodo di prova non dà diritto alla tredicesima mensilità.

Articolo 26

Dienstaltersgeschenke
12072
Gratifica per anzianità di servizio

Dopo 10 anni di servizio consecutivi prestati presso la medesima CPA i dipendenti riceveranno una gratifica pari allo stipendio intero percepito il mese precedente oppure beneficeranno di un corrispondente periodo di congedo (4 settimane). In seguito tal gratifica sarà corrisposta ogni 5 anni.

L’assegno figli non è computabile nel calcolo della gratifica. Gli anni di apprendistato non sono considerati ai fini della gratifica. Il congedo pagato per maternità, adozione, paternità è considerato servizio. Le assenze continuate per malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile a partire da 30 giorni e i congedi non pagati non sono considerati
servizio.

La gratifica va pagata nel mese in cui nasce il diritto all’anzianità.

Il dipendente può convertire la gratifica in un corrispondente periodo di congedo (4 settimane) previo accordo con la Direzione della CPA e considerate le necessità del servizio. È ammessa la combinazione proporzionale tra gratifica e congedo pagato.

In caso di interruzione del contratto di lavoro gli anni di servizio prestati precedentemente presso la CPA vengono conteggiati, se l’assenza non è stata superiore a 3 anni, rispettivamente 6 anni in caso di assenza per assolvere compiti educativi o famigliari. L’assenza in ogni caso non è conteggiata nel computo degli anni di servizio.

Se lo stipendio durante il periodo di maturazione della gratifica ha subito variazioni importanti a seguito del cambiamento del grado d’occupazione, l’importo della gratifica sarà stabilito sulla base della percentuale media d’occupazione.

Articolo 29

Lohnauszahlung
12072
Modalità di pagamento dello stipendio e delle indennità

Lo stipendio, l’assegno figli e le altre indennità sono pagati mensilmente.

Lo stipendio deve essere accreditato sul conto del dipendente entro la fine di ogni mese. Per il personale a ore vedi allegato 1 CCL ROCA.

Per chi inizia l’attività lavorativa nel corso del mese la retribuzione è calcolata proporzionalmente al periodo di servizio (salario mensile diviso 30 e moltiplicato per i giorni di calendario successivi all’assunzione).

Articolo 27

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
12072
Indennità per lavoro notturno

Al dipendente che lavora nelle fasce notturne 21.00-23.00 e 6.00-7.00 viene riconosciuta un’indennità di CHF 6.60 orari.

Per il lavoro svolto tra le 23.00 e le 6.00 è applicabile l’art. 17b della legge federale sul lavoro, ritenuto che la compensazione in tempo da accordare al lavoratore è del 10%: rimane riservata l’eccezione per chi lavora al massimo 1 ora, tra le 23.00 e le 24.00 oppure tra le 5.00 e le 6.00, che continua a beneficiare del pagamento dell’indennità di CHF 6.60 orari. La compensazione in tempo di lavoro va applicata al lavoratore per il quale, all’inizio dell’anno, la CPA prevede ragionevolmente che effettui almeno 25 notti.

Il lavoratore impiegato al massimo per 24 notti in un anno civile ha diritto, in luogo della compensazione in tempo, ad un supplemento salariale del 25%.

Per il lavoratore pagato a mese che effettua meno di 25 notti all’anno, il supplemento salariale del 25% viene pagato con la seguente formula, che esclude il calcolo della 13a sul supplemento:

  • stipendio mensile x ore notturne effettuate x 0.25 / 165 ore

Lo stipendio mensile corrisponde a 1/13 di quello annuo.

Per il personale a ore vedi allegato 1 CCL ROCA.

Casi particolari:

  1. Se la CPA prevedeva che un lavoratore avrebbe effettuato meno di 25 notti all’anno e lo ha indennizzato con il supplemento salariale, ma nel corso dell’anno il dipendente ha superato le 25 notti, il lavoratore conserva il supplemento salariale del 25% e riceve la compensazione in tempo del 10% a partire dalla 25esima notte;
  2. se la CPA prevedeva che un lavoratore avrebbe effettuato più di 25 notti all’anno e gli ha dato la compensazione in tempo delle ore notturne, ma a seguito di partenza o per altri motivi il dipendente ha effettuato meno di 25 notti, la CPA può conservare la compensazione in tempo, senza bisogno di ricalcolare il tutto.
Indennità per lavoro festivo

Al dipendente che presta servizio festivo (sabato, domenica e giorni festivi ufficiali) è corrisposta un’indennità di CHF 5.60 all’ora. Tale indennità non è cumulabile con quella per il lavoro notturno. Tale indennità non è prevista durante le mezze giornate di cui all’art. 34 CCL ROCA.

Indennità onnicomprensive

L’indennità di CHF 6.60 orari per le fasce notturne e l’indennità di CHF 5.60 orari per il servizio festivo comprendono il supplemento salariale per ogni e qualsiasi tipo di assenza, come ad esempio per la retribuzione della gratifica per anzianità di servizio e premio fedeltà (art. 29 CCL ROCA), delle vacanze (art. 36 CCL ROCA, a tacitazione delle pretese derivanti dall’art. 329 d cpv. 1 CO), dei congedi (artt. 38 e 39 CCL ROCA), per l’assenza per servizio militare, protezione civile e vari (art. 40 CCL ROCA) e dell’assenza per malattia e infortunio.

Articolo 31

Pikettdienst
12072

Sono applicabili le disposizioni federali sul lavoro (Legge federale sul lavoro e relative ordinanze).

Se il servizio di picchetto è prestato nella CPA, tutto il tempo di lavoro messo a disposizione è considerato tempo di lavoro.

Se il servizio di picchetto è prestato fuori dalla CPA, il tempo messo a disposizione è computato nella misura dell’attività effettivamente svolta; in questo caso la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritorno va computata sul tempo di lavoro.

Il servizio di picchetto prestato fuori dalla CPA viene compensato con un congedo adeguato oppure con un’indennità di CHF 75.-- per servizio fino a 24 ore e di CHF 37.50 per servizio fino a 6 ore. La maggiorazione del compenso per lavoro straordinario e le indennità per lavoro festivo e notturno sono riconosciute al dipendente di picchetto che lavora a seguito di chiamata. Si richiama l’art. 8a OLL2 sul tempo di intervento inferiore a 30 minuti.

Articolo 32

Spesenentschädigung
12072
Rimborso spese

In caso di servizio fuori sede autorizzato dalla Direzione la CPA rimborsa al dipendente mensilmente le spese di vitto, alloggio e trasferte, in base agli importi riconosciuti ai dipendenti del Canton Ticino.

Articolo 24

Normalarbeitszeit
12072
Durata del lavoro

La durata ordinaria settimanale del lavoro è di 40 ore nella media di sei mesi. Eccezionalmente può estendersi fino a 48 ore settimanali per un massimo di 6 giorni consecutivi di lavoro: in questo caso il dipendente ha diritto a 2 giorni di libero consecutivi.

La ripartizione sull’arco della settimana e la definizione dell’orario giornaliero sono di competenza della Direzione della CPA, che può adottare disposizioni particolari a seconda delle esigenze di servizio, previa informazione del personale.

In caso di necessità i dipendenti sono tenuti a prestare lavoro straordinario su ordine del responsabile del servizio o della direzione della CPA. Nel caso di una settimana con turni di lavoro per un totale di 48 ore lo straordinario è limitato ad un massimo di 2 ore.

Riposo giornaliero e pause

Il dipendente ha diritto a 2 giorni di riposo settimanali della durata di 24 ore e di regola consecutivi: il dipendente può godere separatamente dei 2 giorni d’intesa con la CPA. La CPA deve garantire al dipendente 2 domeniche di riposo al mese, di cui 1 sabato e domenica consecutivi sull’arco di 3 settimane.

Il lavoro giornaliero deve essere interrotto da:

  • un quarto d’ora se il lavoro giornaliero dura più di 5 1/2 ore;
  • mezz’ora se il lavoro giornaliero dura più di 7 ore;
  • un’ora se il lavoro giornaliero dura più di 9 ore.

Le pause che durano più di mezz’ora possono essere frazionate.

Dette pause non devono essere remunerate, a meno che al dipendente non sia consentito di lasciare il posto di lavoro durante la pausa.

Articoli 11 e 33

Überstunden / Überzeit
12072
Lavoro straordinario e ore pianificate

Sono straordinarie le ore oltre il turno di lavoro giornaliero e non preavvisate con almeno 24 ore di anticipo, che il dipendente deve effettuare su ordine del responsabile designato dalla Direzione della CPA o del caposervizio. Questo principio vale anche per il personale a tempo parziale, soggetto all’allegato 1 del CCL ROCA. La Direzione può autorizzare a posteriori gli straordinari nei casi giustificati. Le ore straordinarie devono sempre rivestire un carattere eccezionale.

Le ore straordinarie devono essere compensate con altrettanto tempo libero il più presto possibile, ma al massimo entro 6 mesi: trascorsi i 6 mesi esse vanno pagate al dipendente. È riconosciuta una maggiorazione del compenso per ore straordinarie effettuate nei seguenti orari:

  • 25% per interventi effettuati tra le 07.00 e le 21.00 nei giorni lavorativi;
  • 50% per interventi effettuati tra le 21.00 e le 07.00 nei giorni lavorativi, come pure durante i giorni di libero programmato.

La maggiorazione va goduta in tempo libero; tuttavia con l’accordo del dipendente può essere retribuita. La formula per il pagamento di tali ore è:

  • stipendio mensile / 173 ore

Lo stipendio mensile corrisponde a 1/13 di quello annuo.

Le modifiche di turno di lavoro concordate direttamente fra dipendenti o che avvengono di comune accordo con la Direzione della CPA o con il proprio caporeparto non danno luogo a compensi per straordinario.

Il compenso del 50% per interventi effettuati durante il libero programmato è riconosciuto anche al personale che lavora secondo calendario e che è chiamato dalla CPA a prestazioni straordinarie durante il fine settimana.

Articolo 30

Arbeitsvertrag
12072

Il rapporto di lavoro è formalizzato mediante l’atto di assunzione e diventa effettivo trascorso il periodo di prova. Il rapporto è a tempo indeterminato. Sono possibili assunzioni a tempo determinato per necessità e situazioni particolari della CPA.

Al momento dell’assunzione il dipendente riceverà un esemplare dell’atto d’assunzione indicante la funzione, la durata, la classe e l’aumento salariale, la retribuzione lorda, il grado d’occupazione e le altre condizioni di servizio. Inoltre riceverà il mansionario, il CCL ROCA e il regolamento interno.

Articolo 3.1 e 3.2

Probezeit
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Periodo di prova

I primi 3 mesi d’impiego sono considerati periodo di prova per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato. Il primo mese d’impiego è considerato di prova per il personale assunto a tempo determinato. Il periodo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale è prolungato automaticamente per un periodo corrispondente.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto, in ogni momento, con 7 giorni di preavviso.

Periodo di prova in caso di trasferimento

Il trasferimento ad altra funzione all’interno della CPA è assimilato a nuova assunzione ai fini del periodo di prova. In caso di esito insoddisfacente il dipendente può essere reintegrato a tutti gli effetti nella precedente attività. In caso di mancata reintegrazione è data facoltà di ricorso alla CPC secondo l’articolo 10 CCL ROCA.

Articolo 4

Ferien
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Durata

Il personale ha diritto alle seguenti vacanze pagate:

Età/anno di servizio Vacanze
fino al 10.mo anno di servizio 4 settimane
fino all’anno di compimento dei 20 anni 5 settimane
dall’11.mo anno di servizio prestato in CPA aderenti al CCL ROCA 5 settimane
dal 40.mo anno di età e sino al 49.mo anno di età 5 settimane
dal 50.mo anno d’età. 6 settimane


Le settimane di vacanze vengono accordate nell’anno in cui il dipendente raggiunge l’età o l’anzianità di servizio presso le CPA aderenti al CCL ROCA.

In caso di servizio inferiore all’anno le vacanze sono ridotte proporzionalmente.

Modalità

I turni delle vacanze sono stabiliti da un piano generale, che deve essere approvato dalla Direzione della CPA, che può delegare tale compito: il piano delle vacanze tiene conto delle esigenze di servizio e dei desideri del personale e va comunicato agli interessati entro la fine di aprile di ogni anno.

Le vacanze annuali devono essere effettuate entro la fine dell’anno in cui sono maturate: eccezionalmente, in particolare per esigenze di servizio fatte valere dalla Direzione della CPA, possono essere utilizzate entro il mese di maggio dell’anno successivo.

Le vacanze non possono essere compensate con denaro. Tuttavia le vacanze vengono pagate al dipendente in fine di rapporto di lavoro, se non possono essere godute, in base alla formula seguente:

  • stipendio mensile x giorni di vacanza non goduti / 21,7

Lo stipendio mensile corrisponde a 1/13 di quello annuo.

Il dipendente ha diritto di godere di almeno di 2 settimane consecutive di vacanza, scelte in accordo con la Direzione della CPA.

Le cure termo-climatiche o di riposo, che permettono al dipendente di muoversi liberamente o con limitazioni insignificanti, sono computate quale vacanza, se non sono ordinate dal medico con un certificato circostanziato.

È assolutamente vietato eseguire lavori remunerati durante le vacanze.

Riduzione

In caso di assenza consecutiva o non consecutiva per più di 30 giorni nel corso di un anno civile la CPA riduce le vacanze del dipendente di 1/12 per ogni altro mese intero. Per favorire la ripresa lavorativa del dipendente colpito da grave malattia o infortunio, la CPA adotta disposizioni più favorevoli.

I giorni di assenza non sono riportati da un anno civile all’altro.

I congedi maternità, paternità e adozione (art. 39 CCL ROCA), il congedo di assistenza ai famigliari (art. 329h CO), i congedi per servizi dell’art. 40 CCL ROCA, i congedi pagati dell’art. 38 CCL ROCA e la malattia fino a 2 mesi durante la gravidanza (art. 329b CO, cpv. 3 lett. a) non sono computati come assenza ai fini della riduzione delle vacanze.

Congedi non pagati

La CPA può concedere al dipendente un congedo totale o parziale con deduzione di stipendio e relativi supplementi e indennità, conservando per un massimo di 3 anni la validità del rapporto d’impiego; per ragioni di studio il periodo può essere prolungato sino a 4 anni. Il congedo può essere concesso per ragioni di studio o di riqualificazione professionale, per attività culturali, sindacali o sportive, per servizio militare volontario, per giustificati motivi personali o familiari e per compiti di utilità pubblica.

Per gravi motivi familiari documentati la CPA può concedere al dipendente un massimo di 30 giorni di congedo non retribuito all’anno.

La CPA può concedere pure un congedo non pagato di un mese per motivi personali ogni 3 anni di servizio (il mese di assenza va concordato con la Direzione della CPA in base alle esigenze di servizio).

La formula per la detrazione salariale in caso di congedo non pagato è la seguente:

  • stipendio mensile* x giorni di congedo lavorativi / giorni lavorativi mensili senza infrasettimanali
    * 1/13 dello stipendio annuo

Articoli 35 - 38

Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
12072

Il personale ha diritto ai seguenti congedi straordinari pagati, non deducibili dalle vacanze, ritenuto che il calcolo delle ore di congedo è proporzionale al grado d’occupazione del dipendente:

   
a) in caso di matrimonio o unione domestica registrata da godere entro l’anno, a partire dalla data di celebrazione dell’autorità civile 5 giorni lavorativi
b) in caso di decesso di figli, coniuge, partner registrato o convivente 5 giorni lavorativi
c) in caso di decesso di genitori, fratelli o sorelle 3 giorni
d) in caso di decesso di nonni, suoceri, generi, cognati e zii (congedo legato all’evento) 1 giorno
e) per matrimoni di figli, genitori, sorelle e fratelli, per trasloco (congedi legati all’evento) 1 giorno
f) per affari pubblici, per affari e formazione sindacale, per compiti svolti come presidente o segretario di una commissione del personale CPA: sono congedi legati all’evento e, cumulati con il congedo della lettera g, non possono eccedere 12 giorni all’anno compatibilmente con le esigenze di servizio al massimo 12 giorni all’anno
g) per il congedo gioventù (art. 329e CO) e per attività di sportivo d’élite possessore della Swiss Olympic Card: sono congedi legati all’evento e, cumulati con il congedo della lettera f, non possono eccedere 12 giorni all’anno compatibilmente con le esigenze di servizio al massimo 8 giorni all’anno
h) per il funerale di un collega di lavoro o di bisnonni, nipoti e cugini di primo grado, per ispezioni militari, nonché per visite e cure mediche, specialistiche e dentistiche non prevedibili effettuate nel Cantone e per i frontalieri nella Provincia di residenza (ritenuto che le visite non siano considerate assenza per malattia; le visite e cure prevedibili di regola devono essere effettuate durante il tempo libero): sono congedi legati all’evento previo permesso della Direzione CPA il tempo strettamente necessario, ma al massimo mezza giornata
i) per comparse davanti ad autorità. il tempo necessario


La CPA applica inoltre l’art. 36 Legge federale sul lavoro (lavoratori con responsabilità familiari) e l’art. 329h CO (congedo di assistenza ai famigliari). Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l’educazione
dei figli fino all’età di 15 anni e l’assistenza di congiunti o di persone prossime che necessitano di cure. Tali lavoratori possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un’ora e mezzo. Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori un congedo per l’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo è limitato alla durata necessaria per l’assistenza, ma al massimo a tre giorni per evento. Salvo che per i figli, il congedo di assistenza ammonta al massimo a dieci giorni all’anno.

La CPA applica infine il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio (art. 329i CO). Il lavoratore che ha diritto a un’indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno a causa di gravi problemi di salute di suo figlio dovuti a malattia o infortunio
ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane. Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Essi possono concordare una ripartizione diversa del congedo. Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni. Il datore di lavoro deve essere informato senza indugio delle modalità di fruizione del congedo e di eventuali modifiche.

Articolo 38

Bezahlte Feiertage
12072
Personale che lavora secondo calendario

Valgono i giorni festivi ufficiali di calendario indicati dal Cantone. Se questi giorni cadono mentre il dipendente è in vacanza, rimane acquisito il diritto al recupero, purché non cadano in sabato o domenica.

Inoltre sono festivi il pomeriggio della vigilia di Natale, il pomeriggio della vigilia di Capodanno e la mezza giornata di Carnevale (il martedì grasso al pomeriggio o la mattina del mercoledì delle Ceneri): questi giorni non danno diritto a recuperi se il dipendente è in vacanza, malattia o infortunio. Per chi lavora a tempo parziale il recupero è proporzionale al grado d’occupazione.

Personale che lavora a turni

Al personale che lavora a turni sono riconosciute 13,5 feste infrasettimanali all’anno.

Indennità onnicomprensive

L’indennità di CHF 6.60 orari per le fasce notturne e l’indennità di CHF 5.60 orari per il servizio festivo comprendono il supplemento salariale per ogni e qualsiasi tipo di assenza, come ad esempio per la retribuzione della gratifica per anzianità di servizio e premio fedeltà (art. 29 CCL ROCA), delle vacanze (art. 36 CCL ROCA, a tacitazione delle pretese derivanti dall’art. 329 d cpv. 1 CO), dei congedi (artt. 38 e 39 CCL ROCA), per l’assenza per servizio militare, protezione civile e vari (art. 40 CCL ROCA) e dell’assenza per malattia e infortunio.

Articoli 31 e 34

Bildungsurlaub
12072

Le CPA promuovono l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale. In particolare la CPA e il dipendente effettuano assieme ogni anno una valutazione e un bilancio professionale.

Le CPA promuovono corsi di formazione obbligatori e compatibilmente alle esigenze di servizio permettono pure le formazioni non obbligatorie.

Articolo 45

Krankheit
12072
Stipendio in caso di malattia, infortunio, obblighi legali

Il dipendente impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio non professionale, adempimento di un obbligo legale o d’una funzione pubblica ha diritto al salario completo:

  • durante 2 settimane nei primi 3 mesi di lavoro;
  • durante 1 mese a partire dal quarto mese di lavoro.

In caso d’incapacità lavorativa parziale l’assenza viene conteggiata proporzionalmente alla stessa.

La CPA versa al dipendente il 90% dello stipendio dal giorno in cui cessa il versamento del salario completo e ciò fino al raggiungimento del 720.mo giorno di malattia/infortunio non professionale.

Dal momento in cui cessa il diritto al salario completo la CPA versa al dipendente il 90% del salario, come pure l’assegno figli nei limiti delle disposizioni di legge, fintantoché dura il rapporto di lavoro.

In caso di assenza per infortunio professionale o per evento di cui risponde l’assicurazione militare il dipendente percepisce l’intero stipendio per 2 anni. L’assegno figli non subisce riduzioni. Le uscite di casa durante la malattia, l’infortunio e la convalescenza devono essere autorizzate dal medico e figurare sul certificato medico.

Conformemente all’art. 72 cpv. 4 LAMal in caso d’incapacità lavorativa a tempo parziale, il salario è versato in proporzione per 720 giorni al massimo e la capacità residua rimane assicurata. In caso d’invalidità parziale la CPA esamina la possibilità di tenere alle sue dipendenze il lavoratore per la parte corrispondente alla capacità lavorativa.

Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso, se il dipendente ha cagionato la malattia o l’infortunio, intenzionalmente o per grave negligenza, se si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, se ha compiuto un’azione temeraria oppure se ha commesso un crimine o un delitto. Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli articoli 37 Legge federale assicurazione contro gli infortuni e 65 Legge federale sull’assicurazione militare.

Premi assicurazione perdita di guadagno per malattia

La CPA deve assicurare i propri dipendenti per la perdita di guadagno in caso di malattia con una polizza LAMal o con una polizza che offre prestazioni LAMal conformi al Catalogo di prestazioni IGM ASA Ticino, che ne garantisce l’equivalenza (allegato 7). I premi sono a carico della CPA.

Per ridurre i costi eccessivi dell’assicurazione, le CPA possono derogare al capoverso precedente, dopo aver sentito il parere del personale, introducendo il seguente modello alternativo. Il premio per l’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia è a carico del dipendente nella misura del 50%, ma fino ad un massimo del 1.5% del salario.

La CPA restituisce al dipendente parte del premio assicurativo secondo la seguente scala:

  1. 100% se i giorni di assenza del dipendente sono inferiori a 3 giorni;
  2. 80% se i giorni di assenza sono uguali o superiori a 3 giorni e inferiori a 6 giorni;
  3. 50% se i giorni di assenza sono uguali o superiori a 6 giorni e inferiori a 11 giorni;
  4. 0% se i giorni di assenza sono uguali o superiori a 11 giorni. Il calcolo dei giorni di assenza per malattia per il dipendente tiene conto solamente dei giorni di lavoro, che erano stati pianificati per il dipendente prima della sua assenza.

La CPA informa il dipendente, che interrompe il rapporto di lavoro, sulla possibilità di continuare ad essere assicurato a titolo individuale presso l’assicurazione per la perdita di salario in caso di malattia e infortunio.

Articolo 41 e 42

Unfall
12072
Stipendio in caso di malattia, infortunio, obblighi legali

Il dipendente impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio non professionale, adempimento di un obbligo legale o d’una funzione pubblica ha diritto al salario completo:

  • durante 2 settimane nei primi 3 mesi di lavoro;
  • durante 1 mese a partire dal quarto mese di lavoro.

In caso d’incapacità lavorativa parziale l’assenza viene conteggiata proporzionalmente alla stessa.

La CPA versa al dipendente il 90% dello stipendio dal giorno in cui cessa il versamento del salario completo e ciò fino al raggiungimento del 720.mo giorno di malattia/infortunio non professionale.

Dal momento in cui cessa il diritto al salario completo la CPA versa al dipendente il 90% del salario, come pure l’assegno figli nei limiti delle disposizioni di legge, fintantoché dura il rapporto di lavoro.

In caso di assenza per infortunio professionale o per evento di cui risponde l’assicurazione militare il dipendente percepisce l’intero stipendio per 2 anni. L’assegno figli non subisce riduzioni. Le uscite di casa durante la malattia, l’infortunio e la convalescenza devono essere autorizzate dal medico e figurare sul certificato medico.

Conformemente all’art. 72 cpv. 4 LAMal in caso d’incapacità lavorativa a tempo parziale, il salario è versato in proporzione per 720 giorni al massimo e la capacità residua rimane assicurata. In caso d’invalidità parziale la CPA esamina la possibilità di tenere alle sue dipendenze il lavoratore per la parte corrispondente alla capacità lavorativa.

Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso, se il dipendente ha cagionato la malattia o l’infortunio, intenzionalmente o per grave negligenza, se si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, se ha compiuto un’azione temeraria oppure se ha commesso un crimine o un delitto. Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli articoli 37 Legge federale assicurazione contro gli infortuni e 65 Legge federale sull’assicurazione militare.

Premio assicurazione infortuni

Tutto il personale è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali, comprese le malattie professionali, secondo la Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni.

I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico della CPA, mentre quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del dipendente.

Articoli 41 e 44

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
12072
Congedi maternità, paternità, adozione e allattamento

In caso di maternità la dipendente ha diritto a un congedo di 16 settimane pagate al 100%, sulla base del grado di occupazione prima del parto. Il congedo maternità può iniziare 2 settimane prima del termine per il parto; inizia al più tardi al momento del parto.

In caso di adozione di minorenni ed estranei alla famiglia, il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 16 settimane pagate.

In caso di paternità il dipendente ha diritto a un congedo di paternità di 3 settimane, se è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti. Il congedo di paternità deve essere preso entro 6 mesi dalla nascita del figlio.

In caso di maternità o di adozione la dipendente può beneficiare di congedo continuato non pagato, totale o parziale, per un massimo di 18 mesi a partire dalla fine del congedo pagato; in alternativa il congedo può essere ottenuto dal padre. La richiesta deve essere formulata prima dell’inizio del congedo pagato, indicando la durata del congedo non pagato.

Congedo allattamento retribuito

La CPA deve concedere alle madri allattanti il tempo previsto per allattare ai sensi dell’art. 60 OLL1:

  1. per una durata del lavoro giornaliero fino a 4 ore: almeno 30 minuti;
  2. per una durata del lavoro giornaliero superiore a 4 ore: almeno 60 minuti;
  3. per una durata del lavoro giornaliero superiore a 7 ore: almeno 90 minuti.
Indennità onnicomprensive

L’indennità di CHF 6.60 orari per le fasce notturne e l’indennità di CHF 5.60 orari per il servizio festivo comprendono il supplemento salariale per ogni e qualsiasi tipo di assenza, come ad esempio per la retribuzione della gratifica per anzianità di servizio e premio fedeltà (art. 29 CCL ROCA), delle vacanze (art. 36 CCL ROCA, a tacitazione delle pretese derivanti dall’art. 329 d cpv. 1 CO), dei congedi (artt. 38 e 39 CCL ROCA), per l’assenza per servizio militare, protezione civile e vari (art. 40 CCL ROCA) e dell’assenza per malattia e infortunio.

Articoli 31 e 39

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
12072
Servizio militare, protezione civile e vari

Durante le assenze per servizio militare o di protezione civile obbligatori, servizio civile, servizio militare femminile e servizio per la Croce Rossa i dipendenti hanno diritto:

  1. allo stipendio intero durante i corsi di ripetizione e per la durata di 30 giorni nel corso di un anno durante la scuola reclute o altri corsi;

e in seguito:

  1. all’80% dello stipendio, se celibi, vedovi, separati o divorziati senza obblighi di assistenza;
  2. al 90% dello stipendio, se sposati o se celibi, vedovi, separati o divorziati con obblighi d’assistenza.

L’indennità per perdita di guadagno spetta alla CPA, nella misura in cui questa versa lo stipendio al dipendente. Quando la CPA chiede al dipendente per ragioni di servizio di farsi dispensare dal servizio militare, la tassa militare è a carico della CPA.

Indennità onnicomprensive

L’indennità di Fr. 6.60 orari per le fasce notturne e l’indennità di Fr. 5.60 orari per il servizio festivo comprendono il supplemento salariale per ogni e qualsiasi tipo di assenza, come ad esempio per la retribuzione della gratifica per anzianità di servizio e premio fedeltà (art. 29 CCL ROCA), delle vacanze (art. 36 CCL ROCA, a tacitazione delle pretese derivanti dall’art. 329 d cpv. 1 CO), dei congedi (artt. 38 e 39 CCL ROCA), per l’assenza per servizio militare, protezione civile e vari (art. 40 CCL ROCA) e dell’assenza per malattia e infortunio.

Articoli 31 e 40

Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
12072
Contributo di solidarietà e quote sindacali

Il dipendente non affiliato ad un sindacato contraente del CCL ROCA è tenuto al pagamento di un contributo di solidarietà di Fr. 20 mensili.

Il personale religioso soggetto al CCL ROCA, i dipendenti a tempo parziale ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 CCL ROCA, nonché i dipendenti impiegati a tempo determinato sono pure tenuti al pagamento dell’intero contributo previsto dal presente capoverso.

Il dipendente a tempo parziale ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 CCL ROCA è tenuto al pagamento di un contributo di solidarietà di Fr. 10 mensili, qualora non sia membro di un sindacato contraente del CCL ROCA.

Le quote sindacali devono essere superiori alla carta professionale per il personale a tempo pieno e a tempo parziale con grado d’occupazione di almeno 1/3 (=14 ore settimanali). La quota sindacale deve essere superiore a Fr. 10 per il personale con un grado d’occupazione inferiore a 1/3 (= 14 ore settimanali).

Gli allievi delle scuole sociosanitarie, gli apprendisti di qualsiasi professione, nonché il personale occupato per stage e volontariato sono esenti dal contributo di solidarietà.

La CPA trattiene il contributo di solidarietà sul salario mensile del dipendente e lo riversa ogni trimestre alla CPC.

Il segretariato della CPC rilascia agli interessati la carta professionale.

La CPA trattiene la quota dei sindacati contraenti del CCL ROCA dallo stipendio mensile dietro provvigione del 4% delle somme incassate e le riversa ogni trimestre al sindacato.

Articolo 48

Schutz der Persönlichkeit 
12072

Protezione della personalità e della salute Nei rapporti di lavoro la CPA deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore e deve avere riguardo per la salute del dipendente.

Articolo 23

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
12072

Protezione della personalità e della salute Nei rapporti di lavoro la CPA deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore e deve avere riguardo per la salute del dipendente.

Articolo 23

Lernende
12072
Subordinazione al CCL

Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Vacanze (confrome alle legge)
  • fino al compimento dei 20 anni: 5 settimani
  • congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 8 giorni all'anno

Articoli 2.1 e 35; CO 329a+e

Junge Arbeitnehmende
12072
Vacanze (confrome alle legge)
  • fino al compimento dei 20 anni: 5 settimani
  • congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 8 giorni all'anno

Articoli 35; CO 329a+e

Kündigungsfrist
12072

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto, in ogni momento, con 7 giorni di preavviso.

Disdetta dopo il periodo di prova

La disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova deve rispettare, nei contratti a tempo indeterminato, un preavviso di 1 mese nel primo anno e in seguito di 3 mesi per la fine del mese successivo alla notificazione della disdetta. Per il personale direttivo l’atto di assunzione può prevedere la disdetta con un termine di preavviso fino a 6 mesi.

Nei contratti a tempo determinato la fine del rapporto di lavoro avviene senza necessità di disdetta, riservate le norme riguardanti i contratti a catena. La disdetta deve essere data per iscritto e motivata.

Dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro nei casi di protezione dalla disdetta definiti dall’art. 8 CCL ROCA. Se il periodo di disdetta è interrotto da una malattia o da un infortunio, si applica la sospensione del periodo prevista dall’art. 336c cpv.1 lett. b CO: 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno servizio compreso e 180 giorni dal sesto anno di servizio.

Disdetta per causa grave

La CPA e il dipendente possono sciogliere in ogni tempo il rapporto di lavoro con effetto immediato e comunicazione scritta, se ricorrono gli estremi della disdetta per causa grave ai sensi degli art. 337 e seg. CO.

Articoli 4.4, 6 e 7

Arbeitnehmervertretung
12072

Organizzazione cristiano sociale ticinese - OCST
Sindacati indipendenti ticinesi - SIT
Sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari - VPOD Ticino

Arbeitgebervertretung
12072
Associazione Melograno - Casa dei Ciechi, Domus Hyperion, Tusculum Lugano/Arogno
AVAD - Centro sociosanitario di Vallemaggia Cevio
Ca’ Rezzonico - Fondazione Luogo Pio G. Riziero Rezzonico Lugano
Casa per anziani Fondazione Caccia-Rusca Morcote
Casa anziani Greina - Società cooperativa costruzioni Bellinzona
Casa Anziani Malcantonese - Fondazione G. e G. Rossi Castelrotto
Casa Bianca Maria Cadro
Casa di cura Belsoggiorno Ascona
Casa leventinese per anziani Santa Croce Faido
Casa di riposo Don Luigi Guanella Castel S. Pietro
Casa di riposo Don Luigi Guanella Maggia
Casa di riposo San Giuseppe Tesserete
Casa San Giorgio - Istituto per anziani Brissago
Centro Sociale Onsernonese Russo
Consorzio Casa per persone anziane di Riviera Claro
Consorzio intercomunale dell’Alto Vedeggio - Casa per anziani Mezzovico
Ente casa anziani Biasca - Casa Petronilla Biasca
Ente Case Anziani Mendrisiotto – ECAM Mendrisio
Casa per persone anziane Santa Lucia Arzo
Casa per anziani Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo Mendrisio
Casa per anziani Quiete - Fondazione I. e D. Ronchetti Mendrisio
Casa di riposo S.F.S. Cabrini Rancate
Fondazione Casa Girotondo Novazzano
Istituto Santa Filomena Stabio
Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato Intragna
Fondazione la Quercia Acquarossa
Fondazione Opera Charitas Casa anziani Sonvico
Istituto per anziani San Carlo Locarno
Montesano - Casa evangelica per anziani Orselina
Policentro anziani Losone
Unitas - Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana Tenero
Paritätische Fonds
12072

Gli importi incassati dalla CPC servono:

  1. a pagare le spese di elaborazione, di applicazione e di controllo del CCL ROCA;
  2. a coprire le spese della CPC e della CSR;
  3. per scopi di perfezionamento professionale (v. allegato 4 CCL ROCA: Regolamento sussidi alla formazione) e d’interesse generale della comunità contrattuale.

È esclusa in ogni caso la ripartizione dei proventi della carta professionale fra le parti contraenti.

Articolo 49

Paritätische Organe
12072
Commissione paritetica cantonale

Le CPA firmatarie designano a maggioranza i propri membri e supplenti nella CPC in un’assemblea annuale convocata dal presidente della CPC. I Sindacati designano 1 membro per organizzazione, rispettivamente 1 supplente cadauno per le organizzazioni con il maggiore numero di affiliati. I membri della CPC rappresentano le parti per discutere ed eventualmente proporre alle parti contraenti le modifiche del CCL ROCA che si rendono necessarie.

Un regolamento adottato dalle parti contraenti determina i compiti, la procedura, l’organizzazione e la composizione della CPC (allegato 6 CCL ROCA)

Le competenze della CPC riguardano:

  1. la conciliazione;
  2. a decisione in prima istanza di tutte le controversie derivanti dall’applicazione del CCL ROCA e riguardanti il rapporto di lavoro tra CPA e dipendenti;
  3. la vigilanza e il controllo presso le CPA dell’applicazione del CCL ROCA;
  4. assumere eventuali mandati per il controllo presso le CPA ed enti non firmatari del CCL ROCA conferiti dall’autorità;
  5. il rilascio di pareri e consigli su tutte le questioni inerenti i rapporti tra le CPA e il personale, rispettivamente l’interpretazione del CCL ROCA;
  6. l’applicazione delle sanzioni per le infrazioni al CCL ROCA;
  7. ’istituzione della Commissione speciale di ricorso (CSR);
  8. decidere d’attivare la procedura per il decreto d’obbligatorietà;
  9. decidere se stare in lite;
  10. proporre alle parti firmatarie la modifica del CCL ROCA.

Le decisioni della CPC, per essere valide e operanti, devono essere adottate dalla maggioranza dei voti emessi. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Articolo 51

Aufgaben paritätische Organe
12072

La CPC ha in particolare i seguenti compiti:

a) vigilare sull’applicazione e l’interpretazione del CCL ROCA;
b) procedere di propria iniziativa o a richiesta di una delle parti firmatarie a controlli sull’applicazione del CCL ROCA (ad es. per i contratti, i salari, le prestazioni sociali, ecc.);
c) assumere eventuali mandati per il controllo presso le CPA ed enti non firmatari del CCL ROCA conferiti dall’autorità;
d) fungere da organo consultivo per questioni riguardanti i rapporti tra le CPA ed il rispettivo personale;
e) esaminare e, se competente, pronunciarsi su ogni istanza presentata:

  1. dalle singole CPA,
  2. dai sindacati contraenti,
  3. dalle Commissioni interne del personale delle CPA;

f) decidere, in prima istanza, tutte le controversie derivanti dall’applicazione del CCL ROCA e dal rapporto d’impiego;
g) convocare annualmente tutti i membri firmatari del CCL ROCA per esporre l’attività svolta dalla CPC, per discutere sulle questioni generali concernenti il settore sociosanitario, per render conto delle spese incorse e per discuterne ai fini del miglioramento dei rapporti tra le parti;
h) accettare nuove parti;
i) decidere se stare in lite;
l) poter proporre alle parti modifiche del CCL.
m) attivare la richiesta per la procedura d’obbligatorietà generale del CCL ROCA.

Allegato 6: articolo 5

Rekursinstanz
12072
Commissione speciale di ricorso

La Commissione speciale di ricorso (CSR) è composta da 3 membri, uno designato dai Sindacati firmatari e uno dalle CPA contraenti; il terzo, con funzioni di Presidente, sarà scelto, dai due membri designati precedentemente, tra i magistrati o ex-magistrai.

La durata della carica è analoga a quella prevista per la CPC.

La CSR è l’autorità preposta ad esaminare tutti i ricorsi contro le decisioni della CPC.

Il termine di ricorso è di 30 giorni a far tempo dalla notificazione del ricorso.

La CSR è a tutti gli effetti un tribunale arbitrale. Il lodo è impugnabile al Tribunale cantonale: si applica l’art. 390 del Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile).

La procedura applicabile è quella prevista dalla parte terza del Codice di procedura civile (Arbitrato, art. 353 e seguenti).

La CSR dovrà emanare la propria decisione entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 52

Freistellung für Verbandstätigkeit
12072

Compatibilmente con le esigenze di servizio al massimo 12 giorni all’anno per affari pubblici, per affari e formazione sindacale, per compiti svolti come presidente o segretario di una commissione del personale CPA: sono congedi legati all’evento e, cumulati con il congedo della lettera g, non possono eccedere 12 giorni all’anno.

Articolo 38.1, let. f

Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)
12072
Commissione interna del personale

La Commissione interna del personale (C.I.) è composta da 3 a 5 membri, nominata a scrutinio segreto dal personale.

La C.I. è organo consultivo della Direzione della CPA e può chiedere di essere sentita dalla stessa sulle questioni generali, che interessano i dipendenti e l’organizzazione del lavoro della CPA.

La C.I. può essere assistita dai sindacati firmatari del CCL ROCA.

Il funzionamento della C.I. è retto dal Regolamento della Commissione interna del personale (allegato 5 CCL ROCA).

Articolo 50

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.12072 28.12.2022 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.11581 28.12.2021 01.01.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.11020 01.01.2019 20.11.2020