Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale TI

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.12.2022 bis 31.12.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.12.2022 bis 31.12.2022
Letzte Änderungen
Decreto in vigore a partire dal il 1° dicembre 2022 che proroga fino al 31 dicembre 2025 la validità del CNL.
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Kurzinfo Geltungsbereich
11883

Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11883

È applicabile al Cantone Ticino

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11883

Il contratto è applicabile alle aziende del settore degli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale.

Articolo 1

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11883

Il contratto è applicabile alle aziende del settore degli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale.

Articolo 1

Kontakt paritätische Organe
11883
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Löhne / Mindestlöhne
11883

Salari orari minimi di base:

Categoria salario orario minimo di base
impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.06
Impiegato operativo CHF 21.67
Impiegato responsabile CHF 24.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2

Lohnerhöhung
11883

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Articolo 3

Ferien
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Bezahlte Feiertage
11883

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Paritätische Organe
11883
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
7.12884 21.12.2023 27.02.2024
7.12743 21.12.2023 01.01.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.12026 21.12.2022 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.11883 23.11.2022 01.12.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.10200 14.02.2020 15.07.2020