Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2020 bis 31.08.2024
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2020 bis 30.06.2023
Letzte Änderungen
Nuovo CCL a partire dal 1° gennaio 2020
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Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9593
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9917
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9957
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10948
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11143
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
12395
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
12511
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
12723
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
12936
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
13041
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9593
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9917
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9957
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10948
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11143
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
12395
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
12511
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
12723
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
12936
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
13041
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9593
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9917
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9957
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10948
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11143
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
12395
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
12511
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
12723
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
12936
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
13041
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Kontakt paritätische Organe
9593
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt paritätische Organe
9917
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt paritätische Organe
9957
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt paritätische Organe
10948
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt paritätische Organe
11143
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt paritätische Organe
12395
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt paritätische Organe
12511
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt paritätische Organe
12723
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt paritätische Organe
12936
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt paritätische Organe
13041
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
9593
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
9593
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
Löhne / Mindestlöhne
9593
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
CategoriaSalario mensileSalario annuale (13 mensilità)Salario orario
Venditore non qualificatoCHF 3’200.--CHF 41'600CHF 19.--
Assistente del commercio al dettaglioCHF 3’400.--CHF 44’200.--CHF 20.20
Impiegato del commercio al dettaglioCHF 3’600.--CHF 46’800.--CHF 21.40

Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.

Articoli 24 e 25; allegato 1
Löhne / Mindestlöhne
9917
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
CategoriaSalario mensileSalario annuale (13 mensilità)Salario orario
Venditore non qualificatoCHF 3’200.--CHF 41'600CHF 19.--
Assistente del commercio al dettaglioCHF 3’400.--CHF 44’200.--CHF 20.20
Impiegato del commercio al dettaglioCHF 3’600.--CHF 46’800.--CHF 21.40

Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.

Articoli 24 e 25; allegato 1
Löhne / Mindestlöhne
9957
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
CategoriaSalario mensileSalario annuale (13 mensilità)Salario orario
Venditore non qualificatoCHF 3’200.--CHF 41'600CHF 19.--
Assistente del commercio al dettaglioCHF 3’400.--CHF 44’200.--CHF 20.20
Impiegato del commercio al dettaglioCHF 3’600.--CHF 46’800.--CHF 21.40

Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.

Articoli 24 e 25; allegato 1
Löhne / Mindestlöhne
10948
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
CategoriaSalario mensileSalario annuale (13 mensilità)Salario orario
Venditore non qualificatoCHF 3’200.--CHF 41'600CHF 19.--
Assistente del commercio al dettaglioCHF 3’400.--CHF 44’200.--CHF 20.20
Impiegato del commercio al dettaglioCHF 3’600.--CHF 46’800.--CHF 21.40

Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.

Articoli 24 e 25; allegato 1
Löhne / Mindestlöhne
11143
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
CategoriaSalario mensileSalario annuale (13 mensilità)Salario orario
Venditore non qualificatoCHF 3’200.--CHF 41'600CHF 19.--
Assistente del commercio al dettaglioCHF 3’400.--CHF 44’200.--CHF 20.20
Impiegato del commercio al dettaglioCHF 3’600.--CHF 46’800.--CHF 21.40

Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.

Articoli 24 e 25; allegato 1
Löhne / Mindestlöhne
12395
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
CategoriaSalario mensileSalario annuale (13 mensilità)Salario orario
Venditore non qualificatoCHF 3’200.--CHF 41'600CHF 19.--
Assistente del commercio al dettaglioCHF 3’400.--CHF 44’200.--CHF 20.20
Impiegato del commercio al dettaglioCHF 3’600.--CHF 46’800.--CHF 21.40

Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.

Articoli 24 e 25; allegato 1
Löhne / Mindestlöhne
12511
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
CategoriaSalario mensileSalario annuale (13 mensilità)Salario orario
Venditore non qualificatoCHF 3’200.--CHF 41'600CHF 19.--
Assistente del commercio al dettaglioCHF 3’400.--CHF 44’200.--CHF 20.20
Impiegato del commercio al dettaglioCHF 3’600.--CHF 46’800.--CHF 21.40

Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.

Articoli 24 e 25; allegato 1
Löhne / Mindestlöhne
12723
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
CategoriaSalario mensileSalario annuale (13 mensilità)Salario orario
Venditore non qualificatoCHF 3’200.--CHF 41'600CHF 19.--
Assistente del commercio al dettaglioCHF 3’400.--CHF 44’200.--CHF 20.20
Impiegato del commercio al dettaglioCHF 3’600.--CHF 46’800.--CHF 21.40

Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.

Articoli 24 e 25; allegato 1
Löhne / Mindestlöhne
12936
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
CategoriaSalario mensileSalario annuale (13 mensilità)Salario orario
Venditore non qualificatoCHF 3’200.--CHF 41'600CHF 19.--
Assistente del commercio al dettaglioCHF 3’400.--CHF 44’200.--CHF 20.20
Impiegato del commercio al dettaglioCHF 3’600.--CHF 46’800.--CHF 21.40

Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.

Articoli 24 e 25; allegato 1
Löhne / Mindestlöhne
13041
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
CategoriaSalario mensileSalario annuale (13 mensilità)Salario orario
Venditore non qualificatoCHF 3’200.--CHF 41'600CHF 19.--
Assistente del commercio al dettaglioCHF 3’400.--CHF 44’200.--CHF 20.20
Impiegato del commercio al dettaglioCHF 3’600.--CHF 46’800.--CHF 21.40

Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.

Articoli 24 e 25; allegato 1
13. Monatslohn
9593
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
13. Monatslohn
9917
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
13. Monatslohn
9957
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
13. Monatslohn
10948
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
13. Monatslohn
11143
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
13. Monatslohn
12395
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
13. Monatslohn
12511
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
13. Monatslohn
12723
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
13. Monatslohn
12936
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
13. Monatslohn
13041
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
9593
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
9917
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
Dienstaltersgeschenke
9593
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
Dienstaltersgeschenke
9917
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.

Articolo 26
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9593
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.

Articolo 21
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9917
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.

Articolo 21
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9957
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.

Articolo 21
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
10948
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.

Articolo 21
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
11143
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.

Articolo 21
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
12395
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.

Articolo 21
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
12511
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.

Articolo 21
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
12723
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.

Articolo 21
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
12936
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.

Articolo 21
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
13041
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.

Articolo 21
Normalarbeitszeit
9593
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL

Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.

Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.

Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore

Articoli 16 – 19
Normalarbeitszeit
9917
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL

Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.

Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.

Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore

Articoli 16 – 19
Normalarbeitszeit
9957
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL

Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.

Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.

Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore

Articoli 16 – 19
Normalarbeitszeit
10948
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL

Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.

Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.

Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore

Articoli 16 – 19
Normalarbeitszeit
11143
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL

Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.

Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.

Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore

Articoli 16 – 19
Normalarbeitszeit
12395
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL

Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.

Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.

Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore

Articoli 16 – 19
Normalarbeitszeit
12511
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL

Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.

Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.

Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore

Articoli 16 – 19
Normalarbeitszeit
12723
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL

Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.

Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.

Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore

Articoli 16 – 19
Normalarbeitszeit
12936
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL

Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.

Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.

Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore

Articoli 16 – 19
Normalarbeitszeit
13041
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL

Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.

Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.

Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore

Articoli 16 – 19
Überstunden / Überzeit
9593
È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2.

Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.

Articolo 20
Überstunden / Überzeit
9917
È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2.

Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.

Articolo 20
Überstunden / Überzeit
9957
È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2.

Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.

Articolo 20
Überstunden / Überzeit
10948
È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2.

Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.

Articolo 20
Überstunden / Überzeit
11143
È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2.

Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.

Articolo 20
Überstunden / Überzeit
12395
È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2.

Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.

Articolo 20
Überstunden / Überzeit
12511
È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2.

Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.

Articolo 20
Überstunden / Überzeit
12723
È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2.

Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.

Articolo 20
Überstunden / Überzeit
12936
È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2.

Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.

Articolo 20
Überstunden / Überzeit
13041
È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2.

Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.

Articolo 20
Ferien
9593
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio

Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio

Articolo 22
Ferien
9917
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio

Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio

Articolo 22
Ferien
9957
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio

Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio

Articolo 22
Ferien
10948
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio

Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio

Articolo 22
Ferien
11143
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio

Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio

Articolo 22
Ferien
12395
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio

Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio

Articolo 22
Ferien
12511
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio

Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio

Articolo 22
Ferien
12723
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio

Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio

Articolo 22
Ferien
12936
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio

Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio

Articolo 22
Ferien
13041
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio

Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio

Articolo 22
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9593
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
OccasioneGiorni pagati
Matrimonio/ Unione domestica registrata3 giorni
Nascita/ Adozione3 giorni
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore3 giorni
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica1 giorno
Trasloco1 giorno al massimo una volta all’anno
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro2 giorni
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militareil tempo necessario, ma al massimo 2 giorni

Articolo 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9917
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
OccasioneGiorni pagati
Matrimonio/ Unione domestica registrata3 giorni
Nascita/ Adozione3 giorni
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore3 giorni
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica1 giorno
Trasloco1 giorno al massimo una volta all’anno
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro2 giorni
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militareil tempo necessario, ma al massimo 2 giorni

Articolo 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9957
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
OccasioneGiorni pagati
Matrimonio/ Unione domestica registrata3 giorni
Nascita/ Adozione3 giorni
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore3 giorni
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica1 giorno
Trasloco1 giorno al massimo una volta all’anno
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro2 giorni
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militareil tempo necessario, ma al massimo 2 giorni

Articolo 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
10948
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
OccasioneGiorni pagati
Matrimonio/ Unione domestica registrata3 giorni
Nascita/ Adozione3 giorni
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore3 giorni
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica1 giorno
Trasloco1 giorno al massimo una volta all’anno
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro2 giorni
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militareil tempo necessario, ma al massimo 2 giorni

Articolo 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
11143
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
OccasioneGiorni pagati
Matrimonio/ Unione domestica registrata3 giorni
Nascita/ Adozione3 giorni
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore3 giorni
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica1 giorno
Trasloco1 giorno al massimo una volta all’anno
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro2 giorni
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militareil tempo necessario, ma al massimo 2 giorni

Articolo 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
12395
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
OccasioneGiorni pagati
Matrimonio/ Unione domestica registrata3 giorni
Nascita/ Adozione3 giorni
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore3 giorni
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica1 giorno
Trasloco1 giorno al massimo una volta all’anno
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro2 giorni
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militareil tempo necessario, ma al massimo 2 giorni

Articolo 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
12511
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
OccasioneGiorni pagati
Matrimonio/ Unione domestica registrata3 giorni
Nascita/ Adozione3 giorni
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore3 giorni
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica1 giorno
Trasloco1 giorno al massimo una volta all’anno
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro2 giorni
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militareil tempo necessario, ma al massimo 2 giorni

Articolo 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
12723
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
OccasioneGiorni pagati
Matrimonio/ Unione domestica registrata3 giorni
Nascita/ Adozione3 giorni
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore3 giorni
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica1 giorno
Trasloco1 giorno al massimo una volta all’anno
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro2 giorni
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militareil tempo necessario, ma al massimo 2 giorni

Articolo 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
12936
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
OccasioneGiorni pagati
Matrimonio/ Unione domestica registrata3 giorni
Nascita/ Adozione3 giorni
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore3 giorni
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica1 giorno
Trasloco1 giorno al massimo una volta all’anno
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro2 giorni
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militareil tempo necessario, ma al massimo 2 giorni

Articolo 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
13041
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
OccasioneGiorni pagati
Matrimonio/ Unione domestica registrata3 giorni
Nascita/ Adozione3 giorni
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore3 giorni
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica1 giorno
Trasloco1 giorno al massimo una volta all’anno
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro2 giorni
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militareil tempo necessario, ma al massimo 2 giorni

Articolo 23
Krankheit
9593
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

Articolo 28
Krankheit
9917
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

Articolo 28
Krankheit
9957
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

Articolo 28
Krankheit
10948
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

Articolo 28
Krankheit
11143
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

Articolo 28
Krankheit
12395
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

Articolo 28
Krankheit
12511
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

Articolo 28
Krankheit
12723
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

Articolo 28
Krankheit
12936
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

Articolo 28
Krankheit
13041
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

Articolo 28
Unfall
9593
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

Articolo 28
Unfall
9917
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.

Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia

Articolo 28
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9593
Contributo ai costi di funzionamento della CPC
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.

Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.

L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articolo 33
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9917
Contributo ai costi di funzionamento della CPC
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.

Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.

L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articolo 33
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9957
Contributo ai costi di funzionamento della CPC
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.

Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.

L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articolo 33
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
10948
Contributo ai costi di funzionamento della CPC
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.

Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.

L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articolo 33
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
11143
Contributo ai costi di funzionamento della CPC
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.

Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.

L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articolo 33
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
12395
Contributo ai costi di funzionamento della CPC
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.

Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.

L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articolo 33
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
12511
Contributo ai costi di funzionamento della CPC
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.

Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.

L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articolo 33
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
12723
Contributo ai costi di funzionamento della CPC
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.

Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.

L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articolo 33
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
12936
Contributo ai costi di funzionamento della CPC
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.

Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.

L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articolo 33
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
13041
Contributo ai costi di funzionamento della CPC
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.

Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.

L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articolo 33
Kündigungsfrist
9593
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese)7 giorni, per la fine di una settimana
nel 1° anno di servizio1 mese, per la fine di un mese
dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi, per la fine di un mese
dal 10° anno di servizio3 mesi, per la fine di un mese

Articolo 6
Kündigungsfrist
9917
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese)7 giorni, per la fine di una settimana
nel 1° anno di servizio1 mese, per la fine di un mese
dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi, per la fine di un mese
dal 10° anno di servizio3 mesi, per la fine di un mese

Articolo 6
Kündigungsfrist
9957
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese)7 giorni, per la fine di una settimana
nel 1° anno di servizio1 mese, per la fine di un mese
dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi, per la fine di un mese
dal 10° anno di servizio3 mesi, per la fine di un mese

Articolo 6
Kündigungsfrist
10948
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese)7 giorni, per la fine di una settimana
nel 1° anno di servizio1 mese, per la fine di un mese
dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi, per la fine di un mese
dal 10° anno di servizio3 mesi, per la fine di un mese

Articolo 6
Kündigungsfrist
11143
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese)7 giorni, per la fine di una settimana
nel 1° anno di servizio1 mese, per la fine di un mese
dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi, per la fine di un mese
dal 10° anno di servizio3 mesi, per la fine di un mese

Articolo 6
Kündigungsfrist
12395
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese)7 giorni, per la fine di una settimana
nel 1° anno di servizio1 mese, per la fine di un mese
dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi, per la fine di un mese
dal 10° anno di servizio3 mesi, per la fine di un mese

Articolo 6
Kündigungsfrist
12511
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese)7 giorni, per la fine di una settimana
nel 1° anno di servizio1 mese, per la fine di un mese
dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi, per la fine di un mese
dal 10° anno di servizio3 mesi, per la fine di un mese

Articolo 6
Kündigungsfrist
12723
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese)7 giorni, per la fine di una settimana
nel 1° anno di servizio1 mese, per la fine di un mese
dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi, per la fine di un mese
dal 10° anno di servizio3 mesi, per la fine di un mese

Articolo 6
Kündigungsfrist
12936
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese)7 giorni, per la fine di una settimana
nel 1° anno di servizio1 mese, per la fine di un mese
dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi, per la fine di un mese
dal 10° anno di servizio3 mesi, per la fine di un mese

Articolo 6
Kündigungsfrist
13041
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese)7 giorni, per la fine di una settimana
nel 1° anno di servizio1 mese, per la fine di un mese
dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi, per la fine di un mese
dal 10° anno di servizio3 mesi, per la fine di un mese

Articolo 6
Arbeitnehmervertretung
9593
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Arbeitnehmervertretung
9917
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Arbeitnehmervertretung
9957
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Arbeitnehmervertretung
10948
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Arbeitnehmervertretung
11143
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Arbeitnehmervertretung
12395
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Arbeitnehmervertretung
12511
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Arbeitnehmervertretung
12723
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Arbeitnehmervertretung
12936
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Arbeitnehmervertretung
13041
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Arbeitgebervertretung
9593
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Arbeitgebervertretung
9917
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Arbeitgebervertretung
9957
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Arbeitgebervertretung
10948
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Arbeitgebervertretung
11143
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Arbeitgebervertretung
12395
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Arbeitgebervertretung
12511
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Arbeitgebervertretung
12723
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Arbeitgebervertretung
12936
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Arbeitgebervertretung
13041
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Aufgaben paritätische Organe
9593
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).

Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.

Articoli 30 e 31
Aufgaben paritätische Organe
9917
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).

Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.

Articoli 30 e 31
Aufgaben paritätische Organe
9957
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).

Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.

Articoli 30 e 31
Aufgaben paritätische Organe
10948
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).

Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.

Articoli 30 e 31
Aufgaben paritätische Organe
11143
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).

Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.

Articoli 30 e 31
Aufgaben paritätische Organe
12395
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).

Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.

Articoli 30 e 31
Aufgaben paritätische Organe
12511
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).

Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.

Articoli 30 e 31
Aufgaben paritätische Organe
12723
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).

Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.

Articoli 30 e 31
Aufgaben paritätische Organe
12936
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).

Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.

Articoli 30 e 31
Aufgaben paritätische Organe
13041
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).

Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.

Articoli 30 e 31
Folge bei Vertragsverletzung
9593
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali. In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10’000.--

Articolo 32
Folge bei Vertragsverletzung
9917
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali. In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10’000.--

Articolo 32
Folge bei Vertragsverletzung
9957
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali. In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10’000.--

Articolo 32
Folge bei Vertragsverletzung
10948
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali. In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10’000.--

Articolo 32
Folge bei Vertragsverletzung
11143
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali. In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10’000.--

Articolo 32
Folge bei Vertragsverletzung
12395
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali. In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10’000.--

Articolo 32
Folge bei Vertragsverletzung
12511
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali. In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10’000.--

Articolo 32
Folge bei Vertragsverletzung
12723
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali. In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10’000.--

Articolo 32
Folge bei Vertragsverletzung
12936
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali. In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10’000.--

Articolo 32
Folge bei Vertragsverletzung
13041
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali. In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10’000.--

Articolo 32
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Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.13080 20.08.2024 01.01.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
1.13041 27.06.2024 27.06.2024
1.12936 21.03.2024 21.03.2024
1.12723 12.12.2023 12.12.2023
1.12511 27.09.2023 27.09.2023
1.12395 27.06.2023 27.06.2023
1.11143 01.01.2020 01.01.2020