CCNL per l'industria alberghiera e della ristorazione

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2023 bis 31.12.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2023 bis 31.12.2023
Letzte Änderungen
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2024: CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel Cantone Neuchâtel: Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. (19.12.2023) / Nuovi salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023. Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° febbraio 2023.
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Campo d'applicazione geografico
12835
Valido per tutta la Svizzera.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
12835
Valido per tutti i datori di lavoro e collaboratori che svolgono un’attività in un’azienda del settore alberghiero e della ristorazione, le cui prestazioni sono aperte al pubblico e fornite dietro pagamento. Non è indispensabile che si tratti di un’attività a fine di lucro.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale
12835
Valido per tutti i collaboratori nelle menzionate aziende del settore alberghiero e della ristorazione. Qualora questo contratto o le disposizioni di legge imperative non prevedano diversamente, i collaboratori a tempo parziale godono, in rapporto alle ore di lavoro prestate, degli stessi diritti e degli stessi doveri dei lavoratori a tempo pieno.

Al contratto non sottostanno:
- i gerenti, i direttori
- i membri della famiglia del datore di lavoro (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle)
- i musicisti, gli artisti e i disc-jockeys
- gli allievi di scuole professionali durante corsi scolastici
- il personale occupato prevalentemente in un’azienda annessa.

Articoli 1 e 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12835
La dichiarazione di obbligatorietà generale viene dichiarata valida per tutta la Svizzera.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12835
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro, dichiarate di obbligatorietà generale, hanno validità immediata per tutti le aziende che offrono prestazioni nel settore alberghiero e della ristorazione (in appresso denominate semplicemente «aziende al-berghiere e della ristorazione») e i loro salariati (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale e gli ausiliari). Per aziende alberghiere e della ristorazione si intendono tutte le aziende che a pagamento ospitano persone oppure distribuiscono cibi o bevande
da consumare sul posto. Alle aziende alberghiere e della ristorazione sono equipara-te le aziende che forniscono pasti pronti. Non deve necessariamente trattarsi di un’attività a scopo di lucro.

Dal campo di applicazione aziendale sono eccettuate unicamente le seguenti aziende:
– mense e ristoranti del personale principalmente destinati al personale proprio dell’azienda e che sono principalmente serviti da personale dell’azienda;
– esercizi della ristorazione in ospedali e ospizi, esclusivamente riservati ai pazienti, ai pensionanti e ai loro visitatori, e non accessibili al pubblico, oppure, se accessibili al pubblico, per i cui collaboratori siano imperativamente in vigore condizioni di lavoro regolamentari o un contratto collettivo di la-voro almeno equivalente al presente contratto collettivo di lavoro;
– esercizi della ristorazione che hanno fino a 50 posti a sedere i cui locali sono collegati a negozi del commercio al dettaglio, che costituiscono con il negozio un’unità aziendale e che praticano gli stessi orari d’apertura del relativo negozio;
– esercizi della ristorazione che hanno più di 50 posti a sedere i cui locali sono collegati a negozi del commercio al dettaglio, che costituiscono con il negozio un’unità aziendale e che praticano gli stessi orari d’apertura del relativo negozio, a condizione che per tutti i collaboratori dell’azienda in questione sia imperativamente in vigore un contratto collettivo di lavoro almeno equi-valente al presente contratto collettivo di lavoro. Qualora non sussista alcun contratto collettivo di lavoro, ai collaboratori che forniscono principalmente una prestazione di ristorazione è applicabile la presente dichiarazione di ob-bligatorietà generale;
– prestazioni alberghiere e di ristorazione fornite nel traffico ferroviario.

Il comitato della Commissione di sorveglianza si pronuncia in merito all’equipollenza delle condizioni di lavoro regolamentari e di un contratto collettivo di lavoro in funzione dei criteri previsti all’articolo 20 capoverso 1 primo periodo della legge sul collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11) e all’articolo 48a dell’ordinanza sul collocamento (OC, RS 823.111). Le parti contraenti che partecipano al contratto collettivo di lavoro possono chiedere alla SECO di allestire una perizia, la quale sarà considerata nell’ambito delle conclusioni del comitato della Commissione di sorveglianza.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12835
Dal campo d’applicazione personale sono esclusi unicamente:
– gli esercenti, i direttori;
– i famigliari dell’esercente (coniuge, genitori, fratelli e sorelle, discendenti diretti);
– musicisti, artisti, disc jockey;
– gli allievi delle scuole professionali durante la scuola;
– le persone in formazione ai sensi della legge federale sulla formazione professionale.

Salvo disposizione contraria prevista dal presente contratto o da una norma di legge imperative, i collaboratori a tempo parziale sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei collaboratori a tempo pieno in rapporto all’orario di lavoro prestato.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
12835
CCL può essere disdetto, con un preavviso di sei mesi per metà o per la fine di un anno civile, ma al più presto per il 31 dicembre 2020.

Articolo 3
Informazioni organo paritetico
12835
Ufficio di controllo del CCNL per l'industria alberghiera e della ristorazione

Dufourstrasse 23
casella postale 357
4010 Basilea
061 227 95 55
www.ccnl.ch
info@l-gav.ch
 

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
12835
Salari / salari minimi
12835
Salari lordi minimi mensili applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto 18 anni dal 1° gennaio 2023  (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° febbraio 2024):
Categoria   salario mensile
I a) Collaboratori senza apprendistato CHF 3'582.–
  b) Collaboratori senza apprendistato che hanno superato una formazione Progresso CHF 3'803.–
II Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica o una formazione equivalente CHF 3'927.–
III a) Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente CHF 4'369.–
  b) Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di perfezionamento professionale nel ramo secondo l’articolo 19 CCNL CHF 4473.–
IV Collaboratori con esame di professione secondo l’articolo 27 lettera a LFPr CHF 5'108.–


Durante il periodo di introduzione, il salario minimo delle categorie I, II o III può essere ridotto al massimo dell’8% mediante accordo scritto nel contratto individuale di lavoro. Il periodo di introduzione per la categoria I dura al massimo 12 mesi se in precedenza non ha mai lavorato per almeno 4 mesi in un’azienda assoggettata al presente CCNL. Negli altri casi il periodo di introduzione dura al massimo 3 mesi. Tale riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda dopo un’interruzione inferiore a 2 anni tra i due rapporti di lavoro. Per le categorie II e III a può essere convenuto un periodo di introduzione di 3 mesi al massimo soltanto se si tratta del primo impiego in un’azienda assoggettata al presente CCNL.

Cantone di Neuchâtel

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève).

Salario minimo per praticanti (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° febbraio 2024)

Gli studenti che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno CHF 2'303.– se

  • assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell’ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure
  • assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure
  • assolvono la formazione presso un istituto di formazione all’estero riconosciuto da un’organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure
  • assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL.

Articoli 10 e 11

Tredicesima mensilità
12835
Tutti i callaboratori ricevono 100% del salario lordo mensile come tredicesima mensilità.

Articolo 12
Versamento del salario
12835
Il salario deve essere pagato al più tardi l’ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d’affari o se convenuto per scritto, il pagamento può avvenire al più tardi il 6° del mese successivo.

Qualora un’azienda paghi partecipazioni mensili, quali partecipazioni al fatturato o agli utili, se stabilito per iscritto, può eseguire un pagamento in acconto almeno dell’80% del salario lordo medio (art. 8) entro il 27 del mese. Il pagamento residuo deve avvenire entro il 6 del mese successivo.

L’ultimo giorno del rapporto di lavoro, al collaboratore devono essere rimessi tutti gli eventuali crediti salariali (tenendo conto delle possibili compensazioni), il conteggio finale e l’attestato di lavoro. Se il salario è pagato in contanti e il collaboratore non ha domicilio fisso in Svizzera, tutti i crediti salariali (conto tenuto delle possibilità di compensazione), il conteggio finale e l’attestato devono essere rimessi al collaboratore l’ultimo giorno di lavoro.

Articolo 14
Rimborso spese
12835
Vitto/alloggio: se per le prestazioni effettivamente godute non esiste un accordo scritto, si applicano i tassi minimi stabiliti dall’Amministrazione federale

Articolo 29
Altri supplementi
12835
Qualora l’azienda non provveda a lavare e a stirare il vestiario di lavoro, il datore di lavoro dovrà pagare le seguenti indennità:
Vestiario di lavoro per cuochi e pasticceri, giacche del personale di servizio: CHF 50.-- mensili
grembiuli: CHF 20.-- mensili

Articolo 30
Orario di lavoro
12835

In generale: 42 ore settimanali
Aziende stagionali
(Definizione: allegato 1): 43,5 ore settimanali
Piccole aziende (sono impiegati permanentemente al massimo 4 collaboratori, compresi i familiari): 45 ore settimanali


Le aziende ad apertura annuale devono elaborare, in forma scritta e d’intesa con i collaboratori, i piani di lavoro per 2 settimane con 2 settimane di anticipo (le aziende stagionali per 1 settimana con 1 settimana di anticipo). Tranne in casi urgenti, qualsiasi modifica successiva deve essere convenuta di comune intesa.

 

Giorni di riposo

Il collaboratore ha diritto a 2 giorni di riposo alla settimana. I giorni di riposo setti-manali devono, se possibile, essere concessi consecutivamente. Deve essere accordato almeno 1 giorno intero di riposo ogni settimana. Il giorno intero di riposo deve comprendere almeno 24 ore consecutive, successive al riposo notturno. Il tempo di riposo rimanente può essere concesso anche a mezze giornate. Con il consenso del collaboratore, le mezze giornate di riposo possono essere raggruppate su un massimo di 4 settimane, nelle aziende stagionali su un massimo di 12 settimane. Per mezza giornata di riposo si intende l’intervallo di tempo fino alle ore 12.00 oppure di pomeriggio a partire dalle ore 14.30 al più tardi fino all’inizio del riposo notturno. Nei giorni in cui viene concessa la mezza giornata di riposo, la durata del lavoro non deve superare le 5 ore e può essere interrotta soltanto dalla pausa per la consumazione dei pasti.

 

In deroga al capoverso 2, il lavoratore può essere impiegato per 7 giorni consecutivi se l’orario di lavoro giornaliero non è superiore alle 9 ore e se immediatamente dopo il settimo giorno, vengono concesse almeno 83 ore di libero consecutivo.

Articoli 15, 16 e 21

Lavoro straordinario / ore supplementari
12835

.

Se l’azienda registra le ore di lavoro secondo l’articolo 21, comunica al collaboratore ogni mese per scritto il saldo delle ore straordinarie e paga queste ultime al più tardi con il pagamento dell’ultimo
salario, le ore straordinarie devono essere pagate al 100% del salario lordo.
Se alla fine del mese il saldo delle ore straordinarie supera le 200 ore, le ore superiori a 200 ore devono obbligatoriamente essere pagate con il salario del mese successivo.

Se l’azienda non registra le ore di lavoro
secondo l’articolo 21, o non comunica al collaboratore ogni mese per scritto il saldo delle ore straordinarie oppure paga queste ultime soltanto dopo il versamento dell’ultimo salario secondo l’articolo 14, le ore straordinarie devono obbligatoriamente essere pagate al 125% del salario lordo.



Articolo 15

Vacanze
12835
5 settimane di vacanza all’anno (35 giorni civili all’anno, 2,92 giorni civili al mese, 10,65% della indennità di vacanza)

Articolo 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12835

Nei seguenti casi il collaboratore ha diritto a giorni di congedo retribuiti, a condizione che coincidano con giorni lavorativi dell’azienda:

Occasione Giorni compensati
Matrimonio/registrazione della propria unione domestica 3 giorni
Matrimonio di genitori, figli, sorelle o fratelli 1 giorno
Congedo paternità 5 giorni
Morte del marito o della moglie, figli, genitori, suoceri, nonni, fratelli o sorelle 1-3 giorni
Reclutamento militare fino a 3 giorni ( dalla convocazione )
Trasloco della propria economia domestica nella regione del luogo di domicilio 1 giorno (in luogo più distante: 1.5 - 2 giorni)
In seguito a disdetta del contratto, il tempo necessario per trovare un altro lavoro al massimo 2 giorni


Articolo 20

Giorni festivi retribuiti
12835
Diritto a 6 giorni festivi retribuiti all’anno, ossia mezza giornata al mese (festa nazionale inclusa).

Se non vengono né concessi né compensati con una giornata di riposo supplementare, i giorni festivi devono essere pagati al più tardi alla fine del rapporto di lavoro, ognuno con 1/22 del salario lordo mensile.

Articolo 18
Congedo di formazione
12835

3 giorni di congedo retribuito all’anno, qualora il rapporto di lavoro duri già da 6 mesi.
Per preparare un esame professionale o un esame professionale superiore, il collaboratore ha diritto a 6 giorni supplementari di congedo retribuiti. Il perfezionamento professionale ordinato unicamente dal datore di lavoro non è da considerarsi come congedo di formazione.


Articolo 19

Malattia
12835

80% del salario lordo per 720 giorni su un periodo di 900 giorni consecutivi (per 180 giorni per i pensionati AVS).
Durante un periodo di attesa di al massimo 60 giorni all’anno, il datore di lavoro è tenuto a pagare l’88% del salario lordo.
In caso di incapacità lavorativa ininterrotta, il periodo di attesa deve essere scontato una sola volta. Tali prestazioni devono essere fornite anche se il rapporto di lavoro viene disdetto prima della fine della malattia. I premi di assicurazioni individuali eventualmente riscossi dopo la cessazione del rapporto di lavoro sono a carico del collaboratore.

Qualora durante la gravidanza una collaboratrice sia dichiarata inabile al lavoro per motivi medici, le prestazioni faranno riferimento a questo articolo.




Articolo 23

Infortunio
12835



Articolo 25

Congedo maternità / paternità / parentale
12835

Congedo paternità: 5 giorni

Articolo 20

Servizio militare / civile / di protezione civile
12835
Tipo di servizio% del salario lordo
Prestazioni di servizio obbligatorio:
fino a 25 giorni all’anno 100%
Dal 26° giorno 88% per la durata prevista all’art. 324a+b CO

Articolo 28
Regolamentazioni in materia di pensionamento
12835
Pensionamento anticipato fino a 5 anni prima del raggiungimento dell’età determinante per l’AVS senza riduzione dell’aliquota ordinaria di conversione prevista dalla legge, a condizione che immediatamente prima del pensionamento il collaboratore abbia lavorato ininterrottamente nell’industria alberghiera e nella ristorazione per almeno 5 anni.

Articolo 27
Pensionamento anticipato
12835

Pensionamento anticipato fino a 5 anni prima del raggiungimento dell’età determinante per l’AVS senza riduzione dell’aliquota ordinaria di conversione prevista dalla legge, a condizione che immediatamente prima del pensionamento il collaboratore abbia lavorato ininterrottamente nell’industria alberghiera e nella ristorazione per almeno 5 anni.

Articolo 27

Previdenza professionale LPP
12835


Il datore di lavoro deve assicurare alle stesse condizioni tutti i collaboratori delle due classi di età menzionate alla lettera b) cpv. 1. I contributi non necessari a finanziare le prestazioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro devono essere utilizzati per garantire o migliorare le prestazioni future ultime in favore dei collaboratori assicurati
presso l’istituto di previdenza professionale. Le eccedenze o le partecipazioni agli utili devono altresì essere utilizzate per garantire o migliorare le prestazioni future in favore dei collaboratori assicurati. I contributi, le eccedenze o le partecipazioni agli utili sopracitati non possono essere compensati
con contributi futuri, imputati su questi ultimi o accordati in qualsiasi forma al datore di lavoro.



Articolo 27
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12835
L’Ufficio di controllo riscuote annualmente i seguenti contributi:
- da ogni azienda: CHF 89.--
- da ogni collaboratore: CHF 89.--
- I collaboratori impiegati per meno di sei mesi e i collaboratori a tempo parziale che lavorano in media meno della metà della durata normale del lavoro dell’azienda: CHF 44.50

Articolo 35h
Apprendisti
12835

 
 
 
 
 
 
 

Gli studenti che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno CHF 2'179.-- se
– assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell’ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure
– assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure
– assolvono la formazione presso un istituto di formazione all’estero riconosciuto da un’organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure
– assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL.



Articoli 4, 7, 9, 11,
Giovani dipendenti
12835

Gli studenti che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno CHF 2'179.-- se
– assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell’ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure
– assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure
– assolvono la formazione presso un istituto di formazione all’estero riconosciuto da un’organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure
– assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL.

Articolo 11

Termini di disdetta
12835
Anno di servizio Disdetta
Durante il periodo di prova (14 giorni: può essere stabilita per iscritto una durata massima di 3 mesi ) 3 giorni
Dal 1° al 5° anno di servizio 1 mese
Dal 6° 2 mesi


Il contratto può essere limitato alla fine della stagione anche senza data. Qualora la data non sia stata stabilita per iscritto alla fine della stagione, l’ultimo giorno di lavoro deve essere comunicato, per iscritto, almeno 14 giorni prima.

Articoli 5 e 6

Protezione contro il licenziamento
12835

Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro non può essere sciolto durante le vacanze.

Articolo 7

Rappresentanza dei lavoratori
12835
Sindacato Unia
Syna – il sindacato
Hotel & Gastro Union
Rappresentanza dei datori di lavoro
12835
SCA Swiss Catering Association
GastroSuisse
hotelleriesuisse
Compiti organi paritetici
12835
La Commissione paritetica di sorveglianza


Articolo 35b
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12835
Infrazioni ripetute e intenzionali saranno punite con una pena convenzionale da CHF 600.— fino a CHF 20'000.--.

Articolo 35f
Procedure di conciliazione e arbitrato
12835
1° livello: Commissione paritetica di sorveglianza
2° livello: vie legali ordinarie

Articolo 35b + c
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
13.12879 21.02.2024 21.02.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
12.12835 25.01.2024 01.02.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
11.12771 27.01.2023 19.12.2023
11.12452 27.01.2023 22.08.2023
11.12252 27.01.2023 13.04.2023
11.12171 27.01.2023 27.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
10.11979 22.12.2021 23.12.2022
10.11832 22.12.2021 26.09.2022
10.11569 22.12.2021 01.01.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
9.11337 23.02.2021 25.06.2021
9.11274 23.02.2021 26.05.2021
9.11210 23.02.2021 01.03.2021
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
8.11115 23.12.2020 24.12.2020