CCL nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati per il Cantone Ticino

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 17.12.2020 bis 31.12.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 17.12.2020 bis 31.03.2023
Letzte Änderungen
Dal 1° gennaio 2023 contribuiti per il pensionamento anticipato di 1.1%. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2023 . (29.12.2022) / Proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale (senza modifica) fino al 30 giugno 2024 (29.04.2022) / Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2022. (17.12.2021) / Correzione del cacolatore dei salari minimi: indennità di vacanze. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi e i contributi FAR 2021.
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Örtlicher Geltungsbereich
11523
Valido per tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1
Örtlicher Geltungsbereich
11677
Valido per tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1
Örtlicher Geltungsbereich
12094
Valido per tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
11523
Valido per tutte le imprese che eseguono lavori di posa di pavimenti di moquette, linoleum, materie plastische e parchetto

Articolo 1.2
Betrieblicher Geltungsbereich
11677
Valido per tutte le imprese che eseguono lavori di posa di pavimenti di moquette, linoleum, materie plastische e parchetto

Articolo 1.2
Betrieblicher Geltungsbereich
12094
Valido per tutte le imprese che eseguono lavori di posa di pavimenti di moquette, linoleum, materie plastische e parchetto

Articolo 1.2
Persönlicher Geltungsbereich
11523
Valido per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articoli 1.3, 1.4
Persönlicher Geltungsbereich
11677
Valido per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articoli 1.3, 1.4
Persönlicher Geltungsbereich
12094
Valido per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articoli 1.3, 1.4
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11523
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11677
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
12094
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11523
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2a
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11677
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2a
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
12094
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2a
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11523
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori e apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione; sono esclusi dalla loro applicazione i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2b
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11677
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori e apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione; sono esclusi dalla loro applicazione i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2b
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
12094
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori e apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione; sono esclusi dalla loro applicazione i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2b
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
11523
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.

Articolo 39.4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
11677
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.

Articolo 39.4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
12094
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.

Articolo 39.4
Kontakt paritätische Organe
11523
Commissione paritetica cantonale nel ramo della posa pavimenti
Casella postale 1319
Viale Portone 4
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
 
Kontakt paritätische Organe
11677
Commissione paritetica cantonale nel ramo della posa pavimenti
Casella postale 1319
Viale Portone 4
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
 
Kontakt paritätische Organe
12094
Commissione paritetica cantonale nel ramo della posa pavimenti
Casella postale 1319
Viale Portone 4
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
 
Kontakt Arbeitnehmervertretung
11523
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
11677
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
12094
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
11523

A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)

Classe salariale Salario minimo orario Salario minimo mensile
Capo CHF 32.95 CHF 5'803.--
Posatore pavimenti qualificato CHF 30.45 CHF 5'362.--
Posatore pavimenti non qualificato CHF 28.70 CHF 5'050.--
Apprendisti
1° anno di tirocinio   CHF 855.--
2° anno di tirocinio   CHF 1'180.--
3° anno di tirocinio   CHF 1'715.--

 

A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)

Classe salariale Salario minimo orario Salario minimo mensile
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo CHF 22.75 CHF 4'000.--
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio CHF 25.30 CHF 4'450.--
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio CHF 27.85 CHF 4'900.--


Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176

Appendice 2; convenzione salariale 2017 e 2020

Löhne / Mindestlöhne
11677

A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)

Classe salariale Salario minimo orario Salario minimo mensile
Capo CHF 32.95 CHF 5'803.--
Posatore pavimenti qualificato CHF 30.45 CHF 5'362.--
Posatore pavimenti non qualificato CHF 28.70 CHF 5'050.--
Apprendisti
1° anno di tirocinio   CHF 855.--
2° anno di tirocinio   CHF 1'180.--
3° anno di tirocinio   CHF 1'715.--

 

A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)

Classe salariale Salario minimo orario Salario minimo mensile
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo CHF 22.75 CHF 4'000.--
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio CHF 25.30 CHF 4'450.--
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio CHF 27.85 CHF 4'900.--


Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176

Appendice 2; convenzione salariale 2017 e 2020

Löhne / Mindestlöhne
12094

A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)

Classe salariale Salario minimo orario Salario minimo mensile
Capo CHF 32.95 CHF 5'803.--
Posatore pavimenti qualificato CHF 30.45 CHF 5'362.--
Posatore pavimenti non qualificato CHF 28.70 CHF 5'050.--
Apprendisti
1° anno di tirocinio   CHF 855.--
2° anno di tirocinio   CHF 1'180.--
3° anno di tirocinio   CHF 1'715.--

 

A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)

Classe salariale Salario minimo orario Salario minimo mensile
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo CHF 22.75 CHF 4'000.--
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio CHF 25.30 CHF 4'450.--
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio CHF 27.85 CHF 4'900.--


Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176

Appendice 2; convenzione salariale 2017 e 2020

Lohnkategorien
11523
Classe salarialeDescrizione
CapoLavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
Posatore pavimenti qualificato (AFC)Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
Posatore pavimenti non qualificatoLavoratore con o senza conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all'estero
Giovani lavoratori (AFC)Lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell'attestato federale di capacità

Articolo 18
Lohnkategorien
11677
Classe salarialeDescrizione
CapoLavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
Posatore pavimenti qualificato (AFC)Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
Posatore pavimenti non qualificatoLavoratore con o senza conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all'estero
Giovani lavoratori (AFC)Lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell'attestato federale di capacità

Articolo 18
Lohnkategorien
12094
Classe salarialeDescrizione
CapoLavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
Posatore pavimenti qualificato (AFC)Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
Posatore pavimenti non qualificatoLavoratore con o senza conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all'estero
Giovani lavoratori (AFC)Lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell'attestato federale di capacità

Articolo 18
13. Monatslohn
11523
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.

La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:
a) Se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile:
I. il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione;
II. il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.
b) Se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo: il lavoratore rimunerato a salario orario o mensile, riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.

Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articolo 32; Accordo protocollare: articolo 22.2
13. Monatslohn
11677
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.

La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:
a) Se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile:
I. il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione;
II. il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.
b) Se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo: il lavoratore rimunerato a salario orario o mensile, riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.

Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articolo 32; Accordo protocollare: articolo 22.2
13. Monatslohn
12094
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.

La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:
a) Se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile:
I. il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione;
II. il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.
b) Se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo: il lavoratore rimunerato a salario orario o mensile, riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.

Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articolo 32; Accordo protocollare: articolo 22.2
Lohnauszahlung
11523
Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti.

Articolo 36
Lohnauszahlung
11677
Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti.

Articolo 36
Lohnauszahlung
12094
Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti.

Articolo 36
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
11523
Lavoro Supplementi salariali
Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 06.00 50%
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 06.00 del lunedì) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) 100%

 

Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.


Articolo 22.1; Accordo protocollare: articolo 22.2

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
11677
Lavoro Supplementi salariali
Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 06.00 50%
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 06.00 del lunedì) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) 100%

 

Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.


Articolo 22.1; Accordo protocollare: articolo 22.2

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
12094
Lavoro Supplementi salariali
Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 06.00 50%
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 06.00 del lunedì) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) 100%

 

Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.


Articolo 22.1; Accordo protocollare: articolo 22.2

Spesenentschädigung
11523
Trasferimenti dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) sono considerati tempo di lavoro e vanno indennizzati a salario normale. Il tempo di viaggio dovrà apparire separatamente sulle giornaliere di lavoro.

A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.

Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) gli 8 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.

Indennità pranzo:
A norma degli articoli 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.

A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un’indennità di CHF 20.-- al giorno. L’indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale.

Articoli 23 e 24
Spesenentschädigung
11677
Trasferimenti dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) sono considerati tempo di lavoro e vanno indennizzati a salario normale. Il tempo di viaggio dovrà apparire separatamente sulle giornaliere di lavoro.

A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.

Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) gli 8 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.

Indennità pranzo:
A norma degli articoli 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.

A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un’indennità di CHF 20.-- al giorno. L’indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale.

Articoli 23 e 24
Spesenentschädigung
12094
Trasferimenti dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) sono considerati tempo di lavoro e vanno indennizzati a salario normale. Il tempo di viaggio dovrà apparire separatamente sulle giornaliere di lavoro.

A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.

Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) gli 8 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.

Indennità pranzo:
A norma degli articoli 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.

A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un’indennità di CHF 20.-- al giorno. L’indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale.

Articoli 23 e 24
Normalarbeitszeit
11523
Il totale delle ore di lavoro possibili (vacanze comprese) è di 2064 ore annuali.

Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC.

Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate alla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata minima settimanale di 37½ ore e massima di 45 ore.

Alle ditte è concessa una flessibilità sull’orario di lavoro pari a 60 ore annue.

La stessa è suddivisa in 15 ore trimestrali e se non utilizzate alla fine di ogni trimestre dell’anno civile (marzo, giugno, settembre, dicembre), devono essere azzerate.

In ogni caso, la flessibilità non può essere aggiunta alle ore di calendario che dovranno risultare, alla fine dell’anno, 2112 ore vacanze e festivi compresi. Ciò significa che eventuali ore che superano le 2112 ore annue dovranno essere retribuite con il dovuto supplemento per le ore straordinarie.

Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).

In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 22) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC,

Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 36 CCL relative al pagamento del salario.

Articoli 20 e 21; Accordo protocollare 2020: articolo 21 cpv 5
Normalarbeitszeit
11677
Il totale delle ore di lavoro possibili (vacanze comprese) è di 2064 ore annuali.

Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC.

Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate alla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata minima settimanale di 37½ ore e massima di 45 ore.

Alle ditte è concessa una flessibilità sull’orario di lavoro pari a 60 ore annue.

La stessa è suddivisa in 15 ore trimestrali e se non utilizzate alla fine di ogni trimestre dell’anno civile (marzo, giugno, settembre, dicembre), devono essere azzerate.

In ogni caso, la flessibilità non può essere aggiunta alle ore di calendario che dovranno risultare, alla fine dell’anno, 2112 ore vacanze e festivi compresi. Ciò significa che eventuali ore che superano le 2112 ore annue dovranno essere retribuite con il dovuto supplemento per le ore straordinarie.

Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).

In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 22) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC,

Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 36 CCL relative al pagamento del salario.

Articoli 20 e 21; Accordo protocollare 2020: articolo 21 cpv 5
Normalarbeitszeit
12094
Il totale delle ore di lavoro possibili (vacanze comprese) è di 2064 ore annuali.

Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC.

Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate alla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata minima settimanale di 37½ ore e massima di 45 ore.

Alle ditte è concessa una flessibilità sull’orario di lavoro pari a 60 ore annue.

La stessa è suddivisa in 15 ore trimestrali e se non utilizzate alla fine di ogni trimestre dell’anno civile (marzo, giugno, settembre, dicembre), devono essere azzerate.

In ogni caso, la flessibilità non può essere aggiunta alle ore di calendario che dovranno risultare, alla fine dell’anno, 2112 ore vacanze e festivi compresi. Ciò significa che eventuali ore che superano le 2112 ore annue dovranno essere retribuite con il dovuto supplemento per le ore straordinarie.

Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).

In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 22) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC,

Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 36 CCL relative al pagamento del salario.

Articoli 20 e 21; Accordo protocollare 2020: articolo 21 cpv 5
Ferien
11523
Vacanze e indennità per le vacanze A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età
per lavoratori a salario settimanale o mensile 25 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi
per il lavoratori a salario orario 10.64% del salario effettivo 13.04% del salario effettivo

Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articolo 25; Accordo protocollare: articolo 22.2
Ferien
11677
Vacanze e indennità per le vacanze A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età
per lavoratori a salario settimanale o mensile 25 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi
per il lavoratori a salario orario 10.64% del salario effettivo 13.04% del salario effettivo

Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articolo 25; Accordo protocollare: articolo 22.2
Ferien
12094
Vacanze e indennità per le vacanze A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età
per lavoratori a salario settimanale o mensile 25 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi
per il lavoratori a salario orario 10.64% del salario effettivo 13.04% del salario effettivo

Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articolo 25; Accordo protocollare: articolo 22.2
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
11523
OccasioneGiorni compensati
Nascita di un figlio 1 giornata
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli) 3 giornate
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri 2 giornate
Matrimonio 1 giornata
Trasloco della propria economia domestica limitatamente una volta l’anno, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giornata
Visita di reclutamento max. 3 giornate
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento 0.5 - 1 giornata
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare 1 giornata

Articolo 27
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
11677
OccasioneGiorni compensati
Nascita di un figlio 1 giornata
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli) 3 giornate
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri 2 giornate
Matrimonio 1 giornata
Trasloco della propria economia domestica limitatamente una volta l’anno, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giornata
Visita di reclutamento max. 3 giornate
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento 0.5 - 1 giornata
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare 1 giornata

Articolo 27
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
12094
OccasioneGiorni compensati
Nascita di un figlio 1 giornata
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli) 3 giornate
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri 2 giornate
Matrimonio 1 giornata
Trasloco della propria economia domestica limitatamente una volta l’anno, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giornata
Visita di reclutamento max. 3 giornate
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento 0.5 - 1 giornata
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare 1 giornata

Articolo 27
Bezahlte Feiertage
11523
Ai lavoratori dovrà essere versata un’indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali.
Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.

Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti.
 
Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.


Articolo 26; Accordo protocollare: articolo 22.2
 

Bezahlte Feiertage
11677
Ai lavoratori dovrà essere versata un’indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali.
Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.

Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti.
 
Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.


Articolo 26; Accordo protocollare: articolo 22.2
 

Bezahlte Feiertage
12094
Ai lavoratori dovrà essere versata un’indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali.
Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.

Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti.
 
Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.


Articolo 26; Accordo protocollare: articolo 22.2
 

Bildungsurlaub
11523
Per i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a 3 giorni di congedo pagato all’anno.

Articolo 38
Bildungsurlaub
11677
Per i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a 3 giorni di congedo pagato all’anno.

Articolo 38
Bildungsurlaub
12094
Per i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a 3 giorni di congedo pagato all’anno.

Articolo 38
Krankheit
11523
Malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% dell’ultimo salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.

Articolo 29
Krankheit
11677
Malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% dell’ultimo salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.

Articolo 29
Krankheit
12094
Malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% dell’ultimo salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.

Articolo 29
Unfall
11523


Articolo 30
Unfall
11677


Articolo 30
Unfall
12094


Articolo 30
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
11523
Congedo paternità: 1 giornata

Articolo 27.1.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
11677
Congedo paternità: 1 giornata

Articolo 27.1.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
12094
Congedo paternità: 1 giornata

Articolo 27.1.4
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
11523
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civilePer celibiPer sposati o celibi con persone a carico
durante l’intera scuola reclute50%80%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Durante 4 settimane per tutti i militi100%100%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Dalla 5a settimana in avanti:50%80%

Ha diritto all’indennità in corrispondenza al capoverso 1 solo se il milite è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l’entrata in servizio oppure se il rapporto di lavoro dura, il servizio incluso, più di tre mesi.

Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l’indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini del capoverso 1 queste spettano al lavoratore.

Articolo 28
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
11677
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civilePer celibiPer sposati o celibi con persone a carico
durante l’intera scuola reclute50%80%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Durante 4 settimane per tutti i militi100%100%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Dalla 5a settimana in avanti:50%80%

Ha diritto all’indennità in corrispondenza al capoverso 1 solo se il milite è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l’entrata in servizio oppure se il rapporto di lavoro dura, il servizio incluso, più di tre mesi.

Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l’indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini del capoverso 1 queste spettano al lavoratore.

Articolo 28
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
12094
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civilePer celibiPer sposati o celibi con persone a carico
durante l’intera scuola reclute50%80%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Durante 4 settimane per tutti i militi100%100%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Dalla 5a settimana in avanti:50%80%

Ha diritto all’indennità in corrispondenza al capoverso 1 solo se il milite è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l’entrata in servizio oppure se il rapporto di lavoro dura, il servizio incluso, più di tre mesi.

Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l’indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini del capoverso 1 queste spettano al lavoratore.

Articolo 28
Frühpensionierung
11523
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Frühpensionierung
11677
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Frühpensionierung
12094
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
11523
Datori di lavoro:
Il 6‰ (sei per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 50.-- al mese

Lavoratori (apprendisti compresi):
Totale *
lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL0.7% *
lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL0.7% *0.7% *

* del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS

Articolo 11
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
11677
Datori di lavoro:
Il 6‰ (sei per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 50.-- al mese

Lavoratori (apprendisti compresi):
Totale *
lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL0.7% *
lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL0.7% *0.7% *

* del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS

Articolo 11
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
12094
Datori di lavoro:
Il 6‰ (sei per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 50.-- al mese

Lavoratori (apprendisti compresi):
Totale *
lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL0.7% *
lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL0.7% *0.7% *

* del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS

Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
11523
Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure rilevatesi necessarie in base all'esperienza, adeguate alle concrete circostanze e tecnicamente realizzabili.

I lavoratori aiutano il datore di lavoro nell'applicazione delle misure da adottare, si attengono alle istruzioni e utilizzano in modo corretto gli impianti per la protezione della salute e i dispositivi di sicurezza.

È applicabile la soluzione settoriale Persona di Contatto (PERCO) "Sicurezza del lavoro e protezione della salute nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati".

Articolo 15
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
11677
Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure rilevatesi necessarie in base all'esperienza, adeguate alle concrete circostanze e tecnicamente realizzabili.

I lavoratori aiutano il datore di lavoro nell'applicazione delle misure da adottare, si attengono alle istruzioni e utilizzano in modo corretto gli impianti per la protezione della salute e i dispositivi di sicurezza.

È applicabile la soluzione settoriale Persona di Contatto (PERCO) "Sicurezza del lavoro e protezione della salute nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati".

Articolo 15
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
12094
Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure rilevatesi necessarie in base all'esperienza, adeguate alle concrete circostanze e tecnicamente realizzabili.

I lavoratori aiutano il datore di lavoro nell'applicazione delle misure da adottare, si attengono alle istruzioni e utilizzano in modo corretto gli impianti per la protezione della salute e i dispositivi di sicurezza.

È applicabile la soluzione settoriale Persona di Contatto (PERCO) "Sicurezza del lavoro e protezione della salute nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati".

Articolo 15
Lernende
11523
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.

Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario)

 

A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)

Classe salariale Salario minimo mensile
1° anno di tirocinio CHF 855.--
2° anno di tirocinio CHF 1'180.--
3° anno di tirocinio CHF 1'715.--

 

Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176

Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017

Lernende
11677
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.

Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario)

 

A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)

Classe salariale Salario minimo mensile
1° anno di tirocinio CHF 855.--
2° anno di tirocinio CHF 1'180.--
3° anno di tirocinio CHF 1'715.--

 

Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176

Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017

Lernende
12094
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.

Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario)

 

A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)

Classe salariale Salario minimo mensile
1° anno di tirocinio CHF 855.--
2° anno di tirocinio CHF 1'180.--
3° anno di tirocinio CHF 1'715.--

 

Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176

Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017

Junge Arbeitnehmende
11523

Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.

Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario).

 

A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)

Classe salariale Salario minimo orario Salario minimo mensile
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo CHF 22.75 CHF 4'000.--
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio CHF 25.30 CHF 4'450.--
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio CHF 27.85 CHF 4'900.--


Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176

Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017 e 2020

Junge Arbeitnehmende
11677

Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.

Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario).

 

A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)

Classe salariale Salario minimo orario Salario minimo mensile
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo CHF 22.75 CHF 4'000.--
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio CHF 25.30 CHF 4'450.--
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio CHF 27.85 CHF 4'900.--


Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176

Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017 e 2020

Junge Arbeitnehmende
12094

Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.

Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario).

 

A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)

Classe salariale Salario minimo orario Salario minimo mensile
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo CHF 22.75 CHF 4'000.--
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio CHF 25.30 CHF 4'450.--
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio CHF 27.85 CHF 4'900.--


Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176

Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017 e 2020

Kündigungsfrist
11523
Anno di servizioDisdetta
Periodo di prova (2 mesi, massimo 3 mesi previo accordo scritto)in ogni momento con un preavviso di 5 giorni lavorativi
Primo anno di servizio1 mese per la fine del mese
Nel secondo e fino al nono anno di servizio2 mesi per la fine del mese
Dal decimo anno di servizio3 mesi per la fine del mese

Articolo 37
Kündigungsfrist
11677
Anno di servizioDisdetta
Periodo di prova (2 mesi, massimo 3 mesi previo accordo scritto)in ogni momento con un preavviso di 5 giorni lavorativi
Primo anno di servizio1 mese per la fine del mese
Nel secondo e fino al nono anno di servizio2 mesi per la fine del mese
Dal decimo anno di servizio3 mesi per la fine del mese

Articolo 37
Kündigungsfrist
12094
Anno di servizioDisdetta
Periodo di prova (2 mesi, massimo 3 mesi previo accordo scritto)in ogni momento con un preavviso di 5 giorni lavorativi
Primo anno di servizio1 mese per la fine del mese
Nel secondo e fino al nono anno di servizio2 mesi per la fine del mese
Dal decimo anno di servizio3 mesi per la fine del mese

Articolo 37
Kündigungsschutz
11523
Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva degli artt. 37.3.b. e 37.3.c. del presente CCL, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Articolo 37
Kündigungsschutz
11677
Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva degli artt. 37.3.b. e 37.3.c. del presente CCL, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Articolo 37
Kündigungsschutz
12094
Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva degli artt. 37.3.b. e 37.3.c. del presente CCL, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Articolo 37
Arbeitnehmervertretung
11523
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino OCST
Arbeitnehmervertretung
11677
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino OCST
Arbeitnehmervertretung
12094
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino OCST
Arbeitgebervertretung
11523
Associazione Ticinese Pavimenti - ATP
Arbeitgebervertretung
11677
Associazione Ticinese Pavimenti - ATP
Arbeitgebervertretung
12094
Associazione Ticinese Pavimenti - ATP
Paritätische Fonds
11523
L’introito totale della CPC verrà utilizzato, sulla base di uno speciale accordo, per:
a) l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli, sopperire gli oneri derivanti da Collegio Arbitrale e Arbitro Unico;
b) il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
c) i rimborsi ai lavoratori organizzati attraverso le rispettive organizzazioni sindacali;
d) le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.

Articolo 11
Paritätische Fonds
11677
L’introito totale della CPC verrà utilizzato, sulla base di uno speciale accordo, per:
a) l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli, sopperire gli oneri derivanti da Collegio Arbitrale e Arbitro Unico;
b) il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
c) i rimborsi ai lavoratori organizzati attraverso le rispettive organizzazioni sindacali;
d) le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.

Articolo 11
Paritätische Fonds
12094
L’introito totale della CPC verrà utilizzato, sulla base di uno speciale accordo, per:
a) l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli, sopperire gli oneri derivanti da Collegio Arbitrale e Arbitro Unico;
b) il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
c) i rimborsi ai lavoratori organizzati attraverso le rispettive organizzazioni sindacali;
d) le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.

Articolo 11
Kaution
11523
Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e d’esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di CHF 10’000.-- o CHF 20’000.-- (a seconda dell’importo dei lavori da eseguire) a tutte le imprese o reparti di imprese operanti nei settori che appaiono nel campo d’applicazione definito nel decreto d’obbligatorietà generale. L’importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Si richiama inoltre l’Appendice 1 del presente CCL relativo alla cauzione.

Se la somma aritmetica dei mandati (mercede secondo i contratti d’appalto) è inferiore a CHF 1’000.--, le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile.

Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita (con possibilità di effettuare il deposito anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino), presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:
a) cauzione di CHF 10’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a CHF 20’000.--*;
b) cauzione di CHF 20’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.--*.

* L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.

La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o compagnia d’assicurazioni (con sede in Svizzera) sottoposte alla sorveglianza della FINMA. Con la banca viene definita l’autorizzazione al prelievo a favore della CPC e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell’utilizzo. La cauzione depositata al tasso d’interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.

Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell’importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall’importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.

Utilizzo:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
a) ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
b) ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Articolo 12; Appendice 1: Articoli 1 e 2
Kaution
11677
Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e d’esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di CHF 10’000.-- o CHF 20’000.-- (a seconda dell’importo dei lavori da eseguire) a tutte le imprese o reparti di imprese operanti nei settori che appaiono nel campo d’applicazione definito nel decreto d’obbligatorietà generale. L’importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Si richiama inoltre l’Appendice 1 del presente CCL relativo alla cauzione.

Se la somma aritmetica dei mandati (mercede secondo i contratti d’appalto) è inferiore a CHF 1’000.--, le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile.

Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita (con possibilità di effettuare il deposito anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino), presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:
a) cauzione di CHF 10’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a CHF 20’000.--*;
b) cauzione di CHF 20’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.--*.

* L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.

La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o compagnia d’assicurazioni (con sede in Svizzera) sottoposte alla sorveglianza della FINMA. Con la banca viene definita l’autorizzazione al prelievo a favore della CPC e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell’utilizzo. La cauzione depositata al tasso d’interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.

Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell’importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall’importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.

Utilizzo:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
a) ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
b) ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Articolo 12; Appendice 1: Articoli 1 e 2
Kaution
12094
Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e d’esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di CHF 10’000.-- o CHF 20’000.-- (a seconda dell’importo dei lavori da eseguire) a tutte le imprese o reparti di imprese operanti nei settori che appaiono nel campo d’applicazione definito nel decreto d’obbligatorietà generale. L’importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Si richiama inoltre l’Appendice 1 del presente CCL relativo alla cauzione.

Se la somma aritmetica dei mandati (mercede secondo i contratti d’appalto) è inferiore a CHF 1’000.--, le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile.

Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita (con possibilità di effettuare il deposito anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino), presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:
a) cauzione di CHF 10’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a CHF 20’000.--*;
b) cauzione di CHF 20’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.--*.

* L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.

La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o compagnia d’assicurazioni (con sede in Svizzera) sottoposte alla sorveglianza della FINMA. Con la banca viene definita l’autorizzazione al prelievo a favore della CPC e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell’utilizzo. La cauzione depositata al tasso d’interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.

Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell’importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall’importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.

Utilizzo:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
a) ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
b) ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Articolo 12; Appendice 1: Articoli 1 e 2
Aufgaben paritätische Organe
11523
 
La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL. Le parti contraenti delegano le competenze necessarie alla CPC per far valere il diritto all'esecuzione in comune ai sensi dell'art. 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL.

La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;

- allestire il calendario di lavoro;
- verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
- eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL;

- amministrare i proventi del contributo paritetico;

- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi;


Articoli 4 e 5; Allegato: articolo 5
Aufgaben paritätische Organe
11677
 
La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL. Le parti contraenti delegano le competenze necessarie alla CPC per far valere il diritto all'esecuzione in comune ai sensi dell'art. 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL.

La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;

- allestire il calendario di lavoro;
- verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
- eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL;

- amministrare i proventi del contributo paritetico;

- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi;


Articoli 4 e 5; Allegato: articolo 5
Aufgaben paritätische Organe
12094
 
La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL. Le parti contraenti delegano le competenze necessarie alla CPC per far valere il diritto all'esecuzione in comune ai sensi dell'art. 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL.

La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;

- allestire il calendario di lavoro;
- verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
- eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL;

- amministrare i proventi del contributo paritetico;

- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi;


Articoli 4 e 5; Allegato: articolo 5
Folge bei Vertragsverletzung
11523
La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
a) ammonimento scritto;
b) pena convenzionale:
I. in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
II. in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di CHF 3’000.--;
III. in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50’000.--.

In caso di violazione del divieto di lavoro nero (di cui al cpv. 6), la CPC può, a seconda della gravità del singolo caso, intimare al lavoratore un ammonimento o una multa fino all’importo massimo di CHF 3’000.--.

Le ditte che favoriranno tale lavoro nero, ad esempio fornendo materiale, attrezzi e macchinari a prestito o noleggio destinati al lavoro nero, saranno passibili di ammenda fino a CHF 5’000.--, in caso di recidività fino a CHF 10’000.--.

Articoli 8, 16.8 e 16.9
Folge bei Vertragsverletzung
11677
La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
a) ammonimento scritto;
b) pena convenzionale:
I. in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
II. in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di CHF 3’000.--;
III. in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50’000.--.

In caso di violazione del divieto di lavoro nero (di cui al cpv. 6), la CPC può, a seconda della gravità del singolo caso, intimare al lavoratore un ammonimento o una multa fino all’importo massimo di CHF 3’000.--.

Le ditte che favoriranno tale lavoro nero, ad esempio fornendo materiale, attrezzi e macchinari a prestito o noleggio destinati al lavoro nero, saranno passibili di ammenda fino a CHF 5’000.--, in caso di recidività fino a CHF 10’000.--.

Articoli 8, 16.8 e 16.9
Folge bei Vertragsverletzung
12094
La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
a) ammonimento scritto;
b) pena convenzionale:
I. in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
II. in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di CHF 3’000.--;
III. in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50’000.--.

In caso di violazione del divieto di lavoro nero (di cui al cpv. 6), la CPC può, a seconda della gravità del singolo caso, intimare al lavoratore un ammonimento o una multa fino all’importo massimo di CHF 3’000.--.

Le ditte che favoriranno tale lavoro nero, ad esempio fornendo materiale, attrezzi e macchinari a prestito o noleggio destinati al lavoro nero, saranno passibili di ammenda fino a CHF 5’000.--, in caso di recidività fino a CHF 10’000.--.

Articoli 8, 16.8 e 16.9
Schlichtungsverfahren
11523


Articolo 6
Schlichtungsverfahren
11677


Articolo 6
Schlichtungsverfahren
12094


Articolo 6
Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
11.13170 21.11.2024 21.11.2024
11.13066 23.07.2024 01.01.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
10.13043 27.06.2024 27.06.2024
10.12615 21.11.2023 21.11.2023
10.12223 24.03.2023 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
9.12094 29.12.2022 29.12.2022
9.11677 29.04.2022 29.04.2022
9.11523 17.12.2021 17.12.2021
9.11067 16.12.2020 17.12.2020