Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2023 bis 02.01.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2023 bis 02.01.2023
Letzte Änderungen
Nuova versione dal 1° gennaio 2023, data la dimensione troppo grande del calcolatore del salario minimo. / Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2023. Per i cantoni di Neuchâtel e Ticino, i valori dei giorni festivi e delle indennità per i giorni festivi corrispondono ai valori dell'anno precedente. I valori per il 2023 saranno aggiornati una volta raggiunto un accordo tra le parti sociali. (22.12.2022)
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Campo d'applicazione geografico
12799

Valido per tutta la Svizzera, ad esclusione delle imprese di carpenteria dei Cantoni FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU e Giura bernese.

Articolo 1

Campo d'applicazione aziendale
12799

Valido per le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto o cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.

L’attività che caratterizza l’imprese o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi die seguenti ambiti:

a) edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);

b) lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;

c) lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;

d) lavorazione del marmo e del granito;

e) imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici dei tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);

f) imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore gel genio civile e dei lavori in sotterraneo;

g) imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;

h) imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

i) imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratterizza rientra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura, ecc.:

k) trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali).

Per il resto si applica l’elenco dettagliato delle attività riportato all’appendice 7. Se l’appendice 7 del CNM contiene divergenze rispetto ai capoversi 1 e 2 di cui sopra, questi prevalgono sull’appendice 7.

Se un’impresa sottoposta al CNM occupa personale di una terza impresa (ditta prestatrice) assoggettato al CNM, la ditta prestatrice deve confermarle di rispettare integralmente le condizioni del CNM.

Articolo 2

Campo d'applicazione personale
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Il CNM fa stato per i lavoratori delle imprese di cui all’art. 2 CNM (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione), operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili. Per gli apprendisti si applica l’appendice 1 del CNM, indipendentemente dall’età.

Il personale addetto alle mense e alle pulizie è assoggettato al presente contratto purché non sia sottoposto ai contratti collettivi di lavoro di forza obbligatoria conclusi per il settore dell’industria alberghiera e per quello dei servizi di pulizia.

Sono esclusi:

  1. capi muratori e i capi fabbrica;
  2. personale con funzioni direttive;
  3. il personale tecnico e amministrativo.


Articolo 3

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12799

L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Sono esclusi:

  1. le imprese di impermeabilizzazione del cantone di Ginevra;
  2. le imprese del marmo del cantone di Ginevra;
  3. le imprese d’asfalto, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del cantone di Vaud;
  4. i mestieri della pietra del cantone di Vaud.


A partire dal 1° ottobre 2014, le imprese che eseguono pavimenti industriali e lavori in betoncini del Cantone di Zurigo e del distretto di Baden (AG) non sono più esclusi del campo d'applicazione con carattere obbligatorio generale.

Sono escluse dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) le aziende dei cantoni di Ginevra, Neuchâtel,
Ticino, Vaud e Vallese associate a uno dei fondi paritetici cantonali seguenti: «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione » in Ticino, «Contribution de solidarité professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Paritätischer Fonds des Hoch- und Tiefbaugewerbes» in Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, del CNM che figurano nell’allegato devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e i cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell’edilizia principale.
L’attività che caratterizza l’impresa o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:
  1. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
  2. lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
  3. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
  4. imprese attive nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
  5. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
  6. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
  7. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12799

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui alla cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri. Si applicano anche ai lavoratori che eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottomessa al campo d’applicazione. Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l’appendice 1 del CNM.

Sono eccettuati:

  1. i capomastri e capi fabbrica,
  2. personale con funzioni direttive;
  3. il personale tecnico e amministrativo,
  4. il personale addetto alle mense e alle pulizie.


Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Informazioni organo paritetico
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Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile (CPSA)

Weinbergstrasse 49
Case postale
8042 Zurich
058 360 77 10
www.svk-bau.ch/it
info@svk-bau.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
12799
Unia

Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
12799
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Weinbergstrasse 49 / Case postale
8042 Zurigo

058 360 76 00
verband@baumeister.ch

Salari / salari minimi
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Salari di base (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2023)
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'597.– CHF 37.50 CHF 5'893.– CHF 33.50 CHF 5'684.– CHF 32.30 CHF 5'372.– CHF 30.50 CHF 4'808.– CHF 27.30
Blu CHF 6'340.– CHF 36.– CHF 5'813.– CHF 33.05 CHF 5'608.– CHF 31.85 CHF 5'238.– CHF 29.75 CHF 4'737.– CHF 26.90
Verde CHF 6'082.– CHF 34.55 CHF 5'738.– CHF 32.60 CHF 5'533.– CHF 31.45 CHF 5'103.– CHF 29.00 CHF 4'673.– CHF 26.55


Classi salariali: V = capi; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali


Salari di base «Genio civile speciale»
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Blu CHF 6'340.– CHF 36.– CHF 5'813.– CHF 33.05 CHF 5'608.– CHF 31.85 CHF 5'238.– CHF 29.75 CHF 4'737.– CHF 26.90


Classi salariali: V = capisquadra; Q = lavoratori diplomati; A = lavoratori qualificati; B = lavoratori edili con conoscenze professionali; C = lavoratori edili senza conoscenze professionali

Salario di base per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo
Classe salariale V Q A B C
Zona mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Rossa CHF 6'597.– CHF 39.00 CHF 5'893.– CHF 34.85 CHF 5'684.– CHF 33.60 CHF 5'372.– CHF 31.75 CHF 4'808.– CHF 28.40
Blu CHF 6'340.– CHF 37.50 CHF 5'813.-- CHF 34.35 CHF 5'608.– CHF 33.15 CHF 5'238.– CHF 30.95 CHF 4'737.– CHF 28.00


Classi salariali per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: V = capo operaio; Q = specialista di taglio del calcestruzzo/ operatore/trice al taglio edile qualificato/a; A = tagliatore di calcestruzzo; B = tagliatore di calcestruzzo senza attestato professionale; C = lavoratore edile

I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.

Assegnazione alle classi salariali

L’assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta al momento dell’assunzione dal datore di lavoro. La classe salariale deve essere indicata sul conteggio salariale individuale.
Il salario base per i lavoratori diplomati come muratori o costruttori stradali (classe salariale Q) che hanno assolto con successo l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15%, nel secondo anno al massimo del 10% e nel terzo anno al massimo del 5%.
Il salario base per gli aiuti muratori o i costruttori stradali pratici (classe salariale A) che hanno assolto con successo l’apprendistato CFP e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario base della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15%, nel terzo anno al massimo del 10% e nel quarto anno al massimo del 5%.

Regolamentazioni salariali in casi particolari

Per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:

  1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
  2. giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che non vengono occupati per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  3. lavoratori estranei al settore che non vengono occupati nell’edilizia per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
  4. lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi dell’art. 42 CNM, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla Commissione professionale paritetica competente.
  5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nell'edilizia principale, per il periodo di transizione fino all'inizio dell'apprendistato nell'anno in questione; se l'apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputa bile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
  6. lavoratori che svolgono un'attività pratica nell'ambito di un pretirocinio d'integrazione approvato dalla Commissione paritetica competente ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi.
Salari base Cantone di Ginevra

Gruisti (certificato di formazione di gruista o attestato equivalente): classe Q

Articoli 41, 43 e 45; appendici 13 et 17

Categorie salariali
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Classi salariali Condizioni
C – Lavoratori edili Lavoratori senza conoscenze professionali
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali Lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale e che per le loro buone qualifiche conformemente all’art. 44 cpv. 1 vengono promossi dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B. Di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) d’attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100 %) nell’impresa in questione. L’impresa può in ogni caso rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente conformemente all’art. 44 cpv. 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. Sono fatte salve le eccezioni conformemente all’art. 45 cpv. 1 lett. d17.
A – Lavoratori qualificati Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di aiuto muratore CFP/costruttore stradale pratico CFP18. Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia: 1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPSA oppure 2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A. 3. con un attestato estero non riconosciuto dalla CPSA per l’assegnazione alla classe Q.
Q – Lavoratori diplomati Lavoratori diplomati quali muratori, costruttori di vie di traffico (costruttori stradali), ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività su cantieri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività).
V – Capi Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPSA o che sono stati nominati capi dal proprio datore di lavoro.


Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q e promemoria della CPSA relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri: cfr. appendice 15

Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali nel genio civile speciale: cfr. appendice 13

Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: cfr. appendice 17

Articolo 42; appendici 13, 15 e 17

Aumento salariale
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Salari effeti  (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2023)

A tutti i lavoratori sottoposti al CNM viene concesso, dall’entrata in vigore della dichiarazione d’obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 150.- al mese (CHF 0,85 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l’articolo 42 e le appendici 13 e 17 CNM. Per beneficiarne, il lavoratore deve aver lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CNM nel 2022 e deve essere in grado di «svolgere pienamente l’attività» (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. a CNM).

Per i lavoratori che non sono durevolmente in grado di svolgere pienamente un’attività lavorativa ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera a CNM occorre stipulare individualmente un accordo scritto concernente l’aumento salariale, che può essere inferiore ai valori summenzionati giusta l’articolo 41 capoverso 1.  

La base di calcolo per l’adeguamento è il salario individuale al 31 dicembre 2022. Gli adeguamenti generali (a livello aziendale) al rincaro e gli aumenti salariali già concordati dal 1° luglio 2022 possono essere computati al suddetto adeguamento salariale (…).



Articolo 51; Convenzione addizionale 2022: articolo 3

Tredicesima mensilità
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I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa (salario mensile medio).
I lavoratori a salario orario percepiscono l'8,3% in più del salario determinante riscosso nell'anno considerato.

Mediante accordo scritto, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare un versamento semestrale della tredicesima mensilità, anche se il rapporto di lavoro si protrae per l’intero anno civile. Con i lavoratori soggetti all’imposta alla fonte può inoltre essere concordato un versamento mensile della tredicesima mensilità. In ogni caso, il pagamento della tredicesima mensilità deve figurare separatamente sul conteggio salariale.

Articoli 49 e 50

Versamento del salario
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La retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico;. Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.

Articolo 47
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
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Lavoro notturno temporaneo
Sorta di lavoro Supplemento
Estate (ore 20.00–05.00) durata fino ad una settimana supplemento del 50%
Estate (ore 20h00–05h00) durata superiore ad una settimana supplemento del 25%
Inverno (ore 20h00–06h00) durata fino ad una settimana supplemento del 50%
Inverno (ore 20h00–06h00) durata superiore ad una settimana supplemento del 25%

 

Sorta di lavoro Supplemento
Lavoro notturno a sciolte (estate e inverno) supplemento di CHF 2.– l’ora\; Non cumulativo con il supplemento per il lavoro notturno temporaneo
Lavoro domenicale (sab. ore 17h00 – lun. ore 05h00 in estate o 06h00 in invernale) supplemento del 50%
Lavoro nei giorni festivi (ore 00h00–24h00) supplemento del 50%
Lavoro al sabato (per tutte le ore prestate) supplemento del 25% sotto forma di denaro (settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo: 30%)

 
I supplementi
ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell'art. 55 (lavoro notturno temporaneo), dell'art. 27 cpv. 3 (lavoro di sabato) e dell'art. 56 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Articoli 27, 52, 55, 56, 59; appendice 17: articolo 6

 

Rimborso spese
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Rimborso spese, indennità per il pranzo e chilometraggio

I lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

L’impresa, secondo possibilità, mette a disposizione un pasto sufficiente al posto di corrispondere un’indennità in denaro. In mancanza di questa possibilità da parte dell’azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un’indennità di almeno CHF 16.–.  

Se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 per ogni chilometro di servizio.

 
Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo

Per il miglioramento della qualità del vitto nelle mense e per una più ampia offerta sui cantieri con lavoro a sciolto con esercizio continuo giusta l’articolo 17 capoverso 2 appendice 12 CNM, ogni lavoratore ha diritto a un supplemento giornaliero di CHF 3.– per i pasti. (...)

Vengono inoltre rimborsate le spese nei seguenti casi:

Se il lavoratore, dal posto di lavoro, non torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede dell’impresa del datore di lavoro:

  1. Per i giorni lavorativi stabiliti in base al piano delle sciolte in vigore, il lavoratore ha diritto all’indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio). Una panoramica delle diverse varianti nell’applicazione del trasferimento completo è riportata all’allegato 1 dell’appendice 12 CNM. In caso d’interruzione del lavoro inferiore a 48 ore, il lavoratore ha diritto, anche durante l’interruzione, all’indennità per il trasferimento completo (vitto e alloggio) analogamente a quanto previsto al cpv. 2.2 lett. a. Se l’interruzione del lavoro è pari o superiore a 48 ore, il lavoratore non ha diritto, durante l’interruzione, all’indennità per il trasferimento completo. In questo caso le spese per l’alloggio non devono essere sostenute dal lavoratore. 

Applicazione del trasferimento completo (Appendice 12 art. 14 capoverso 2 cifra 2.2 lettera a CNM in combinato disposto con l'art. 60 CNM e l'Appendice 6 CNM)

Principio: Indennità per il tempo di viaggio

Sorta di spese Indennità
Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana CHF 90.– per ogni viaggio di andata e ritorno
In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo CHF 120.– per ogni viaggio di andata e ritorno (questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio)
Sul territorio del Cantone di Ginevra: Indennità forfetaria giornaliera (spese di viaggio e pranzo) CHF 25.–
Indennità pausa per il cantone GE 2,9% (del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali)

Genio civile speciale

Principio: si applicano le disposizioni del CNM con riserva delle seguenti disposizioni.

Sorta di spese Indennità
Rimborso spese se non è possibile tornare giornalmente al luogo di impiego CHF 70.– per giorno lavorativo per alloggio in pensioni e simili; CHF 37.50 per giorno lavorativo per alloggio gratuito in baracche, roulotte, ecc. con possibilità di cucina o mensa
Rimborso spese in caso di ritorno giornaliero al luogo di impiego indennità forfetaria per il pranzo: CHF 12.50 per ogni giorno di lavoro
Sul territorio del Cantone di Ginevra: Indennità forfetaria giornaliera (spese di viaggio e pranzo) CHF 25.–
Indennità pausa per il cantone GE 2,9% (del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali)

 

Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo

Indennità tempo di percorso

Il tempo del percorso viene indennizzato in modo forfettario a seconda della distanza dal luogo di lavoro (cantiere) al deposito:

  Distanza tra l’impresa e il luogo di lavoro (in linea d’aria) Andata CHF Andata e ritorno CHF
A Moins de 10 km 6.– 12.–
B 10 jusqu'à 15 km 12.– 24.–
C 15 jusqu'à 25 km 18.– 36.–
D 25 jusqu'à 50 km 24.– 48.–
E Plus de 50 km Vale come orario di lavoro ai sensi del cpv. 2 Vale come orario di lavoro ai sensi del cpv. 2



Rimborso spese

Indennità di pasto: in deroga all’art. 60 CNM, a tutti i lavoratori operanti sui cantieri viene corrisposta per ogni pasto principale un’indennità di CHF 16.–. (...)

Spese di pernottamento: in caso di lavori eseguiti fuori, il datore di lavoro può disporre il pernottamento presso il luogo di lavoro. I pernottamenti fuori, compresa la colazione, vengono rimborsati dal datore di lavoro separatamente sulla base dei costi effettivi.

 

Ginevra

Pausa: per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  • È retribuita nella percentuale del 2,9% del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.
  • Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.

Sul territorio del Cantone di Ginevra, l’indennità forfetaria giornaliera per le spese di viaggio e il pranzo ammonta a CHF 25.–.

 

Articolo 60; appendice 12 (convenzione per i lavori in sotterraneo): articolo 14; appendice 13 (convenzione addizionale Genio civile speciale): articolo 8; appendice 17 (settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo): articoli 4 e 7;  appendice 18 (convenzione addizionale Ginevra): articolo 1

Altri supplementi
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Lavori nell’acqua o nel fango

È considerato «lavoro nell’acqua o nel fango» quello che non può essere eseguito con calzature di lavoro normali o stivali di gomma bassi, senza andare soggetti ad influenze nocive. Per un lavoro di questo tipo viene corrisposto un supplemento salariale tra il 20 % e il 50 % conformemente alla seguente tabella:

Stivali al ginocchio

25%

Stivali tutta coscia

35%

Pantaloni per il lavoro nell’acqua

50%

Lavori sotterranei

I lavoratori hanno diritto a un supplemento per le ore effettivamente prestate nei lavori sotterranei.

Per lavori sotterranei si intendono gallerie, cunicoli, caverne e pozzi la cui esecuzione, ampliamento o ricostruzione avviene sotto terra con il procedimento da minatore1. In base a questa regolamentazione, i pozzi verticali che devono essere prolungati e la cui profondità misura più di 20 metri (misurati dal piano di lavoro da cui ha inizio lo scavo) sono considerati alla stessa stregua dei lavori sotterranei; il supplemento per lavori sotterranei viene pagato a partire dalla profondità di 20 metri.

I supplementi per i lavori in sotterraneo e i risanamenti di opere sotterranee sono regolamentati nella Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo (appendice 12).

 

1 Per «procedimento da minatore» si intendono i lavori in sotterraneo indipendentemente dal fatto che siano eseguiti con l’avanzamento tradizionale, con frese, con frese puntuali, con lo scudo, ecc.

Articoli 57 e 58

Orario di lavoro
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Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno seguente (anno di conteggio), durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc. Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore).

Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale): l’orario di lavoro settimanale per il successivo anno di conteggio viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine di aprile. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al cpv. 2. Le parti contraenti mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro elaborati congiuntamente. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d’impiego, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali. Se necessario, esse possono scostarsi dal cpv. 2 in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari o per parti d’impresa o unità che dedicano oltre il 60% del tempo di lavoro alla posa di pavimentazioni. Il calendario di lavoro aziendale non può superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione) e deve essere consegnato a detta Commissione entro metà maggio.

Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale: l’orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:

  1. minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore) e
  2. massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore).

Su richiesta dei datori di lavoro, i calendari di lavoro annuali sezionali o aziendali possono inoltre comprendere fino a cinque giorni a zero ore (giorni di compensazione). La Commissione paritetica competente può prevedere ulteriori giorni a zero ore. (…)

Se a posteriori il lavoro supplementare da compiere risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest’ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell’anno, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Per il riporto delle ore in difetto si applica l’articolo 26 capoverso 2.

In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il cpv. 2 e il numero massimo di ore annuali. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Pausa obbligatoria a Ginevra

Per tutto l’anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

  • La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.
  • Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.

Articoli 24, 25 e 54; appendice 18 (convenzione addizionale Ginevra): articolo 1

Lavoro straordinario / ore supplementari
12799

Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari, mentre le ore eseguite in meno sono considerate ore in difetto. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici. L'impresa può scegliere una delle seguenti varianti (cpv. 2), ma è tenuta a comunicare tale scelta in modo vincolante entro la fine di aprile di ogni anno alla Commissione paritetica. La variante selezionata ha validità almeno per un anno di conteggio. Se non viene effettuata alcuna scelta, trova applicazione la variante a).

Tutte le ore prestate che eccedono le 48 ore danno diritto a un supplemento del 25%. Possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo due ore, mentre le ore restanti devono essere retribuite nel mese successivo con il salario base e con il supplemento. Il supplemento deve in ogni caso essere versato nel mese seguente. Complessivamente, tuttavia, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore

  • a 100 ore nella variante a)
  • e a 80 ore nella variante b).

Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base. Nella variante b) le ore in difetto alla fine del mese possono essere riportate sul nuovo conto fintantoché il saldo complessivo di 20 ore in difetto non venga superato. Ulteriori ore in difetto decadono a carico del datore di lavoro, purché egli non dimostri che sono imputabili a una colpa del lavoratore.

Il limite di 25 ore si applica indistintamente a tutti i rapporti di lavoro a partire da un grado di assunzione del 70%.

Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere. Onde evitare i lavori in caso di canicola o di maltempo, la compensazione può anche essere disposta su base oraria.

Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, a fine aprile il saldo rimanente dovrà essere retribuito con il salario base e un supplemento del 25%. Per il riporto delle ore in difetto si applica l’articolo 26 capoverso 2, a condizione che venga mantenuto il sistema di conteggio secondo la variante b).

In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno di conteggio, occorre effettuare il calcolo pro rata dell’orario annuale di lavoro e procedere analogamente a quanto previsto dal capoverso 4.

Ore in difetto (ore mancanti) possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore e se l’ammontare è congruo.

I supplementi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 (ore supplementari) e i supplementi ai sensi dell'art. 55 (lavoro notturno temporaneo), dell'art. 27 cpv. 3 (lavoro di sabato) e dell'art. 56 (lavoro festivo) non sono cumulabili tra loro. Viene applicato quello più alto.

Articoli 26 e 52

Vacanze
12799
Categoria d'età Numero di giorni di vacanze
Fino al compimento del 20° anno d’età 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Dal 21° anno d’età fino al 50° anno compiuto 5 settimane (= 25 giornate lavorative)
Dal 50° anno compiuto 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Lavoratori con salario orario 10,6% (= 5 settimane) e 13,0% (= 6 settimane)

Articolo 34
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12799

Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore a tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore a tre mesi spetta di diritto un’indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate: 

Occasione Giorni compensati
Proscioglimento dall’obbligo militare ½ giornata. Qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello di ispezione sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore ha diritto a una giornata intera
Matrimonio del lavoratore 1 giorno
Congedo di paternità in caso di nascita di un figlio 10 giorni. Il congedo di paternità è disciplinato dall’art. 329g CO. L’indennità per perdita di guadagno (IPG) spetta al datore di lavoro
Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figlio) 3 giorni
Decesso di fratelli, genitori o suoceri 3 giorni
Trasloco della propria economia domestica se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno


Articolo 39

Giorni festivi retribuiti
12799

Diritto a un’indennità per perdita di salario in determinati almeno 8 giorni festivi, ricorrono in giorni di lavoro;

Indennità percentuale: in alternativa è possibile concordare per iscritto un’indennità percentuale per i giorni festivi. Fa stato la percentuale definita annualmente dalla Commissione professionale paritetica competente. L’indennità viene corrisposta insieme al salario mensile. Il metodo di indennizzo prescelto non può essere modificato nel corso dell’anno.

Eccezione «genio civile speciale»: indennità forfetaria pari al 3%

Articolo 38; appendice 13: articolo 9.2

Congedo di formazione
12799

Massimo 5 giorni lavorativi l’anno per seguire corsi di aggiornamento professionale in azienda (non pagato).

Articolo 6

Malattia
12799
Obbligo d’assicurazione

il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CNM.

Inizio dell’assicurazione

l’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

Giorno di attesa non retribuito

in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

Prestazioni assicurative

l’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:

  1. 90% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
  2. Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
  3. In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25%, l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lett. b.
  4. Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno 8 settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui riguardano lo stesso periodo.
Premi e prestazioni assicurative differite
  1. I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
  2. Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
  3. Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.
Base salariale/guadagno giornaliero

l’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

Importo massimo delle prestazioni assicurative

le prestazioni versate in sostituzione del salario in caso di impedimento al lavoro possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell’evento assicurato. L’importo versato in caso di impedimento al lavoro non può superare l’importo versato per la prestazione lavorativa (non compresa la quota della tredicesima mensilità).

Riserve assicurative

inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l’assicurato è stato curato prima dell’entrata nell’assicurazione, vengono indennizzate come segue:

Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto in un’azienda assoggettata al CNM Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia
fino a 6 mesi 4 settimane
fino a 9 mesi 6 settimane
fino a 12 mesi 2 mesi
fino a 5 anni 4 mesi


Sono garantite le piene prestazioni se l’assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell’edilizia principale svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).

Fine dell’assicurazione
  1. La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
    • con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;
    • se il contratto d’assicurazione viene annullato o sospeso;
    • se è esaurito il diritto alle prestazioni.
  2. In caso di eventi assicurati avvenuti durante la copertura assicurativa, le prestazioni vanno fornite fino al recupero della piena abilità lavorativa, al massimo fino al raggiungimento del limite delle prestazioni, conformemente al cpv. 4.
Passaggio all’assicurazione individuale

a) All’uscita dall’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 giorni, di passare all’assicurazione individuale.

b) I lavoratori devono essere informati in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio.

c) Non è consentito formulare nuove riserve assicurative. L’assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora per quanto concerne sia l’importo dell’indennità giornaliera sia la durata del diritto alle prestazioni.

Responsabilità del datore di lavoro
  1. Il datore di lavoro deve concedere prestazioni conformi all’art. 324a CO ai lavoratori che non possono essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o possono esserlo soltanto con riserva.
  2. Il datore di lavoro non risponde del rifiuto dell’assicurazione di fornire prestazioni riconducibile a una violazione delle condizioni di assicurazione imputabile al lavoratore, sempreché il datore di lavoro abbia ottemperato al suo obbligo di informare.
  3. Qualora le disposizioni contrattuali non soddisfino tali esigenze, il datore di lavoro risponde di eventuali differenze. Egli è tenuto a informare i lavoratori sulle condizioni di assicurazione e a comunicare loro un eventuale cambiamento di assicuratore.
Area geografica di validità
  1. L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all’estero superiore a tre mesi, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
  2. Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza l’esplicito consenso dell’assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.
  3. Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, fatti salvi i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità competenti.
  4. Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione. All’assicurazione è tuttavia consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l’assicurato sposta definitivamente il proprio domicilio dalla zona di confine limitrofa ad un’altra regione estera.
  5. Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell’Unione europea/AELS.
Disposizioni transitorie

i contratti d’assicurazione esistenti devono essere adeguati al più tardi entro la fine del 2018.

Articolo 64

Infortunio
12799

Riduzione delle prestazioni da parte della Suva

se la Suva esclude o riduce, in caso di colpevolezza dell’assicurato o di pericoli straordinari o di atti temerari, le prestazioni dell’assicurazione, l’obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione.



Articolo 65

Servizio militare / civile / di protezione civile
12799

Il lavoratore ha diritto, in tempo di pace, a un’indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione civile. L’indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:
 

  celibi coniugati o celibi con persone a carico
per tutta la durata della scuola reclute 50% 80%
durante altri servizi militari, civili o di protezione civile a carattere obbligatorio    
nelle prime 4 settimane 100% 100%
a decorrere dalla 5a e fino alla 21a settimana 50% 80%
dalla 22a settimana (militari in ferma continuata) 50% 80%

 

Articolo 40

Pensionamento anticipato
12799

Secondo il CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN). Eccezione: settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.

In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12799
Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento)

Campo d'applicazione: sono sottoposti al Parifonds Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del CNM nonché i loro dipendenti, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le aziende dei Cantoni Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a un fondo paritetico cantonale («Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Cantone di Ginevra, «Fonsopar» nel Cantone di Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione » in Ticino, «Contribution de solidarité professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Cantone di Vaud, «Paritätischer Fonds des Hoch- und Tiefbaugewerbes» in Vallese).

Per salario determinante si intende il salario soggetto all’AVS fino al massimo LAINF. Per i lavoratori, inclusi gli apprendisti, che non soggiacciono all’obbligo AVS, il contributo alle spese d’applicazione e di formazione e perfezionamento professionale è calcolato sulla base del salario equivalente al guadagno soggetto all'AVS. Sono fatte salve le attività svolte in Svizzera per una durata massima di 90 giorni l’anno.

Contributi alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale (Parifonds):

Chi Contributo (% della masse salariale soggetta alla LAINF)
Contributo a carico dei lavoratori inclusi gli apprendisti 0.7%
Contributo a carico del datore di lavoro, in genere 0.5%
Contributo a carico di datori di lavoro la cui attività in Svizzera non supera i 90 giorni all'anno 0.4% (0.35% contributo lavoratore, 0.05% contributo datore di lavoro), non meno di CHF 20.– per ogni collaboratore e datore di lavoro


Sono sottoposti al Parifonds-Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del CNM nonché i loro dipendenti, inclusi gli apprendisti. Per i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese ci sono dei fondi locali.


Cantone di GE
Chi Montante
Contributo a carico dei lavoratori e apprendisti 1% del salario assoggettato alla SUVA (0,7% alle spese di applicazione e 0,3% alle spese di perfezionamento professionale; 13a mensilità e ferie non incluse)
Contributo a carico del datore di lavoro 0,3% del salario lordo AVS (13a mensilità non inclusa)


Articolo 8; Convenzione addizionale 'Ginevra'

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
12799
Sicurezza sul lavoro e tutela della salute:
L’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie.

Alloggi dei lavoratori:
  • Devono essere garantite condizioni di abitabilità e di sicurezza adeguate alle norme vigenti in materia di abitazione, quali le norme di diritto pubblico, le disposizioni sulla protezione antincendio, ecc.
  • I locali degli alloggi (ivi compresi i servizi igienici) devono poter essere riscaldati
  • Dev’essere garantita la possibilità di avere un vitto caldo
  • Ogni persona ha diritto ad un letto impeccabile e alla necessaria biancheria da letto
Nel caso di alloggi temporanei (ad es. per la durata di attività di un cantiere) possono essere ragionevolmente ridotti, previa comunicazione alla competente Commissione professionale paritetica.

Servizi igienici sui cantieri:
  • con acqua potabile, sufficienti possibilità di lavarsi e un numero sufficiente di toilette; queste vanno tenute separate per uomini e donne, qualora se ne ravvisi la necessità

Lavori in sotteraneo:
I lavoratori e le lavoratrici temporanei unicamente se sono in grado di dimostrare di avere già esercitato nell’edilizia principale un’attività di almeno 6 mesi, beneficiare della stessa formazione concernente la sicurezza prevista per i lavoratori fissi, test medico obbligatorio

Articolo 5 del Allegato 5; Articoli 3-8 del Appendice 6; Articolo 9 del Appendice 12
Apprendisti
12799


Vacanze:
  • Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane



Lavoro a cottimo: gli apprendisti non possono eseguire lavori a cottimo

Articolo 3; Accordo protocollare in complemento al CNM concernente le «condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti» e il «diritto di stipulare un contratto di adesione»; 329e CO
Termini di disdetta
12799
Anni di servizio Periodo di preavviso
Durante il periodo di prova (2 mesi) 5 giorni lavorativi
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
dal 10° anno di servizio 3 mesi
 
Lavoratori a partire da 55 anni
Anni di servizio Periodo di preavviso
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi
dal 10° anno di servizio 6 mesi


Articoli 18 e 19

Protezione contro il licenziamento
12799

È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva dell’art. 21 cpv. 2 e 3 CNM, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data in cui sorge il diritto alla rendita di invalidità.

Se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, la scadenza ne viene sospesa, ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO, nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo viene prolungato fino alla fine del mese successivo.

Se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.


Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se tale saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può esigere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.
 
Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale.



 
L'impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest'ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.


Articoli 19.3 e 21

Rappresentanza dei lavoratori
12799
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
12799
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Compiti organi paritetici
12799
Commissione paritetica svizzera d’applicazione (CPSA):
  • Composizione: 7 rappresentati SSIC, 4 rappresentati Unia, 3 rappresentati Syna
  • Competenze/Compiti: Delibera su questioni generali di interpretazione del CNM, elaborazione della proposta di finanziamento dei compiti di applicazione, delegazione die compiti varii a un comitato

Comitato:
  • Composizione: 3 rappresentati SSIC, 2rappresentati Unia, 1 rappresentate Syna
  • Competenze/Compiti: Coordinazione e assistenza die Commissioni professionali paritetiche (CPP), istruire e fornire le CPP, delibera su questioni riguardanti le competenze, controllo l'operato delle CPP, coordinazione del applicazione del CNM

Le Commissioni professionali paritetiche locali così costituite sono espressamente incaricate dell’esecuzione del CNM durante la sua validità. Le Commissioni professionali paritetiche locali sono autorizzate a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'art. 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziario.

La Commissione professionale paritetica locale ha i seguenti compiti:
a) garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CNM, delle relative appendici e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CNM (...)
b) e in particolare:
1. eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. verificare i calendari di lavoro purché a tale proposito il CNM non abbia stabilito altre competenze, come nella convenzione addizionale «Lavori in sotterraneo» o nella convenzione addizionale «Genio civile speciale»;
3. conciliare le divergenze di opinione tra imprese e lavoratori sull’assegnazione alle classi salariali (art. 42, 43 e 45 CNM);
4. vegliare sull’applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’ordine e l’igiene sui cantieri» (appendice 6);
5. conciliare le divergenze di opinione fra impresa e lavoratore sulla sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;
6. conciliare le divergenze di opinione ai sensi dell’art. 33 della convenzione addizionale «Partecipazione nel settore dell’edilizia principale» (appendice 5);

In singoli casi, la Commissione professionale paritetica può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

Articoli 13, 13bis et 76
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12799

Se le Commissioni professionali paritetiche constatano una violazione delle disposizioni contrattuali, invitano la parte colpevole ad onorare immediatamente i propri impegni.

La Commissione professionale paritetica ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50'000.–; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese procedurali ed accessorie;
d) applicare le sanzioni previste all’art. 70 CNM («Divieto di lavoro nero»).

La Commissione professionale paritetica può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (... ) oppure ostacola le procedure di controllo. Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CNM o che - nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CNM - si sono comportati in modo da dar adito al controllo o all' avvio della procedura.

Articolo 79

Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
12799
Informazione:
  • Principii: l’impresa è tenuta a informare, almeno una volta all’anno, i lavoratori sugli effetti della gestione degli affari; in caso di eventi eccezionali l’informazione viene fornita tempestivamente e nella maniera più opportuna
  • In speciale: in caso di trasferimento ad altra ditta o di licenziamenti collettivi, vengo disposizioni speciali

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:
  • Principio: l’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie.
  • In speciale: i lavoratori devono essere informati per tempo dalla stessa in caso di visite aziendali, L’impresa comunica ai lavoratori l’esito di tale visita; i lavoratori possono, previo accordo con l’impresa, raccogliere le informazioni necessarie relative alla sicurezza e alla prevenzione6, presso autorità, esperti esterni della sicurezza sul lavoro e fornitori.

Articolo 73; appendice 5
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
12799
Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale.

Articolo 21
Piani sociali
12799
Licenziamenti collettivi:

Se sono previsti licenziamenti collettivi nei termini di legge (art. 335d CO), l'azienda deve informare e consultare tempestivamente i lavoratori invitandoli a formulare proposte atte a evitare o ridurre i licenziamenti.

L'impresa informa tempestivamente la Commissione professionale paritetica competente e le parti contraenti competenti del trasferimento dell'azienda o del licenziamento collettivo.

L'azienda deve elaborare tempestivamente per iscritto un piano sociale atto ad attenuare le conseguenze sociali ed economiche per i lavoratori licenziati.

Disposizioni speciali in materia di lavoro ridotto/sospensione delle attività aziendali causa intemperie

Articoli 25 e 28; convenzione addizionale „Partecipazione nell’edilizia principale” (appendice 5)
Obbligo della pace
12799

Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicotto.

Articolo 7
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