CCL dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG)

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2019 bis 31.12.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.10.2019 bis 31.05.2023
Letzte Änderungen
Proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale (senza modifica) fino al 30 giugno 2023 (27.04.2022)
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Örtlicher Geltungsbereich
10824
Il contratto è applicabile al cantone Ticino.

Articolo 1
Betrieblicher Geltungsbereich
10824
Il presente contratto si applica a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di:
a) produzione di piante in vaso e fiori recisi;
b) vivai e cespi perenni, piante ornamentali;
c) compostaggio;
d) costruzione e manutenzione giardini;
le attività che rientrano nel settore costruzione e manutenzione sono:
– Impianti di cantieri e lavori preliminari: misure di protezione, sbarramenti e segnaletica, lavori preliminari relativi alle piante, demolizione, rimozione controllata, trasporti, messa a deposito e smaltimento dei rifiuti;
– Movimento di terra e modellatura del terreno: lavori di sterro, modellatura e spianamento grezzo del terreno;
– Condotte, canalette, pozzetti e drenaggi: scavo di trincee e di fosse, condotte, canalette, pozzi, pozzetti, allacciamenti, coperture e accessori per pozzetti, avvolgimenti, riempimenti, strati drenanti e drenaggi;
– Delimitazioni e pavimentazioni: Strati di fondazione, delimitazioni, pavimentazione in pietra naturale, pavimentazione in blocchetti e lastricati di calcestruzzo, pavimentazioni ammortizzanti, pavimentazioni legate con acqua, pavimentazioni inverdite, pavimentazioni per aree da gioco drenanti e non, pavimentazioni di legno, demarcazioni e rivestimenti colorati;
– Muri, scale e pareti inerenti le sole sistemazioni in esterno (giardini, parchi, centri sportivi, ecc.): Scavo per fondazioni di muri e di scale, fondazioni, muri, pareti, scale e gradini; smaltimento delle acque e riempimento a tergo di manufatti;
– Assicurazione di scarpate e argini: Scavo per fondazione e smaltimento delle acque, fondazioni, opere di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di consolidamento con legname, opere di consolidamento con pietra naturale, consolidamento di scarpate con elementi di calcestruzzo, protezione contro l’erosione, inverdimento di scarpate e argini assicurati;
– Superfici verdi e specchi d’acqua: Strati vegetali, miglioramento e lavorazione del terreno, giardini rocciosi e superfici per piante ruderali, superfici per piante acidofile, specchi d’acqua. Biotopi naturali per fauna, piscine, fontane e vasche d’acqua, impianti balneari e stagni balneabili. Lavoroi di rinnovo e riparazione;
– Piantagione, semina e manutenzione: Fornitura di piante, lavori di piantagione, semina e posa di tappeto erboso in rotoli, manutenzione e misure di protezione, prati estensivi magri e prati fioriti, idrosemina;
– Arredo urbano: Fondazioni, fornitura e posa di elementi di arredo urbano, fornitura e posa di attrezzature da gioco e attrezzature sportive, recinzioni e cancelli, contenitori per rifiuti, impianti di irrigazione automatica per giardini e zone verdi a partire dall’alimentazione dell’acqua all’esterno del giardino;
– Tappeti erbosi, prati, superfici palustri e canneti, superfici ruderali, misure di protezione fitosanitaria e concimazioni;
– Manutenzione di piantagioni: Alberi, arbusti, piante tappezzanti e acidofile. Piante sarmentose e rampicanti. Siepi e cespugli modellati. Rose, piante perenni, graminacee ornamentali, felci, arbusti da bacche, piante da frutto, piantagioni con piante annuali, piante da mastello, misure di protezione fitosanitaria e concimazioni;
– Piante per inverdimento interno: Trasporto di piante, piante in fioriere mobili e vasche;
– Inverdimento edifici: Giardini pensili, pareti verticali, vasche, rampicanti, tecniche di fissaggio;
– Campi sportivi e da gioco: costruzione, drenaggi, semine per i campi naturali. Costruzione posa di campi sintetici con drenaggi. Sottofondi;
– Pavimentazioni, scale e impianti per lo smaltimento di acque: Selciati e lastricati, pavimentazioni di calcestruzzo, pavimentazioni legate con acqua e pavimentazioni inverdite. Pavimentazioni speciali, scale e gradoni. Lavori di rinnovo e di ripartizione.

Articolo 1
Persönlicher Geltungsbereich
10824
Le disposizioni fanno stato per ai dipendenti e agli apprendisti, dei membri dell'ASIF, Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana e delle ditte che hanno sottoscritto individualmente il CCL, come pure al personale amministrativo. Il personale dirigente non è sottoposto al CCL.

Articolo 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10824
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10824
a) Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
alle imprese del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, di costruzione e manutenzione giardini;

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4a
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10824
b) Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
a tutti i lavoratori delle imprese menzionate al punto A, indipendentemente dal tipo di retribuzione, a eccezione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo, del personale di pulizia, del personale tecnico non direttamente impiegato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri e degli apprendisti.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4b
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
10824
Se non è disdetto con almeno sei mesi di anticipo, esso si ritiene rinnovato per un altro anno e così di seguito. In caso di disdetta, le parti firmatarie si impegnano ad iniziare le trattative per il rinnovo.

Articolo 38
Kontakt paritätische Organe
10824
Commissione paritetica cantonale dei Giardinieri
Via Cantonale 19
6918 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
www.cpcdiverse-ti.ch
Löhne / Mindestlöhne
10824
Salari minimi (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° ottobre 2019)
CategoriaAnno dopo l’apprendistatoCostruzione e manutenzioneVivaistaProduzione
mensileorariomensileorariomensileorario
A – Capo giardiniere (due attestati federali superiori)CHF 5'150.--CHF 5'150.--CHF 5'150.--
B – Capo giardiniere (un attestato federale superiore)CHF 4'651.--CHF 4'651.--CHF 4'651.--
C – Giardiniere qualificato con esperienza dal 4° anno CHF 4'273.--CHF 24.25CHF 4'273.--CHF 23.67CHF 4'120.--CHF 22.82
D – Giardiniere AFC1° anno dopo l'apprendistatoCHF 3'631.--CHF 20.61CHF 3'631.--CHF 20.11CHF 3'631.--CHF 20.11
2° anno dopo l'apprendistatoCHF 3'845.--CHF 21.82CHF 3'845.--CHF 21.30CHF 3'845.--CHF 21.30
3° anno dopo l'apprendistatoCHF 4'059.--CHF 23.03CHF 4'059.--CHF 22.48CHF 4'059.--CHF 22.48
E – Giardiniere CFP*1° anno dopo l'apprendistatoCHF 2'000.--CHF 11.35CHF 2'000.--CHF 11.08CHF 2'000.--CHF 11.08
2° anno dopo l'apprendistatoCHF 2'500.--CHF 14.19CHF 2'500.--CHF 13.85CHF 2'500.--CHF 13.85
3° anno dopo l'apprendistatoCHF 3'100.--CHF 17.59CHF 3'100.--CHF 17.17CHF 3'100.--CHF 17.17
4° anno dopo l'apprendistatoCHF 3’850.--CHF 21.85CHF 3’800.--CHF 21.05CHF 3’800.--CHF 21.05
F – Aiuto giardiniere con esperienzaCHF 3’815.--CHF 21.65CHF 3’790.--CHF 21.--CHF 3’790.--CHF 21.--
G – Aiuto giardiniereCHF 3’560.--CHF 20.20CHF 3’560.--CHF 19.72CHF 3’560.--CHF 19.72
H – Aiuto temporaneoCHF 18.82CHF 18.82
*in questa categoria sono da considerare anche i dipendenti con certificato di formazione empirica o attestato cantonale di capacità professionale.

Personale con capacità lavorative ridotte
La determinazione della retribuzione di lavoratori con capacità lavorativa ridotta deve essere sottoposta “per approvazione” alla CPC giardinieri.

Articolo 19.1; Appendice 2
Lohnkategorien
10824
Categorie salarialiDescrizione
A – Capo giardiniere (due attestati federali superiori)Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere i due attestati federali superiori in manutenzione del verde e costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile.
B – Capo giardiniere (un attestato federale superiore)Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere uno dei due attestati federali superiori in manutenzione del verde o costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile.
C – Giardiniere qualificato con esperienza dal 4° annoSono considerati giardinieri qualificati, con esperienza quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera o che diano prova di capacità e conoscenze professionali equivalenti. I giardinieri con AFC che entrano nel 4° anno dopo l’apprendistato devono essere inseriti in questa categoria.
D – Giardiniere AFCSono considerati giardinieri AFC (tirocinio 3 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi tre anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo scatto parte con la fine dell’anno successivo a quello di ottenimento dell’attestato AFC.
E – Giardiniere CFPSono considerati giardinieri CFP (tirocinio 2 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi quattro anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo scatto parte con la fine dell’anno successivo a quello di ottenimento del certificato CFP
F – Aiuto giardiniere con esperienzaSono considerati aiuto giardinieri con esperienza quei lavoratori che hanno maturato almeno 3 anni di attività nella professione.
G – Aiuto giardiniereSono considerati aiuto giardinieri quei lavoratori che si occupano dell’esecuzione di lavori ripetitivi e che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie.
H – Aiuto temporaneoAiuto temporaneo: questa funzione è prevista solo per i settori vivaio e produzione. Occupazione massima 4 mesi/anno. (…)

Appendice 2
13. Monatslohn
10824
I lavoratori hanno diritto a una tredicesima mensilità. Di regola essa è pagata nel mese di dicembre. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile, l’importo dovuto è calcolato proporzionalmente.

Articolo 16.2
Lohnauszahlung
10824
Il pagamento del salario ha luogo al più tardi il 5° giorno lavorativo del mese seguente, rispetto a quello di conteggio. Al lavoratore deve essere mensilmente consegnato un conteggio salariale dettagliato.

Articolo 20.1
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
10824
Servizio di fine settimana
Nelle aziende di produzione e garden (centro vendita) può essere richiesto il servizio durante il fine settimana solo per urgenti ed indispensabili lavori (sorveglianza, irrigazione, raccolto, vendita, ecc.). Quale servizio festivo sono considerati i lavori svolti il sabato a partire dalle ore 18.00, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali. In questo caso il lavoro deve essere retribuito con un supplemento del 50%.

Articoli 13.1
Spesenentschädigung
10824
Il datore di lavoro deve rifondere al lavoratore tutte le spese comprovate risultanti dallo svolgimento del lavoro.
Il lavoratore ha diritto a un importo di CHF 15.-- al giorno a titolo di rimborso indennità pranzo se il tragitto (tratta semplice) corrispondente supera i 10 km di distanza dal luogo di lavoro.

L’importo deve figurare separatamente in busta paga.

Se il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, utilizza un proprio mezzo di trasporto, egli ha diritto al seguente rimborso chilometrico:
AutomobileMotociclettaMotorino
CHF 0.60/kmCHF 0.40/kmCHF 0.30/km
Il pagamento di rimborsi e spese deve essere effettuato ogni mese congiuntamente al salario.

Vitto e alloggio
Il lavoratore non può essere costretto a consumare il vitto ed a prendere alloggio presso il datore di lavoro.

Articoli 27 e 28.1
weitere Zuschläge
10824
Il lavoratore ha diritto all’80% del salario per le ore perse a causa di intemperie, indipendentemente dal fatto che tali perdite siano riconosciute dall’assicurazione contro la disoccupazione.

Articolo 12.1
Normalarbeitszeit
10824
Durata del lavoro in generale
Nell’orario lavorativo annuale sono comprese vacanze, giorni festivi infrasettimanali, servizio militare, protezione civile, nonché assenze per malattia, infortunio e assenze inevitabili (art. 31 CCL).
Oreore flessibili
L’orario lavorativo annuale nel settore costruzione e manutenzione giardini è di2115+69
Per il settore produzione e vivaio l’orario annuale sarà di2167+30
Ogni azienda può ripartire individualmente l’orario di lavoro effettivo sull’arco dell’anno in base alle proprie esigenze stagionali. Questo orario deve essere affisso in azienda, all’inizio di ogni anno. Copia dello stesso è davinviare, per approvazione, alla Commissione paritetica.

Per far fronte ad eccedenza di lavoro, rispettivamente per recuperare ore perse, l’orario giornaliero può essere aumentato fino a un massimo di 11 ore lavorative fino a un massimo di 50 ore settimanali.

Le ore flessibili annuali, come previste all’art. 10.1, devono essere compensate in tempo libero entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo a quello di conteggio. Ore rimanenti dovranno essere pagate con le stesse modalità previste per le ore straordinarie.

Settimana lavorativa
Le ore lavorative vanno di regola ripartite su 5 giorni la settimana, ad eccezione delle settimane in cui cade un festivo infrasettimanale, vi sia eccedenza di lavoro o si debbano recuperare, rispettivamente anticipare delle ore perse.
È da tenere in considerazione la regolamentazione dei giorni festivi, secondo l’Art. 30.
Per il pasto di mezzogiorno il lavoro va interrotto per un’ora. Questa interruzione non è considerata tempo di lavoro.

Basi di calcolo
Per il calcolo relativo alle indennità (vacanze, gg. festivi infrasettimanali, malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, adempimento di obbligo legale e altre assenze inevitabili vedi art. 31) si deve considerare, nel settore costruzione e manutenzione giardini, un orario giornaliero di ore 8.21, nel settore produzione un orario giornaliero di ore 8.41.
Negli anni dove interverrà la diminuzione di orario la CPC indicherà annualmente i nuovi parametri da adottare.

Lavoro su chiamata e lavoro a tempo parziale
Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevedranno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 20 CCL relative al pagamento del salario.

Articoli 10, 11, 15 e 32
Überstunden / Überzeit
10824
Ore straordinarie
Le ore straordinarie (derivanti dalla differenza tra le ore effettivamente lavorate e l’orario previsto, secondo l’Art. 10.1) vengono per principio compensate, entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo, con tempo libero della stessa durata (rapporto 1:1). Qualora le ore straordinarie non possono essere compensate, sono da indennizzare con un supplemento del 25 % del salario base normale entro e non oltre la fine del mese di aprile dell'anno successivo.

In caso di entrata o uscita durante l’anno, le ore straordinarie o perse sono da calcolare proporzionalmente all’orario annuale previsto. Le ore non lavorate ed imputabili al datore di lavoro che non possono essere compensate a seguito di un licenziamento notificato dal datore di lavoro o in seguito a disdetta del lavoratore, non vengono dedotte.

Articolo 14
Ferien
10824
I lavoratori hanno diritto nel corso dell’anno civile alle seguenti vacanze pagate:
Lavoratori di 50 e più anni d’età con 5 o più anni di servizio o lavoratori con almeno 20 anni di servizio (apprendistato incluso): 5 settimane

Per i lavoratori che sono retribuiti con salario orario si aggiungono le seguenti indennità:
Numero di settimane di vacanze per anno civileIndennità
4 settimane 8.33%
5 settimane10.64%

Le vacanze non possono subire riduzioni per assenze sino a 3 mesi causa servizio militare, malattia o infortunio. Per assenze di durata superiore a 3 mesi il diritto alle vacanze può essere ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza.

Articolo 29
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
10824
A tutti i lavoratori vengono retribuite le seguenti assenze (giorni lavorativi):
OccasioneGiorni compensati
per matrimonio2 giorni
per nascita figli1 giorno
per morte del coniuge, convivente annunciata/o o dei figli3 giorni
per morte dei genitori2 giorni
per morte dei suoceri e fratelli1 giorno
per ispezione militare1 giorno
per trasloco (all’anno)1 giorno
in caso di reclutamento fino a3 giorni
formazione professionale (concordata con datore di lavoro) annualmente2 giorni

Articolo 31
Bezahlte Feiertage
10824
Annualmente vengono indennizzati con salario giornaliero al 100%, senza recupero del tempo di lavoro, nove giorni festivi legali infrasettimanali (Capodanno, Epifania, lunedì dell’Angelo, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano). Qualora uno di questi giorni venga a cadere in sabato o in domenica lo stesso deve essere recuperato con un altro giorno festivo infrasettimanale. Il datore di lavoro deve affiggere in azienda, all’inizio dell’anno, i giorni festivi che vengono indennizzati.

Per i lavoratori retribuiti con salario orario il diritto al pagamento dei nove giorni festivi corrisponde al 3.58% del salario lordo annuo.

Articolo 30
Bildungsurlaub
10824
Formazione continua e perfezionamento professionale:
Il lavoratore con l’accordo del datore di lavoro può partecipare a dei corsi per la formazione continua e il perfezionamento professionale. Il dipendente sottoposto al CCL giardinieri, a condizione che al momento della richiesta la ditta che lo occupa sia in regola con il pagamento dei contributi professionali, può chiedere alla Commissione paritetica un sussidio per i costi sostenuti.

Formazione professionale (concordata con datore di lavoro) annualmente: 2 giorni

Articoli 31 e 50
Krankheit
10824
Lavoratori a tempo determinato – stipendio in caso di malattia
I lavoratori assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato, inferiore a tre mesi, impediti senza loro colpa di lavorare causa malattia hanno diritto al salario, dietro presentazione di un certificato medico, per un massimo di 3 settimane.
Se il rapporto di lavoro dovesse risultare di durata superiore, il datore di lavoro è tenuto ad annunciare questi lavoratori alla propria assicurazione indennità malattia per la perdita di salario.

Indennità perdita salario – malattia
Il datore di lavoro deve assicurare i dipendenti sottoposti al contratto collettivo di lavoro per la perdita di salario in caso di malattia. La copertura assicurativa può essere stipulata presso una compagnia di assicurazione che garantisca le prestazioni analoghe alla LAMal. Essa deve corrispondere ad almeno l’80% dello stipendio, 13ma compresa, con decorrenza dal terzo giorno di malattia.

Il datore di lavoro può concludere un’assicurazione collettiva per perdita di guadagno con prestazioni differite fino a 90 giorni per anno civile. In tal caso egli deve versare l’80% del salario durante il periodo di differimento.

I premi dell’assicurazione collettiva per perdita di guadagno sono per metà a carico del dipendente. La parte del premio del lavoratore è dedotta dal salario e versata all’assicurazione dal datore di lavoro assieme alla sua quota parte. Il datore di lavoro deve informare il dipendente circa le condizioni d’assicurazione.

Le condizioni d’assicurazione prevedono quanto segue:
– Indennità giornaliera quale prestazione sostitutiva del salario, inclusa l’indennità di fine anno, nella misura dell’80% del salario normale in caso di malattia, a partire dal terzo giorno;
– Indennità giornaliere versate durante 720 giorni nello spazio di 900 giorni consecutivi;
In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, al lavoratore, deve essere garantita la possibilità del passaggio dall’assicurazione collettiva a quella individuale.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare nella forma scritta il lavoratore del diritto al passaggio dall’assicurazione collettiva a quella individuale.

Articoli 22 e 25
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
10824
Maternità: In caso di parto viene versata, per sedici settimane, un’indennità giornaliera equivalente all’80% del salario assicurato, inclusa l’indennità di fine anno.

Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 26 e 31
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
10824
Durante il servizio militare svizzero il servizio civile o il servizio di protezione civile obbligatori il lavoratore ha diritto alle seguenti indennità:
Celibi senza obbligo di sostentamentoCelibi con obbligo di sostentamento e coniugati
Durante la SR come recluta e in caso di servizio militare continuato60%80%
Durante il pagamento di gradi o corsi quadri60%100%
Durante CR, CI, sevizio protezione civile e servizio femminile80%100%

Articolo 21
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
10824
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro.

Lavoratori:
Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico per l’applicazione del CCL pari allo 0.5% del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
– È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori.
– Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Datori di lavoro:
– Tutti i datori di lavoro versano un contributo paritetico per l’applicazione del CCL pari allo 0.5% dei salari AVS versati.

I contributi paritetici vengono versati alla segreteria della CPC secondo le sue indicazioni.

Articolo 48
Kündigungsfrist
10824
I primi 3 mesi sono considerati tempo di prova, e il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con preavviso di sette giorni.

Articolo 3.2
Arbeitnehmervertretung
10824
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
Arbeitgebervertretung
10824
Jardin Suisse sezione Ticiona
Kaution
10824
Cauzione
a) Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e di esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di fr. 10’000.– o fr. 20’000.– (a seconda dell’importo dei lavori da eseguire) a tutte le aziende o reparti di aziende (Svizzere o estere) operanti nel settore del giardinaggio.
L’importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino.
b) Se la somma per un mandato (mercede secondo il contratto d’appalto) è inferiore a fr. 1’000.–, le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile.

Ai fini della garanzia dei contributi al Fondo paritetico come pure dei diritti contrattuali della Commissione paritetica cantonale, nel campo di applicazione della Dichiarazione di obbligatorietà generale, prima dell’inizio dell’attività lavorativa ogni impresa deposita, presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:
Per lavori di entità inferiore o uguale aImporto cauzione
CHF 10'000.--CHF 15'000.--*
CHF 15'000.--*CHF 20'000.--


La cauzione può essere depositata in contanti o mediante una garanzia irrevocabile di un istituto bancario sottoposto all’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), oppure un’assicurazione sottoposta alla FINMA. L’autorizzazione d’accesso alla cauzione a favore della CPC deve essere regolata con la banca e la garanzia bancaria e/o assicurativa deve inoltre indicarne lo scopo. La dichiarazione deve sottostare al diritto svizzero. Il foro competente è in ogni caso quello del luogo di applicazione della sede della CPC. La cauzione depositata in contanti viene versata dalla CPC su un conto bloccato ed è remunerata al tasso d’interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi. Sul territorio elvetico, la cauzione deve essere costituita una sola volta. La cauzione va scalata da eventuali cauzioni prescritte da altri contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale.

Utilizzo
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
1. ai fini della copertura delle pene convenzionali, dei costi di controllo e procedurali;
2. ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Accesso
In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la CPC deve poter accedere ad ogni forma di garanzia:
1. qualora la CPC abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l’abbia notificata al datore di lavoro, e
2. qualora al datore di lavoro sia stato accordato il diritto di audizione e lo stesso
a) abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e procedurali e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista, o
b) non abbia accettato la decisione sui mezzi di impugnazione adottati o non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e procedurali e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista;
c) a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.

Procedura
Diritto di valersi della cauzione
In presenza delle premesse di cui all’art. 3, la CPC ha senz’altro facoltà di esigere dal soggetto competente (banca) il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e procedurali o dell’importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell’importo della cauzione versata in contanti.

Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo
Entro 30 giorni o prima della ripresa dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione versata (vedi art. 1 appendice 1 allegata al CCL di categoria).

Svincolo della cauzione
La cauzione viene svincolata
1. quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa;
2. in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarto in Cantone Ticino a condizione che
a) siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
b) la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL.

Articolo 51; Appendice 1: Cauzione
Aufgaben paritätische Organe
10824
La CPC può istituire degli organi di controllo per vigilare sull’osservanza e sull’effettiva attuazione delle norme del CCL.

Alla CPC in particolare incombono i seguenti compiti:
a. vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
b. procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
c. fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale;
d. incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
e. risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
f. applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un massimo di CHF 10’000.-–;
(…)
h. decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale a persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi

Proventi e destinazioni
L’introito totale della CPC, (...), verrà utilizzato:
(…)
b) per le spese di formazione continua e perfezionamento professionale
c) per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articoli 45 e 49
Folge bei Vertragsverletzung
10824
Ogni infrazione alle disposizioni del CCL e alle deliberazioni prese dalla CPC potrà essere sanzionata – dopo diffida scritta – a giudizio della commissione stessa con una multa sino ad un massimo di CHF 10’000.–- secondo la gravità dell’infrazione. L’incasso della sanzione è di competenza della segreteria, la quale è autorizzata a seguire, se del caso, la via esecutiva.

Articolo 46
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
10.12915 13.03.2024 13.03.2024
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