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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro:
a partire dal 01.01.2021
fino al 31.12.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021
Ultime modifiche
Aumento del salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
E applicabile al Cantone Ticino
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature.
Articolo 1
Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature.
Articolo 1
Articolo 1
Informazioni organo paritetico
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
Salari / salari minimi
Categoria | Qualificazione | Salario orario minimo a partire dal 1° gennaio 2020 |
---|---|---|
Personale non qualificato | CHF 21.25 | |
Personale qualificato | CHF 23.12 | |
Impiegati di commercio | generico | CHF 20.06 |
operativo | CHF 21.67 | |
responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Aumento salariale
Per informazione
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro nazionale dell’industria metalmeccanica ed elettrica. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro nazionale dell’industria metalmeccanica ed elettrica. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
Vacanze
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza
Articolo 2.3
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza
Articolo 2.3
Giorni festivi retribuiti
Al salario orario di base viene aggiunto la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Organi paritetici
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
Nessuna informazione disponibile