Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021
Ultime modifiche
Aumento del salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
10207
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10207
E applicabile al Cantone Ticino
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10207
Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10207
Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature.

Articolo 1
Informazioni organo paritetico
10207

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Salari / salari minimi
10207
CategoriaQualificazioneSalario orario minimo a partire dal 1° gennaio 2020
Personale non qualificatoCHF 21.25
Personale qualificatoCHF 23.12
Impiegati di commerciogenericoCHF 20.06
operativoCHF 21.67
responsabileCHF 24.64

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Aumento salariale
10207
Per informazione
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro nazionale dell’industria metalmeccanica ed elettrica. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3
Vacanze
10207
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza

Articolo 2.3
Giorni festivi retribuiti
10207
Al salario orario di base viene aggiunto la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3
Organi paritetici
10207

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
3.11147 30.12.2020 01.01.2021