CCL nel ramo svizzero della tecnica della costruzione

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2022 bis 31.12.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.10.2022 bis 31.05.2023
Letzte Änderungen
Cantone Ticino: A partire dal 1° dicembre 2022, il salario minimo legale per i «Lavori di costruzione specializzati» (NOGA 43) sarà di 19,50 franchi all'ora, o di 18,00 franchi come salario orario di base in caso di diritto alla tredicesima mensilità e dal 1° gennaio 2023 contribuiti per il pensionamento anticipato di 1.1%. Cantone di Neuchâtel: Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.77 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.17 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2023. (24.11.2022) // Varie modifiche a partire dal 1° gennaio 2022 che riguardano tra l'altro il congedo di paternità, l'indennità giornaliera, la durata del lavoro e un aumento salariale generale di CHF 60.–/mese. Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° ottobre 2022.
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Campo d'applicazione geografico
12864

Vale per tutto il territorio svizzero.

Fanno eccezione:
i datori di lavoro ed i dipendenti nei cantoni Vallese, Vaud e Ginevra, nella misura in cui aderiscano ad un altro contratto collettivo di lavoro concluso dalle parti contraenti.

Articolo 3.1

Campo d'applicazione aziendale
12864

Si applica direttamente a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all’interno o all’involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:

  1. lattoneria/involucro degli edifici;
  2. impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all'esterno dell'edificio;
  3. riscaldamento;
  4. climatizzazione/raffreddamento;
  5. ventilazione;
  6. istallazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra di loro; condutture a livello del tetto e all'/nell'edificio fino all’allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).

Sono altresì contemplate nell’ambito di applicazione tutte le parti d’azienda che eseguono lavori nel campo della costruzione come ad esempio le amministrazioni immobiliari.

Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.

Conformemente all'art. 3.4 CCL, il CCL si applica pure a tutti gli altri settori affini di un'azienda sottoposta, a condizione che non siano stati espressamente esclusi per decreto dal campo d’applicazione del presente CCL dalla Commissione Paritetica Nazionale (CPN).

Le aziende strutturate devono sottoporre le singole parti aziendali alle relative CCL.
Per motivi di praticabilità, un’azienda può essere vincolata, in base ad una risoluzione della Commissione paritetica nazionale (CPN), ad un determinato contratto collettivo di lavoro come azienda mista omogenea. In tal caso ci si baserà sull'attività principale che contraddistingue l’azienda.

Un'azienda mista omogenea è sottoposta complessivamente ad un unico CCL se:

  • i singoli dipendenti non possono essere assegnati inequivocabilmente ad una parte dell'azienda;
  • se i lavori nell’ambito delle attività abituali dell’impresa hanno un ruolo secondario;
  • se i singoli reparti non sono presenti come operatori indipendenti sul mercato di sbocco;
  • se le singole parti aziendali non appaiono come tali dall’esterno.

Il CCL si applica pure a tutti i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di adesione conformemente all'art. 8 CCL qui di seguito.

Articolo 3.2

Campo d'applicazione personale
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Si applica a tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato allo stesso, indipendentemente dal loro lavoro e dalla loro retribuzione. Il CCL si applica a tutto il personale addetto al montaggio, compresi i capi operai, i montatori responsabili dei lavori e i capi montatori, così come al personale delle officine e dei magazzini.

Non sono sottoposti al presente CCL:

  • I familiari dei titolari di aziende, come da art. 4, cpv. 1 LL
  • I quadri di grado superiore, a partire dai capi reparto e capi montaggio, ai quali sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali
  • Il personale commerciale
  • I dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o della calcolazione

Per le persone in formazione si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 25 «Durata del lavoro», art. 31 «Giorni festivi», art. 34 «Assenze giustificate» e art. 49.7 «Carenza non pagata» (purché sia stata stipulata un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia per le persone in formazione). L’indennità alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno.

Articoli 3.3 e 3.4

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12864

Le disposizioni del contratto collettivo dichiarate d’obbligatorietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all’interno degli edifici o all’involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:

  1. lattoneria/involucro degli edifici;
  2. impianti sanitari incluse tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all’esterno dell’edificio;
  3. riscaldamento;
  4. climatizzazione/raffreddamento;
  5. ventilazione;
  6. installazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra loro; condutture a livello del tetto e all’/nell’edificio fino all’allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).

Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12864

Le disposizioni del contratto collettivo dichiarate d’obbligatorietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) e a tutti i dipendenti delle aziende di istallazione, di riparazione e di servizio che operano all'interno degli edifici o all'involucro degli edifici nei rami professionali seguenti:

  1. lattoneria/involucro degli edifici;
  2. impianti sanitari incluse tubazioni e condotte d’opera; escluso il drenaggio all’esterno dell’edificio;
  3. riscaldamento;
  4. climatizzazione/raffreddamento;
  5. ventilazione;
  6. installazione di impianti fotovoltaici nella tecnica della costruzione (inclusa tubatura/allacciamento senza istallazione 230 V dei singoli elementi tra loro; condutture a livello del tetto e all'/nell'edificio fino all'allacciamento agli altri impianti tecnici della costruzione per gli impianti fotovoltaici).

Sono escluse le imprese specializzate nelle tecniche del freddo. Sono escluse le aziende di produzione e commercio purché il montaggio e la manutenzione siano limitati esclusivamente a prodotti e componenti da essi stessi costruiti.

Sono altresì esclusi:

  1. i familiari dei titolari di aziende;
  2. i quadri di grado superiore, dal livello dei capi reparto e capi montaggio, cui sottostà del personale o che svolgono funzioni dirigenziali;
  3. il personale commerciale;
  4. i dipendenti che svolgono prevalentemente attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione o della calcolazione.

Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014 si applicano i seguenti articoli del CCL: articolo 25 (Durata del lavoro), articolo 31 (Giorni festivi), articolo 34 (Assenze giustificate) e articolo 40 (Indennità di fine anno).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
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Se nessuna delle parti lo revoca, il CCL rimane in vigore per un altro anno.

Articolo 19.4

Informazioni organo paritetico
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Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
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Unia

Sindacato Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch

 

Salari / salari minimi
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Salari minimi dal 1° gennaio 2024 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024):
Categoria di lavoratori Esperienza Salario mensile Salario orario
Installatore l Il 1° anno dopo l'apprendistato CHF 4'500.– CHF 25.97
Il 3° anno dopo l'apprendistato CHF 4'800.– CHF 27.70
Il 5° anno dopo l'apprendistato CHF 5'100.– CHF 29.43
Il 7° anno dopo l'apprendistato CHF 5'400.– CHF 31.16
Installatore 2 Il 1° anno dopo l'apprendistato CHF 3'900.– CHF 22.50
Il 2° anno dopo l'apprendistato CHF 4'000.– CHF 23.08
Il 3° anno dopo l'apprendistato CHF 4'200.– CHF 24.24
Il 4° anno dopo l'apprendistato CHF 4'400.– CHF 25.39
Installatore 3 Il 1 ° anno di assunzione CHF 3'700.– CHF 21.35
Il 2° anno di assunzione CHF 3'750.– CHF 21.64
Il 3° anno di assunzione CHF 3'800.– CHF 21.93
Il 4° anno di assunzione CHF 4'000.– CHF 23.08


Conformemente all'art. 37.2 CCL, il calcolo del salario a ore avviene sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Se i salari minimi sopra indicati non possono essere pagati poiché sussiste una situazione particolare e per motivi legati alla persona del lavoratore, bisogna sottoporre alla CPN, rispettivamente alla CP, una richiesta motivata per il pagamento di un salario inferiore al salario minimo, ai sensi dell’art. 10.2 lett. l) CCL, rispettivamente art. 11.4 lett. h) CCL. La CPN deciderà in merito tenendo conto degli aspetti della promozione dell’integrazione e della tolleranza sociale. Il formulario per la domanda può essere richiesto alla segreteria della CPN oppure scaricato dal sito della CPN.

Cantone di Neuchâtel

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone Ticino

In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).

A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per Lavori di costruzione specializzati (NOGA 43) è di CHF 19.57 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.07 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 

Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico. Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile. Il salario minimo legale non si applica se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale fissa dei salari minimi. Poiché il CCL prevede che i salari minimi non vengano applicati a certe categorie di lavoratrici e lavoratori, il salario minimo cantonale deve essere applicato a questi/queste lavoratrici e lavoratori.

Articolo 39; Appendice 8: articolo 3; Accordo salariale: appendice 8

Categorie salariali
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Categoria Descrizione
lnstallatore I Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente
Installatore 2 Dipendenti con attestato federale di capacità per un'attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo oppure dipendenti con certiticato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione
Installatore 3 Dipendenti senza attestato di capacità che hanno compiuto i 20 anni di età


Articolo 39.3

Aumento salariale
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2024 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2024):

Tutte le imprese concedono a tutti i dipendenti assoggettati al CCL, con giorno di riferimento 1° gennaio 2024, un aumento salariale generale di CHF 120.– al mese. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui sopra, gli adeguamenti delle scale salariali minime sono considerati come un aumento salariale.

Questo non si applica ai dipendenti assunti dal 1° ottobre 2023. Gli aumenti salariali concessi dal 1° ottobre 2023 saranno conteggiati ai fini del calcolo.

Questo non si applica alle società di pianificazione in tutta la Svizzera e a tutte le società nei cantoni di GE, VD e VS.

 

Articolo 41.1; Accordo salariale: appendice 8

Tredicesima mensilità
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Il dipendente riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile.

Articolo 40

Versamento del salario
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Il salario è versato al dipendente in moneta legale durante l’orario di lavoro e prima della fine del mese, o versato puntualmente prima della fine del mese sul suo conto corrente bancario o postale.

Al dipendente deve essere consegnato un conteggio del salario dettagliato in cui siano specificati mensilmente il salario, le indennità e tutte le deduzioni. Oltre a ciò, il datore di lavoro prepara periodicamente un conteggio dei saldi delle ore che indichi in particolare i crediti e debiti di ore anticipate, ore straordinarie, ferie ed ore supplementari, ecc. in base all’articolo 25.1 CCL.

Articolo 38

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
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Orario di lavoro Orario Supplemento
Domeniche e giorni festivi 00:00-24:00 100%
Lavoro serale, purché si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno 20:00-23:00 25%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile 23:00-06:00 50%
Lavoro notturno regolare o periodico durante 25 notti o più per anno civile 23:00-06:00 Compensazione di tempo equivalente al 10%


In caso di lavoro notturno regolare o periodico durante 25 notti o più per anno civile, i dipendenti hanno diritto ad una compensazione di tempo equivalente al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato.

Articolo 43

Servizio di picchetto
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In caso di servizio di riparazione ("servizio di picchetto"), purché il dipendente non debba tenersi a disposizione all'interno dell'azienda, occorre versare un fortait settimanale (da lunedì a domenica) di CHF 180.–.

Articolo 43.4

Rimborso spese
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Rimborso spese per lavoro fuori sede:

Ai sensi dell'art. 44. 2 CCL sussiste un diritto ad un'indennità per le spese derivanti dal lavoro fuori sede, se il luogo di lavoro esterno si trova dista oltre 10 km (un tragitto) dalla sede dell' azienda / luogo di assunzione.

In base all'art. 44.3 CCL, l'indennità per il pranzo ammonta a CHF 15.– al giorno.

Rimborso spese per l'utilizzo di un veicolo privato:

In base all'art. 45.2 CCL, l'indennità per l'uso dell'auto privata ammonta a CHF –.70 / km.

Articoli 44 e 45; Appendice 8: articoli 4 e 5

Altri supplementi
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Per lavori che causano gravi inconvenienti, in particolare lavoro particolarmente pericoloso, con eccessiva sporcizia, in circostanze straordinarie, servizio di picchetto, ecc., possono essere concordate ulteriori indennità da versare caso per caso.

Articolo 46.1

Orario di lavoro
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In virtù dell’articolo 25.2 CCL, per il 2024 le parti contraenti fissano la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) a 2096 ore.

La ripartizione delle ore di lavoro (determinazione della durata quotidiana o settimanale del lavoro) è di competenza del datore di lavoro. I dipendenti partecipano per tempo alle discussioni per prendere una decisione. (…) Il datore di lavoro deve organizzarsi, affinché mensilmente sia preparato il saldo delle ore lavorative e dei giorni di vacanza.

Di regola vale la settimana di 5 giorni (da lunedì a venerdì); in via eccezionale si può venir meno a questo principio. La regolare ripartizione della durata del lavoro settimanale massima su 6 giorni non è ammissibile. Il lavoro del sabato è un’eccezione.

La durata annuale determinante del lavoro è calcolata su una media di 40 ore settimanali, rispettivamente 2080 ore in media all’anno. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) viene utilizzata come base di calcolo una durata quotidiana media del lavoro di 8 ore. Per i dipendenti occupati a tempo parziale essa è ridotta in percentuale.

È considerato tempo di lavoro quello in cui il dipendente è a disposizione del datore di lavoro. Se il lavoro inizia in azienda, non vale come tempo lavorativo quello necessario per il percorso dal domicilio del dipendente al laboratorio e viceversa.

Se il lavoro viene effettuato al di fuori del posto di lavoro abituale e se ciò causa un prolungamento del tragitto usuale, il tempo necessario a percorrere la distanza supplementare è considerato come tempo di lavoro.

Il datore di lavoro stabilisce un periodo di conteggio di 12 mesi alla fine di un trimestre. Alla fine di tale periodo possono essere di volta in volta riportate al periodo di conteggio successivo al massimo 120 ore in più o in meno – esclusi il lavoro di recupero o le ferie godute in precedenza su richiesta del lavoratore – calcolate sulla base della durata annuale del lavoro secondo l’articolo 25.2 CCL. I saldi negativi delle ore che superano questo limite massimo non devono essere recuperate dal lavoratore, purché risultino mancanti a causa di una disposizione del datore di lavoro. Le ore in più che superano questo limite valgono come ore straordinarie.

Articolo 25; Appendice 8: articolo 1; Accordo salariale: appendice 8

Lavoro straordinario / ore supplementari
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Il lavoro straordinario viene compensato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante, o riconosciuto in seguito come tale.

Compensazione se possibile in tempo: altrimenti supplemento salariale del 25%.

Le indennità per lavoro straordinario si calcolano come segue:

  1. Per i lavoratori assunti con salario mensile: salario lordo orario più quota 13a mensilità (senza considerare il supplemento per le vacanze e i giorni festivi).
  2. Per i lavoratori assunti con salario orario: salario lordo orario più quota 13a mensilità più supplemento per le vacanze e i giorni festivi.

Articoli 28 e 42; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)

Vacanze
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Categoria d'età Numero di giorni di vacanze
gino a 20 anni compiuti 27 giorni
20-49 anni 25 giorni
50-54 anni 27 giorni
55-60 anni 28 giorni
61-65 anni 30 giorni


Articolo 29.1

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
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Occasione Giorni compensati
Matrimonio del dipendente 2 giorni
Matrimonio di un figlio, per partecipare all’avvenimento 1 giorno
Decesso del coniuge, di un figlio, di un genitore del lavoratore 3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella, se vivevano nella stessa economia domestica 3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica 1 giorno
Riforma militare, giornata d’informazione per l’arruolamento 1 giorno
Fondazione o trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato ad un cambiamento di datore di lavoro, al massimo una volta all’anno 1 giorno
per la cura di membri malati della famiglia per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la cura non possa venir organizzata altrimenti e d’intesa con il datore di lavoro fino a 3 giorni


Non viene concesso alcun indennizzo se un giorno di assenza secondo l’art. 34.1 CCL cade su un giorno non lavorativo, oppure se il dipendente riceve già per questo giorno una prestazione sostitutiva.

Articolo 34

Giorni festivi retribuiti
12864

Al massimo 9 giorni festivi federali o cantonali all’anno sono indennizzabili, purché cadano in un giorno lavorativo. I 9 giorni festivi vengono fissati in base alle disposizioni legali federali e cantonali.

Articolo 31

Congedo di formazione
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I lavoratori hanno diritto a 5 giorni di lavoro remunerati all’anno per il perfezionamento professionale.

Articolo 23

Malattia
12864
Impedimento per malattia – Obbligo di assicurazione

Il datore di lavoro deve assicurare collettivamente presso i dipendenti sottoposti per un’indennità pari all’90% del salario perso a causa di una malattia, tenuto conto della normale durata contrattuale del lavoro. Tale assicurazione deve includere l’indennità di fine anno (senza spese).

Il datore di lavoro può concludere un’assicurazione collettiva per perdita di guadagno con prestazione differite fino a 90 giorni per anno civile. In tal caso egli deve versare il 90% del salario durante il periodo di differimento.

I premi dell’assicurazione collettiva per perdita di guadagno sono per metà a carico del dipendente e per metà a carico del datore di lavoro.

Per ogni caso di malattia decade l'obbligo di pagamento continuato del salario nella misura di un giorno (carenza non pagata).

Condizioni di assicurazione

Le condizioni di assicurazione prevedono quanto segue:

  1. indennità giornaliere quale prestazione sostitutiva del salario, inclusa l’indennità di fine anno, nella misura dell’90% del salario lordo in caso di malattia (senza spese);
  2. la durata della copertura assicurativa nello spazio di 900 giorni deve ammontare a 720 e comprendere una o più malattie;
  3. le indennità giornaliere da versare sono calcolate proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa;
  4. in caso di riduzione delle indennità giornaliere in seguito a sovrassicurazione, il lavoratore ha diritto all'ammontare corrispondente a 720 giorni completi;
  5. eventuali riserve devono essere comunicate per iscritto all'assicurato all'inizio dell'assicurazione e sono valide al massimo per una durata di 5 anni;
  6. le prestazioni di maternità prescritte dalla LAMal vengono versate in aggiunta all'assicurazione maternità a livello federale;
  7. l'assicurato deve essere informato al momento dell'uscita da un' assicurazione collettiva in merito al suo diritto di passare a un 'assicurazione individuale. Il passaggio deve avvenire secondo le regole della LAMal (nessuna nuova riserva, tariffa unica, periodi di carenza) e dev'essere così garantito anche in caso di una soluzione LCA3 secondo le regole della LAMal;
  8. tutto il personale aderente alla presente Convenzione deve essere assicurato presso la stessa assicurazione collettiva;
  9. in caso di partecipazione ad eccedenze, i lavoratori hanno diritto almeno al 50%.
  10. L'indennità giornaliera da essere erogata e quindi capitalizzata per i 720 giorni interi.

Per la regolamentazione dei diritti assicurativi dei lavoratori che Hanno raggiunto l'età di pcnsionamento ordinaria, il datore di lavoro contatta la sua compagnia d'assicurazioni e poi informa adeguatamente i lavoratori.

Articoli 49 e 50

Congedo maternità / paternità / parentale
12864

Dopo il parto la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di 16 settimane. L'indennità di maternità prescritta per legge è a carico del datore di lavoro per le settimane 15 e 16.

Tutti i lavoratori assoggettati hanno diritto a 10 giorni di congedo di paternità ai sensi dell’articolo 329g CO, che è retribuito con un pagamento continuato del salario del 100%. I datori di lavoro ricevono la corrispondente indennità di perdita di guadagno IPG. In questo modo, l'intero diritto ai giorni di congedo in relazione alla nascita di un figlio è compensato.

Articolo 34a

Servizio militare / civile / di protezione civile
12864

Scuola reclute:

Chi Indemnità
Per le persone che prestano servizio e non hanno figli 50% del salario
Per chi presta servizio ed ha figli 80% del salario
Durante gli altri periodi di servizio obbligatorio: fino ad un massimo di 4 settimane per anno civile 100% del salario


Per gli ulteriori periodi di servizio:

Chi Indemnità
Per chi presta servizio 80% del salario
Per i militari in ferma continuata per un periodo di 300 giorni, purchè essi continuino a lavorare presso lo stesso datore di lavoro per almeno altri 6 mesi dopo la fine del servizio militare 80% del salario


Articolo 55.2

Regolamentazioni in materia di pensionamento
12864

Allo scopo di proteggere i dipendenti più anziani da licenziamenti con motivazioni economiche e da sovraccarichi fisici, il dipendente e il datore di lavoro possono prendere accordi, basandosi su questo CCL, per un pensionamento flessibile. Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età.

Articolo 33

Pensionamento anticipato
12864

Per il cantone Ticino:

C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).

Articolo 33

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12864
Chi Contributo alle spese di applicazione Contributo per il perfezionamento professionale Totale
Lavoratori (al mese) CHF 20.– CHF 5.– CHF 25.–
Datori di lavoro (al mese e per ogni dipendente assoggettato) CHF 20.– CHF 5.– CHF 25.– + un contributo base forfetario di CHF 240.– l’anno o CHF 20.– al mese


Articolo 20.3

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
12864

Principio: Datore di lavoro e dipendente applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni.

Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro:

  • Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente
  • Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.
  • Informare i dipendenti

Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente:

  • Assecondare il datore di lavoro
  • Utilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute

Articolo 22

Apprendisti
12864

Vacanze
  • Fino ai 20 anni compiuti: 27 giorni
 
 
 


Articoli 29

Giovani dipendenti
12864
Vacanze
  • Vacanze per dipendenti fino a 20 anni: 27 giorni

Articolo 29

Protezione contro il licenziamento
12864

Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

  • dopo il decimo anno di servizio durante il periodo in cui il dipendente beneficia delle indennità per perdita di salario dell’assicurazione malattia e infortuni obbligatoria (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100% a causa di infortunio o malattia.

Articolo 63

Rappresentanza dei lavoratori
12864

Sindacato Unia
Sindacato Syna

Rappresentanza dei datori di lavoro
12864

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Fondo paritetico
12864

Fondo per il finanziamento dei compiti della CPN

Cauzione
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Ammontare della cauzione
  • CHF 10'000.– per le somme superiori a CHF 20’000.– per anno civile
  • CHF 5'000.– in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000.– e 20'000.– per anno civile
  • nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.– per anno civile
Utilizzazione della cauzione

La cauzione sarà usata nell’ordine seguente per soddisfare alle richieste giustificate della CPN.

  1. Per pagare le sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura;
  2. per pagare il contributo alle spese di applicazione e il contributo di base ai sensi dell’articolo 20 CCL.
Liberazione della cauzione

I datori di lavoro che hanno versato una cauzione ne possono chiedere la liberazione presso la CPN nei casi seguenti e dopo aver presentato proposta scritta per la liberazione di detta cauzione:

  1. il datore di lavoro attivo nel campo d’applicazione geografico della CCL dichiarato di obbligatorietà generale ha cessato definitivamente (giuridicamente e di fatto) la sua attività professionale nel ramo della tecnica della costruzione;
  2. le imprese con lavoratori distaccati attive nel campo d’applicazione geografico della CCL dichiarato di obbligatorietà generale al più presto sei mesi dopo il compimento del contratto d’appalto.

Articolo 20; Allegato 6: articoli 1, 2, 4 e 7

Compiti organi paritetici
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Commissione Paritetica (CP)

I compiti particolari delle Commissioni Paritetiche sono:

  1. tassazione (cioè riscossione, amministrazione, richiamo e ricorso alle vie legali) dei contributi delle spese di applicazione secondo le istruzioni della CPN;
  2. esecuzione di controlli dei libri paga e dei cantieri, inclusi i rapporti di controllo, secondo le istruzioni della CPN;
  3. garanzia dell’esecuzione della CCL secondo le istruzioni della CPN;
  4. determinazione ed incasso di costi di controllo, (...), di spese processuali e di sanzioni contrattuali;
  5. promozione del perfezionamento professionale;
  6. applicazione di misure nell’ambito della sicurezza sul lavoro;
  1. decizione, nei casi particolari, in merito al mancato rispetto delle regole riguardanti i salari minimi secondo l’art. 39.2 CCL e delle disposizioni della CPN in base all’art. 11.4 lit. h) CCL;

Alle commissioni paritetiche è consentito intraprendere ogni provvedimento necessario ai fini dell’applicazione ed esecuzione della presente convenzione, inclusa la rappresentanza davanti a un tribunale, ammesso che tali provvedimenti siano approvati, generalmente o singolarmente, dalla CPN.

Se in un cantone o in una regione non esiste una CP, compete alla CPN assumerne le funzioni.

Inoltre si può adire la CP per la conciliazione delle parti in caso di controversie relative al contratto individuale di lavoro. Le domande di conciliazione devono essere inviate in forma scritta e con l’indicazione delle motivazioni al presidente, rispettivamente al segretariato della CP.

Commissione Paritetica Nazionale (CPN)

La CPN ha quali compiti:

  1. di vigilare sull’applicazione e sull’esecuzione di questo CCL;
  2. di promuovere il perfezionamento professionale;
  3. di emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL. La CPN può delegare questo compito alla CP;
  4. di designare la cassa incaricata dell’incasso e della fatturazione (ovvero riscossione, amministrazione, richiamo e ricorso alle vie legali) dei contributi alle spese d’applicazione e dei contributi base;
  5. di decidere, nei casi particolari, in merito al mancato rispetto delle regole riguardanti i salari minimi secondo l’art. 39.2 CCL;
  6. di emanare le istruzioni organizzative ed amministrative per le commissioni paritetiche relative alla tassazione dei contributi alle spese d’esecuzione e dei contributi base;
  1. di determinare e di incassare i costi di controllo, (...), i costi processuali e le sanzioni contrattuali;
  2. di giudicare in materia di assoggettamento di un datore di lavoro alla Convenzione;

La CPN ha il diritto di effettuare, oppure di far effettuare da terzi, in caso di sospetti fondati, controlli presso i datori di lavoro in merito all’applicazione della Convenzione.

Articoli 10 e 11

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
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Trasgressioni da parte del datore di lavoro

(...) Se sussistono effrazioni al CCL risultanti dai controlli dei libri paga, l'azienda dovrà pagare, in base alla risoluzione del Consiglio della CPN, rispettivamente della CP, i costi di controllo, le spese processuali e una sanzione contrattuale.

  1. La sanzione contrattuale va stabilita innanzitutto in modo da impedire ai datori di lavoro o ai lavoratori già colpevoli di commettere ulteriori violazioni del Contratto collettivo di lavoro. In alcuni casi la sanzione può superare la somma delle prestazioni in denaro nOI1corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori.
  2. L'importo viene inoltre stabilito in base ai seguenti criteri:
    1. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori;
    2. violazione delle disposizioni non pecuniarie del Contratto collettivo di lavoro, in particolare del divieto del lavoro nero nonché delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro e sulla protezione della salute;
    3. il fatto che il datore di lavoro o il lavoratore colpevole, messo in mora, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai suoi obblighi;
    4. violazione unica o ripetuta delle singole disposizioni del Contratto collettivo di lavoro e la gravità di questa violazione;
    5. recidiva delle violazioni del Contratto collettivo di lavoro:
    6. dimensione dell'impresa;
    7. il fatto che i lavoratori abbiano fatto valere personalmente i loro diritti nei confronti di un datore di lavoro colpevole.
  3. A chi viola il divieto di lavorare in nero, viene comminata una sanzione contrattuale per ogni lavoratore in nero.
  4. Chi non tiene una contabilità delle ore di lavoro nell'impresa secondo l'articolo 13.7 CCL viene punito con una sanzione contrattuale. Se viene effettuato un controllo dell'orario di lavoro che è comprensibile ma non conforme a tutte condizioni del CCL, la sanzione contrattuale può essere adeguatamente ridotta.
  5. Chi non conserva i documenti aziendali di cui all'articolo 13.7 e 13.8 CCL durante 5 anni viene punito con una sanzione contrattuale.
  6. Chi non presenta i documenti necessari per il controllo richiesti in precedenza e per scritto dall'organo di controllo incaricato secondo l'articolo 13.7 CCL e perciò rende impossibile un controllo regolare viene punito con una sanzione contrattuale.
  7. Chi non versa la cauzione o chi non la versa in modo conforme ai sensi dell'articolo 20 CCL, malgrado diffida avvenuta, viene punito con una sanzione contrattuale fino all'ammontare della cauzione dovuta;
  8. Il pagamento della sanzione contrattuale non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di rispettare le restanti disposizioni del presente CCL.

Le aziende sono tenute a conservare i documenti citati all'articolo 13.7 CCL a norma di legge, comunque per almeno cinque anni.

Articolo 13

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