CCL modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura (Svizzera tedesca e Ticino)

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2018 bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2018 bis 31.12.2021
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Campo d'applicazione geografico
12903
Valido per il ramo pittura e gessatura dei Cantoni di Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Giura nonché per il ramo della pittura del Canton Ticino.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
12903
Il contratto collettivo di lavoro è valido per tutte le aziende e tutti i reparti aziendali nonché per le amministrazioni immobiliari con divisioni proprie di pittura o gessatura che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura rientranti nella descrizione della professione del pittore o del gessatore. Sono considerati lavori di pittura e gessatura i seguenti lavori professionali:

Pittura
Fanno parte del ramo della pittura le seguenti professioni:
pittore, pittore per clientela privata, pittore decoratore, restauratore, pittore di strutture rustiche, tappezziere (decorazioni escluse), verniciatore con mordente chimico, doratore, imitatore di legni e pietre, sverniciatore, spruzzatore di pitture, applicatore di plastiche, operatore di macchina traccialinee.

I lavori professionali comprendono tra l'altro: l'applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, l’applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, inoltre l’abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

Gessatura
Fanno parte del ramo della gessatura le seguenti professioni:
gessatore, intonacatore, stuccatore, ammanitore, gessatore addetto alla costruzione con elementi a secco (sistemi di costruzione leggera), isolatore di facciate.

Fanno parte dei lavori professionali del ramo della gessatura:
le costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni di ogni genere, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.

Articolo 2
Campo d'applicazione personale
12903
Sono esclusi dal CCL MPA:
a) gli apprendisti;
b) gli impiegati d’ufficio;
c) le persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore;
d) i titolari di aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo;
e) gli azionisti di società per azioni e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10% del capitale complessivo.

Articolo 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12903

L'obbligatorietà generale fa stato per il ramo pittura e gessatura dei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Giura nonché per il ramo della pittura del Canton Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12903

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valide per tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) del ramo pittura e gessatura. Sono considerati aziende e reparti aziendali quelli che eseguono 

  1. lavori di applicazione di pittura, materiali di rivestimento e materiali strutturali, di posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, di applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, di abbellimento e manutenzione di edifici, parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, nonché la loro protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici (lavori di pittura);
  2. lavori di costruzione di pareti, soffitti e pavimenti, di rivestimento, di isolazione di ogni genere, d’intonacatura interna ed esterna, di stuccatura, di risanamento di edifici, nonché di protezione di edifici e oggetti contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi (lavori di gessatura).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12903

Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici occupati in aziende o rami di azienda di cui al capoverso 2.

Sono esclusi:

  1. gli apprendisti;
  2. gli impiegati d’ufficio;
  3. le persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore;
  4. i titolari di aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo;
  5. gli azionisti di società per azioni ed i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10 per cento del capitale complessivo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
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Il CCL MPA è concluso a tempo indeterminato. Può essere disdetto dalle parti contraenti tramite lettera raccomandata con effetto al 31 dicembre di un anno nel rispetto di un termine di disdetta di due anni, la prima volta con effetto al 31 dicembre 2026.
Nel caso in cui il CCL MPA venga disdetto e non prorogato con assunzione degli obblighi in essere, alla scadenza del termine di disdetta non sarà possibile rivendicare alcun diritto nei confronti della Fondazione.
In caso di mancata disdetta del CCL MPA, il contratto si rinnova automaticamente per altri due anni.

Articolo 26
Informazioni organo paritetico
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Organo esecutivo e ufficio incassi

Fondazione MPA Pittura e gessatura
Oberwiesenstrasse 2
8304 Wallisellen
044 244 41 50
malergipser@vrmservices.ch
www.vrmservices.ch

http://www.vrm-malergipser.ch/home?lang=it

Pensionamento anticipato
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Le prestazioni a favore degli aventi diritto devono essere subordinate ai mezzi disponibili.
Vengono corrisposte prestazioni che consentono e/o attutiscono finanziariamente la riduzione del grado di occupazione o il pensionamento anticipato completo negli ultimi 5 anni che precedono il compimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria.
Il periodo della prestazione è sempre limitato ai 5 anni precedenti l’età di pensionamento AVS ordinaria.

È considerato salario determinate il salario SUVA fino al raggiungimento del massimo LAINF.
Ogni anno, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il datore di lavoro dichiara la massa salariale complessiva annua ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 CCL, eventualmente corretta della massa salariale dei salariati non assoggettati.

Tipologie di prestazioni

Vengono erogate esclusivamente le seguenti prestazioni:
a) rendita transitoria – art. 15 CCL;
b) contributo di risparmio LPP supplementare – art. 16 CCL;
c) prestazioni sostitutive per casi di rigore – art. 19 CCL.
A eccezione delle prestazioni sostitutive per casi di rigore ai sensi dell’art. 19 CCL, le prestazioni della Fondazione MPA non vengono versate sotto forma di capitale.

Hanno diritto alle prestazioni i collaboratori delle aziende assoggettate che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) entro 5 anni o un lasso di tempo inferiore compiono l’età di pensionamento AVS ordinaria e
b) d’intesa con l’azienda assoggettata riducono nella misura minima richiesta la propria attività lavorativa e/o la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e
c) per almeno 15 anni, di cui gli ultimi 7 prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente, hanno lavorato in un’azienda che rientra nel campo di applicazione soddisfacendo l’obbligo di contribuzione previsto e
d) al momento della corresponsione delle prestazioni hanno un’abilità al lavoro corrispondente a quella del rapporto di lavoro in corso.

Il diritto alla riscossione delle prestazioni sorge non prima del 1° gennaio 2018, a condizione che l’azienda in cui l’avente diritto lavora immediatamente prima della corresponsione delle prestazioni sottostia da almeno 12 mesi.

Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata occupazionale dei sette anni a causa di un periodo di disoccupazione massimo di due anni, ma adempie i restanti requisiti (art. 14.1 CCL), ha diritto a una rendita transitoria ordinaria.

Non è possibile riscattare gli anni d’impiego mancanti in un’azienda che rientra nel campo di applicazione.
Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato sorge esclusivamente su richiesta dell’avente diritto.

Rendita transitoria ordinaria

L’importo della rendita transitoria mensile è definito sulla base dei seguenti due elementi:
1. la parte della rendita di vecchiaia AVS minima semplice corrispondente alla riduzione del grado di occupazione valido al momento della riscossione delle prestazioni,
2. più il 50% del salario mensile determinante per la prestazione perso a causa della riduzione del grado di occupazione.
I dettagli relativi all’importo delle prestazioni e al loro calcolo figurano nella Tabella A dell’Appendice 1 CCL MPA.
L’importo del salario mensile determinante per la prestazione al momento della prima riscossione delle prestazioni e le componenti delle prestazioni ai sensi dell’art. 15.1 cifre 1 e 2 CCL determinano una percentuale massima delle prestazioni di cui il beneficiario può fruire nell’arco dell’intera durata della rendita di massimo 5 anni.
In caso di ulteriore aumento delle prestazioni, gli importi già versati vengono detratti dalle prestazioni correnti.
Per tutta la durata della sua corresponsione, la rendita transitoria è basata sul salario mensile determinante per la prestazione (lordo, supplementi e indennità per ore supplementari esclusi), corrisposto prima della prima riscossione della rendita transitoria. Il salario mensile determinante per la prestazione corrisponde a 1/12 del salario annuo soggetto alla SUVA, tuttavia al massimo a 3,30 volte la rendita mensile AVS massima semplice.

Qualora nel corso degli ultimi 15 anni il grado di occupazione abbia subìto variazioni significative, il salario mensile che determina la prestazione viene calcolato in base a un grado di occupazione del 100% e adeguato al grado di occupazione medio degli ultimi 15 anni.
Fanno eccezione le riduzioni del grado di occupazione derivanti da invalidità (cfr. art. 17 cpv. 3 CCL). In tal caso la prestazione è determinata dall’ultimo salario mensile effettivo.
La riduzione dell’orario di lavoro alla base della rendita transitoria resta valida fino al compimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria da parte dell’avente diritto. Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile aumentare la riduzione dell’orario di lavoro, ma non diminuirla. In linea di principio la rendita transitoria non viene adeguata né a eventuali rincari né agli aumenti salariali annualmente stabiliti per le aziende che sottostanno al CCL per il ramo pittura e gessatura.
La fruizione delle prestazioni presuppone una riduzione minima pari al 20% dell’attività lavorativa (riduzione dell’orario di lavoro annuo) e/o del reddito nell’azienda assoggettata (è parificato a detta riduzione l’avvio di un’attività alternativa in un’altra azienda assoggettata che preveda un salario ridotto di almeno il 20%). Ogni riduzione del grado di occupazione deve essere effettuata nell’ordine di dieci punti percentuali interi.
La rendita transitoria viene corrisposta sempre mensilmente. Se la persona avente diritto non beneficia del pensionamento anticipato completo, oltre alla rendita transitoria mensile della Fondazione MPA corrispondente alla perdita salariale, continua a percepire dall’azienda un salario mensile ridotto.

Invalidità del beneficiario

Se al beneficiario della rendita transitoria viene riconosciuta l’inabilità al lavoro o l’invalidità ai sensi dell’AI prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria, è necessario darne comunicazione all’organo esecutivo.
Nel caso in cui il beneficiario di una rendita transitoria diventi invalido a causa di malattia o infortunio prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria, la rendita transitoria continuerà ad essere corrisposta senza alcuna variazione dell’importo. In caso di sovraindennizzo ai sensi dell’articolo 66 cpv. 2 LPGA risultante dalle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione federale per l’invalidità o della previdenza professionale, la rendita transitoria non viene decurtata. La rendita transitoria è invece da considerarsi reddito sostitutivo da notificare all’ente competente; in caso di sovraindennizzo comprovato ai sensi dell’articolo 66 cpv. 2 LPGA è possibile la decurtazione delle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione federale per l’invalidità o della previdenza professionale.
Nel caso in cui al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro o dell’invalidità l’avente diritto non abbia ancora percepito alcuna rendita transitoria, per la parte di salario relativa all’invalidità non sorge alcun diritto alla stessa neanche nell’arco die 5 anni che precedono il pensionamento AVS in cui è possibile riscuotere le prestazioni. Sulla restante parte valida del salario continuano a essere dovuti i contributi oppure, in caso di abbandono parziale o totale dell’attività lavorativa, è possibile far valere un diritto proporzionale a una rendita transitoria.

Decesso del beneficiario

In caso di decesso del beneficiario di una rendita transitoria prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria, il diritto alla rendita transitoria cessa alla fine del mese del decesso.
In caso di decesso del beneficiario, il diritto al contributo di risparmio supplementare cessa alla fine del mese del decesso.
Se al momento del decesso l’avente diritto non ha ancora percepito
alcuna rendita transitoria o ha fatto valere il diritto a quest’ultima, con il decesso cessa qualsivoglia diritto alle prestazioni di cui al presente CCL.

Prestazioni sostitutive per casi di rigore
Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • hanno compiuto il 55° anno di età, ma mancano ancora più di 5 anni al compimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria,

  • per 15 anni, di cui gli ultimi 7 ininterrottamente, hanno lavorato in un’azienda che rientra nel campo di applicazione e

  • hanno cessato in modo definitivo e contro la loro volontà l’attività nel ramo pittura e gessatura (p.es. per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).

L’eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore nonché la tipologia e l’importo della stessa vengono stabiliti nel singolo caso dal Consiglio di fondazione. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico su un conto LPP. È escluso il pagamento in contanti.

Il diritto a prestazioni sostitutive per casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore subentri successivamente al 1° gennaio 2022.
L’erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.

Articoli 12 – 19

Previdenza professionale LPP
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Il contributo di risparmio LPP supplementare ammonta al 18% della rendita transitoria erogata qualora, oltre alla prestazione transitoria MPA, il beneficiario non percepisca altre prestazioni di vecchiaia LPP.
Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di versamento una tantum alla fine di ogni anno oltre il quale sussiste ancora il diritto a una rendita transitoria.
L’ultimo contributo di risparmio LPP proporzionale viene versato al termine dell’obbligo di versamento delle prestazioni a seguito di pensionamento o decesso.

Il contributo di risparmio LPP supplementare viene versato direttamente all’ultimo istituto di previdenza in cui il beneficiario era assicurato nell’ambito della LPP tramite il suo datore di lavoro. Il Consiglio di fondazione stabilisce le modalità di versamento per i beneficiari che non sono più affiliati a un istituto di previdenza.

Articolo 16

Contributi al pensionamento anticipato
12903
Provenienza dei fondi

I fondi per il finanziamento del modello di pensionamento anticipato provengono in linea di principio dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della Fondazione.
(...)

Contributi

Il contributo a carico del lavoratore corrisponde allo 0,85 per cento del salario determinante. L’importo viene trattenuto mensilmente dal salario lordo laddove non sia prevista una diversa modalità di trattenuta.
Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde allo 0,85 per cento del salario determinante.
È considerato salario determinate il salario SUVA fino al raggiungimento del massimo LAINF.
Ogni anno, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il datore di lavoro dichiara la massa salariale complessiva annua ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 CCL, eventualmente corretta della massa salariale dei salariati non assoggettati.

Riscossione dei contributi

Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione MPA la totalità dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori.
Al 30 settembre è dovuto il 67% dei contributi annui calcolati in base alla massa salariale SUVA complessiva dei collaboratori assoggettati l’anno precedente.
L’importo residuo viene calcolato in modo definitivo sulla base della somma salariale SUVA dei collaboratori assoggettati e fatturato con scadenza al 31 marzo.
La Fondazione MPA addebita per ogni sollecito CHF 100.– oltre a una mora del 5 per cento a decorrere dalla domanda di esecuzione.
(...)

Articoli 7.1, 8 e 9.1 – 9.4

Rappresentanza dei lavoratori
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Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
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ASIPG - Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori
Compiti organi paritetici
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Fondazione MPA Pittura e gessatura

Le parti convengono di applicare congiuntamente il CCL MPA nel ramo pittura e gessatura ai sensi dell’articolo 357b CO. A tale scopo viene istituita la Fondazione MPA per il ramo pittura e gessatura (di seguito Fondazione MPA). La Fondazione MPA è competente per l’intera esecuzione del CCL nel ramo pittura e gessatura e in particolare è autorizzata a eseguire i controlli necessari nei confronti delle parti assoggettate … nonché, in qualità di rappresentante delle parti contraenti, ad avviare procedure esecutive e a intentare cause in nome proprio.
La Fondazione MPA può attribuire a un’organizzazione esterna l’incarico dell’attuazione operativa dello scopo della Fondazione. In particolare, ai fini del raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione MPA può stipulare contratti assicurativi o aderire a contratti già esistenti, assumendo contemporaneamente il
ruolo di stipulante e beneficiaria.
La Fondazione MPA può assegnare le attività di controllo per l’esecuzione del CCL MPA a terzi e in particolare alle commissioni paritetiche costituite per l’esecuzione del CCL per il ramo pittura e gessatura.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del CCL, le istanze di controllo hanno le seguenti competenze:
a) controlli circa l’assoggettamento presso aziende che rientrano nel campo di applicazione, segnatamente anche presso le aziende che svolgono attività miste, al fine di valutare l’appartenenza al campo di applicazione aziendale e personale;
b) controlli dei libri paga;
c) controlli dei singoli contratti di lavoro.

Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è responsabile dell’amministrazione. Esso costituisce la commissione paritetica e controlla il rispetto del CCL ai sensi dell’art. 357b CO.
Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo e ha facoltà di delegare tali controlli a organi specializzati.

Articoli 21 e 22

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
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Le violazioni degli obblighi derivanti dal presente CCL possono essere sanzionate dal Consiglio di fondazione mediante multe convenzionali. È fatto salvo il capoverso 2. In caso di violazioni comprovate vengono addebitati anche i costi procedurali e di controllo.
Le violazioni contrattuali dovute al mancato computo o al computo solo parziale dei contributi sono passibili di una multa convenzionale.
L’importo della multa convenzionale del singolo caso dipende dal grado di colpa, dalle dimensioni dell’azienda e dalle eventuali sanzioni comminate in precedenza.
Il pagamento della multa convenzionale non dispensa in nessun caso dal rispetto delle disposizioni contrattuali.
Le multe convenzionali e i costi procedurali e di controllo spettano alla Fondazione MPA e devono essere utilizzati conformemente allo scopo della Fondazione.

Articolo 23
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
3.12903 28.12.2021 05.03.2024
3.12303 28.12.2021 26.04.2023
3.11583 28.12.2021 01.01.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.10935 01.01.2018 19.10.2020