CCL per il settore dei contact center e call center
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Partenariato sociale
Disciplina sui conflitti | Procedura di conciliazioneObbligo della pace | Cauzione |
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Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLTutta la SvizzeraRamo professionaleContact center e call centerResponsabile del CCLDaniel Hügli (Syndicom)Numero di occupati assoggettati3'646 (2018)Numero di aziende assoggettate19 (2018)Campi di applicazioneCampo d'applicazione geograficoVale per tutta la Svizzera. Articolo 2.1Campo d'applicazione aziendaleVale direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore dei contact center e call center con più di 20 lavoratori, compreso impiegati non sottoposti. Quel settore comprende imprese o parti di imprese che offrono prestazioni di contact center (inbound, outbound; back-office, e-Mail, chat, altri canali di comunicazione) per terzi. Articolo 2.1Campo d'applicazione personaleVale per lavoratori da imprese e parti di imprese secondo il paragrafo 2. Sono esclusi: – i membri della direzione aziendale – i quadri – i capigruppo e supervisori Articolo 2.1Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generaleL'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generaleLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) valgono direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore dei contact center e calI center con più di 20 lavoratori, compreso impiegati non sottoposti. Quel settore comprende imprese o parti di imprese che offrono prestazioni di contact center (inbound, outbound; back-office, e-Mail, chat, altri canali di comunicazione) per terzi. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generaleLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del CCL valgono per lavoratori delle imprese e parti di imprese secondo il paragrafo 2. Sono esclusi: – i membri della direzione aziendale – i quadri – i capigruppo e supervisori Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3Durata della convenzione Proroga contrattuale automatica / clausola di prorogaQuesto CCL può essere disdetto da una parte contraente tramite lettera raccomandata per la fine dell'anno nel rispetto del termine di disdetta di 6 mesi. Se il contratto non viene disdetto esso verrà automaticamente rinnovato per un altro anno. Articolo 6InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticaCommissione paritetica del settore dei contact e call Center Organo di applicazione CCL c/o syndicom Monbijoustrasse 33 Casella postale 3001 Berna 058 817 18 16 vollzug@syndicom.ch https://callcenter.vollzug.ch/?l=it syndicom - Sindicato dei media e della communicazione Daniel Hügli Monbijoustrasse 33 Postfach 6336 3001 Bern 058 817 18 18 mail@syndicom.chCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiSalario annuo, mensile (in caso di 12 stipendi mensili) e orario in CHF (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2020):
Regione | Tipo di salario | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 |
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Svizzera orientale | Salario annuo | 45'288.-- | 48'960.-- | 50'184.-- | 55'080.-- | | Salario mensile | 3'774.-- | 4'080.-- | 4'182.-- | 4'590.-- | | Salario orario | 20.74 | 22.42 | 22.98 | 25.22 | Lago Lemano | Salario annuo | 49'020.-- | 52'992.-- | 54'312.-- | 59'616.-- | | Salario mensile | 4'085.-- | 4'416.-- | 4'526.-- | 4'968.-- | | Salario orario | 22.45 | 24.26 | 24.87 | 27.30 | Altipiano (Mittelland) | Salario annuo | 47'712.-- | 51'588.-- | 52'872.-- | 58'032.-- | | Salario mensile | 3'976.-- | 4'299.-- | 4'406.-- | 4'836.-- | | Salario orario | 21.85 | 23.62 | 24.21 | 26.57 | Svizzera nordoccidentale | Salario annuo | 51'000.-- | 55'128.-- | 56'508.-- | 62'016.-- | | Salario mensile | 4'250.-- | 4'594.-- | 4'709.-- | 5'168.-- | | Salario orario | 23.35 | 25.24 | 25.87 | 28.40 | Zurigo | Salario annuo | 51'084.-- | 55'224.-- | 56'604.-- | 62'124.-- | | Salario mensile | 4'257.-- | 4'602.-- | 4'717.-- | 5'177.-- | | Salario orario | 23.39 | 25.29 | 25.92 | 28.45 | Svizzera centrale | Salario annuo | 48'144.-- | 52'044.-- | 53'352.-- | 58'548.-- | | Salario mensile | 4'012.-- | 4'337.-- | 4'446.-- | 4'879.-- | | Salario orario | 22.04 | 23.83 | 24.43 | 26.81 | Ticino | Salario annuo | 42'840.-- | 46'512.-- | 48'960.-- | 53'244.-- | | Salario mensile | 3'570.-- | 3'876.-- | 4'080.-- | 4'437.-- | | Salario orario | 19.62 | 21.30 | 22.42 | 24.38 | Il salario di base viene inteso come stipendio di base (escluse le indennità di vacanze e le indennità per i giorni festivi ai fini del calcolo dello stipendio orario), senza provvigioni, bonus ecc.
Regione | Cantoni |
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Svizzera orientale: | AR, AI, GL, GR, SG, SH, TG | Lago Lemano: | GE, VD, VS | Altipiano (Mittelland): | BE, FR, JU, NE, SO | Svizzera nordoccidentale: | AG, BL, BS | Zurigo: | ZH | Svizzera centrale: | LU, NW, OW, SZ, UR, ZG | Ticino: | TI | Su richiesta possono essere autorizzati accordi speciali per i dipendenti con capacità ridotta. Tali accordi devono essere sottoposti precedentemente alla CP per approvazione. Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève: https://www.ge.ch/document/memento-salaire-minimum) Articolo 5.13Categorie salarialiCatégoria salariale | Funzioni |
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Livello 1 | Inbound / Outbound 1st Level | Livello 2 | Multiskill | Livello 3 | Funzioni amministrative e sostenibili | Livello 4 | Technical Specialist e 2nd Level | Dopo 12 mesi di impiego nella stessa azienda (e indipendentemente dalla percentua le lavorativa dei impiegati), il salario corrisponde almeno al livello 2. Se il totale di tutte le assenze di un salariato durante il primo anno di servizio supera i 60 giorni di calendario, l'assegnazione del livello 2 si sposta di conseguenza secondo il periodo totale delle assenze. Per operatrici/operatori per la comunicazione con la clientela AFC la classificazione si fa almeno sul livello 2 a partire dell’assunzione. Articolo 5.14Aumento salarialePer informazione: Ogni parte contraente CCL può richiedere delle trattative su degli adeguamenti salariali nelle fasce di funzione fino al 30 settembre di ogni anno con entrata in vigore dal 1. gennaio dell'anno successivo. Eventuali trattative salariali tra le parti contraenti avvengono sempre nel 3. trimestre. Ogni anno le parti contraenti CCL negoziano un adeguamento salariale. Per il rincaro fa riferimento l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) del mese di ottobre. Articolo 4.4
Assegni per i figliNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSupplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariLavoro straordinario La compensazione delle ore straordinarie e del lavoro supplementare generalmente avviene attraverso la concessione di tempo libero della stessa durata. Laddove una compensazione non è possibile le ore supplementari prestate possono essere pagate al 100% (senza supplemento). Ore supplementari Il lavoro straordinario viene retribuito con un supplemento salariale di un quarto della paga oraria. Siamo in presenza di lavoro straordinario laddove l'orario massimo di lavoro fissato dalla legge è stato superato.
I supplementi, ad esempio per il lavoro straordinario, il lavoro notturno o il lavoro domenicale, sono calcolati sulla base del salario orario di base. Articoli 5.10 e 5.12Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleI supplementi, ad esempio per il lavoro straordinario, il lavoro notturno o il lavoro domenicale, sono calcolati sulla base del salario orario di base. Articolo 5.10Rimborso speseL'azienda rimborsa al dipendente le spese che esso sostiene nell'ambito dell'attività lavorativa. Articolo 5.16
Orario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoroL 'orario normale di lavoro dei dipendenti a tempo pieno ammonta in media a 42 ore settimanali per una settimana di 5 giorni (8.4 ore al giorno). In caso di altre esigenze aziendali la settimana lavorativa può essere estesa a 6 giorni, nel rispetto delle disposizioni legislative. La pianificazione operativa compete al datore di lavoro. Nel farlo esso deve tenere conto delle esigenze dei dipendenti qualora le circostanze aziendali lo consentano. I reparti organizzativi comunicano il prima possibile gli orari di lavoro, al più tardi due settimane prima del turno programmato con cambio di orario. Pausa Il lavoro giornaliero va interrotto con una pausa di almeno 30 minuti. Su un orario lavorativo di oltre 9 ore la pausa ammonta a 1 ora.
Articoli 5.7 e 5.8VacanzeCategoria d'età/anni di servizio | Numero di giorni di vacanze |
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Fino al compimento del 20. anno di età | 25 giorni lavorativi | Dal 21. anno di età | 20 giorni lavorativi | + per ogni anno di servizio completato | + 1 giorno di ferie (max. 25 giorni) | I supplementi per le ferie e per i giorni festivi sono calcolati sulla base del salario orario di base definito dall'articolo 5.13. Articoli 5.10 e 5.18Giorni di congedo retribuiti (assenze)Assenza | Durata |
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Matrimonio proprio | 3 giorni | Decesso del coniuge / partner, dei figli, dei genitori, dei suoceri, dei fratelli | 3 giorni | Decesso di altri familiari | 1 giorno | Nascita di un figlio proprio | 2 giorni | Reclutamento militare | secondo l'effettivo impiego di tempo | Ispezione, rilascio dal servizio militare obbligatorio | 1/2 giornata | Trasloco della propria abitazione | 1 giorno per anno civile | Cura di familiari malati nella propria casa dietro dimostrazione dell'effettivo bisogno | 3 giorni al massimo | Articolo 5.19Giorni festivi retribuitiI giorni festivi federali, cantonali e d'uso per il luogo di lavoro valgono come giorni liberi retribuiti. I supplementi per le ferie e per i giorni festivi sono calcolati sulla base del salario orario di base definito dall'articolo 5.13. Articoli 5.10 e 5.18Congedo di formazioneIl datore di lavoro incentiva e sostiene i collaboratori al fine di allenarli a mantenere la mobilità professionale e la capacità di stare sul mercato del lavoro. L'obiettivo dell'aggiomamento professionale è ampliare le competenze professionali, personali e sociali. Articolo 5.25
Indennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioPer le sue prestazioni il datore di lavoro stipula un'assicurazione collettiva per l'indennità giornaliera per malattia su 730 giorni all'80%, con un periodo di attesa di massimo 180 giorni. Durante il periodo di attesa il datore di lavoro ha il dovere di pagare 100% del salario. I dipendenti contribuiscono per la metà del premio. Il diritto alla continuazione del versamento del salario sussiste durante la durata del rapporto d'impiego. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipendenti, una volta abbandonata l'assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all'assicurazione individuale. Informazione / certificato medico Le assenze vanno comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenze a causa di malattia o infortunio, a partire dal 3° giorno, va consegnato al superiore va consegnato un certificato medico da inoltrare poi all’ufficio del personale. In casi eccezionali e giustificati, il datore di lavoro può richiedere un certificato medico già dal primo giorno di assenza e / o ordinare una visita presso un medico di fiducia. Articoli 5.20 e 5.22Congedo maternità / paternità / parentaleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleServizio militare / civile / di protezione civilePer tutti restanti servizi obbligatori (corsi di ripetizione) la continuazione del pagamento dello stipendio equivale al 100% del salario per 30 giorni civili nel corso di un anno civile.Le prestazioni IPG spettano al datore di lavoro per l'entità del versamento del salario. Il servizio civile, la protezione civile come anche il servizio militare o di croce rossa prestato da appartenenti femminili, generalmente vengono equiparato al servizio militare.
Articolo 5.23ContributiFondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamentoIl datore di lavoro riscuote dai collaboratori assoggettati al campo di applicazione del CCL un contributo di solidarietà (mediante detrazione dal salario) di Fr. 20.– mensili per un grado di occupazione di oltre il 50% e di CHF 10.–- per un'occupazione del 50% e inferiore. I contributi di solidarietà vengono versati in un fondo che viene amministrato in maniera paritetica dalle parti contraenti del CCL. Articoli 3.3 e 3.4
Protezione del lavoro / contro la discriminazioneParità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiLa protezione civile come anche il servizio militare o di croce rossa prestato da appartenenti femminili all'esercito vengono equiparati all'obbligo di servizio militare. Articolo 5.23.4
DisdettaTermine di preavvisoDurata dell'assunzione | Termini di disdetta |
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Durante il periodo di prova | 7 giorni per una data qualunque | Decorso il periodo di prova | 1 mese (giorni civili) | Dopo il 1° anno | 1 mese per la fine di un mese | Dopo il 5° anno | 3 mesi per la fine di un mese | I rapporti di lavoro a tempo determinato vengono computati ai fini del clacolo della durata dell'assunzione, salvo che sia in corso un'interruzione da oltre dodici mesi. Se un rapporto di lavoro a tempo determinato, o parecchi rapporti di lavoro a tempo determinato insieme, durano più di 12 mesi, valgono i termini di disdetta secondo la tabella sopraindicata. Articoli 5.2 – 5.5Partenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratorisyndicom - Sindacato dei media e della comunicazioneRappresentanza dei datori di lavoroContactswiss Callnet.ch (Swiss Contact Center Association)Organi pariteticiOrgani d'esecuzionePer l'applicazione e l'esecuzione del CCL esiste una commissione paritetica (CP). Funzioni e competenze della CP: la CP ha i seguenti compiti e competenze: – lo svolgimento di controlli dei salari (tramite il canale di corrispondenza e/o in azienda) e controlli nei cantieri nonché indagini in merito ai rapporti di lavoro presso i datori di lavoro. La commissione può effettuare tali controlli e indagini mediante incarico a terzi; – mediare in caso di divergenza di opinioni tra datore di lavoro e lavoratori in relazione alla classificazione della classe salariale; – consentire, su richiesta preventiva, la sottoquotazione del salario minimo per i dipendenti con capacità ridotta; – rappresentare gli interessi della CP come definiti dal CCL dinanzi ai tribunali civili; Le divergenze di opinioni o le controversie vanno trattate senza indugio dalla CP. Qualora la commissione paritetica accerti una violazione delle disposizioni del CCL, questa dovrà esortare il datore di lavoro colpevole ad adempiere ai propri obblighi senza indugio. La CP è legittimata a: – pronunciare un avvertimento; – infliggere una pena convenzionale fino a un importo di 30 000 franchi; nei casi di privazione di richieste in denaro, la penale potrà raggiungere la prestazione dovuta; – addossare le spese dei controlli e di procedura al datore di lavoro inadempiente; La penale convenzionale dovrà essere valutata, in primo luogo, in modo che il datore di lavoro colpevole si asterrà dal commettere in futuro violazioni del presente CCL. L’importo della penale convenzionale viene calcolato in base all’insieme di tutte le condizioni secondo i seguenti criteri: – l’ammontare dell’importo delle prestazioni in denaro ritenute trattenute ingiustamente dal datore di lavoro ai suoi dipendenti; – la natura della violazione di norme previste dal contratto collettivo di lavoro non a livello monetario; – se la violazione viene commessa una o più volte (inclusa la recidiva) oppure in base alla gravità della violazione delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro; – le dimensioni dell’azienda (datore di lavoro); – la disponibilità dell'impresa a cooperare, in particolare, nell'ambito dei controlli salariali; – la condizione in base alla quale il datore di lavoro colpevole, nel frattempo, ha già adempiuto ai propri obblighi completamente o in parte. Qualora il controllo sugli orari di lavoro (registrazione della durata del lavoro) di un datore di lavoro non corrisponde a uno standard che consente un efficiente controllo, o, se l'importo delle prestazioni dovute per un periodo più lungo non può essere valutato più precisamente per altri motivi, di cui è responsabile l’azienda. La commissione paritetica, in base alle dimensioni dell’azienda, potrà imporre una penale convenzionale fino ai CHF 30‘000.-- e in casi gravi, la penale potrà ammontare fino a CHF 100'000.--. Ogni pena convenzionale definitiva inflitta nonché le spese dei controlli e di procedura dovranno essere corrisposte alla CP entro 30 giorni. La CP utilizza tali importi per l’esecuzione e l’applicazione del presente CCL. Eventuali eccedenze saranno assegnate al fondo paritetico. Articolo 3.6PartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacaliAd un membro eletto di un comitato aziendale o di divisione di syndicom viene concesso ad anno solare il tempo effettivo e communque non oltre 4 giorni di congedo per le attività sindicali. Ai restanti membri del sindicato viene concesso fino ad 1 giorno ad anno solare per partecipare alla conferenza aziendale o di divisione. Il finanziamento avviene attraverso il fondo di solidarità. Articolo 5.26
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)In base alle disposizioni giuridiche in dipendenti hanno il diritto di costituire una rappresentanza del personale. Articolo 4.6
Misure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoroIn caso di licenziamenti per motivi economici, chiusure e trasferimenti d'impresa con almeno 50 interessati, l'azienda è tenuta a elaborare tempestivamente un piano sociale per iscritto volto ad alleviare le difficoltà sul piano sociale ed economico delle persone licenziate. Le negoziazioni relative al piano sociale devono essere condotte con i dipendenti interessati. Su richiesta dell’azienda o dei dipendenti la commissione paritetica del CCL può essere coinvolta con funzione consultiva. Articolo 4.3
» Decreti del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale» Commissione paritetica del settore dei contact e call center » CCL per il settore dei contact center e call center 2020 (3616 KB, PDF)
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