CCL per l'artigianato svizzero della macelleria
Versione del CCL
Contratto collettivo di lavoro : dal 01.02.2019
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.02.2019 - 31.12.2020
Tutto il territorio della Svizzera Eccezione: il personale di vendita GE
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Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLTutta la SvizzeraRamo professionaleIndustria agroalimentare, Macelleria-salumeriaResponsabile del CCLAssociazione svizzera del personale della macelleria (ASPM)Numero di occupati assoggettati14'096 (2015), 15'300 (2009)Numero di aziende assoggettate1'611 (2015)Campi di applicazioneInformazioni sintetiche sul campo d'applicazioneTutto il territorio della Svizzera Eccezione: il personale di vendita GECampo d'applicazione geograficoÈ valido per tutta la Svizzera. Articolo 1Campo d'applicazione aziendaleÈ valido per i membri dell’Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC) e per tutti gli altri datori di lavoro di aziende che operano in maniera preponderante nell’artigianato della macelleria e nell’economia carnea. Articolo 2Campo d'applicazione personaleÈ valido per i membri dell’Associazione svizzera del personale della macelleria (ASPM) e per tutti gli altri lavoratori di aziende che operano in maniera preponderante nell’artigianato della macelleria e nell’economia carnea; gli apprendisti, salvo le disposizioni imperative dei contratti di apprendistato. Analogamente, le prescrizioni del CCL sono applicabili per i lavoratori che eseguono lavoro a tempo parziale o con retribuzione a ore (art. 319 cpv. 2 CO) al servizio del datore di lavoro. L’impresa acquisitrice che assuma un lavoratore da un’agenzia di personale a prestito, deve verificare che detta agenzia si attenga a sua volta alle disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del presente CCL concernenti la retribuzione e la durata del lavoro (art. 3 cpv. 1 CCL Personale a prestito). Non sono soggetti al CCL i membri delle famiglie di titolari d’azienda. Articolo 2Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generaleSi applica su tutto il territorio svizzero. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 1Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generaleSi applica a tutte le imprese dell’artigianato della macelleria e dell’economia carnea, nonché ai lavoratori impiegati in queste imprese (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale e gli aiutanti avventizi). Il provvedimento riguarda in particolare le imprese che svolgono in prevalenza le seguenti attività: a. produzione, lavorazione e trasformazione della carne; b. fabbricazione di prodotti a base di carne; c. commercio all’ingrosso e al dettaglio di carne e prodotti a base di carne. Sono esclusi i grandi distributori della vendita al dettaglio, comprese le loro filiali, nonché le imprese ad essi legate economicamente. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2 e 3Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generaleSi applica a tutte le imprese dell’artigianato della macelleria e dell’economia carnea, nonché ai lavoratori impiegati in queste imprese (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale e gli aiutanti avventizi). Ad eccezione: a. direttori, direttori aziendali e dipendenti che ricoprono funzioni equivalenti; b. membri della famiglia del datore di lavoro (coniuge, genitori, fratelli, discendenti diretti); c. studenti delle scuole professionali durante il periodo scolastico; d. collaboratori occupati prevalentemente in un’impresa secondaria oppure nell’economia domestica; e. il personale di vendita del Canton Ginevra (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale, il personale ausiliario e gli aiutanti avventizi). Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2 e 3Durata della convenzione Proroga contrattuale automatica / clausola di prorogaIl CCL può essere disdetto, con un termine di preavviso di sei mesi, per la fine di un anno civile. Se non disdetto, il contratto resta in vigore per un ulteriore anno. Articolo 54InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticaAssociazione svizzera del personale della macelleria (ASPM) Berninastrasse 25 8057 Zurigo 044 311 64 06 mpv@mpv.ch www.mpv.ch
Condizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiSalari minimi (mensili lordi) dal 2019 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° febbraio 2019):
Categoria di collaboratori | Salari minimi (mensili lordi) |
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1A: Macellai (macellaie), macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio ciascuno con AFC (formazione triennale) | CHF 4'200.-- | 1B: Macellai/ie indipendenti, macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio ciascuno con AFC | CHF 4'370.-- | 1C: Macellai (macellaie), macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio con responsabilità particolari | CHF 4'825.-- | 1D: Dirigenti di azienda, dirigenti di filiale e lavoratori/lavoratrici con funzioni equivalenti | secondo libero accordo | 1E: Addetti/e di macelleria, assistenti del commercio al dettaglio ciascuno con CFP (formazione biennale) | CHF 3'800.-- | 1F: In caso di efficienza al di sotto della media: | | - macellai/ie, macellai/ie-salumieri/e, impiegati del commercio al dettaglio ciascuno con AFC | secondo libero accordo | - addetti/e di macelleria CFP, riduzione massima a | CHF 3'500.-- | - assistenti del commercio al dettaglio CFP, riduzione massima a | CHF 3'750.-- | 1G: Personale ausiliario e aiutanti avventizi | secondo libero accordo | 1.2 In caso di nuovi contratti di lavoro i suddetti salari base possono essere ridotti del 5 % al massimo nei comuni a salari bassi indicati alla cifra 5. 1.3 I suddetti salari base possono essere ridotti solo per le eccezioni definite alla voce 1.2. Datori di lavoro e lavoratori si accorderanno liberamente per stabilire quale sia il salario reale in base alle prestazioni e alla responsabilità. Comuni a salari bassi Giura: 2926 Boncourt, 2923 Basse-Allaine, 2922 Courchavon, 2900 Porrentruy, 2916 Fahy, 2908 Grandfontaine, 2907 Rocourt, 2906 Haute-Ajoie, 2902 Fontenais, 2905 Courtedoux, 2889 Clos du Doubs, 2950 Courtemautruy, 2950 Courgenay, 2942 Alle, 2952 Cornol, 2946 La Baroche, 2943 Vendlincourt, 2932 Coeuve, 2933 Damphreux, 2933 Lugnez, 2935 Beurnevésin, 2944 Bonfol Ticino: 6830 Chiasso, 6834 Morbio Inferiore, 3835 Breggia, 6874 Castel San Pietro, 6850 Mendrisio, 6853 Ligornetto, 6864 Arzo, 6862 Rancate, 6866 Meride, 6875 Casima, 6826 Riva San Vitale, 6827 Brusino Arsizio, 6825 Capolago, 6818 Melano, 6821 Rovio, 6817 Maroggia, 6816 Bissone, 6855 Stabio Cantone di Neuchâtel: Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente al Indice nazionale dei prezzi al consumo dell’IPC (base agosto 2014). Appendice 1, Cifra 2; Articolo 32d LEmpl NeuchâtelCategorie salarialiCategoria | Descrizione | Particolare |
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1A | Macellai (macellaie), macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio ciascuno con AFC (formazione triennale, cfr. appendice, cifra 1, lett. a) | | 1B | Macellai/ie indipendenti, macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio ciascuno con AFC (cfr. appendice, cifra 1, lett.b) | | 1C | Macellai (macellaie), macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio con responsabilità particolari (cfr. appendice, cifra 1, lett. c) | | 1D | Dirigenti di azienda, dirigenti di filiale e lavoratori/lavoratrici con funzioni equivalenti (cfr. appendice, cifra 1, lett. d) | | 1E | Addetti/e di macelleria, assistenti del commercio al dettaglio ciascuno con CFP (formazione biennale, cfr. appendice, cifra 1, lett. e) | | 1F | In caso di efficienza al di sotto della media (cfr. appendice, cifra 1, lett. f): | macellai/ie, macellai/ie-salumieri/e, impiegati del commercio al dettaglio ciascuno con AFC | | | Addetti/e di macelleria CFP | | | Assistenti del commercio al dettaglio CFP | 1G | Personale ausiliario (secondo appendice, cifra 1, lett. g) e aiutanti avventizi (cfr. art. 14 CCL) | | Appendice 1, Cifra 2Indennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizioTredicesima Ogni lavoratore ha diritto ogni anno al versamento di una tredicesima, calcolata in base al salario base medio mensile del corrispondente anno. La tredicesima va versata in dicembre (al più tardi il 15), come segue a. nel 1° anno civile di impiego nella stessa azienda: metà del salario base; b. nel 2° anno civile e negli anni civili seguenti di impiego nella stessa azienda: l’intero salario base. Il computo degli anni civili inizia nell’anno di entrata in un’azienda. All’entrata ed alla partenza da un’azienda risultano diritti pro rata per l’anno in questione. Per i lavoratori che ricevono un salario orario, per calcolare la tredicesima ci si può basare sul salario base medio percepito negli ultimi 12 mesi, sino a fine novembre. Premi per anzianità di servizio Ai collaboratori di vecchia data va versato un premio per anzianità di servizio quale riconoscimento per la loro fedeltà all’azienda, ossia: per 10 anni di servizio: un quarto del salario lordo mensile per 20 anni di servizio: la metà del salario lordo mensile per 30 anni di servizio: l’intero salario lordo mensile per 40 anni di servizio: un salario e mezzo lordo mensile L’anno di servizio viene calcolato a partire dall’ assunzione fissata Mediante contratto. Il conteggio degli anni di impiego incomincia dal giorno dell’entrata contrattuale in servizio. Si considerano anni di impiego gli anni prestati, nella misura in cui un’eventuale interruzione fino alla ripresa del servizio non sia durata più di quattro mesi. Vengono conteggiati la durata dell’istruzione di base, l’occupazione consecutiva con salario orario, nonché gli anni di servizio prima di un congedo non retribuito. Articolo 42 e 43Assegni per i figliNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSupplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariPer lavoro straordinario si intende ogni lavoro supplementare ordinato dal datore di lavoro o dal suo sostituto in casi urgenti, e che supera l’orario di lavoro normale secondo l’articolo 20 del presente CCL. Se è necessaria l’esecuzione di lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a prestare ore supplementari solo se è in grado di farlo e se ciò può essere da esso ragionevolmente preteso secondo le norme della buona fede (art. 321c cpv 1 CO). Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere per ogni singolo lavoratore, ad eccezione dei giorni feriali di libero ed in caso di necessità. 4 Il lavoro straordinario deve essere compensato con tempo libero di uguale durata. Se ciò è impossibile, esso deve essere pagato obbligatoriamente al più tardi entro 12 mesi con un supplemento del 25 % sul salario lordo. Articolo 23Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleSupplementi secondo la legge federale sul lavoro (LL): - lavoro domenicale (svolto temporaneamente): supplemento del 50% - lavoro notturno (svolto temporaneamente, ovvero massimo 25 volte all’anno): supplemento del 25% - lavoro notturno (svolto regolarmente): supplemento di tempo del 10%
Articoli 21 e 26Lavoro a turni / servizio di picchettoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleRimborso speseDatore di lavoro e lavoratore potranno accordarsi per eventuale vitto e alloggio presso il datore di lavoro. Per il vitto e l’alloggio vanno conteggiati i seguenti importi:
Sorta di spese | Indennità |
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prima colazione | CHF 3.50 | pranzo | CHF 10.-- | cena | CHF 8.-- (tale CHF 21.50 al giorno = CHF 645.-- al mese | camera | totale CHF 11.50 al giorno = CHF 345.-- al mese | vitto/alloggio | totale CHF 33.-- al giorno = CHF 990.-- al mese | L’indennità per spuntini consumati tra i pasti principali verrà concordata tra datore di lavoro e lavoratore. Pasti non consumati devono essere pagati dal lavoratore se egli non ha preannunciato la sua assenza almeno quattro ore prima dell’ora del pasto. Assenze durante giorni festivi, liberi o di domenica devono essere annunciate al più tardi la sera precedente. Allegato 2015 al CCL: cifra 3Altri supplementiIl datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore i coltelli e gli abiti da lavoro (due grembiuli lunghi o corti ed un grembiule di gomma). D’accordo con il datore di lavoro il lavoratore può fare uso dei propri coltelli ed abiti da lavoro, provvedendo pure al lavaggio. In questo caso il lavoratore ha diritto alle seguenti indennità:
| al mese CHF | all'anno CHF |
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coltelli in totale | 4.-- | 48.-- | grembiuli | 6.-- | 72.-- | 1 grembiule di gomma | 4.-- | 48.-- | lavaggio degli abiti da lavoro | 30.-- | 360.-- | Allegato 2015 al CCL: cifra 2Orario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoroOrario di lavoro normale: 43 ore la settimana Il lavoratore che lavora sei giorni alla settimana ha diritto ad almeno una mezza giornata di libero che, se possibile, deve sempre cadere nello stesso giorno. Articoli 20 e 34VacanzeEta/anno di servizio | Durata delle vacanze | Giorni feriali | Indennità per le vacanze |
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Giovani fino al compimento del 20° anno d’età | 5 settimane | 30 | 10.64% | Apprendisti, indipendentemente dalla loro età | 5 settimane | 30 | 10.64% | Fino al 5° anno di servizio | 4 settimane | 24 | 8.33% | Dal 6° al 25° anno di servizio oppure a partire dal 50° anno di età | 5 settimane | 30 | 10.64% | Dal 26° anno di servizio | 6 settimane | 36 | 13.04% | Articoli 27a e 30Giorni di congedo retribuiti (assenze)Occasione | Giorni compensati |
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Matrimonio proprio | 2 giorni | Nascita di figli propri | 2 giorni | Morte del coniuge o partner di vita o di figli propri | 3 giorni | Morte di un genitore | 2 giorni | Morte di suocero o suocera, genero o nuora | 1 giorno | Morte di nonno o nonna, fratello o sorella, cognato o cognate | 1 giorno | Trasloco in un altro appartamento (escluso quello in una camera ammobiliata) | 1 giorno | Reclutamento e ispezione militare | al massimo 3 giorni | Partecipazione a commissioni d’esame per apprendisti, di professione o di maestria (inclusa l’attività di esperti), come pure a organi associativi svizzeri specifici per il settore | il tempo necessario | Articolo 36Giorni festivi retribuitiI giorni festivi legali sono quelli parificati alle domeniche e stabiliti dai cantoni […]. Nell'artigianato della macelleria questi giorni festivi parificati alle domeniche sono riconosciuti quali giorni festivi retribuiti. Nelle settimane in cui cadono giorni festivi locali non legali, l'orario di lavoro settimanale previsto non viene ridotto. Le ore lavorative perse possono essere recuperate secondo l’articolo 20 capoverso 6 del presente CCL. Qualora un giorno festivo legale cada in un giorno della settimana (da lunedì a venerdì), l’orario di lavoro settimanale previsto viene ridotto delle ore che sarebbero state fatte se il giorno fosse stato feriale. Per i lavoratori che lavorano regolarmente il sabato, tale regolamento vale anche qualora il giorno festivo cada di sabato. Per lavoratori a tempo parziale l’orario di lavoro settimanale previsto viene ridotto proporzionalmente. L'indennità per giorni festivi del 3,2 % per lavoratori con salario orario è inclusa nel salario base già concordato. In caso di nuovi contratti di lavoro che vengano conclusi a partire dal 1° gennaio 2015, tale indennità del 3,2 % deve essere indicata esplicitamente quale parte integrante del salario base. Articolo 35Congedo di formazionePer la formazione ed il perfezionamento nella professione relativi all'attività del lavoratore sul posto di lavoro, […] il datore di lavoro, d’accordo con il lavoratore, mette a disposizione il tempo necessario e lo retribuisce, sempreché la situazione dell'azienda lo permetta. Alla frequenza di tali corsi sono ammessi, con i medesimi obblighi e diritti, tutti i lavoratori che versano i contributi ai sensi dell’articolo 8b. Articolo 38Indennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioI datori di lavoro devono assicurare collettivamente i lavoratori sottoposti al CCL, al più tardi a partire dal 4° mese di servizio, per un’indennità giornaliera per malattia in caso di inabilità al lavoro per l’80 % del salario (cfr. art. 324b CO). I premi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera vengono assunti […] per metà dall’azienda e per metà dai lavoratori. L’impresa stipula l’assicurazione collettiva per le indennità giornaliere con un periodo d’attesa di al massimo 30 giorni. Durante questo periodo, spetta al datore di lavoro corrispondere il 100 % del salario, eccezion fatta per il primo giorno di perdita di guadagno per ciascun caso di malattia. Qualora sia il datore di lavoro stesso ad anticipare il pagamento continuato del salario, le relative indennità giornaliere spettano a lui. Le condizioni dell’assicurazione devono prevedere almeno: a. l’inizio della copertura assicurativa a partire al più tardi dal 4° mese del rapporto di lavoro; b. un termine di proroga della prestazione pari al massimo a 30 giorni; c. il versamento dell’indennità giornaliera per malattia dal termine del periodo di attesa fino al 730° giorno dall’inizio della malattia; d. l’indennità per perdita di guadagno all’80 % in seguito a malattia; e. il versamento dell’indennità giornaliera in caso d’inabilità parziale al lavoro, corrispondente alla percentuale dell’inabilità se questa raggiunge almeno il 25 %; f. l’esclusione dal diritto al versamento delle indennità in caso di permanenza all’estero superiore ai 90 giorni; eccezioni: se il soggiorno all’estero è effettuato per motivi di lavoro, in caso di disposizioni di legge diverse oppure in caso di soggiorno in una casa di cura e ancora se il rientro in Svizzera è impossibile per motivi di salute; g. le indennità giornaliere dell’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia non costituiscono un salario, pertanto sono esenti da detrazioni in favore delle assicurazioni sociali. Fa eccezione in questo contesto la previdenza professionale per la quale l’esenzione da contributi inizia a decorrere solo dopo un termine di attesa conforme al regolamento di previdenza. […] Qualora l’assicurazione d’indennità giornaliera rifiuti o riduca le proprie prestazioni, perché il lavoratore non si attiene alle sue direttive (ad es. soggiorno all’estero senza autorizzazione dell’assicurazione), anche il datore di lavoro è esonerato dalla relativa prestazione. Se, per motivi particolari, non è possibile stipulare un’assicurazione per le indennità giornaliere in caso di malattia oppure se l’assicurazione si rifiuta di fornire le prestazioni o le riduce senza colpa del lavoratore, ad es. in base ad un pregiudizio a causa di malattie preesistenti o a causa di un pensionamento già avvenuto, il datore di lavoro continua a pagare il salario secondo le condizioni e nella misura prevista dall’Articolo 324a CO. A tal proposito, la durata del pagamento continuato dell’intero salario è conforme alla Scala bernese. Articoli 45aCongedo maternità / paternità / parentaleCongedo paternità: 2 giorni Articolo 36Servizio militare / civile / di protezione civileDurante i corsi di istruzione per quadri, i servizi di avanzamento, di protezione civile e il servizio civile i lavoratori hanno diritto a un salario che corrisponda come minimo all’indennità per perdita di guadagno, tuttavia almeno all’80 % del salario lordo se il rapporto di lavoro non è terminato, mediante regolare disdetta, quattro settimane prima dell’inizio del servizio di formazione e avanzamento. Durante i regolari corsi di ripetizione e complementari i lavoratori hanno diritto al 100 % del salario se il rapporto di lavoro continua almeno per tre mesi dopo il servizio militare. Se il rapporto di lavoro viene sciolto dal lavoratore prima che siano trascorsi i tre mesi, il suo diritto al salario è dell’80 %; il datore di lavoro può chiedere la restituzione del 20 % pagato in eccesso. Se il rapporto di lavoro termina prima che siano trascorsi i tre mesi mediante regolare disdetta da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all’intero salario. Se il lavoratore presta servizio di difesa civile sono analogamente applicabili le disposizioni di cui sopra. L’IPG – Indennità per perdita di guadagno – viene conteggiata con il salario. Articolo 47Regolamentazioni in materia di pensionamento / pensionamento anticipatoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleContributiFondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamentoDatore di lavoro e lavoratore (incl. apprendisti) sono tenuti a versare i contributi al «Fondo paritetico per la formazione e la sicurezza sul lavoro nonché per l’esecuzione del CCL» (il cosiddetto «contributo ai costi di esecuzione») per ogni mese del calendario in cui il lavoratore è impiegato, anche se parzialmente. I contributi secondo il capoverso 3 sono i seguenti: il datore di lavoro e il lavoratore versano ciascuno Fr. 2.50 al mese. L’obbligo relativo al contributo dipende dalle iscrizioni sul conto individuale (CI) del lavoratore presso le casse AVS competenti. Il contributo ai costi di esecuzione («cinque franchi per la formazione») viene impiegato per promuovere la formazione ed il perfezionamento professionali nonché la sicurezza sul lavoro, come pure per coprire i costi per l’esecuzione del CCL. Articolo 8bProtezione del lavoro / contro la discriminazioneDisposizioni antidiscriminazioneNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleParità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSicurezza sul lavoro / protezione della saluteIl datore di lavoro adempie gli obblighi imposti dalla legge (articolo 82, cpv. 1 LAINF) per prevenire gli infortuni e le malattie professionali soprattutto servendosi della soluzione settoriale approvata il 29 giugno 1999 dalla Commissione di coordinamento federale per la sicurezza sul lavoro (CFSL) oppure di misure equivalenti. Il lavoratore è tenuto a rispettare le disposizioni del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve fornire la prova della formazione conforme alla legge.
Articolo 38aApprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'etàGli apprendisti sono assoggettati al CCL, salvo le disposizioni imperative dei contratti di apprendistato. Congedi per attività giovanili extrascolastiche vengono concessi nell’ambito dell’art. 329 CO (vedi appendice 2). Per principio non esiste diritto al salario. Viceversa, al lavoratore spetta un’eventuale indennità per perdita di guadagno.
Articoli 2 e 37DisdettaTermine di preavvisoAnno di servizio | Disdetta |
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Durante il tempo di prova (3 mesi) | 7 giorni | Durante il tempo di prova di un rapporto di lavoro concluso per tempo determinato (1 mese) | 7 giorni | nel 1° anno di servizio | 1 mese | dal 2° e fino al 9° anno di servizio | 2 mesi | dal 10° anno di servizio | 3 mesi | È possibile concordare per iscritto un termine di disdetta più lungo. Articoli 14 e 15Protezione contro il licenziamentoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legalePartenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratoriAssociazione svizzera del personale della macelleria (ASPM)Rappresentanza dei datori di lavoroUnione Professionale Svizzera della Carne (UPSC)Organi pariteticiOrgani d'esecuzioneAlla commissione paritetica compete l’esecuzione del presente CCL. Ad essa sono delegati in particolare i seguenti compiti ed incarichi: a) Promozione della formazione e del perfezionamento professionali nonché della sicurezza sul lavoro; b) Mediazione in caso di discordanze tra datori di lavoro e lavoratori. c) Svolgimento di controlli in merito al rispetto del CCL; d) Stabilire una penale in caso di inadempienza al CCL; e) Incasso ed amministrazione del contributo ai costi di esecuzione («cinque franchi per la formazione»). f. traslazione dei costi del controllo aziendale sulle aziende controllate, qualora non si possa esigere il controllo da parte dell’autorità di controllo designata. È la commissione paritetica a decidere in merito all’esigibilità di tale controllo. Articolo 8aPartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacaliPartecipazione a commissioni d’esame per apprendisti, di professione o di maestria (inclusa l’attività di esperti), come pure a organi associativi svizzeri specifici per il settore: il tempo necessario Articolo 36Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleMisure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoroNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisciplina sui conflittiProcedura di conciliazioneIl giudizio sulle controversie è di competenza del giudice civile ordinario. Articolo 9Obbligo della paceLe parti contraenti (UPSC e ASPM) si impegnano a mantenere la pace del lavoro per la durata del contratto e ad astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. L’obbligo di mantenere la pace non vige solo per oggetti disciplinati dal presente contratto, ma ha valenza illimitata.
Articolo 4
» Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale» Associazione svizzera del personale della macelleria (ASPM)» CCL per l’artigianato svizzero della macelleria 2015 (330 KB, PDF)» Allegato 2015 al CCL macelleria (22 KB, PDF)
» CCL artigianato svizzero della macelleria 1994 (edizione 2011) (874 KB, PDF)
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