CCL PostLogistics SA
Versione del CCL
Contratto collettivo di lavoro : dal 01.05.2020
Conferimento dell’obbligatorietà generale: (nessun dato)
Criterio di selezione
(51
su
51)
Dettagli CCL conformemente al criterio di selezioneinizio pagina
Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLCCL aziendali Tutta la SvizzeraRamo professionaleTrasporti stradaliResponsabile del CCLMatteo Antonini (syndicom)Numero di occupati assoggettatica. 1'000 (2011)Campi di applicazioneCampo d'applicazione geograficoCCL aziendale (PostLogistics SA; tutta Svizzera)Campo d'applicazione aziendaleCCL aziendale (PostLogistics SA; tutta Svizzera)Campo d'applicazione personaleIl presente contratto collettivo di lavoro si applica ai collaboratori / alle collaboratrici di PostLogistics SA con luogo di lavoro in Svizzera, che beneficiano di un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 319 segg. CO. Per i collaboratori / le collaboratrici che sono membri di un sindacato contraente, si applica direttamente il CCL. Per gli altri collaboratori / le altre collaboratrici si applicano le disposizioni normative del presente CCL basandosi sul CIL. Sono esclusi dal campo di applicazione: a. i membri della direzione e i quadri (quadri dirigenti, quadri superiori e quadri medi LQ 3 e 4) b. il personale in formazione nonché gli/le stagisti c. i collaboratori / le collaboratrici con un impiego di durata determinata fino a un massimo di tre mesi d. il personale impiegato a tempo parziale con un grado di occupazione inferiore al 30%. Per collaboratori di cui alla lettera c. e d. valono le disposizioni continue. Articoli 1.1 e 1.2Durata della convenzione Proroga contrattuale automatica / clausola di prorogaIl presente CCL entra in vigore il 10 gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019. Le parti contraenti si impegnano ad instaurare trattative per un nuovo CCL almeno sei mesi prima della scadenza della durata di validità. Articolo 4InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticasyndicom - Sindacato dei media e della comunicazione Matteo Antonini Monbijoustrasse 33 Casella postale 6336 3001 Berna 058 817 18 18 mail@syndicom.chCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiSalari minimi (composto dai seguenti elementi: salario di base, indennità per le vacanze, indennità per lavoro nei giorni festivi, parte della 13a mensilità) dal 1° maggio 2020 (per il prestito di personale vale dal 1° maggio 2020) Categoria | Salario minimo con 4 settimane di vacanze | Salario minimo con 5 settimane di vacanze |
---|
Stoccaggio/Trasbordo (attività ausiliarie) (*1) | 20.48 | 20.90 |
(*1) Durante i primi sei mesi del rapporto d’impiego, in seguito vale il salario minimo più alto, come da tabella. Categoria | Salario minimo con 5 settimane di vacanze | Salario minimo con 5 settimane +1 giorno di vacanze | Salario minimo con 6 settimane +2 giorni di vacanze |
---|
Personale specializzato magazzino logistica | 22.55 | 22.64 | 23.22 | Amministrazione con diploma di commercio | 27.20 | 27.32 | 28.01 | Personale specializzato assistenza tecnica clienti/servizio di montaggio | 22.89 | 22.98 | 23.57 | Specialisti sdoganamento | 26.16 | 26.26 | 26.93 | Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage). Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014). Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève: https://www.ge.ch/document/memento-salaire-minimum) Salari minimi 2020: articolo 1.4Aumento salarialeTrattative salariali: PostLogistics SA mette a disposizione dei sindacati contraenti, rispettivamente al più tardi entro il 30 ottobre, informazioni sull’andamento degli affari nonché sui salari e sulle indennià. Le parti del CCL possono, rispettivamente entro il 15 novembre, richiedere per iscritto di avviare trattative su misure collettive in merito alla retribuzione per l’anno seguente. Articolo 3.1Indennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizio13 mensilità: La 13a mensilità viene versata nel mese di novembre. Premio d’eccellenza Per prestazioni e comportamenti straordinari può essere assegnato un premio d'eccellenza. L'importo massimo per evento è di CHF 5'000.--. Premio di fedeltà Al più tardi dopo il compimento del quinto anno di servizio, successivamente ogni cinque anni, la fedeltà all'azienda viene ricompensata in maniera adeguata. Anni di servizio maturati | Congedo pagato (base: settimana lavorativa di 5 giorni) in caso di grado d’occupazione del 100% |
---|
5 anni | 2 giorni o su richiesta CHF 500.-- | 10 anni | 4 giorni o su richiesta CHF 1'000.-- | 15 anni | 6 giorni o su richiesta CHF 1'500.-- | 20, 25, ecc. anni | 8 giorni o su richiesta CHF 2'000.-- | Articoli 2.15.1, 2.15.5, 2.15.7Assegni per i figliconformemente alle disposizioni legali Articolo 2.15.5Supplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariOre supplementari: Vengono considerate come ore supplementari le ore prestate che superano il tempo di lavoro concordato contrattualmente nei limiti del tempo di lavoro massimo previsto per legge. Esse devono essere ordinate da la PostLogistics SA o autorizzate a posteriori come tali. Le ore supplementari devono essere compensate con tempo libero di uguale durata. In casi eccezionali le ore supplementari vengono liquidate in denaro. Lavoro straordinario: Si considerano come lavoro straordinario le ore prestate oltre il tempo di lavoro massimo previsto per legge. Il tempo di lavoro massimo previsto per legge può eccezionalmente essere superato, in particolare in caso di urgenza del lavoro, di cumulo straordinario di lavoro o al fine di evitare o risolvere delle perturbazioni dell’esercizio. È possibile pattuire che il lavoro straordinario venga compensato con tempo libero di uguale durata. Qualora la compensazione non sia possibile entro un periodo ragionevole, il lavoro straordinario viene pagato con un supplemento del 25%. Articoli 2.8.3. e 2.8.4Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleLavoro a turni / servizio di picchettoIndennità per servizio di picchetto: CHF 5.--/ ora, pro rata temporis Articolo 2.11Rimborso speseNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleOrario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoroPer un grado di occupazione del 100%, il tempo di lavoro è normalmente ripartito su cinque giorni a settimana; nella produzione, il tempo di lavoro può essere ripartito su sei giorni. Le ore di lavoro previste da contratto vengono, in linea di principio, svolte secondo il modello di tempo di lavoro annuale (Jaz). Il normale tempo di lavoro settimanale medio dei collaboratori / delle collaboratrici impiegati/e a tempo pieno è di 44 ore. Per i/le conducenti cat. C e C/E valgono le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR1). Articolo 2.8.2VacanzeCategoria | Età | Vacanze pagate |
---|
Stoccaggio/trasbordo (attività ausiliarie) | Fino à l'età di 20 anni | 5 settimane | | Dopo l'età di 20 anni | 4 settimane | Personale specializzato magazzino logistica, Amministrazione con diploma di commercio, Personale specializzato assistenza tecnica clienti / servizio di montaggio, Fach Specialisti sdoganamento | Fino all’anno civile compreso in cui si compiono 49 anni | 5 settimane | | Fino all’anno civile compreso in cui si compiono 59 anni | 5 settimane +1 giorno | | Dall’inizio dell’anno civile in cui si compiono 60 anni | 6 settimane + 2 giorni | Articolo 2.12.1, Salari minimi 2020: articolo 1.4Giorni di congedo retribuiti (assenze)Evento | Assenza retribuita |
---|
a. Adempimento di obblighi legali | Tempo necessario conformemente alla convocazione | b. Esercizio di una funzione pubblica | Previo accordo, di regola fino a 10 giorni per anno civile | c. Matrimonio / registrazione di un’unione domestica del collaboratore / della collaboratrice | 2 giorni | d. Partecipazione al matrimonio / alla registrazione di unione domestica di genitori, figli e fratelli/sorelle | 1 giorno | e. Nascita di un figlio | Per il padre 2 giorni | f. Per l’adozione di un figlio | 2 giorni | g. Per i genitori, per questioni urgenti in relazione diretta con il/i figlio/i che richiedono la presenza di un genitore o entrambi i genitori | Fino a 5 giorni per anno civile | h. Malattia improvvisa o infortunio del/della coniuge, del/della partner, di un genitore o di un figlio | Previo accordo di regola fino a 5 giorni | i. Decesso del/della coniuge, del/della partner, di un genitore o di un figlio. Se il decesso subentra durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recuperati. | 3 giorni | j. Partecipazione a un funerale in casi non contemplati dalla lettera i | Fino a 1 giorno, su domanda del collaboratore / della collaboratrice | k. Trasloco del collaboratore / della collaboratrice | Fino a 1 giorno | l. Partecipazione in qualità di membri a organi dei sindacati contraenti | Fino a 5 giorni per anno civile | m. Corsi di perfezionamento offerti dai sindacati contraenti, i quali vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecuzione | Fino a 3 giorni nell‘arco di 2 anni | n. Per la partecipazione a trattative con il datore di lavoro | Tempo necessario | Articolo 2.14.2Giorni festivi retribuitiI giorni festivi retribuiti sono la festa nazionale nonché al massimo 8 giorni festivi cantonali e usuali nel luogo di lavoro. Se i giorni festivi cadono di domenica o in un giorno libero del collaboratore / della collaboratrice, non sussiste alcun diritto di recuperare tali giorni festivi. Qualora i giorni festivi di cui all’allegato 2 cadano durante le vacanze, essi non vengono computati come giorni di vacanza. Articolo 2.13Congedo di formazioneLa PostLogistics SA promuove attivamente il perfezionamento dei collaboratori / delle collaboratrici. La responsabilità del perfezionamento spetta congiuntamente ai collaboratori / alle collaboratrici e ai/alle superiori. Mediante il perfezionamento i collaboratori / le collaboratrici hanno il diritto e l’obbligo di adeguarsi all’evoluzione delle condizioni e delle esigenze professionali. I perfezionamenti ordinati da la PostLogistics SA vengono considerati come tempo di lavoro e vengono finanziati. Congedo pagato per la frequenza di corsi di formazione e di formazione continua nell’ambito sindacale: fino a 3 giorni nell‘arco di 2 anni. Articoli 2.14.4 e 2.14.2Indennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioMalattia: La PostLogistics SA stipula a favore del proprio personale un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia che dà diritto a un’indennità giornaliera assicurata pari all’80% del salario lordo per una durata massima di 730 giorni (incluso il periodo di attesa). Il termine di attesa è di almeno 60 giorni. I Premi assicurativi vengono suddivisi per metà tra il collaboratore / la collaboratrice e PostLogistics SA. Nel caso di personale specializzato dell’assistenza tecnica clienti / servizio di montaggio nonché di conducenti di tutte le categorie per ogni assenza i primi due giorni di assenza, al massimo, si considerano come giorni di attesa senza diritto al versamento continuato del salario. Infortuni e malattie professionali: I collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e, conformemente alle norme di cui alla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), contro le conseguenze degli infortuni (infortuni professionali e non professionali) e delle malattie professionali. Il diritto al versamento continuato del salario integrativo del datore di lavoro è regolato dalle disposizioni sul versamento continuato in caso di malattia, al massimo fino all’inizio del pagamento della pensione. Premi assicurativi: I premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali vengono suddivisi tra il collaboratore / la collaboratrice e il datore di lavoro metà per ciascuno. Articoli 2.16.5 e 2.16.6Congedo maternità / paternità / parentaleCongedo di maternità: - 16 settimane con il 100% del salario, se il giorno del parto era in servizio da almeno un anno - 8 settimane con il 100% e 8 settimane con l'80% del salario in tutti i rimanenti casi. Congedo paternità: 2 giorni Articoli 2.14.1 e 2.14.2Servizio militare / civile / di protezione civileDurante la scuola reclute e i periodi di servizio ad essa equiparati in base alla LIPG: il 50% del salario netto che sarebbe stato versato per la durata del periodo di servizio in caso di normale attività lavorativa, sempre che non si abbia diritto al versamento continuato del salario integrale secondo la scala prevista per il versamento continuato del salario in caso di malattia (articolo 2.16.5). Durante i restanti servizi obbligatori: l’80% del salario netto spettante al collaboratore / alla collaboratrice per la durata del periodo di servizio sempre che non si abbia diritto al versamento continuato del salario integrale secondo la scala prevista per il versamento continuato del salario in caso di malattia (articolo 2.16.5). Ai collaboratori / alle collaboratrici con diritto agli assegni per i figli viene versato il 100%. Articolo 2.16.8Regolamentazioni in materia di pensionamento / pensionamento anticipatoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleContributiFondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamentoContributo alle spese d’esecuzione: La PostLogistics SA preleva dai collaboratori / dalle collaboratrici rientranti nell’ambito di applicazione del presente CCL, che non sono membri di un sindacato contraente, un contributo alle spese d’esecuzione dell’importo mensile di: – CHF 10.-- per i collaboratori / le collaboratrici con un grado di occupazione di almeno il 50% – CHF 5.-- per i collaboratori / le collaboratrici con un grado di occupazione inferiore al 50%. Articolo 2.15.6Protezione del lavoro / contro la discriminazioneDisposizioni antidiscriminazioneLa PostLogistics SA rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici. Esso bada a che i collaboratori / le collaboratrici non subiscano pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa di loro caratteristiche personali come, in particolare, il sesso, l’origine, la lingua, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza. Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, la promozione e il licenziamento. Articolo 2.18.6Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiLa PostLogistics SA protegge i collaboratori / le collaboratrici dal mobbing e dalle molestie sessuali sul posto di lavoro. Articolo 2.18.7Sicurezza sul lavoro / protezione della saluteLa PostLogistics SA protegge la personalità dei collaboratori / delle collaboratrici e tiene debitamente in considerazione, in particolare, la loro salute fisica e psichica. Articolo 2.18.7Apprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'etàAssoggettamento al CCL: Il personale in formazione nonché i/le praticanti non sono assoggettati al CCL. Salario: Il salario annuo minimo per un'occupazione al 100% è pari a CHF 44'831.--. Per i collaboratori e le collaboratrici di meno di 18 anni il salario minimo può essere ridotto del 20% al massimo. Vacanze: - Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane - Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl. Articoli 1.2, 2.15.2 e 2.12.1; CO 329a+eDisdettaTermine di preavvisoAnno di servizio | Termini di disdetta |
---|
durante il periodo di prova (3 mesi) | 7 giorni | nel 1° anno di servizio | 1 mese per la fine di un mese | successivamente | 3 mesi, per la fine di un mese | A partire dai 50 anni compiuti e dai 20 anni di servizio se la disdetta viene data da PostLogistics SA per motivi economici o di riorganizzazione aziendale e il collaboratore/la collaboratrice non desidera un termine più breve: 5 mesi Articoli 2.2 e 12.19.3Partenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratorisyndicom (in passato: Sindacato della Comunicazione) transfairRappresentanza dei datori di lavoroPostLogistics SAOrgani pariteticiOrgani d'esecuzioneCommissioni del personale (CoPe): Presso le sedi con almeno 50 collaboratori/collaboratrici questi ultimi possono costituire tra le loro fila una commissione del personale (CoPe). La CoPe si costituisce in modo indipendente. Essa comprende minimo tre e massimo sette membri. La CoPe può richiedere a la PostLogistics SA dei colloqui comuni previa indicazione degli argomenti da trattare. I rappresentanti dei lavoratori possono svolgere la loro attività durante l’orario di lavoro se ciò è richiesto dall’adempimento dei loro compiti ed è consentito dal loro lavoro professionale. La PostLogistics SA mette a disposizione le infrastrutture necessarie all’interno della sede. Materie della partecipazione e diritti di partecipazione: cfr. articoli 3.2.2 e 3.2.3 Articolo 2.18.8FondoI contributi alle spese d’esecuzione vengono versati su un fondo dei contributi. Il fondo dei contributi viene gestito dalla «commissione paritetica contributo alle spese d’esecuzione». La «commissione paritetica contributo alle spese d’esecuzione» è costituita da due membri della Posta e da un membro per ciascun sindacato contraente. Essa svolge i suoi compiti in modo indipendente conformemente al regolamento e decide sull’utilizzo di un eventuale patrimonio residuo al momento della risoluzione del fondo. La commissione paritetica nomina l’ufficio di revisione. Articolo 2.15.6PartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacali-Partecipazione in qualità di membri a organi dei sindacati contraenti: fino a 5 giorni per anno civile -Corsi di perfezionamento offerti dai sindacati contraenti, i quali vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecuzione: fino a 3 giorni nell'arco di 2 anni Articolo 2.14.2Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)Commissioni del personale (CoPe): Presso le sedi con almeno 50 collaboratori/collaboratrici questi ultimi possono costituire tra le loro fila una commissione del personale (CoPe). La CoPe si costituisce in modo indipendente. Essa comprende minimo tre e massimo sette membri. La CoPe può richiedere a la PostLogistics SA dei colloqui comuni previa indicazione degli argomenti da trattare. I rappresentanti dei lavoratori possono svolgere la loro attività durante l’orario di lavoro se ciò è richiesto dall’adempimento dei loro compiti ed è consentito dal loro lavoro professionale. La PostLogistics SA mette a disposizione le infrastrutture necessarie all’interno della sede. Materie della partecipazione e diritti di partecipazione: cfr. articoli 3.2.2 e 3.2.3 Articolo 2.18.8Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleMisure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoroNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisciplina sui conflittiProcedura di conciliazioneIn caso di conflitti sull’interpretazione e applicazione del CCL le parti contraenti possono convocare la commissione per l’esecuzione del CCL. Le parti del CCL stabiliscono i dettagli. Articolo 3.5Obbligo della pacePer tutta la durata di validità del presente CCL, le parti contraenti si impegnano a mantenere una pace del lavoro assoluta e ad astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. L’obbligo di mantenere una pace del lavoro assoluta comprende anche materie che non siano regolate dal presente CCL. In caso di conflitti imminenti o in corso, le parti del CCL s’impegnano a trovare rapidamente una soluzione. Articolo 3.3
» CCL PostLogistics SA 2017 (409 KB, PDF)» Salari minimi 2020 (270 KB, PDF)
» Documento PDF
» Scarica file Excel
Salario usuale del ramo professionale:
inizio pagina
Non è stato trovato alcun ramo professionale con dei salari usuali poiché i dati non sono noti o sono insufficienti.
|
|
|