Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI
Versione del CCL
Contratto collettivo di lavoro : dal 01.01.2020
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.01.2020 - 30.06.2023
Criterio di selezione
(51
su
51)
Panoramica del CCL
Durata della convenzione | Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga | |
Condizioni di lavoro
Indennità per perdita di guadagno | Malattia / infortunioCongedo maternità / paternità / parentale | Servizio militare / civile / di protezione civileRegolamentazioni in materia di pensionamento / pensionamento anticipato |
Protezione del lavoro / contro la discriminazione | Disposizioni antidiscriminazioneParità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessuali | Sicurezza sul lavoro / protezione della saluteApprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'età |
Partenariato sociale
Partecipazione | Congedo per partecipare alle attività sindacaliDisposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.) | Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleMisure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoro |
Disciplina sui conflitti | Procedura di conciliazioneObbligo della pace | Cauzione |
Dettagli CCL conformemente al criterio di selezioneinizio pagina
Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLCantonaleRamo professionaleCommercio al dettaglio (centri commerciali compresi)Campi di applicazioneCampo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generaleL’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generaleLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4ACampo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generaleLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti. Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4BInformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticaCommissione paritetica cantonale vendita Via Cantonale 19 6814 Lamone Tel: 091 966 60 86 Fax: 091 966 60 85 info@cpcdiverse-ti.ch www.cpcdiverse-ti.chCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiIl salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
Categoria | Salario mensile | Salario annuale (13 mensilità) | Salario orario |
---|
Venditore non qualificato | CHF 3’200.-- | CHF 41'600 | CHF 19.-- | Assistente del commercio al dettaglio | CHF 3’400.-- | CHF 44’200.-- | CHF 20.20 | Impiegato del commercio al dettaglio | CHF 3’600.-- | CHF 46’800.-- | CHF 21.40 | Criteri per la determinazione del salario: Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore. Articoli 24 e 25; allegato 1Indennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizioIl lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro. Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità. Articolo 26Supplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariÈ considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2. Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore. La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo. Articolo 20Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleIl lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL). Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia. Articolo 21Orario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoroLa durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL Organizzazione del tempo di lavoro: Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione. Conteggio delle ore: Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova. Piano settimanale: Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore Articoli 16 – 19VacanzeIl lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate: (…) b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età c. 5 settimane dal 20° anno di servizio Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio Articolo 22Giorni di congedo retribuiti (assenze)Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
Occasione | Giorni pagati |
---|
Matrimonio/ Unione domestica registrata | 3 giorni | Nascita/ Adozione | 3 giorni | Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore | 3 giorni | Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica | 1 giorno | Trasloco | 1 giorno al massimo una volta all’anno | Corsi professionali concordati con il datore di lavoro | 2 giorni | Per la riconsegna dell’equipaggiamento militare | il tempo necessario, ma al massimo 2 giorni | Articolo 23Indennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioAssicurazione per perdita di salario in caso di malattia Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia. Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime: a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario; b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario; c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi; d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore; e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal. Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia Articolo 28ContributiFondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamentoContributo ai costi di funzionamento della CPC Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC. Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno. L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato: (…) b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL. Articolo 33DisdettaTermine di preavvisoAnni di servizio | Periodo di preavviso |
---|
Durante il periodo di prova (1 mese) | 7 giorni, per la fine di una settimana | nel 1° anno di servizio | 1 mese, per la fine di un mese | dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi, per la fine di un mese | dal 10° anno di servizio | 3 mesi, per la fine di un mese | Articolo 6Partenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratoriOCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese SIC Ticino – Società impiegati commercio SIT – Sindacati Indipendenti TicinesiRappresentanza dei datori di lavoroFedercommercio – Federazione ticinese del commercio DISTI – Associazione Distributori TicinesiOrgani pariteticiOrgani d'esecuzioneCostituzione e organizzazione Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC). Compiti La CPC ha il compito di: a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL; b. interpretare le disposizioni del presente CCL; c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL; d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro; e. pronunciarsi sulle sanzioni. Articoli 30 e 31
» Commissione Paritetica cantonale vendita» CCL per il commercio al dettaglio TI 2020 (14985 KB, PDF)
» Documento PDF
» Scarica file Excel
|
|
|