CCL per il settore svizzero dell’isolazione
Versione del CCL
Contratto collettivo di lavoro : dal 01.01.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.02.2021 - 31.12.2021
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Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLSovraregionaleRamo professionaleIsolazioneResponsabile del CCLYannick EggerNumero di occupati assoggettati1'524 (2020)Numero di aziende assoggettate296 (2020)Campi di applicazioneCampo d'applicazione geograficoValido per la Svizzera ad eccezione dei cantoni GE, VD e VS. Articolo 3Campo d'applicazione aziendaleLa CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio. I lavori comprendono i settori seguenti: – isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati. – Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione. – Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione. – Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio. Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL. La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL. Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale. Articolo 3.2Campo d'applicazione personaleTutte le lavoratrici e i lavoratori di datori di lavoro assoggettati al CCL; per gli apprendisti valgono singole diposizioni del CCL. Non sono assoggettati al CCL: – Amministratore dell’impresa. – Il personale commerciale – I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo Articoli 3.3 e 3.4Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generaleL’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generaleIl conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio: – isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore; protezione contro gli incendi ed isolazione acustica nell’industria ed il settore della tecnica dell’abitazione, sia nell'edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati. – costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione; – montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione; – realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generaleIl conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio: – isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore; protezione contro gli incendi ed isolazione acustica nell’industria ed il settore della tecnica dell’abitazione, sia nell'edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati. – costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione; – montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione; – realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio. Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL. Sono esclusi: a. direttore dell’impresa; b. il personale commerciale; c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2Durata della convenzione Proroga contrattuale automatica / clausola di prorogaSe nessuna delle parti la revoca, la CCL rimane in vigore per un altro anno (termine di preavviso di 6 mesi). Articolo 21InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticaCommissione paritetica nazionale (CPN) per il settore svizzero dell'isolazione Weltpoststrasse 20 Postfach 272 3000 Bern 15 031 350 23 54 www.cpn-isolazione.ch isoliergewerbe@plk.ch Unia: Yannick Egger 031 350 24 73 yannick.egger@unia.chCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiSalari minimi dall 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020): Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Categorie di lavoratori | Anni di età (*1) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
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Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: | 20. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- | | 21. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | | 22. | CHF 25.68 | CHF 4'450.-- | CHF 57'850.-- | | 23. | CHF 26.26 | CHF 4'550.-- | CHF 59'150.-- | | 24. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | | 25. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | | 26. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | | 27. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | | 28. | CHF 29.72 | CHF 5'150.-- | CHF 66'950.-- | | 29. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | | 30. | CHF 30.87 | CHF 5'350.-- | CHF 69'550.-- | | 41. | CHF 31.74 | CHF 5'500.-- | CHF 71'500.-- | Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: | 20. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- | | 21. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | | 22. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- | | 23. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | | 24. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | | 25. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | | 26. | CHF 27.41 | CHF 4'750.-- | CHF 61'750.-- | | 27. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | | 28. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | | 29. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | | 30. | CHF 30.01 | CHF 5'200.-- | CHF 67'600.-- | | 41. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo): | 20. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- | | 21. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- | | 22. | CHF 23.66 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- | | 23. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- | | 24. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | | 25. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | | 26. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | | 27. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | | 28. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | | 29. | CHF 27.70 | CHF 4'800.-- | CHF 62'400.-- | | 30. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | | 41. | CHF 28.85 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- | Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti): | | | CHF 4'000.-- | | (*1) Base di calcolo per l’età: valida dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’età corrispondente. Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage). Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014). Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
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1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- | 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- | 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- | Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese | | Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2Categorie salarialia) Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.) c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo. Articolo 41.6Aumento salariale2021 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° febbraio 2021): Tutti i lavoratori sottoposti al CCL, tenendo conto delle seguenti condizioni, ricevono un bonus unico di CHF 240.--. a) Il bonus è dovuto se il dipendente alla data del 31.12.2020 era assunto in azienda. b) Se il dipendente ha iniziato a lavorare dopo il 01.01.2020, riceverà un bonus parziale di CHF 20.-- per ogni mese intero di lavoro. c) Il bonus deve essere versato entro e non oltre il 30.06.2021. (il bonus non si applica al personale i cui servizi vengono prestati.) Per informazione: Trattative salariali annuali tra le parti contraenti I salari effettivi dei lavoratori vengono adattati automaticamente al rincaro con un aumento massimo del 2%. In caso di rincaro > 2%: trattative per gli adeguamenti salariali che superano il 2%.
Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo IIIndennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizioIl lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.2 CCL. L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti Articolo 42.1; Appendice 7Assegni per i figliConformemente alle disposizioni cantonali in materia
Articolo 49.2Supplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariIl lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è possibile per motivi inerenti all’azienda, il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento in denaro del 25%. Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL. Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero. Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere: a) pagate entro il 30 giugno, oppure b) compensate con tempo libero, oppure c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro. Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleLavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi | Orario | Indennità |
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Domeniche e giorni festivi | 23h00-23h00 | 100% | Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno | 20h00-23h00 | 50% | Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile | 23h00-06h00 | 50% | Sabato | 16h00-20h00 | 50% | Articolo 45.1Lavoro a turni / servizio di picchettoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleRimborso spesePrincipio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese. I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti: a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro: CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno; b) per i lavoratori che nell’ambito dell’attività lavorativa sopportano spese di parcheggio, cellulare, piccole spese ecc. CHF 100.-- al mese quale indennità forfetaria; c) se le spese sono più elevate di quanto previsto dalle indennità forfetarie all’articolo 46.2 lettera a) e b) CCL, esse vanno comprovate mediante scontrino o ricevuta; d) in caso di pernottamento, pasto serale e prima colazione vengono rimborsate le spese effettive d’intesa con il datore di lavoro. Datore di lavore e lavoratore possono convenire che quest’ultimo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. L’indennità per i chilometri effettuati per le trasferte di servizio è pari a 0.60 CHF al chilometro.
Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4Orario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoroLa durata determinante del lavoro annuale è pari a 2088 ore (in media 40 ore settimanali). Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore. Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile. Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore. Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5VacanzeCategoria di età | Giorni di vacanze |
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Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età | 30 giorni | Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età | 25 giorni | Dopo il compimento del 20° anno d’età | 25 giorni | Dopo il compimento del 50° anno d’età | 27 giorni | Articolo 32.2; Appendice 7Giorni di congedo retribuiti (assenze)Occasione | Giorni compensati |
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Matrimonio del lavoratore | 2 giorni | Nascita di un figlio | 1 giorno | Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori | 3 giorni | Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica | 3 giorni | Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica | 1 giorno | Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute | 1 giorno | Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno | 1 giorno | Articolo 38.1Giorni festivi retribuitiAl massimo 9 giorni festivi federali oppure cantonali all’anno sono indennizzabili, purchè cadano in un giorno lavorativo. Articolo 34.1Congedo di formazioneIl lavoratore può esigere tre giorni lavorativi remunerati all’anno per il suo perfezionamento professionale. Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori: a) esperti professionali; b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale; c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti; d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore. Articoli 26.2 e 27.1Indennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioMalattia: 80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50% Infortunio: Assicurazione contro gli infortuni presso la SUVA. Il datore di lavoro versa l’80% del salario per il giorno dell’infortunio e i due giorni successivi, che non sono assicurati dalla SUVA. Assicurazione infortuni non professionali: i premi sono a carico del lavoratore
Articoli 51, 52, 54 e 56Congedo maternità / paternità / parentaleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleServizio militare / civile / di protezione civileTipo di servizio | % del salario |
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Fino a 4 settimane per anno civile | 100% | In seguito: | | - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% | - per chi presta servizio con figli a carico | 80% | Scuola reclute: | | - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% | - per chi presta servizio con figli a carico | 80% | Per i militari in ferma continuata | 80% per 300 giorni | Articolo 57.2Regolamentazioni in materia di pensionamento / pensionamento anticipatoIl pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età. Articoli 36 e 37ContributiFondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamentoI datori di lavoro e i lavoratori nonché gli apprendisti pagano i seguenti contributi:
Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro | mensili |
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Contributo di spese di applicazione | CHF 20.-- | Contributo di formazione | CHF 15.-- | Totale | CHF 35.-- | Contributi dei datori di lavoro: un contributo di base forfetario di CHF 240.-- /anno o CHF 20.-- al mese. La frazione di un mese viene calcolato come un mese intero. Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione) Le disposizioni complementari 2016 per la Svizzera centrale non esistano in versione italiana:
Beiträge Beiträge Zentralschweiz der Arbeitnehmer und Arbeitgeber
| /Monat
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Vollzugskostenbeitrag | CHF 35.-- | Ausbildungsbeitrag | CHF 10.-- | Total | CHF 45.-- | Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet. Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)
Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)Protezione del lavoro / contro la discriminazioneDisposizioni antidiscriminazioneNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleParità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSicurezza sul lavoro / protezione della saluteIl datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore. Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo. Articolo 24Apprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'etàPer gli apprendisti devono inoltre essere imperativamente applicate le seguenti disposizioni CCL: - contributo di formazione (CHF 10.-- il mese) - durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro - giorni festivi - indennità per assenze giustificate - 13esima mensilità - risarcimento spese Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
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1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- | 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- | 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- | Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese | | Vacanze: - Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane - Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane Appendice 7; Appendice 10: articolo 2DisdettaTermine di preavvisoDurata dell'impiego | Periodo del preavviso |
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Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi) | 7 giorni | Nel 1° anno di servizio | 1 mese | 2° - 9° anno di servizio | 2 mesi | Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 63 e 64Protezione contro il licenziamentoDopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta è valido durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario dell’assicurazione malattia e infortuni obbligatoria (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 % a causa di malattia o infortunio. Articolo 66Partenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratoriSindacato UniaRappresentanza dei datori di lavoroAssociazione svizzera delle aziende dell’isolazione per la protezione contro il caldo, il freddo, il rumore e l'incendio (ISOLSUISSE)Organi pariteticiOrgani d'esecuzionePer l’esecuzione della CCL viene nominata una «Commissione Paritetica Nazionale per il settore svizzero dell’isolazione» (CPN), avente forma giuridica di associazione, ai sensi degli articoli 60 ss. CC con sede a Berna. Articolo 11PartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacaliPerfezionamento particolare: 2 giorni lavorativi per lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purché lavorino da almeno 5 anni nel settore; delegati per la partecipazione a conferenze sindacali dei delegati del ramo. Articolo 27.1d+eDisposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)Su domanda dei lavoratori, una commissione d’azienda (CA), eletta dal personale sottoposto alla CCL, verrà istituita nell’azienda. Articolo 16Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleMisure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoroIn caso di lavoro ridotto si raccomanda di far capo all’ufficio di pagamento della cassa disoccupazione del sindacato firmatario il presente contratto (Unia).
Articolo 58Disciplina sui conflittiProcedura di conciliazioneLivello | Istituzione responsabile |
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Tra le parti contraenti: | | 1° livello | Commissione Paritetica Nazionale | 2° livello | Tribunale arbitrale | Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda: | | 1° livello | Commissione paritetica | 2° livello | Commissione Paritetica Nazionale | Articoli 9-12Obbligo della paceSe insorgono divergenze d’opinione o controversie in un’azienda, tutti coloro che vi sono coinvolti si impegnano a rispettare la pace del lavoro, ad evitare polemiche in pubblico e a sottostare alla procedura di regolamentazione dei conflitti descritta qui di seguito. Articolo 9CauzioneAmmontare della cauzione: - CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.-- - CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile - nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile Utilizzo della cauzione: Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL. Svincolo della cauzione: Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte). Articoli 23
» Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale» CCL per il settore svizzero dell’isolazione 2017 (1582 KB, PDF)» Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito) (14 KB, PDF)» Appendice 10 2020 (130 KB, PDF)» Accordo Isolazione 2019 (133 KB, PDF)» Accordo Isolazione 2017 (186 KB, PDF)» Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (25 KB, PDF)» Appendice 10 2021 (673 KB, PDF)
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