CCNL per l'artigianato svizzero del metallo
Versione del CCL
Contratto collettivo di lavoro : dal 01.01.2020
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.11.2020 - 30.06.2024
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Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLSovraregionaleRamo professionaleCostruzione metalliche/acciaioResponsabile del CCLVincenzo GiovannelliNumero di occupati assoggettati15'256 (2020)Numero di aziende assoggettate2'609 (2020)Campi di applicazioneCampo d'applicazione geograficoSvizzera, eccettuati il Canton Basilea Campagna e i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni VD, VS, GE nella misura in cui aderiscano a una propria convenzione collettiva. Articolo 3.1Campo d'applicazione aziendaleTutti i datori di lavoro e lavoratori dei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola, della forgiatura, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio. - Le disposizioni cui è stato conferito il carattere d’obbligatorietà generale si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale e ai loro lavoratori, che svolgono lavori del presente campo di applicazione. - Tutti i settori affini che non siano espressamente sottoposti a un’altra convenzione o che non siano stati esclusi dal campo d’applicazione della presente CCNL dalla CPNM. - Tutti i membri dell’Unione Svizzera del Metallo, purché non siano stati esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dalla Commissione paritetica nazionale. - Datori di lavoro che hanno concluso un contratto d‘adesione. Articolo 3.2Campo d'applicazione personaleFa stato per: - Tutti i lavoratori occupati presso un datore di lavoro vincolato al CCL, purché siano membri di un’organizzazione di lavoratori convenzionata e non abbiano concordato espressamente altre disposizioni in un contratto di lavoro individuale - Singole disposizioni si applicano anche ai lavoratori impiegati tramite agenzie di collocamento o di consulenza per il personale. Lavoratori non sottoposti al CCL: a) i titolari di aziende e i loro famigliari, conformemente all’art. 4, cpv. 1 LL; b) i dipendenti occupati con funzioni quadro a cui sono sottoposti dei collaboratori, nonché quei collaboratori che, in base alla loro posizione o responsabilità, dispongono di ampi poteri decisionali all’interno dell’azienda oppure possono influenzare in modo determinante le decisioni; c) i lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come corrispondenza, salari, contabilità e gestione del personale; d) i lavoratori che si occupano prevalentemente di pianificazione, progettazione, calcolo e allestimento di offerte; e) gli apprendisti (vedi appendice 7). Per le persone in formazione, dall’inizio del tirocinio 2014, si applicano i seguenti articoli del CCL: art. 24 «Durata del lavoro», art. 30 «Giorni festivi» e art. 33 «Assenze giustificate». L’indennità mensile alle persone in formazione è pagata 13 volte all’anno. Articoli 3.3 e 3.4Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generaleL'obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera, ad eccezione dei Cantoni Basilea Campagna e Basilea Città e dei settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni di Vaud, Vallese e Ginevra. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generaleLe disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese) dei settori serramenta, metalcostruzioni, tecnica agricola, forgiatura e costruzioni in acciaio. Vi rientrano: a. settore delle metalcostruzioni: comprendente la lavorazione e la trasformazione di lamiere e metalli per la fabbricazione e/o l’assemblaggio e/o la riparazione e/o l’assistenza per i seguenti prodotti: porte, portoni, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione solare e contro le intemperie, tapparelle, tende, mobili metallici, arredi per negozi, serbatoi, contenitori, apparecchi, impalcature, parti metalliche prefabbricate, sistemi di sicurezza, recinzioni, prodotti per la saldatura, prodotti metallici per l’edilizia civile; b. settore della tecnica agricola: comprendente la costruzione e/o riparazione e/o assistenza di macchine agricole, comunali, forestali e da cortile, apparec-chi a motore per la cura di terreni agricoli e giardini, costruzione, riparazione e assistenza di attrezzature per l'allevamento di bestiame, produzione e lavo-razione del latte, attrezzature per stalle. c. settore della forgiatura: comprendente le attività di artigianato di fabbri, ma-niscalchi, fabbri di veicoli e la forgiatura artistica; d. settore delle serramenta; e. settore delle costruzioni in acciaio. Sono eccettuate: a. le aziende nei rami riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori; b. le aziende dell’industria metalmeccanica ed elletrica affiliate all’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM); c. le aziende che non appartengono al settore della tecnica agricola secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b e che lavorano prevalentemente in ambito meccanico-tecnico ed elettrotecnico/elettronico e producono soprattutto apparecchiature e apparecchi di alta complessità. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.2 e 2.3Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generaleLe disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai dipendenti impiegati nelle imprese di cui al capoverso 2. Sono eccetuati: a. quadri cui sono subordinati collaboratori e altri collaboratori che, per la loro posizione o responsabilità, sono investiti di ampi poteri decisionali in azien-da o possono influire in modo determinante sulle decisioni; b. lavoratori che svolgono prevalentemente compiti amministrativi, come gestione corrispondenza, salari, contabilità e personale; c. lavoratori che si occupano principalmente di pianificazione, progettazione, calcolo e offerte; d. familiari del datore di lavoro. Le seguenti disposizioni del CCL si applicano agli apprendisti: Articolo 24 (durata del lavoro), articolo 30 (giorni festivi), articolo 33 (indennità per assenze giustificate) e articolo 38.1 (indennitàdi fine anno, tredicesima). Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.4InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticaCommissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) Seestrasse 105 8002 Zurigo 044 285 77 06 www.plkm.ch Unia: Serge Torriani 031 350 23 54 serge.torriani@unia.chCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiSalari minimi dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2019): metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (Costruzione metallica / Lavori in ferro battuto / Costruzioni in acciaio) (*1)
Esperienza professionale/settoriale | Salario orario (40 ore) | Salario orario (41 ore) | Salario mensile | Salario annuo |
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1° e 2° anno | CHF 24.40 | CHF 23.85 | CHF 4'243.50 | CHF 55'165.50 | 3° e 4° anno | CHF 25.45 | CHF 24.90 | CHF 4'429.80 | CHF 57'587.40 | 5° e 6° anno | CHF 26.50 | CHF 25.95 | CHF 4'616.10 | CHF 60'009.30 | 7° e 8° anno | CHF 27.60 | CHF 27.00 | CHF 4'802.40 | CHF 62'431.20 | 9° e 10° anno | CHF 28.65 | CHF 28.05 | CHF 4'988.70 | CHF 64'853.10 | dall’11° anno | CHF 29.75 | CHF 29.05 | CHF 5'175.-- | CHF 67'275.-- | maniscalchi AFC, meccanici/meccaniche per macchine agricole AFC, meccanici/ meccaniche di apparecchi a motore AFC (*1)
Esperienza professionale/settoriale | Salario orario | Salario mensile | Salario annuo |
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1° e 2° anno | CHF 22.45 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- | 3° e 4° anno | CHF 23.45 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- | 5° e 6° anno | CHF 24.45 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- | 7° e 8° anno | CHF 25.40 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- | 9° e 10° anno | CHF 26.40 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- | dall’11° anno | CHF 27.40 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- | lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (Costruzione metallica / Lavori in ferro battuto / Costruzioni in acciaio) (*2)
Esperienza professionale/settoriale | Salario orario (40 ore) | Salario orario (41 ore) | Salario mensile | Salario annuo |
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1° e 2° anno | CHF 21.10 | CHF 20.65 | CHF 3'674.25 | CHF 47'765.25 | 3° e 4° anno | CHF 22.00 | CHF 21.50 | CHF 3'829.50 | CHF 49'783.50 | 5° e 6° anno | CHF 22.90 | CHF 22.40 | CHF 3'984.75 | CHF 51'801.75 | 7° e 8° anno | CHF 23.80 | CHF 23.25 | CHF 4'140.-- | CHF 53'820.-- | dal 9° anno | CHF 24.70 | CHF 24.15 | CHF 4'295.25 | CHF 55'838.25 | lavoratori semiqualificati in un settore specializzato (maniscalchi / meccanica per macchine agricole / meccanica di apparecchi a motore) (*2)
Esperienza professionale/settoriale | Salario orario | Salario mensile | Salario annuo |
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1° e 2° anno | CHF 19.45 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- | 3° e 4° anno | CHF 20.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- | 5° e 6° anno | CHF 21.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- | 7° e 8° anno | CHF 21.90 | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- | dal 9° anno | CHF 22.75 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- | aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP (*1)
Esperienza professionale/settoriale | Salario orario (40 ore) | Salario orario (41 ore) | Salario mensile | Salario annuo |
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1° e 2° anno | CHF 21.40 | CHF 20.95 | CHF 3'726.-- | CHF 48'438.-- | 3° e 4° anno | CHF 22.30 | CHF 21.80 | CHF 3'881.25 | CHF 50'456.25 | 5° e 6° anno | CHF 23.20 | CHF 22.70 | CHF 4'036.50 | CHF 52'474.50 | 7° e 8° anno | CHF 24.10 | CHF 23.55 | CHF 4'191.75 | CHF 54'492.75 | dal 9° anno | CHF 25.00 | CHF 24.40 | CHF 4'347.-- | CHF 56'511.-- | (*1) L'esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata terminata la formazione professionale di base. (*2) L’esperienza professionale e settoriale vale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore compie il 20° anno d’età. Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage). Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014). Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.--/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève) Articolo 36.2; allegato 10Categorie salarialiCategorie di lavorator | |
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a | metalcostruttore/metalcostruttrice AFC (costruzione metallica / fabbri / costruzioni in acciaio) | b | meccanici/meccaniche per macchine agricole, maniscalchi, meceanici/meccaniche di apparecchi a motore AFC | c | aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP | d | lavoratori semiqualificati in un settore specializzato: svolgimento di lavori ripetitivi, esecuzione corretta di semplici procedure in base alle istruzioni necessarie | Articolo 37.6Aumento salariale2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2020): La massa salariale complessiva dei dipendenti assoggettati al contratto collettivo nazionale di lavoro al 31 dicembre 2019 subirà un aumento dell’1%. La ripartizione dell’aumento avverrà su base individuale e sarà commisurata a funzioni e prestazioni. I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’allegato 10 del contratto collettivo di lavoro. Per informazione: Ogni anno alla fine di ottobre le parti contraenti deliberano su eventuali adeguamenti degli stipendi e dei salari, in conformità all’art. 39 CCNL. I salari minimi sono fissati annualmente nell’appendice 10 CCNL e fanno parte integrante della CCNL. Le parti contraenti stabiliscono di riunirsi ogni anno alla fine del mese di ottobre per concordare eventuali adeguamenti salariali, la cui entrata in vigore è fissata per l’inizio dell’anno successivo. Le trattative vertono sui seguenti punti: a) situazione economica; b) situazione del mercato; c) situazione del settore; d) situazione del mercato del lavoro; e) modifiche nell’ambito delle prestazioni sociali e criteri analoghi; f) evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo. Gli adeguamenti salariali da un lato premiano il rendimento, l’impegno e la responsabilità e dall’altro creano incentivi per il rendimento futuro. Aziende con una rappresentanza del personale eletta conformemente all’appendice 4 CCNL possono concordare nell’ambito delle trattative salariali un adeguamento salariale diverso da quello stabilito dalle parti contraenti la convenzione. Il risultato degli accordi aziendali interni deve equivalere almeno all’intera somma salariale concordata dalle parti contraenti la CCNL.
Articoli 37.2 e 39; allegato 10; conferimento del carattere obbligatorio generale: IIIndennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizioIl lavoratore (incluso il tirocinante) riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile calcolato sulla base della durata annuale del lavoro ai sensi dell’articolo 24.1 (senza ore straordinarie). Articolo 38.1Assegni per i figliConformemente alle disposizioni cantonali vigenti in materia Articolo 46.2
Supplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariIl lavoro straordinario è compensato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante o riconosciuto in seguito come tale. Sono considerate lavoro straordinario le ore di lavoro effettuate nell’ambito della durata annuale del lavoro, rispettivamente entro i limiti dell’orario giornaliero secondo la legge sul lavoro (dalle 06.00 alle 23.00). Il lavoro straordinario deve essere compensato con tempo libero di uguale durata nel corso dell’anno civile seguente. 100 ore all'anno possono essere retribuite senza indennità. Le ore straordinarie oltre questo limite che per motivi aziendali non possono essere compensate neanche l’anno seguente vanno retribuite con un’indennità del 25%. Articolo 40; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seralePer il lavoro notturno, dornenicale e nei giorni festivi sono corrisposti i seguenti supplementi
| Orario | Indennità |
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Domeniche / festivi | 00h00-24h00 | 100% | Esposizioni/fiere la domenica | 00h00-24h00 | 50% | Lavoro notturno di meno di 25 notti per anno civile (*1) | 23h00-06h00 | 50% | (*1) In caso di lavoro notturno continuativo o periodico prestato per 25 o più notti ad anno civile, i dipendenti ricevono un tempo di riposo supplementare pari al 10% del lavoro notturno effettivamente prestato. Articoli 41.1 e 41.4Lavoro a turni / servizio di picchettoPer assicurare il servizio di riparazione, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto. È tempo di lavoro anche il servizio di turno o di picchetto, se il lavoratore deve tenersi pronto a intervenire all’interno dell’azienda. Non è considerato tempo di lavoro il servizio di turno in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro al di fuori dell’azienda. Se invece il lavoratore è chiamato al lavoro, questo tempo è considerato tempo di lavoro. In deroga all’art. 25.1 CCNL è considerato tempo di lavoro anche il tempo per il tragitto dal domicilio del lavoratore al luogo di lavoro. Domenica, giorni festivi, notte: supplementi previsti dalla legge sul lavoro
Articolo 21.9; Appendice 13Rimborso spesePrincipio: se in seguito a un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare queste spese. Per lavoro fuori sede s'intende il lavoro svolto a più di 15 chilometri di strada dall'officina. Per il vitto si applica la seguente tariffa: indennità di mezzogiorno CHF 16.--
Utilizzo del veicolo privato | Indennità |
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Auto | CHF -.60/km | Moto fino a 125 cm3 di cilindrata | CHF -.35/km | Moto oltre 125 cm3 di cilindrata | CHF -.30/km | Articoli 42 e 43Altri supplementiI contratti complementari possono fissare il versamento d'indennità per determinati lavori che causano inconvenienti (sporcizia, odori, pericolo, freddo, ecc.). Articolo 44Orario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoroLa durata annuale del lavoro è in media pari a 2'086 ore per il settore della forgiatura, delle metalcostruzioni, delle serramenta e delle costruzioni in acciaio e può essere aumentata a 2'138 ore (con rispettivo aumento dello stipendio reale). Per le professioni delle tecniche agricole e per i maniscalchi la durata è di 2'190 ore. Per il conteggio delle indennità sostitutive (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) sono utilizzate come base di calcolo le seguenti durate medie del lavoro: Metalcostruzioni, forgiatura, serramenta e costruzioni in acciaio
Durata media del lavoro annuale | al mese | alla settimana | al giorno |
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2'086 ore | 174 ore | 40 ore | 8 ore | 2'138 ore (*1) | 178 ore | 41 ore | 8,2 ore | (*1) con il rispettivo aumento dello stipendio reale Durate medie per le tecniche agricole, maniscalchi
Durata media del lavoro annuale | al mese | alla settimana | al giorno |
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2'190 ore | 182,5 ore | 42 ore | 8,4 ore | Ogni lavoratore riceve periodicamente un conteggio delle ore e alla fine dell’anno un conteggio finale relativo alle ore di lavoro prestate. Il conteggio finale include i saldi delle ore di recupero, delle vacanze, del lavoro straordinario e delle ore supplementari nonché le ore in più e in meno. Ritardo, interruzione del lavoro, percorso È considerato tempo di lavoro quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Non vale come tempo di lavoro il tempo necessario per il percorso dal domicilio del lavoratore al luogo di lavoro e viceversa. Se il lavoratore lavora normalmente presso la sede, in caso di lavoro fuori sede il tempo necessario per il percorso dal domicilio del lavoratore al luogo di lavoro e viceversa è considerato tempo di lavoro nella misura in cui supera il tempo necessario per il percorso dal domicilio del lavoratore alla sede e viceversa. In caso di lavoro prevalentemente fuori sede, il percorso dal domicilio del lavoratore al luogo di lavoro entro un raggio di 15 chilometri di strada non è considerato tempo di lavoro. Ritardo, interruzione, abbandono anticipato del posto di lavoro Su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore è tenuto a recuperare le ore perse se: a) arriva in ritardo al lavoro per colpa sua; b) interrompe il lavoro senza ragione; c) lascia il lavoro anzitempo. Se il tempo di lavoro non è recuperato, il datore di lavoro può procedere a una deduzione salariale corrispondente. Pause quotidiane Per il pasto di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno mezz’ora. Questa interruzione non è retribuita. In caso di lavoro notturno il lavoro va interrotto un’ora per il pasto. Questa interruzione è retribuita. Il tempo di lavoro può essere interrotto con una pausa non retribuita. L’inizio e la durata della pausa sono fissati dal datore di lavoro. Le pause non sono considerate tempo di lavoro e quindi non sono retribuite. Articoli 24, 25 e 36.4VacanzeCategoria di èta | Giorni di vacanza |
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dopo il compimento del 20° anno d'età | 23 | dopo il compimento del 50° anno d'età | 25 | dopo il compimento del 60° anno d'età | 30 | La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di età compiuti al 1° gennaio dell’anno civile per il quale le vacanze sono concesse. Per i giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti la durata delle vacanze è di 5 settimane.
Articolo 28Giorni di congedo retribuiti (assenze)Occasione | Giorni compensati |
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Matrimonio del lavoratore | 3 giorni | Matrimonio di un figlio, per partecipare alla cerimonia | 1 giorno | Nascita di un figlio entro 2 mesi dalla nascita | 5 giorni | Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni | Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella (se vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore | 3 giorni | In caso di decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, fratello o sorella (se non vivevano nella stessa economia domestica) | 1 giorno | Arruolamento | 1 giorno | Esame militare preliminare | 1 giorno | Fondazione o trasloco della propria economia domestica, purché non sia legato a un cambiamento di datore di lavoro, al massimo 1 volta all’anno | 1 giorno | per la cura di famigliari malati per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la cura non possa venir organizzata altrimenti | fino a 3 giorni | Articolo 33Giorni festivi retribuitiSono pagati otto giorni festivi all’anno e il 1° agosto. Il datore di lavoro può decidere di far recuperare le ore mancanti dovute agli ulteriori giorni festivi. Queste ore sono indennizzate con il salario orario normale. Articolo 30Congedo di formazioneI lavoratori sottoposti (…) hanno diritto fino a tre giorni lavorativi pagati all’anno per la formazione e il perfezionamento professionale, a condizione che dimostrino di farne uso. Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento professionale citati all’articolo 22.1 possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari per compiti speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori: a) esperti professionali; b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale; c) lavoratori che accessoriamente sono occupati quali istruttori di apprendisti; L’indennizzo per i corsi frequentati dai lavoratori citati all’articolo 23.1 in relazione alla loro attività, avviene tramite i contributi alle spese di applicazione e di perfezionamento professionale. Articoli 22.1 e 23.1Indennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioMalattia Il datore di lavoro assicura i suoi dipendenti presso un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per perdita di salario. In caso di malattia, l’assicurazione copre il salario nella misura dell’80%. Il premio dell’assicurazione d’indennità giornaliera è a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore. La quota del lavoratore è dedotta dal salario e versata all’assicurazione assieme alla quota del datore di lavoro. Il lavoratore deve essere informato dal datore di lavoro circa le condizioni di assicurazione dettagliate. Indipendentemente da eventuali prestazioni assicurative, il lavoratore ha diritto all’80% del salario a partire dal primo giorno di impedimento. Le condizioni di assicurazione prevedono quanto segue: a) il pagamento del salario inclusa l’indennità di fine anno in caso di malattia, dall’inizio, nella misura dell’80% del salario normale (senza spese); Il datore di lavoro può stipulare un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera con differimento delle prestazioni. Tuttavia, durante il periodo di differimento deve pagare l’80% del salario perso a causa di malattia. b) la durata della copertura assicurativa deve coprire 720 giorni nell’arco di 900 giorni e deve includere una o più malattie; c) le indennità giornaliere da versare devono essere calcolate in maniera proporzionale al grado d’incapacità lavorativa; e) eventuali riserve esistenti devono essere comunicate per iscritto all’assicurato al momento dell’inizio dell’assicurazione e sono valide al massimo per un periodo di cinque anni; g) al momento della sua uscita dall’assicurazione collettiva, l’assicurato dev’essere informato in merito al diritto di aderire ad un’assicurazione individuale. Tale adesione deve avvenire conformemente alle regole della LAMal (non possono essere formulate nuove riserve, tariffa unitaria, periodo d’attesa); h) tutto il personale sottoposto alla convenzione deve essere assicurato presso la stessa assicurazione collettiva d’indennità giornaliera; i) in caso di eccesso di partecipazione, i lavoratori hanno diritto in proporzione alla partecipazione al premio; j) per quanto concerne le disposizioni relative ai diritti dei lavoratori assicurati che hanno raggiunto i 65, rispettivamente i 64 anni di età, il datore di lavoro contatta la compagnia di assicurazione interessata ed informa adeguatamente i lavoratori in merito; k) se un lavoratore non può più essere assicurato, ad esempio a causa di esaurimento delle prestazioni assicurative o di pensionamento, si può convenire un pagamento limitato del salario ai sensi dell’art. 324a CO, tenendo conto degli anni di servizio, a partire dalla data dell’uscita dall’assicurazione collettiva. Se un dipendente non è incluso nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera di malattia, il datore di lavoro paga almeno la metà del premio se il dipendente stipula un’assicurazione individuale convenzionata. Infortunio: Assicurazione infortuni presso la SUVA. Il datore di lavoro prende a carico il pagamento del salario nella misura dell’80% il giorno dell’infortunio e i seguenti due giorni, poiché questi non sono assicurati dalla SUVA.
Assicurazione infortuni non professionali: I premi dell’assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente. Articoli 48, 49 e 53Congedo maternità / paternità / parentaleCongedo paternita: 3 giorni Articolo 33Servizio militare / civile / di protezione civileSorta di servizio | Durata | Condizione | Inndenità |
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Scuola reclute | | per celibi senza obbligo di mantenimento | 50% del salario | | | per coniugati o celibi con obbligo di mantenimento | 80% del salario | Militari in ferma continuata | durante 300 giorni | purché restino alle dipendenze del datore di lavoro almeno 6 mesi dopo il servizio | 80% del salario | Durante altri periodi di servizio obbligatorio | fino a 4 settimane per anno civile | | 100% del salario | | per ulteriori periodi di servizio | tutte le categorie | 80% del salario | Articolo 54.2Regolamentazioni in materia di pensionamento / pensionamento anticipatoAllo scopo di proteggere i lavoratori più anziani da licenziamenti con motivazioni economiche e da sovraccarichi fisiologici, il lavoratore e il datore di lavoro possono convenire un pensionamento flessibile, sulla base della presente CCNL. In tal caso bisogna attenersi alle disposizioni seguenti: a) Il pensionamento flessibile è possibile dal compimento del 58° anno d’età. b) L’entrata in vigore di un pensionamento flessibile deve essere conclusa tra lavoratore e datore di lavoro in modo definitivo e per scritto con 3 mesi di anticipo. c) Tramite il pensionamento flessibile il lavoratore può diminuire la durata del proprio lavoro. Questa riduzione della durata del lavoro può essere effettuata in modo scalare, aumentando col passare degli anni. d) Il pensionamento flessibile comporta una diminuzione proporzionale del salario del lavoratore. e) I premi versati per la previdenza professionale (2° pilastro) restano al livello precedente l’introduzione della riduzione della durata del lavoro, purché il lavoratore abbia almeno 15 anni di servizio presso l’azienda. Articolo 32ContributiFondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamentoChi | Contributo alle spese di applicazione | Contributo alle spese di perfezionamento professionale |
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Lavoratori (*1) | CHF 15.-- mensili | CHF 5.-- mensili | Datori di lavoro (*2) | CHF 15.-- mensili per ogni lavoratore assoggettato | CHF 5.-- mensili per ogni lavoratore assoggettato | (*1) La deduzione è fatta mensilmente direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario. (*2) Questo contributo così come quelli pagati dai lavoratori vanno versati periodicamente secondo il conteggio del segretariato della CPNM. Per i lavoratori occupati a tempo parziale il cui grado d’occupazione è inferiore al 40%, né i datori di lavoro, né i lavoratori devono versare il contributo alle spese di applicazione. Articoli 19.3 e 19.5Protezione del lavoro / contro la discriminazioneDisposizioni antidiscriminazioneNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleParità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSicurezza sul lavoro / protezione della salutePrincipio: Datore di lavoro e dipendente applicano in comune le misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni. Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del datore di lavoro: - Adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del dipendente - Regolare l’andamento del lavoro in modo da preservare i dipendenti dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo. - Informare i dipendenti Igiene e prevenzione degli infortuni, obblighi del dipendente: - Assecondare il datore di lavoro - Itilizzare conformemente alle istruzioni le infrastrutture destinate alla salvaguardia della sicurezza e della salute Articoli 20.3 e 21.5Apprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'etàSubordinazione al CCL: Le seguenti disposizioni del CCL si applicano agli apprendisti: Articolo 24 (durata del lavoro), articolo 30 (giorni festivi), articolo 33 (indennità per assenze giustificate) e articolo 38.1 (indennitàdi fine anno, tredicesima). Vacanze (conforme alla legge): - dei dipendenti fino a 20 anni di età per legge: 5 settimane - congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 5 giorni di formazione supplementari.
Articoli 3.4 e 28.3; appendice 7; 329a+e CODisdettaTermine di preavvisoDurata dell'impiego | Termine di disdetta |
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durante il periodo di prova (1 mese; massimo 3 mesi, tramite accordo)
| 7 giorni
| nel 1° anno di servizio
| 1 mese
| dal 2° al 9° anno di servizio
| 2 mesi
| a partire dal 10° anno di servizio
| 3 mesi
| Articolo 60 e 61Protezione contro il licenziamentoLa disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data: a) per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un’associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore; b) durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta. Articolo 62.2
Partenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratoriSindacato Unia Syna - il sindacatoRappresentanza dei datori di lavoroAM SuisseOrgani pariteticiOrgani d'esecuzioneLe Commissioni Paritetiche Professionali hanno i seguenti compiti: b) in casi individuali fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi alle spese di applicazione e di perfezionamento professionale; e) controlli dei libri paga e dei cantieri, compreso il rapporto di controllo; g) decisioni su spese di controllo, spese procedurali, pene convenzionali, incasso dei contributi alle spese di applicazione e perfezionamento professionale; h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli articoli 37.4 e 37.5, in casi individuali; i) promozione della formazione e del perfezionamento professionale; j) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute; Se in un cantone o in una regione non esiste una CPP, compete alla CPNM assumerne le funzioni. Per l’esecuzione del CCNL, una Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) è nominata. La CPNM ha i seguenti compiti: b) applicazione ed esecuzione del presente CCNL; e) fatturazione (riscossione, amministrazione, sollecito ed esecuzione) dei contributi alle spese di applicazione e perfezionamento professionale; h) decisione in merito al mancato rispetto del salario minimo ai sensi degli articoli 37.4 e 37.5, in casi individuali (delega al consiglio della CPNM); i) giudizio sull’assoggettamento di un datore di lavoro e di un lavoratore (delega al consiglio della CPNM); j) decisione e incasso di spese di controllo, spese procedurali, pene convenzionali e incasso dei contributi alle spese di applicazione e perfezionamento professionale (delega al consiglio della CPNM); l) promozione della formazione e del perfezionamento professionali; m) attuazione di misure in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute; In caso di sospetto giustificato, la CPNM ha il diritto di effettuare, oppure di far effettuare da terzi, controlli presso i datori di lavoro in merito al rispetto della CCNL. Articoli 10.2 e 11.5PartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacaliOltre ai 3 giorni di congedo di formazione, 2 giorni per collaboratori che svolgono funzioni accessorie presso un’associazione firmataria del CCNL, ovvero per la partecipazione all’assemblea dei delegati delle associazioni firmatarie del CCNL. Articolo 23.1Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)Nell’ambito aziendale i lavoratori o, dove esistono, le loro rappresentanze hanno diritto all’informazione e alla consultazione ai sensi degli art.9 e 10 della legge sulla partecipazione. Il datore di lavoro deve inoltre favorire la cooperazione dei lavoratori ai sensi delle raccomandazioni contenute nell’appendice 4. Per la costituzione di una rappresentanza dei lavoratori si applicano gli art. 3, 5 e 6 della legge sulla partecipazione. Articolo 14.1; Appendice 4
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleLa disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data: a) per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un’associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore; b) durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta. Articolo 62.2
Misure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoroDirettive speciali con descrizione delle istanze da percorrere ed elenco delle misure da prendere in considerazione (abolizione delle ore supplementari fornite regolarmente, riduzione dell’orario lavorativo settimanale, chiusure prolungate delle aziende, elaborazione di piani sociali, sostegno ai lavoratori nella ricerca di nuovi impieghi, definizione di criteri di licenziamento) Appendice 6 (Direttive relative alle misure da adottare in caso di orario ridotto, disoccupazione strutturale o tecnologica e chiusure aziendali)
Disciplina sui conflittiProcedura di conciliazioneTra le parti contraenti:
Livello | Instituzione responsabile |
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1° Livello
| Commissione paritetica nazionale
| 2° Livello
| Tribunale arbitrale
| Tra sezioni/regioni delle parti contraenti (nel quadro delle disposizioni complementari) e all’interno dell’azienda:
1° Livello
| Commissione paritetica professionale
|
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2° Livello
| Commissione paritetica nazionale
| 3° Livello
| Tribunale arbitrale
| Articolo 9Obbligo della paceLe parti contraenti s’impegnano a rispettare la pace assoluta del lavoro. Articolo 4.2
CauzionePer assicurare i contributi di perfezionamento professionale e alle spese di applicazione, oltre alle pretese relative al CCNL della commissione paritetica nazionale delle metalcostruzioni (CPNM), ogni datore di lavoro che effettua lavori contemplati nel campo d’applicazione del CCNL, prima di iniziare l’attività professionale, è tenuto a depositare a favore della CPNM una cauzione fino ad un ammontare di CHF 10'000.-- o della somma equivalente in euro. La cauzione può essere depositata in contanti o mediante una garanzia irrevocabile di una banca sottoposta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o di una assicurazione sottoposta alla FINMA. L’autorizzazione d’accesso alla cauzione a favore della CPNM deve essere regolata con questa banca o assicurazione e deve inoltre indicarne lo scopo. La CPNM deposita la cauzione versata in contanti su un conto vincolato che garantisce lo stesso tasso d’interesse fissato per tali conti. I proventi derivanti dagli interessi rimangono sul conto e saranno versati unicamente al momento della restituzione della cauzione e dopo deduzione delle spese amministrative. Ammontare della cauzione
Somma d’appalto a partire a | Somma d’appalto fino a | Ammontare della cauzione |
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| CHF 2'000.-- | Nessun obbligo di versare una cauzione | CHF 2'001.-- | CHF 20'000.-- | CHF 5'000.-- | CHF 20'001.-- | | CHF 10'000.-- | Se la somma della commessa è inferiore a CHF 2'000.-- (retribuzione secondo il contratto d’appalto), l’impresa è esentata dall’obbligo di versare una cauzione. Nel caso in cui la somma della commessa è inferiore a CHF 2'000.--, l’imprenditore deve presentare alla CPNM il contratto d’appalto. Utilizzo della cauzione La cauzione verrà utilizzata per soddisfare le richieste giustificate della CPNM nel seguente ordine: 1. a copertura delle sanzioni contrattuali, delle spese di controllo e di procedurali; 2. a copertura dei contributi di perfezionamento professionale e alle spese di applicazione ai sensi dell’articolo 19 CCNL. Ricorso alla cauzione Quando le condizioni ai sensi dell’articolo 5.1 sono rispettate, la CPNM è senz’altro autorizzata a chiedere presso l’istituto competente (banca/assicurazione) il versamento proporzionale o completo della cauzione (in funzione dell’ammontare della pena convenzionale oltre alle spese di controllo e di procedura e/o l’ammontare dei contributi di perfezionamento professionale e alle spese di applicazione) o di chiedere l’accreditamento corrispondente dalla cauzione in contanti. Liberazione della cauzione I datori di lavoro che hanno versato una cauzione possono richiedere in forma scritta alla CPNM la liberazione di questa cauzione nei casi seguenti: a) il datore di lavoro attivo nel campo di applicazione del CCNL di forza obbligatoria che ha cessato definitivamente (giuridicamente e di fatto) la sua attività professionale nel settore delle metalcostruzioni; b) l’impresa con lavoratori distaccati attiva nel campo di applicazione del CCNL di forza obbligatoria, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. Nei casi sopramenzionati, devono inoltre essere soddisfatte obbligatoriamente e in modo cumulativo tutte le seguenti condizioni: 1. Sono state versate regolarmente tutte le pretese legate al CCNL quali le pene convenzionali, le spese di controllo e di procedura, i contributi di perfezionamento professionale e alle spese d’applicazione; 2. La CPNM non ha constatato alcuna violazione delle disposizioni contrattuali del CCNL e tutte le procedure di controllo sono terminate. Allegato 15
» Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale» Commissione paritetica nazionale nel settore del metallo (CPNM)» CCNL per l'artigianato del metallo 2014 (1278 KB, PDF)» Adeguamento salariale 2015 metalcostruzioni Svizzera (244 KB, PDF)» Adeguamento salariale 2018 metalcostruzioni Svizzera (72 KB, PDF)
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