CCL per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo
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Contratto collettivo di lavoro : dal 01.01.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.01.2021 - 31.12.2021
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Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLTutta la SvizzeraRamo professionaleIndustria/Prefabbricazione betonResponsabile del CCLLena FrankNumero di occupati assoggettati2'202 (2020)Numero di aziende assoggettate57 (2020)Campi di applicazioneCampo d'applicazione geograficoFa stato per tutto il territorio svizzero. Articolo 1Campo d'applicazione aziendaleÈ applicabile a tutte le aziende dell’industria dei prodotti in calcestruzzo e degli elementi prefabbricati in calcestruzzo. Articolo 1Campo d'applicazione personaleÈ applicabile a tutti i datori di lavoro assoggettati al CCL e ai loro collaboratori, eccettuati i lavoratori con funzioni direttive e il personale tecnico e amministrativo. Articolo 1Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generaleL'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generaleLe disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro che realizzano prodotti in calcestruzzo a base di cemento o resine sintetiche o elementi prefabbricati in calcestruzzo, e ai loro lavoratori, indipendentemente dal tipo di rimunerazione. Sono eccettuati: a. i lavoratori che rivestono funzioni direttive; b. il personale commerciale; c. il personale tecnico. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generaleLe disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro che realizzano prodotti in calcestruzzo a base di cemento o resine sintetiche o elementi prefabbricati in calcestruzzo, e ai loro lavoratori, indipendentemente tipo di rimunerazione. Sono eccettuati: a. i lavoratori che rivestono funzioni direttive; b. il personale commerciale; c. il personale tecnico. Per i costruttori di prefabbricati apprendisti, si applicano le disposizioni CCL elencate qui di seguito: articoli 4 lettera B (tredicesima mensilità), 5 (vacanze) e 15 (contributo per le spese di esecuzione). Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2Durata della convenzione Proroga contrattuale automatica / clausola di prorogaSe il contratto non viene disdetto da una delle parti contraenti al più tardi due mesi prima della scadenza, si intende rinnovato con le stesse condizioni di disdetta. Articolo 24InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticaCommissione professionale paritetica per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo c/o AGEMA Beratung GmbH Im Bruppach 15 8703 Erlenbach 044 991 11 51 Unia: Bruno Tanner 031 350 22 72 bruno.tanner@unia.chCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiI salari minimi per i lavoratori/le lavoratrici pienamente abili al lavoro di età superiore a 19 anni ammontano a (dichiarati d’obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020):
Categoria di collaboratori | Salario mensile |
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Lavoratori/trici senza qualifica (*1) | CHF 4'025.-- | Lavoratori/trici semiqualificati/e | CHF 4'175.-- | Lavoratori/trici professionali: salario consueto per la località e/o il settore, ma almeno | CHF 4'375.-- | Produttori/trici di elementi prefabbricati AFC | CHF 4'800.-- | (*1) In caso di nuova assunzione, il salario nel primo anno di servizio può essere inferiore di CHF 200.-- rispetto al livello minimo. Ai/alle lavoratori/trici viene corrisposto un salario mensile. La base di calcolo è data da 182.5 ore mensili. Articolo 4; Convenzione addizionale 2020Aumento salariale2020 (dichiarato d'obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2020): Aumento generale dei salari effettivi: CHF 20.-- al mese. Aumento individuale dei salari (Non applicabile al prestito di personale): la somma salariale dei/delle lavoratori/trici sottoposti/e al CCL deve essere incrementata mediamente di CHF 5.-- al mese. I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 della Convenzione addizionale del 2 dicembre 2019. A titolo informativo: Trattative annuali tra le parti contraenti.
Articolo 4; Convenzione addizionale 2020; Conferimento del carattere obbligatorio generale: IIIIndennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizioI lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad una tredicesima mensilità (8.33% del salario totale percepito). Anche le apprendiste e gli apprendisti hanno diritto a percepire la tredicesima mensilità. Articolo 4Assegni per i figliRegolamentazione corrispondente almeno alle disposizioni federali. Articolo 4D
Supplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariIl lavoro straordinario (art. 321c CO) deve essere compensato nell’arco di un anno con tempo libero di uguale durata. La compensazione deve avvenire il più presto possibile. Dopo aver ascoltato la commissione di fabbrica il datore di lavoro stila a cicli regolari un piano di lavoro ed informa i collaboratori/le collaboratrici nel caso in cui la compensazione entro il termine di un anno del lavoro straordinario svolto non sia possibile. Se il lavoro straordinario non può essere compensato entro un anno ha luogo il pagamento senza supplemento. Per il lavoro straordinario (art. 12 e 13 LL) ordinato è previsto invece un indennizzo del 25% sotto forma di denaro o di tempo libero. Se il lavoro straordinario ordinato non può essere compensato entro un anno ha luogo la compensazione successiva oppure il pagamento con un supplemento del 25%. Articolo 3Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleDi sabato di norma non si lavora. Per il lavoro straordinario svolto di sabato è previsto un indennizzo del 25% (in denaro o tempo libero) a condizione che nella settimana in questione siano già state prestate 5 giornate di lavoro normali. Articolo 3Lavoro a turni / servizio di picchettoPer le aziende che adottano l’orario di lavoro a due turni il supplemento ammonta a CHF 1,50 all’ora. Articolo 4.6Rimborso speseNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleOrario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoroIl normale orario di lavoro settimanale è di 42 ore distribuite su 5 giorni, corri-spondenti a una giornata lavorativa di 8,4 ore. Questo orario di lavoro giornaliero previsto vale anche per il calcolo dei giorni di assenza (vacanze, festività, malattia, infortunio ecc.). Per i/le lavoratori/trici che lavorano a turni si applica il piano dei turni approvato dalle autorità. Articolo 2VacanzeCategoria | Giorni di vacanza |
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fino a 20 anni compiuti (valido anche per gli/le apprendisti/e) | 30 giorni | a partire dal 1° anno die servizio | 25 giorni | dopo 15 anni die servizio nell'azienda | 27.5 giorni | dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni | Articolo 5Giorni di congedo retribuiti (assenze)Occasione | Giorni compensati |
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Matrimonio | 1 giorno | Nascita di un figlio | giorni | Decesso del coniuge, del compagno, dei genitori o di un figlio | 3 giorni | Decesso di fratelli, nonni o suoceri | 1 giorno | Trasloco | 1 giorno | Militare, ispezione, reclutamento | ½ giornata | Se la partecipazione richiede più di mezza giornata, viene indennizzato il tempo necessario fino ad un massimo di una giornata. Articolo 7Giorni festivi retribuitiTutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, compresi quelli che lavorano a turni, hanno diritto a 9 giorni festivi retributi in conformità agli usi locali o alle disposizioni legislative, se questi cadono in un giorno di lavoro. Articolo 6Congedo di formazioneNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleIndennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioIl datore di lavoro deve stipulare un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia per i/le lavoratori/trici sottoposti/e al presente contratto. Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime: – l'indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l'80 %l del salario (tredicesima mensilità compresa); – il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall'assicurazione di indennità giornaliera è minimo di 2 giorni e massimo di 60 giorni; – le prestazioni devono essere concesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 72 LAMal, vale a dire, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi; qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovrindennizzo, l'assicurato ha diritto al controvalore di 720 indennità giornaliere complete; i termini per beneficiare dell'indennità giornaliera si prolungano in funzione della riduzione; – in caso di maternità l'indennità giornaliera dell'assicurazione maternità va integrata in modo tale da raggiungere l'importo delle prestazioni previste dall'articolo 74 LAMal; tali prestazioni non devono essere computate nella durata massima di fruizione; – gli assicurati che escono dal contratto collettivo hanno in ogni caso diritto al trasferimento nell'assicurazione individuale; – a partire da un'incapacità lavorativa del 25% l'indennità giornaliera deve essere corrisposta proporzionalmente al grado d'incapacità; – all'insorgere di un caso che rientra nella copertura assicurativa, le prestazioni devono essere erogate indipendentemente dal proseguimento o meno del rapporto di lavoro; – durante la fruizione dell'indennità giornaliera per malattia il/la lavoratore/trice è esonerato/a dal versamento dei premi. I/Le lavoratori/trici contribuiscono per il 30% e il datore di lavoro per il 70% al pagamento dei premi netti effettivamente fatturati dall'assicurazione Articolo 10Congedo maternità / paternità / parentaleCongedo paternità: 3 giorni Articolo 7Servizio militare / civile / di protezione civileTipo di servizio | % del salario |
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fino a 4 settimane per anno civile e scuola reclute | 100% | superiore a 4 settimane fino a 21 settimane per anno civile | 80% | Articolo 8Regolamentazioni in materia di pensionamento / pensionamento anticipatoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleContributiFondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamentoChi | Contribuzione |
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Lavoratori/lavoratrici | CHF 17.-- al mese | Apprendisti | CHF 5.-- al mese | Datori di lavoro | CHF 6.-- al mese per ogni collaboratore/collaboratrice soggetto/a al contratto | Articolo 15Protezione del lavoro / contro la discriminazioneDisposizioni antidiscriminazioneNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleParità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSicurezza sul lavoro / protezione della saluteLa commissione di fabrica viene informata dalla direzione dell'impresa in merito a tute le questioni concernenti i rapporti di lavoro e partecipa alla soluzione di tali questioni. In particolare possono essere discusse anche questioni relative alla prevenzione degli infortuni e alla protezione della salute.
Articolo 18Apprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'etàSubordinazione al CCL: Per i/le costruttori/trici di prefabbricati apprendisti/e il CCL regola le vacanze (art.5), la tredicesima mensilità (art. 4B) e il contributo per le spese di esecuzione (art.15). Contributo per le spese di esecuzione: Apprendisti/e: CHF 5.-- al mese Vacanze: - fino a 20 anni compiuti/apprendisti: 30 giorni/anno - congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 5 giorni di formazione supplementari Salario costruttore di prefabbricati, raccomandazione SwissBeton (ottobre 2014)
Apprendisti | Salario mensile |
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1° anno di apprendistato | CHF 850.-- | 2° anno di apprendistato | CHF 1'100.-- | 3° anno di apprendistato | CHF 1'600.-- |
Anche le apprendiste e gli apprendisti hanno diritto alla tredicesima mensilità. Articoli 4, 5 e 15; informazione SwissBeton del 16.10.2014; CO 329a+eDisdettaTermine di preavvisoDurata dell'impiego | Termine di disdetta |
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durante il periodo di prova (2 mesi) | 7 giorni | nel 1° anno di servizio dopo il periodo di prova | 1 mese | dal 2° al 5° anno di servizio | 2 mesi | dal 6° anno di servizio | 3 mesi | Articolo 11Protezione contro il licenziamentoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legalePartenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratoriSindacato Unia Syna – il sindacatoRappresentanza dei datori di lavoroSwissBeton – Associazione per i prodotti svizzeri in calcestruzzo, Berna Union des Fabricants de Produits en Béton de Suisse Romande, Lausanne – UFPBOrgani pariteticiOrgani d'esecuzioneLa Commissione professionale paritetica svolge in particolare i seguenti compiti: a) mediazione in caso di controversie tra datori di lavoro e lavoratori/trici, risp. commissioni di fabbrica; b) composizione delle controversie che sorgono tra le parti contraenti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro o al rapporto di lavoro in generale; c) esercizio del diritto di accertamento di violazioni contrattuali; d) attuazione di controlli sull'osservanza del contratto collettivo di lavoro; e) comminazione e riscossione delle pene convenzionali e addebito delle relative spese di controllo e procedura. Articolo 20FondoPariFonds per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Hauptstrasse 34a 5502 Hunzenschwil 062 823 82 23PartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacaliNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)I lavoratori e le lavoratrici di ogni azienda hanno il diritto di costituire una commissione di fabbrica, costituita da almeno 3 membri. La commissione di fabrica viene informata dalla direzione dell'impresa in merito a tute le questioni concernenti i rapporti di lavoro e partecipa alla soluzione di tali questioni. In particolare possono essere discusse anche questioni relative alla prevenzione degli infortuni e alla protezione della salute.
Articolo 18Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleMisure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoroIn caso di licenziamento per motivi economici quali ristrutturazioni, razionalizzazioni, chiusure totali o parziali di aziende agricole, i sindacati locali devono essere informati in tempo utile. Articolo 11
Disciplina sui conflittiProcedura di conciliazioneLivello | Instituzione responsabile |
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1° livello
| A livello aziendale
| 2° livello | Commissione professionale paritetica | 3° livello
| Tribunale arbitrale
| Articoli 20 e 22Obbligo della paceLe parti contraenti s'impegnano a mantenere in modo assoluto la pace del lavoro. Di conseguenza sono vietate tutte la azioni volte a turbare il rapporto di lavoro e tutte le misure di lotta quali serrate scioperi, proscrizioni, liste nere, boicottaggi e rappresaglie. L'obbligo d'osservanza della pace del lavoro vale anche per tutte le eventuali controversie che sorgono in relazione alle questioni concernenti i rapporti di lavoro non regolate dal presente contratto. Le parti contraenti s'impegnano a non provocare in nessun modo e a non appoggiare in alcun forma azioni di disturbo, adottando anzi tutte le misure necessarie al fine di evitarle. Se, ciononostante, si verificano azioni di disturbo che non cessano neppure su richiesta di una delle parti contraenti, entrano in vigore le disposizioni procedurali previste dall'art. 22. Per tutta la durata della procedura di fronte alle istanze menzionate dall'art. 22, le parti interessate devono tralasciare tutto quanto possa determinare une recrudescenza del conflitto.
Articolo 16CauzioneNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale
» Decreti del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale» CCT pour l’industrie suisse des produits en béton 2003 avec des suppléments jusqu’en 2020 (non esiste in versione italiana) (247 KB, PDF)» Convenzione addizionale 2020 (68 KB, PDF)
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